Decreto cautelare 8 agosto 2025
Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/03/2026, n. 5449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5449 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05449/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9090 del 2025, proposto da
Bmp S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Settimj, Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO PI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota dirigenziale prot. n. CA/2025/132924 del 24 luglio 2025 di RO PI recante ad oggetto «comunicazione di inefficacia della SCIA Prot. n. CA/2025/120344 del 04/07/2025 presentata da BMP S.r.l.s.” (doc. n. 2)»;
- della nota dirigenziale prot. n. CA/2025/153065 del 31 luglio 2025 di RO PI recante ad oggetto «comunicazione di inefficacia della SCIA Prot. n. CA/150749 del 28/07/2025» (doc. n. 5)»;
- della determinazione direttoriale rep. n. CA/1791/2025e prot. n. CA/152967/2025 del 31 luglio 2025 di RO PI, Municipio I recante ad oggetto «cessazione immediata dell’attività di vendita del settore alimentare nei confronti della BMP S.r.l. e p.e. il legale rappresentante pro tempore, nel locale sito in Via Monte della Farina 35» (doc. n. 6) e il presupposto verbale informativo redatto dalla Polizia Locale RO PI e trasmesso con nota VA/113837 del 26 luglio 2025 (CA/150097 del 27 luglio 2025) dal contenuto ignoto alla ricorrente ma menzionato nella ridetta determinazione dirigenziale;
- del verbale di apposizione dei sigilli del giorno 31 luglio 2025 redatto dalla Polizia RO PI (doc. n. 7);
e di tutti gli ulteriori atti presupposti e successivi, comunque connessi, se lesivi, anche da contenuto ignoto alla ricorrente, nonché, ove occorrer possa, le richiamate note dirigenziali prot. n. CA/105133 del 16 giugno 2025 (recante comunicazione di inefficacia della SCIA prot. n. CA/86176 del 16 maggio 2025) e prot. n. CA/116096 del 2 luglio 2025 di RO PI (recante comunicazione di inefficacia della SCIA prot. ca/108255 del 19 giugno 2025),
nonché sempre OVE OCCORRER POSSA, PER ANNULLAMENTO IN PARTE QUA PREVIA SOSPENSIONE EX ART. 56 C.P.A. dell’art. 14, comma 2 lett. a) e dell’art. 16, comma 1 lett. c) e comma 2 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109del 30 maggio 2023 (doc. n. 9).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO PI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa CI AR BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, che esercita attività di somministrazione e vendita al dettaglio di generi alimentari, chiede l’annullamento del provvedimento di RO PI del 24 luglio 2025, con il quale è stata dichiarata l’inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 4 luglio 2025 per il trasferimento di sede del proprio locale nel locale sito in RO, in via del Boschetto n. 39, in altro locale situato sempre all’interno del Sito UNESCO, e precisamente in Via del Monte della Farina n. 35. RO PI ha dichiarato inefficace la SCIA in ragione del combinato disposto degli artt. 14 e 16 DAC n.109/2023 che richiede – anche in caso del mero trasferimento dell’attività - una superficie minima di 100 mq per l’esercizio del “vicinato alimentare”.
La ricorrente fa presente di avere presentato il 28 luglio 2025 una seconda SCIA, volta sempre ad avviare l’attività presso la nuova sede in Via del Monte della Farina n. 35. Impugna, quindi, anche il provvedimento di RO PI del 31 luglio 2025, che ha dichiarato la seconda SCIA inefficace per le medesime ragioni esposte nel provvedimento del 24 luglio relativo alla prima SCIA. Chiede, altresì, l’annullamento della determinazione di RO PI del 31 luglio 2025 con la quale «considerato che nonostante le reiterate dichiarazioni di inefficacia come sopra descritte, l’attività risulta allo stato attuale in esercizio (...)», si è disposta la cessazione immediata dell’attività di vendita del settore alimentare nei confronti della BMPS.r.l., della ricorrente, nel locale sito in Via Monte della Farina 35.
In primo luogo, la ricorrente contesta l’illegittimità della determinazione che ha disposto la chiusura della propria attività commerciale, poiché essa fa riferimento a “plurime” comunicazioni di inefficacia della SCIA, là dove le sarebbe stata notificata solo una comunicazione. In proposito, lamenta anche la violazione dei principi del giusto procedimento desumibili dall’art. 10 della legge n. 241 del 1990.
Parte ricorrente afferma, poi, che gli artt. 14 e 16 della DAC n. 109/2023 non sarebbero stati correttamente applicati, in quanto con dette previsioni RO PI ha inteso vietare la sola “creazione” ex novo di punti vendita di generi alimentari in area UNESCO ma non anche il trasferimento di un’attività alimentare già esistente in area UNESCO e già autorizzata. I limiti dimensionali andrebbero rispettati solo quando nel locale ove viene trasferita l’attività sia previsto il consumo sul posto, al fine di evitare, in una zona tutelata, ulteriori centri di assembramento e bivacco.
Qualora il Regolamento fosse diversamente interpretato, sarebbe illegittimo per irragionevolezza e illogicità, in contrasto con la direttiva 2006/123/CE che vieta regimi di autorizzazioni discriminatori e che non siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale nonché con i principi costituzionali di cui agli artt. 41 e 42 Cost. a tutela della proprietà privata e della libertà di iniziativa economica.
Gli artt. 14 e 16 della DAC sarebbero altresì illegittimi sia per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa, sia per difetto di istruttoria, come rilevato anche nella sentenza di questo Tribunale n. 1893 del 2025.
RO PI eccepisce la tardiva impugnazione della DAC n. 109 del 2023, perché la sua portata lesiva si sarebbe concretizzata fin dal 16 maggio 2025, data della prima SCIA di trasferimento; nel merito, chiede la reiezione del ricorso.
La domanda cautelare presentata unitamente al ricorso è stata accolta, alla luce dei favorevoli precedenti giurisprudenziali di questo Tar (cfr. la sentenza n. 1893 del 2025), limitatamente alla richiesta di sospensione delle comunicazioni di inefficacia e dei provvedimenti inibitori adottati nei confronti della ricorrente.
In vista dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso, RO PI ha fatto presente che, con la sentenza n. 112 del 2026, il Consiglio di Stato ha rigettato un ricorso vertente su questioni analoghe a quelle prospettate nell’odierna controversia.
All’udienza del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di tardiva impugnazione della DAC n. 109 del 2023: la portata lesiva della deliberazione, infatti, si è manifestata per la ricorrente con l’adozione del provvedimento del 24 luglio 2025, riguardante l’inefficacia della SCIA relativa al locale sito in via del Boschetto, non rilevando ai fini della tempestività del ricorso i provvedimenti che hanno dichiarato l’inefficacia delle segnalazioni riguardanti il trasferimento del locale sito in da Via Monte Brianzo 66.
Nel merito, è infondata la censura relativa all’illegittimità della nota di RO PI che ha inibito lo svolgimento dell’attività di vendita in ragione delle reiterate dichiarazioni di inefficacia, in quanto risulta confermato per tabulas che la ricorrente ha presentato quattro segnalazioni certificate di inizio attività volte a trasferire l’attività di vendita nel locale sito in Via Monte della Farina 35. Due di esse – non contestate – erano relative al trasferimento dal locale in via Monte Brianzo mentre le altre due – qui impugnate – riguardano il locale di via del Boschetto. Dunque, RO PI ha correttamente proceduto a inibire lo svolgimento dell’attività nel locale sito in via Monte della Farina, a fronte di ben quattro dichiarazioni di inefficacia delle comunicazioni di trasferimento dell’attività della società ricorrente presso tale locale.
Parimenti va respinta la censura sulla inapplicabilità della normativa sopravvenuta alla SCIA di mera variazione (per trasferimento di attività) presentata dalla ricorrente, che si sarebbe ormai consolidata nel vigore della precedente disciplina, nella quale non erano previsti limiti dimensionali per le attività di vicinato.
Sul punto, infatti, il Tribunale non può che richiamare quanto già stabilito con la sentenza n. 1893/2025, che sotto questo profilo è stata integralmente confermata dalla pronuncia ricordata del Consiglio di Stato n. 112 del 2026, per cui, ai fini di tutela perseguiti dalla disposizione regolamentare contestata, è legittima la equiparazione tra la ipotesi di nuova apertura e quella di trasferimento di un’attività già titolata all’interno del sito Unesco: “Invero, una volta acclarata la legittimità (in astratto) dello strumento prescelto dall’Assemblea Capitolina per tutelare una zona obiettivamente eccezionale della Città Eterna, ne consegue che la sua applicazione diventa doverosa nei confronti di qualsivoglia attività che vi si insedi, a prescindere dal fatto che essa sia nuova ovvero già titolata e interessata soltanto da un trasferimento. Ciò perché, ai fini della già descritta tutela dell’area (secondo il dettato normativo sopra richiamato), rileva, all’evidenza, soltanto il momento in cui il locale in essa ricadente viene occupato per lo svolgimento dell’attività, nel vigore della nuova disciplina limitativa; ragionando diversamente, per contro, la tutela dell’area si tradurrebbe nella tutela degli operatori commerciali già esercenti, che potrebbero trasferire il titolo senza limitazioni sul dimensionamento del (nuovo) locale da occupare, il che da un lato determinerebbe una irragionevole discriminazione fra fattispecie (ormai identiche) di operatori che manifestano la volontà di esercitare l’attività commerciale nel sito Unesco nel vigore della nuova disciplina e, dall’altro lato, sarebbe del tutto inefficiente rispetto alle esigenze di tutela perseguite.” (capo 7.3. della sentenza di questo Tribunale n. 1893/2025, confermato nel capo 11 della sentenza n. 112/2026 del Consiglio di Stato).
Anche il motivo di ricorso sulla illegittimità della previsione di un limite dimensionale minimo per gli esercizi di vicinato alimentare è infondato e deve essere respinto, ritenendo il Collegio di aderire – anche per un’esigenza di uniformità del diritto e di certezza nella tutela delle situazioni giuridiche soggettive di privati che esercitano attività commerciali in regime di potenziale concorrenza – alle motivazioni espresse nella richiamata decisione del Consiglio di Stato n. 112/2026, con cui è stata riformata sul punto la sentenza di questa Sezione n. 1893/2025, che aveva invece accolto un ricorso analogo al presente.
A riguardo brevemente si ricorda che il Tar, nell’occasione – pur riconoscendo la sussistenza ampi poteri dell’Amministrazione nel conformare le attività commerciali, al fine di tutelare interessi connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali (ciò che, dunque, già condurrebbe al rigetto di alcuni profili di censura espressi nel presente ricorso) – aveva, tuttavia, ritenuto il difetto di proporzionalità della norma regolamentare, in uno alla carenza di un’istruttoria sottesa alla individuazione in concreto del limite, che avrebbe potuto condurre ad una discriminazione fra operatori, in sostanza per aver la P.A. previsto per tutte le attività di vicinato del settore alimentare lo stesso identico strumento limitativo (cioè, la necessità di locali di almeno 100 mq), senza operare distinzioni tra le varie, possibili, tipologie di attività (ad esempio, dal girarrosto al supermercato ovvero dalla pescheria o macelleria alla rivendita di alcolici) e le connesse modalità concrete di esercizio.
Sotto questo profilo, però, il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 112/2026, ha ormai puntualmente chiarito che “l’eccepito difetto di istruttoria rilevato dal Collegio di prima istanza non è riscontrabile”, osservando che “proprio in ossequio al principio di ragionevolezza e proporzionalità invocato dal Tribunale di prima istanza, l’Amministrazione Capitolina ha individuato un unico parametro di riferimento, in relazione alle dimensioni di tutti i locali del Sito Unesco per la superficie di vendita (mq 100), senza operare alcuna distinzione tra le varie tipologie di attività, per evitare forme di discriminazione tra operatori economici. Ciò in quanto, diversamente opinando, si sarebbe incorsi nel rischio di causare una disparità di trattamento tra le diverse attività commerciali, e quindi una violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), a cui il principio di ragionevolezza e proporzionalità della norma legislativa, come sopra ampiamente rappresentato, si ispira.”.
Sul punto, infatti, il Giudice di Appello ha rilevato che “Il limite dimensionale di 100 mq, rappresentando una misura intermedia rispetto ai 250 mq di superficie massima prevista dalla normativa, persegue pienamente la finalità del Regolamento sotto il profilo della qualità del servizio offerto, proprio perché garantisce un’adeguata fruibilità dello spazio riservato alla circolazione del personale e della clientela all’interno del locale. Tale limite dimensionale appare concretamente proporzionato agli obiettivi che la misura si prefigge, in quanto misura intermedia rispetto al limite massimo fissato per gli esercizi di vicinato come individuati dalla L.R. Lazio n. 22 del 2019, anche in relazione all’art. 17, comma 8, D.A.C. n. 44 del 2021, all’ art. 5 del Reg. D.A.C. n. 109 del2023. La misura è scaturita all’esito di un adeguato apprezzamento istruttorio, che ha mediato tale elemento proporzionale con l’ulteriore parametro del limite massimo regolamentare di 50 mq della superficie calpestabile per le vendite sul posto degli esercizi alimentari. (...)”.
Inoltre, il Giudice di Appello ha altresì evidenziato che “come rappresentato da RO PI nella relazione del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive prot. n. QH/2025/0015682, la normativa in materia di commercio in sede fissa di cui al d.lgs. n. 114 del 1998, prevede una classificazione degli esercizi di vicinato (attività di vendita al dettaglio) basata sulla distinzione tra settore alimentare e settore non alimentare, e non sulla classificazione basata su categorie merceologiche elencate in apposite tabelle previste nella normativa previgente.”.
Di conseguenza, ancora secondo il Consiglio di Stato, “appare ragionevole e proporzionata la scelta di RO PI sull’unico limite dimensionale stabilito, la quale, nella nota prot. n. QH/2025/0015682, chiarisce: “il limite dimensionale di 100 mq, rappresentando una misura intermedia rispetto ai 250 mq di superficie massima prevista dalla normativa, persegue pienamente la finalità del Regolamento sotto il profilo della qualità del servizio offerto proprio perché garantirebbe, al netto degli spazi occupati dai predetti elementi, un’adeguata fruibilità dello spazio riservato alla circolazione del personale e della clientela all’interno del locale. Viene, altresì, precisato che tale determinazione risulta essenziale anche nell’ottica del contenimento degli avventori all’interno degli esercizi stessi, per cui ben si può sostenere che il suddetto parametro dimensionale è pienamente rispondente alla prioritaria finalità di evitare assembramenti all’esterno dei locali in aree già congestionate da imponenti flussi turistici.”.
Il Giudice di Appello ha dunque concluso nel senso che “la disposizione censurata [art. 14 della DAC 109/2023, che è di rilievo anche nella presente fattispecie] risponde a criteri di ragionevolezza perché è conforme alla ragio legis della D.A.C. n. 109 del 2023, in quanto finalizzata a salvaguardare dagli effetti di una eccessiva pressione antropica il decoro, l’ambiente urbano e la vivibilità di aree sensibili del centro storico, assicurando anche le condizioni di vivibilità dei residenti (cfr. Cons. Stato, n. 298 del 2019; id. n. 46 del 2021) e che essa è, altresì, “in linea con i principi unionali enunciati dalla direttiva 2006/123/CE cd. BO (recepita nell’ordinamento italiano dal d.lgs. n. 59 del 2010), la quale ha previsto che l’iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni, essendo ciò consentito, come nella specie, solo qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di Giustizia.”.
In vista di quanto come sopra deciso dal Giudice di Appello, sono dunque da respingere le censure sul difetto di motivazione e di istruttoria del limite dimensionale individuato da RO PI, dovendosi piuttosto ritenere che tale limite, come evidenziato nella sentenza sopra riportata, rappresenti una ragionevole una misura intermedia rispetto al parametro concreto dei 250 mq di superficie massima prevista dalla normativa per gli esercizi di vicinato e sia, dunque, legittimo alla luce delle finalità perseguite.
In conclusione, il ricorso va respinto.
L’evoluzione giurisprudenziale sulla questione sottoposta giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nelle camere di consiglio dei giorni 9 gennaio 2026 e 18 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
CI AR BR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI AR BR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO