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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 482/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2088/2023 depositato il 13/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3082/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 19/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00412/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00412/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00412/2018 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00412/2018 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00412/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TY7012L00412/2018, relativo all'anno d'imposta 2013, l'Ufficio rideterminava maggiori ricavi ai fini II.DD., IRAP e IVA sulla base dello studio di settore VG46U, accertando un maggior reddito di € 33.576,00. Il contribuente Resistente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, come da procura in atti, impugnava l'atto, deducendo l'illegittimità dell'accertamento fondato su presunzioni semplici, in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti, evidenziando la marginalità dell'attività (riparazioni saltuarie di mezzi agricoli in locale di 48 mq, senza dipendenti né beni strumentali), la vetustà dei veicoli, la modesta entità degli immobili e il sostegno economico derivante dalla pensione del suocero.
La Corte di primo grado con la sentenza n. 3082/03/22 accoglieva il ricorso, annullando l'avviso e compensando le spese, ritenendo che l'Ufficio avesse basato l'accertamento esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone appello, deducendo:
1 - violazione e falsa applicazione degli artt. 39 DPR 600/73, 54 DPR 633/72 e 62-sexies D.L. 331/93;
2 - erronea valutazione delle prove, avendo l'Ufficio integrato la presunzione con ulteriori elementi
(antieconomicità reiterata, incongruenze nei dati dichiarati, indicatori di capacità contributiva);
3 - mancata prova contraria da parte del contribuente, in violazione dell'art. 2697 c.c.; richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 7540/2020, 14981/2020, 24870/2020, 16905/2020) che riconosce la validità degli studi di settore come presunzioni semplici idonee se corroborate da ulteriori elementi.
Il contribuente si costituisce, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo le difese già svolte in primo grado (marginalità attività, vetustà beni, reddito integrato da pensione, crisi settore, assenza di costi, illegittimità presunzioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'accertamento non si è basato sul mero scostamento dagli studi di settore, ma è stato corroborato da ulteriori elementi presuntivi, quali:
- antieconomicità della gestione, protratta per più annualità, con redditi dichiarati non coerenti con la normale redditività del settore;
incongruenze nei dati dichiarati e indicatori di capacità contributiva (immobili, autoveicoli, utenze);
- assenza di giustificazioni documentali idonee a neutralizzare la presunzione.
Tali elementi, valutati nel loro complesso, conferiscono alla presunzione i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/73 e dall'art. 54 DPR 633/72.
La giurisprudenza di legittimità ha costantamente chiarito che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, idonee a fondare l'accertamento se integrate da ulteriori elementi e se il contribuente non fornisce prova contraria.
Nel caso di specie, le deduzioni difensive (marginalità dell'attività, vetustà dei beni, sostegno familiare) non sono state supportate da idonea documentazione atta a giustificare lo scostamento.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente rigetto del ricorso originario.
Quanto alle spese, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/92, in considerazione della peculiarità della controversia e delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, 13.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2088/2023 depositato il 13/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3082/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 19/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00412/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00412/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00412/2018 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00412/2018 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00412/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TY7012L00412/2018, relativo all'anno d'imposta 2013, l'Ufficio rideterminava maggiori ricavi ai fini II.DD., IRAP e IVA sulla base dello studio di settore VG46U, accertando un maggior reddito di € 33.576,00. Il contribuente Resistente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, come da procura in atti, impugnava l'atto, deducendo l'illegittimità dell'accertamento fondato su presunzioni semplici, in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti, evidenziando la marginalità dell'attività (riparazioni saltuarie di mezzi agricoli in locale di 48 mq, senza dipendenti né beni strumentali), la vetustà dei veicoli, la modesta entità degli immobili e il sostegno economico derivante dalla pensione del suocero.
La Corte di primo grado con la sentenza n. 3082/03/22 accoglieva il ricorso, annullando l'avviso e compensando le spese, ritenendo che l'Ufficio avesse basato l'accertamento esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone appello, deducendo:
1 - violazione e falsa applicazione degli artt. 39 DPR 600/73, 54 DPR 633/72 e 62-sexies D.L. 331/93;
2 - erronea valutazione delle prove, avendo l'Ufficio integrato la presunzione con ulteriori elementi
(antieconomicità reiterata, incongruenze nei dati dichiarati, indicatori di capacità contributiva);
3 - mancata prova contraria da parte del contribuente, in violazione dell'art. 2697 c.c.; richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 7540/2020, 14981/2020, 24870/2020, 16905/2020) che riconosce la validità degli studi di settore come presunzioni semplici idonee se corroborate da ulteriori elementi.
Il contribuente si costituisce, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo le difese già svolte in primo grado (marginalità attività, vetustà beni, reddito integrato da pensione, crisi settore, assenza di costi, illegittimità presunzioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'accertamento non si è basato sul mero scostamento dagli studi di settore, ma è stato corroborato da ulteriori elementi presuntivi, quali:
- antieconomicità della gestione, protratta per più annualità, con redditi dichiarati non coerenti con la normale redditività del settore;
incongruenze nei dati dichiarati e indicatori di capacità contributiva (immobili, autoveicoli, utenze);
- assenza di giustificazioni documentali idonee a neutralizzare la presunzione.
Tali elementi, valutati nel loro complesso, conferiscono alla presunzione i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/73 e dall'art. 54 DPR 633/72.
La giurisprudenza di legittimità ha costantamente chiarito che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, idonee a fondare l'accertamento se integrate da ulteriori elementi e se il contribuente non fornisce prova contraria.
Nel caso di specie, le deduzioni difensive (marginalità dell'attività, vetustà dei beni, sostegno familiare) non sono state supportate da idonea documentazione atta a giustificare lo scostamento.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente rigetto del ricorso originario.
Quanto alle spese, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/92, in considerazione della peculiarità della controversia e delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, 13.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE