TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/03/2026, n. 5449
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Decreto cautelare 8 agosto 2025
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Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
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Sentenza 24 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della nota di diniego per riferimento a comunicazioni non notificate

    La censura è infondata poiché la ricorrente ha presentato quattro segnalazioni certificate di inizio attività per il trasferimento, di cui due non contestate e due impugnate, giustificando l'azione inibitoria dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della normativa sopravvenuta alla SCIA di mera variazione

    La normativa sopravvenuta è applicabile anche al trasferimento di attività, equiparando tale fattispecie alla nuova apertura ai fini della tutela dell'area UNESCO. La tutela dell'area rileva nel momento in cui il locale viene occupato sotto la nuova disciplina.

  • Rigettato
    Illegittimità della normativa per irragionevolezza, illogicità e violazione principi UE e Costituzionali

    Il limite dimensionale di 100 mq è considerato ragionevole e proporzionato agli obiettivi di tutela dell'area UNESCO, evitando discriminazioni tra operatori e garantendo un'adeguata fruibilità dello spazio. La normativa è in linea con i principi UE e Costituzionali.

  • Rigettato
    Illegittimità della normativa per difetto di istruttoria e violazione principi di proporzionalità e adeguatezza

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'amministrazione abbia effettuato un adeguato apprezzamento istruttorio, individuando un unico parametro dimensionale per evitare discriminazioni e garantire la qualità del servizio e la fruibilità degli spazi. Il limite di 100 mq è considerato una misura intermedia proporzionata.

  • Rigettato
    Illegittimità della nota di diniego per riferimento a comunicazioni non notificate

    La censura è infondata poiché la ricorrente ha presentato quattro segnalazioni certificate di inizio attività per il trasferimento, di cui due non contestate e due impugnate, giustificando l'azione inibitoria dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della normativa sopravvenuta alla SCIA di mera variazione

    La normativa sopravvenuta è applicabile anche al trasferimento di attività, equiparando tale fattispecie alla nuova apertura ai fini della tutela dell'area UNESCO. La tutela dell'area rileva nel momento in cui il locale viene occupato sotto la nuova disciplina.

  • Rigettato
    Illegittimità della normativa per irragionevolezza, illogicità e violazione principi UE e Costituzionali

    Il limite dimensionale di 100 mq è considerato ragionevole e proporzionato agli obiettivi di tutela dell'area UNESCO, evitando discriminazioni tra operatori e garantendo un'adeguata fruibilità dello spazio. La normativa è in linea con i principi UE e Costituzionali.

  • Rigettato
    Illegittimità della normativa per difetto di istruttoria e violazione principi di proporzionalità e adeguatezza

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'amministrazione abbia effettuato un adeguato apprezzamento istruttorio, individuando un unico parametro dimensionale per evitare discriminazioni e garantire la qualità del servizio e la fruibilità degli spazi. Il limite di 100 mq è considerato una misura intermedia proporzionata.

  • Rigettato
    Illegittimità della nota di diniego per riferimento a comunicazioni non notificate

    La censura è infondata poiché la ricorrente ha presentato quattro segnalazioni certificate di inizio attività per il trasferimento, di cui due non contestate e due impugnate, giustificando l'azione inibitoria dell'amministrazione.

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    Inapplicabilità della normativa sopravvenuta alla SCIA di mera variazione

    La normativa sopravvenuta è applicabile anche al trasferimento di attività, equiparando tale fattispecie alla nuova apertura ai fini della tutela dell'area UNESCO. La tutela dell'area rileva nel momento in cui il locale viene occupato sotto la nuova disciplina.

  • Rigettato
    Illegittimità della normativa per irragionevolezza, illogicità e violazione principi UE e Costituzionali

    Il limite dimensionale di 100 mq è considerato ragionevole e proporzionato agli obiettivi di tutela dell'area UNESCO, evitando discriminazioni tra operatori e garantendo un'adeguata fruibilità dello spazio. La normativa è in linea con i principi UE e Costituzionali.

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    Illegittimità della normativa per difetto di istruttoria e violazione principi di proporzionalità e adeguatezza

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'amministrazione abbia effettuato un adeguato apprezzamento istruttorio, individuando un unico parametro dimensionale per evitare discriminazioni e garantire la qualità del servizio e la fruibilità degli spazi. Il limite di 100 mq è considerato una misura intermedia proporzionata.

  • Rigettato
    Illegittimità della nota di diniego per riferimento a comunicazioni non notificate

    La censura è infondata poiché la ricorrente ha presentato quattro segnalazioni certificate di inizio attività per il trasferimento, di cui due non contestate e due impugnate, giustificando l'azione inibitoria dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della normativa sopravvenuta alla SCIA di mera variazione

    La normativa sopravvenuta è applicabile anche al trasferimento di attività, equiparando tale fattispecie alla nuova apertura ai fini della tutela dell'area UNESCO. La tutela dell'area rileva nel momento in cui il locale viene occupato sotto la nuova disciplina.

  • Rigettato
    Illegittimità della normativa per irragionevolezza, illogicità e violazione principi UE e Costituzionali

    Il limite dimensionale di 100 mq è considerato ragionevole e proporzionato agli obiettivi di tutela dell'area UNESCO, evitando discriminazioni tra operatori e garantendo un'adeguata fruibilità dello spazio. La normativa è in linea con i principi UE e Costituzionali.

  • Rigettato
    Illegittimità della normativa per difetto di istruttoria e violazione principi di proporzionalità e adeguatezza

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'amministrazione abbia effettuato un adeguato apprezzamento istruttorio, individuando un unico parametro dimensionale per evitare discriminazioni e garantire la qualità del servizio e la fruibilità degli spazi. Il limite di 100 mq è considerato una misura intermedia proporzionata.

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    Illegittimità della nota di diniego per riferimento a comunicazioni non notificate

    La censura è infondata poiché la ricorrente ha presentato quattro segnalazioni certificate di inizio attività per il trasferimento, di cui due non contestate e due impugnate, giustificando l'azione inibitoria dell'amministrazione.

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    Inapplicabilità della normativa sopravvenuta alla SCIA di mera variazione

    La normativa sopravvenuta è applicabile anche al trasferimento di attività, equiparando tale fattispecie alla nuova apertura ai fini della tutela dell'area UNESCO. La tutela dell'area rileva nel momento in cui il locale viene occupato sotto la nuova disciplina.

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    Illegittimità della normativa per irragionevolezza, illogicità e violazione principi UE e Costituzionali

    Il limite dimensionale di 100 mq è considerato ragionevole e proporzionato agli obiettivi di tutela dell'area UNESCO, evitando discriminazioni tra operatori e garantendo un'adeguata fruibilità dello spazio. La normativa è in linea con i principi UE e Costituzionali.

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    Illegittimità della normativa per difetto di istruttoria e violazione principi di proporzionalità e adeguatezza

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'amministrazione abbia effettuato un adeguato apprezzamento istruttorio, individuando un unico parametro dimensionale per evitare discriminazioni e garantire la qualità del servizio e la fruibilità degli spazi. Il limite di 100 mq è considerato una misura intermedia proporzionata.

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    Illegittimità della nota di diniego per riferimento a comunicazioni non notificate

    La censura è infondata poiché la ricorrente ha presentato quattro segnalazioni certificate di inizio attività per il trasferimento, di cui due non contestate e due impugnate, giustificando l'azione inibitoria dell'amministrazione.

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    La normativa sopravvenuta è applicabile anche al trasferimento di attività, equiparando tale fattispecie alla nuova apertura ai fini della tutela dell'area UNESCO. La tutela dell'area rileva nel momento in cui il locale viene occupato sotto la nuova disciplina.

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    Illegittimità della normativa per irragionevolezza, illogicità e violazione principi UE e Costituzionali

    Il limite dimensionale di 100 mq è considerato ragionevole e proporzionato agli obiettivi di tutela dell'area UNESCO, evitando discriminazioni tra operatori e garantendo un'adeguata fruibilità dello spazio. La normativa è in linea con i principi UE e Costituzionali.

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    Illegittimità della normativa per difetto di istruttoria e violazione principi di proporzionalità e adeguatezza

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'amministrazione abbia effettuato un adeguato apprezzamento istruttorio, individuando un unico parametro dimensionale per evitare discriminazioni e garantire la qualità del servizio e la fruibilità degli spazi. Il limite di 100 mq è considerato una misura intermedia proporzionata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/03/2026, n. 5449
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5449
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo