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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/12/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1292/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1292/2021 R.G. , promossa da
(c.f. ), n.q. di titolare dell'impresa individuale GMD Parte_1 C.F._1
IMBOTTITURE DI CI AL (p.i. ), con il ministero dell'avv. Incarbone P.IVA_1
DO MM
ATTRICE contro p.i. ), con il ministero dell'avv. Di Guardo Salvatore Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 24.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, co.1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. del 14.10.2021, n.q. di Parte_1 titolare dell'impresa individuale GMD Imbottiture di NE AL, ha convenuto in giudizio
[...] in persona del rappresentante legale p.t., chiedendo al presente Tribunale: “A) Controparte_1
Accertare e dichiarare il diritto di parte attrice al risarcimento del danno, giusta copertura assicurativa Polizza n. 7119788OZ ramo incendio e furto patito in occasione del Controparte_1 sinistro del 24 settembre 2018; B) Condannare la in persona del CP_2 Controparte_3
1 legale rappresentante protempore, al risarcimento dei danni conseguenti all'incendio occorso il 24 settembre 2018, nella misura dell'accordo conservativo raggiunto, ovvero per complessivi €.
68.150,00; ovvero nell'importo diverso maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
C) condannare la convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa;
”.
Con comparsa depositata il 12.01.2022, si è costituita in persona del Controparte_1 rappresentante legale p.t., chiedendo al presente Tribunale: “1) Dire improponibile la domanda
d'indennizzo incoata dalla GMD Imbottiture ai sensi degli artt.
2.4 e 2.5 delle CGA;
2) Dire non in garanzia l'incendio verificatosi in data 24 settembre 2018 nella struttura precaria della ditta GMD
Imbottiture, ai sensi delle C.G.A. e articoli delle stesse sopra richiamati e specificati ai punti A) e B) della presente comparsa di risposta;
3) In ogni caso e nella malaugurata ipotesi detrarre dall'indennità concordata sottoscritta in data 21.01.19 il valore relativo alla struttura precaria andata totalmente distrutta in quanto non in garanzia;
4) Con vittoria di spese e compensi.”.
2. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
L'attrice ha assolto il suo onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c., ai fini della domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della compagnia di assicurazione convenuta ex art. 1905
c.c., nei limiti in cui risulta documentalmente che n.q. di titolare dell'impresa Parte_1 individuale GMD Imbottiture di NE AL, con sede legale a Niscemi (CL) in contrada Vituso, ha stipulato con la polizza incendio n. 7119788OZ, e che nei locali di tale Controparte_1 impresa il 24.09.2018 si è verificato un incendio appiccato da terzi, non identificati nonostante le indagini avviate su querela presentata il 25.09.2018 dalla stessa , con conseguente Parte_1 decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari di Gela depositato l'11.4.2019.
L'eccezione preliminare di improponibilità della domanda risarcitoria, sollevata ex art. 2967, comma 2, c.c. dalla compagnia di assicurazione sulla base dell'art. 2.4 “Procedura per la valutazione del danno” e dell'art. 2.5 “Mandato dei periti” delle condizioni generali del contratto di assicurazione,
è infondata in quanto le parti hanno già esperito tale procedura, conclusasi con la sottoscrizione in data
21.01.2019 dell' “accordo conservativo: quantificazione del danno” per la somma complessiva di euro
68.185,00 di cui euro 16.065,00 per la struttura adiacente al fabbricato principale oggetto di “riserve”, che come tale integra una cd. perizia contrattuale sulla quantificazione del danno indennizzabile, che non esclude la facoltà delle parti di adire successivamente l'autorità giudiziaria in ordine alle questioni su cui le parti hanno fatto espressa riserva (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 12880/2003, testualmente:
“Secondo la risalente giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass., n. 4325-82; 6162-82), in tema di assicurazione contro i danni la clausola di polizza - che devolva a terzi, con effetto vincolante
2 per le parti, l'accertamento del danno astrattamente risarcibile, ma non anche la definizione di eventuali contestazioni tra le parti stesse circa le conseguenze, sul diritto all'indennizzo, di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti, secondo la disciplina degli artt. 1892 e 1893 cod. civ. - configura una cosiddetta perizia contrattuale, la quale non interferisce sulla proponibilità davanti all'autorità giudiziaria delle controversie relative all'applicabilità delle citate norme sulla base dei dati forniti dai periti. Allo stesso modo, quando, in virtù di espressa convenzione, in un contratto di assicurazione contro i danni le parti stabiliscono che si possa procedere al c.d. accordo conservativo in ordine all'accertamento dell'entità del danno dell'assicurato, al fine di renderne incontestabile il risultato in previsione della successiva determinazione dell'indennità nella misura spettante all'assicurato, detto accordo non realizza una transazione, ma serve soltanto a stabilire, con effetti obbligatori tra le parti, un elemento di integrazione dell'eventuale transazione non ancora perfezionata ovvero a fissare definitivamente il quantum del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se ed in quale misura sussista il diritto dell'assicurato.”).
L'eccezione di carenza di operatività della copertura assicurativa per “aggravamento del rischio” ex art.
1.5 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, per non aver inserito nel giorno dell'incendio il sistema di allarme collegato al cellulare della titolare dell'impresa assicurata e di suo marito, sollevata ex art. 2967, comma 2, c.c. dalla compagnia di assicurazione, è infondata in quanto l'aggravamento del rischio rilevante ai sensi dell'art. 1898 c.c., a cui l'art.
1.5 delle condizioni generali del contratto di assicurazione fa espresso rinvio, è solo un mutamento delle circostanze tale che, se noto all'assicuratore, lo avrebbe indotto a non concludere il contratto, il che non ricorre nel caso di specie in cui dalla querela presentata il 25.09.2018 risulta che l'assicurata, pur non avendo inserito il sistema di allarme collegato al proprio cellulare, aveva un sistema di videosorveglianza attivo sia all'interno che all'esterno dei locali dell'impresa (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 20011/2016, testualmente: “Premesso che la previsione dell'art. 1898 c.c., non considera qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo "quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato", deve ritenersi che
l'esclusione dell'indennizzo (prevista dall'art. 1898 c.c., comma 5) non possa operare in difetto del positivo accertamento - da compiere in concreto e in relazione alle specifiche circostanze del caso - circa il fatto che, conosciuto il nuovo stato delle cose, l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto
(cfr. Cass. n. 2566/1978);”).
L'eccezione, sollevata ex art. 2967, comma 2, c.c. dalla compagnia di assicurazione, di carenza di operatività della copertura assicurativa, in ordine alla struttura precaria posta accanto all'edificio
3 garantito, adibita a deposito materie prime, in quanto non rientrante nell'oggetto della polizza, e di non indennizzabilità comunque del danno da essa subìto, in quanto struttura abusiva andata totalmente distrutta e come tale illegittimamente realizzata e non più realizzabile, è invece fondata in quanto non è assicurabile una struttura abusiva, a pena di illiceità in parte qua dell'oggetto del contratto di assicurazione ex artt. 1418, comma 2, e 1346 c.c., per cui all'assicurata spetta la somma di euro
68.185,00 pattuita dalle parti ai fini della quantificazione complessiva del danno per cui è causa, in seno all'“accordo conservativo: quantificazione del danno” del 21.01.2019 (cd. perizia contrattuale ex artt.
2.4 e 2.5 delle condizioni generali del contratto di assicurazione), da cui detrarre la somma di euro 16.065,00 oggetto della “riserva” formulata in seno a tale accordo dalla compagnia di assicurazione, proprio in ordine ai danni subìti dalla struttura metallica adiacente e intercomunicante col fabbricato principale, adibita a magazzino, in quanto “non risulta accatastata e costruita con regolare licenza edilizia”, rispetto a cui l'assicurata non fornito prova contraria nè nel corso della procedura della cd. perizia contrattuale, nè nel presente giudizio.
In ordine al capo della domanda di parte di attrice relativo alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, va osservato che sulla somma così calcolata di euro 52.120,00 è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla data della perizia contrattuale, quale debito di valore che a seguito della perizia contrattuale diventa debita di valuta, mentre gli interessi legali non sono dovuti sulla somma rivalutata dalla data del sinistro, trattandosi di interessi compensativi spettanti a titolo di lucro cessante ex art. 1223 c.c. solo previo onere di allegazione e di prova che l'assicurata nel caso di specie non ha assolto, ma sono dovuti a titolo di mora ex art. 1224, comma 1, c.c. dalla data della perizia contrattuale sino all'effettivo soddisfo, quale debito divenuto di valuta a seguito della perizia contrattuale (cfr. in materia di polizza contro i danni, Cass. civ., sez. III, n. 3268/2008, principio di diritto: “Nell'assicurazione contro gli infortuni, il debito indennitario, quando è previsto un procedimento di liquidazione convenzionale per il tramite di una perizia contrattuale, si connota come debito di valore dal momento del sinistro al verificarsi della liquidazione e solo successivamente a tale momento diventa obbligazione di valuta. Ne consegue che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo dev'essere rivalutata al momento della liquidazione e che, qualora il danneggiato assicurato alleghi e dimostri che la consecuzione della somma al netto della rivalutazione al momento del sinistro assicurato gli avrebbe consentito, attraverso il reimpiego immediato, una redditività maggiore rispetto al valore della rivalutazione monetaria, può essere riconosciuto il danno da lucro cessante per la mancata consecuzione della differenza mediante i cd. interessi compensativi, senza che rilevi la mancanza di liquidità della somma fino all'esito della perizia contrattuale (a meno che la polizza non preveda che il pagamento dell'indennizzo, salva la rivalutazione, sia dilazionato all'esito della perizia
4 contrattuale, nel qual caso non è configurabile un danno da lucro cessante, perchè il rischio assicurato non lo comprende) e senza che sia necessario l'inadempimento dell'assicuratore al dovere di collaborare all'espletamento della perizia.”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice va parzialmente accolta e, per l'effetto, in persona del rappresentante legale p.t. va condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di , n.q. di titolare dell'impresa individuale GMD Imbottiture di Parte_1
NE AL, la somma di euro 52.120,00 per l'incendio del 24.09.2028 in forza della polizza incendio n. 7119788OZ, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro del 24.09.2018 fino alla data della perizia contrattuale del 21.01.2019, e oltre interessi legali dalla data della perizia contrattuale del 21.01.2019 sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa da somma attribuita a titolo risarcitorio alla parte attrice vittoriosa ex art. 5, co.1, d.m. cit. (scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi, da liquidarsi ai medi ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_1
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t. al pagamento, in favore di
[...] P.IVA_2
(c.f. ), n.q. di titolare dell'impresa individuale GMD Parte_1 C.F._1
IMBOTTITURE DI CI AL (p.i. ), della somma di euro 52.120,00 per P.IVA_1
l'incendio del 24.09.2028 in forza della polizza incendio n. 7119788OZ, oltre rivalutazione monetaria dal 24.09.2018 al 21.01.2019, e oltre interessi legali dal 21.01.2019 sino all'effettivo soddisfo;
condanna p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t. Controparte_1 P.IVA_2 al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di (c.f. Parte_1
), n.q. di titolare dell'impresa individuale GMD IMBOTTITURE DI CI C.F._1
AL (p.i. , liquidandole in € 14.103,00 per compensi, oltre € 786,00 per spese P.IVA_1 vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge.
Gela, 24.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1292/2021 R.G. , promossa da
(c.f. ), n.q. di titolare dell'impresa individuale GMD Parte_1 C.F._1
IMBOTTITURE DI CI AL (p.i. ), con il ministero dell'avv. Incarbone P.IVA_1
DO MM
ATTRICE contro p.i. ), con il ministero dell'avv. Di Guardo Salvatore Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 24.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, co.1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. del 14.10.2021, n.q. di Parte_1 titolare dell'impresa individuale GMD Imbottiture di NE AL, ha convenuto in giudizio
[...] in persona del rappresentante legale p.t., chiedendo al presente Tribunale: “A) Controparte_1
Accertare e dichiarare il diritto di parte attrice al risarcimento del danno, giusta copertura assicurativa Polizza n. 7119788OZ ramo incendio e furto patito in occasione del Controparte_1 sinistro del 24 settembre 2018; B) Condannare la in persona del CP_2 Controparte_3
1 legale rappresentante protempore, al risarcimento dei danni conseguenti all'incendio occorso il 24 settembre 2018, nella misura dell'accordo conservativo raggiunto, ovvero per complessivi €.
68.150,00; ovvero nell'importo diverso maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
C) condannare la convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa;
”.
Con comparsa depositata il 12.01.2022, si è costituita in persona del Controparte_1 rappresentante legale p.t., chiedendo al presente Tribunale: “1) Dire improponibile la domanda
d'indennizzo incoata dalla GMD Imbottiture ai sensi degli artt.
2.4 e 2.5 delle CGA;
2) Dire non in garanzia l'incendio verificatosi in data 24 settembre 2018 nella struttura precaria della ditta GMD
Imbottiture, ai sensi delle C.G.A. e articoli delle stesse sopra richiamati e specificati ai punti A) e B) della presente comparsa di risposta;
3) In ogni caso e nella malaugurata ipotesi detrarre dall'indennità concordata sottoscritta in data 21.01.19 il valore relativo alla struttura precaria andata totalmente distrutta in quanto non in garanzia;
4) Con vittoria di spese e compensi.”.
2. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
L'attrice ha assolto il suo onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c., ai fini della domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della compagnia di assicurazione convenuta ex art. 1905
c.c., nei limiti in cui risulta documentalmente che n.q. di titolare dell'impresa Parte_1 individuale GMD Imbottiture di NE AL, con sede legale a Niscemi (CL) in contrada Vituso, ha stipulato con la polizza incendio n. 7119788OZ, e che nei locali di tale Controparte_1 impresa il 24.09.2018 si è verificato un incendio appiccato da terzi, non identificati nonostante le indagini avviate su querela presentata il 25.09.2018 dalla stessa , con conseguente Parte_1 decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari di Gela depositato l'11.4.2019.
L'eccezione preliminare di improponibilità della domanda risarcitoria, sollevata ex art. 2967, comma 2, c.c. dalla compagnia di assicurazione sulla base dell'art. 2.4 “Procedura per la valutazione del danno” e dell'art. 2.5 “Mandato dei periti” delle condizioni generali del contratto di assicurazione,
è infondata in quanto le parti hanno già esperito tale procedura, conclusasi con la sottoscrizione in data
21.01.2019 dell' “accordo conservativo: quantificazione del danno” per la somma complessiva di euro
68.185,00 di cui euro 16.065,00 per la struttura adiacente al fabbricato principale oggetto di “riserve”, che come tale integra una cd. perizia contrattuale sulla quantificazione del danno indennizzabile, che non esclude la facoltà delle parti di adire successivamente l'autorità giudiziaria in ordine alle questioni su cui le parti hanno fatto espressa riserva (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 12880/2003, testualmente:
“Secondo la risalente giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass., n. 4325-82; 6162-82), in tema di assicurazione contro i danni la clausola di polizza - che devolva a terzi, con effetto vincolante
2 per le parti, l'accertamento del danno astrattamente risarcibile, ma non anche la definizione di eventuali contestazioni tra le parti stesse circa le conseguenze, sul diritto all'indennizzo, di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti, secondo la disciplina degli artt. 1892 e 1893 cod. civ. - configura una cosiddetta perizia contrattuale, la quale non interferisce sulla proponibilità davanti all'autorità giudiziaria delle controversie relative all'applicabilità delle citate norme sulla base dei dati forniti dai periti. Allo stesso modo, quando, in virtù di espressa convenzione, in un contratto di assicurazione contro i danni le parti stabiliscono che si possa procedere al c.d. accordo conservativo in ordine all'accertamento dell'entità del danno dell'assicurato, al fine di renderne incontestabile il risultato in previsione della successiva determinazione dell'indennità nella misura spettante all'assicurato, detto accordo non realizza una transazione, ma serve soltanto a stabilire, con effetti obbligatori tra le parti, un elemento di integrazione dell'eventuale transazione non ancora perfezionata ovvero a fissare definitivamente il quantum del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se ed in quale misura sussista il diritto dell'assicurato.”).
L'eccezione di carenza di operatività della copertura assicurativa per “aggravamento del rischio” ex art.
1.5 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, per non aver inserito nel giorno dell'incendio il sistema di allarme collegato al cellulare della titolare dell'impresa assicurata e di suo marito, sollevata ex art. 2967, comma 2, c.c. dalla compagnia di assicurazione, è infondata in quanto l'aggravamento del rischio rilevante ai sensi dell'art. 1898 c.c., a cui l'art.
1.5 delle condizioni generali del contratto di assicurazione fa espresso rinvio, è solo un mutamento delle circostanze tale che, se noto all'assicuratore, lo avrebbe indotto a non concludere il contratto, il che non ricorre nel caso di specie in cui dalla querela presentata il 25.09.2018 risulta che l'assicurata, pur non avendo inserito il sistema di allarme collegato al proprio cellulare, aveva un sistema di videosorveglianza attivo sia all'interno che all'esterno dei locali dell'impresa (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 20011/2016, testualmente: “Premesso che la previsione dell'art. 1898 c.c., non considera qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo "quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato", deve ritenersi che
l'esclusione dell'indennizzo (prevista dall'art. 1898 c.c., comma 5) non possa operare in difetto del positivo accertamento - da compiere in concreto e in relazione alle specifiche circostanze del caso - circa il fatto che, conosciuto il nuovo stato delle cose, l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto
(cfr. Cass. n. 2566/1978);”).
L'eccezione, sollevata ex art. 2967, comma 2, c.c. dalla compagnia di assicurazione, di carenza di operatività della copertura assicurativa, in ordine alla struttura precaria posta accanto all'edificio
3 garantito, adibita a deposito materie prime, in quanto non rientrante nell'oggetto della polizza, e di non indennizzabilità comunque del danno da essa subìto, in quanto struttura abusiva andata totalmente distrutta e come tale illegittimamente realizzata e non più realizzabile, è invece fondata in quanto non è assicurabile una struttura abusiva, a pena di illiceità in parte qua dell'oggetto del contratto di assicurazione ex artt. 1418, comma 2, e 1346 c.c., per cui all'assicurata spetta la somma di euro
68.185,00 pattuita dalle parti ai fini della quantificazione complessiva del danno per cui è causa, in seno all'“accordo conservativo: quantificazione del danno” del 21.01.2019 (cd. perizia contrattuale ex artt.
2.4 e 2.5 delle condizioni generali del contratto di assicurazione), da cui detrarre la somma di euro 16.065,00 oggetto della “riserva” formulata in seno a tale accordo dalla compagnia di assicurazione, proprio in ordine ai danni subìti dalla struttura metallica adiacente e intercomunicante col fabbricato principale, adibita a magazzino, in quanto “non risulta accatastata e costruita con regolare licenza edilizia”, rispetto a cui l'assicurata non fornito prova contraria nè nel corso della procedura della cd. perizia contrattuale, nè nel presente giudizio.
In ordine al capo della domanda di parte di attrice relativo alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, va osservato che sulla somma così calcolata di euro 52.120,00 è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla data della perizia contrattuale, quale debito di valore che a seguito della perizia contrattuale diventa debita di valuta, mentre gli interessi legali non sono dovuti sulla somma rivalutata dalla data del sinistro, trattandosi di interessi compensativi spettanti a titolo di lucro cessante ex art. 1223 c.c. solo previo onere di allegazione e di prova che l'assicurata nel caso di specie non ha assolto, ma sono dovuti a titolo di mora ex art. 1224, comma 1, c.c. dalla data della perizia contrattuale sino all'effettivo soddisfo, quale debito divenuto di valuta a seguito della perizia contrattuale (cfr. in materia di polizza contro i danni, Cass. civ., sez. III, n. 3268/2008, principio di diritto: “Nell'assicurazione contro gli infortuni, il debito indennitario, quando è previsto un procedimento di liquidazione convenzionale per il tramite di una perizia contrattuale, si connota come debito di valore dal momento del sinistro al verificarsi della liquidazione e solo successivamente a tale momento diventa obbligazione di valuta. Ne consegue che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo dev'essere rivalutata al momento della liquidazione e che, qualora il danneggiato assicurato alleghi e dimostri che la consecuzione della somma al netto della rivalutazione al momento del sinistro assicurato gli avrebbe consentito, attraverso il reimpiego immediato, una redditività maggiore rispetto al valore della rivalutazione monetaria, può essere riconosciuto il danno da lucro cessante per la mancata consecuzione della differenza mediante i cd. interessi compensativi, senza che rilevi la mancanza di liquidità della somma fino all'esito della perizia contrattuale (a meno che la polizza non preveda che il pagamento dell'indennizzo, salva la rivalutazione, sia dilazionato all'esito della perizia
4 contrattuale, nel qual caso non è configurabile un danno da lucro cessante, perchè il rischio assicurato non lo comprende) e senza che sia necessario l'inadempimento dell'assicuratore al dovere di collaborare all'espletamento della perizia.”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice va parzialmente accolta e, per l'effetto, in persona del rappresentante legale p.t. va condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di , n.q. di titolare dell'impresa individuale GMD Imbottiture di Parte_1
NE AL, la somma di euro 52.120,00 per l'incendio del 24.09.2028 in forza della polizza incendio n. 7119788OZ, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro del 24.09.2018 fino alla data della perizia contrattuale del 21.01.2019, e oltre interessi legali dalla data della perizia contrattuale del 21.01.2019 sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa da somma attribuita a titolo risarcitorio alla parte attrice vittoriosa ex art. 5, co.1, d.m. cit. (scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi, da liquidarsi ai medi ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_1
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t. al pagamento, in favore di
[...] P.IVA_2
(c.f. ), n.q. di titolare dell'impresa individuale GMD Parte_1 C.F._1
IMBOTTITURE DI CI AL (p.i. ), della somma di euro 52.120,00 per P.IVA_1
l'incendio del 24.09.2028 in forza della polizza incendio n. 7119788OZ, oltre rivalutazione monetaria dal 24.09.2018 al 21.01.2019, e oltre interessi legali dal 21.01.2019 sino all'effettivo soddisfo;
condanna p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t. Controparte_1 P.IVA_2 al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di (c.f. Parte_1
), n.q. di titolare dell'impresa individuale GMD IMBOTTITURE DI CI C.F._1
AL (p.i. , liquidandole in € 14.103,00 per compensi, oltre € 786,00 per spese P.IVA_1 vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge.
Gela, 24.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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