Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 40/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Vittoria Orlando ------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Manuela Saracino ----------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca ------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(San Paolo di Civitate – 18.12.1960), Parte_1
(San Paolo di Civitate – 2.9.1958), Parte_2 Parte_3
(San Paolo di Civitate – 7.9.1956), (San Paolo di Civitate – Parte_4
21.10.1952), (San Paolo di Civitate – Parte_5
3.9.1949), quali eredi di rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Persona_1
Francesco Colucci, elettivamente domiciliati in Lucera alla Via Pessina n. 46, presso lo studio del difensore;
-Appellanti-
E
con Controparte_1 sede in Roma, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n. 108, presso l'Avvocatura
Distrettuale INPS;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto di precetto notificato il 20.5.2020, , Parte_1 Pt_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 in qualità di eredi di deceduta il 30.10.2015, intimavano Persona_1 all' il pagamento dell'importo di € 84.878,22, a titolo di arretrati, spettanti a _1 seguito della trasformazione della pensione di invalidità in quella di vecchiaia, in virtù della sentenza n. 1951/2006 emessa dal Tribunale di Lucera il 30.5.2006.
1.2. Gli eredi sostenevano: a) che il Tribunale di Lucera aveva condannato l' al pagamento dei ratei maturati dall'1.8.1984, oltre interessi dalla _1 maturazione fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
b) che la Per_1 aveva ottenuto coattivamente il pagamento delle differenze dovute fino al
31.12.2006, ovvero € 37.739,68 quale capitale ed € 6.071,66 per interessi legali, senza che le fosse riconosciuto alcunché per rivalutazione monetaria;
c) che l' aveva recapitato alla il 20.3.2010, il mod. Te08, con cui _1 Per_1 veniva comunicato che, a seguito della trasformazione della pensione di
1
“venivano integralmente reincassati a titolo di identico importo percepito dalla
per la pensione IO e per i medesimi periodi” (cfr. pag. 3 atto di Per_1 precetto); d) che dal mod. risultava un'erronea determinazione del rateo Pt_6 iniziale spettante e, di conseguenza, del calcolo degli arretrati, in quanto l' _1 aveva trasformato il titolo pensionistico senza includere tutta l'anzianità posseduta dalla pensionata e pari a 1942 settimane, come richiesto nel ricorso accolto dal Tribunale di Lucera;
e) che l' , quindi, non aveva adempiuto a _1 quanto statuito nella sentenza n. 1951/2006 “non avendo provveduto, all'atto della trasformazione della pensione, a rideterminare l'anzianità complessivamente posseduta dalla de cuius”; f) che, pertanto, l' era ancora _1 debitore della somma di € 84.878,22, come da prospetti di calcolo allegati al precetto.
2.1. Con ricorso depositato il 29.9.2021, l' riassumeva, nel termine fissato _1 dal giudice dell'esecuzione, il giudizio di opposizione all'esecuzione (pignoramento presso terzi) introdotto dallo stesso Istituto avverso l'azione esecutiva posta in essere dagli eredi di Persona_1
2.2. A sostegno dell'opposizione l' eccepiva l'assenza di un valido titolo _1 esecutivo, in quanto “la sentenza che dovrebbe costituire il titolo esecutivo per il riconoscimento della ulteriore contribuzione asseritamente spettante alla sig.ra
, si limita a statuire il riconoscimento del diritto alla trasformazione Per_1 della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, con conseguente condanna dell' al pagamento degli arretrati, ma non riporta affatto la condanna _1 dell' all'accredito della ulteriore contribuzione in favore della sig.ra _1
, che si pretende di includere nel calcolo degli arretrati”. Per_1
2.3. L' assumeva, in ogni caso, di aver già provveduto al pagamento _1 della prestazione riconosciuta in sentenza, con il provvedimento dell'8.3.2010, i cui calcoli non erano stati contestati da controparte ed eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del titolo azionato, non interrotta dal mod. Pt_6 dell'8.3.2010, non avente natura di riconoscimento del debito. Inoltre, contestava i conteggi che erroneamente cumulavano interessi e rivalutazione. Infine, l' _1 sosteneva che la sentenza azionata conteneva una condanna generica alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, ma non quantificava i contributi da considerare ai fini del calcolo, né il differenziale spettante.
3.1. Si costituivano nel giudizio , Parte_1 Parte_2
, e insistendo Parte_3 Parte_4 Parte_5 per il rigetto dell'opposizione.
4.1. Con sentenza del 15.12.2021 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione, dichiarava l'inesistenza del diritto degli opposti a procedere all'esecuzione e li condannava a restituire quanto ricevuto dall' per il tramite del terzo pignorato in ragione dell'ordinanza di _1 assegnazione data dal G.E. di Foggia all'udienza del 27.9.2021; condannava gli pag. 2/6 opposti, in solido, al pagamento del 50% delle spese di lite.
4.2. Il primo Giudice riteneva fondata e assorbente l'eccezione di prescrizione decennale, rilevando che il Mod. dell'8.3.2010, notificato alla parte in data Pt_6
20.03.2010, aveva determinato una riliquidazione in peius (in danno degli opposti) non sufficiente al fine interruttivo invocato, avendo l'Istituto effettuato una “semplice ricognizione di quanto da esso liquidato in esecuzione della sentenza data dal Tribunale di Lucera”.
5.1. Avverso detta sentenza, , Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 interponevano appello con ricorso depositato in data 15.1.2022, chiedendone la riforma alla stregua dei motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, con conseguente accoglimento dell'originaria domanda.
5.2. Ripristinato il contraddittorio, l' si costituiva e concludeva per il _1 rigetto dell'impugnazione.
5.3 Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.1. Con un unico motivo di appello Parte_1 Pt_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 lamentano che il Giudice di prime cure ha erroneamente e frettolosamente accolto l'eccezione di prescrizione decennale formulata dall' . _1
6.2. Sostengono gli appellanti che, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, la nota non può ritenersi una riliquidazione in peius, ma contiene Pt_6 tutti gli elementi per essere considerata una ricognizione di debito.
6.3. Secondo gli appellanti, l' con la nota dell'8.3.2010 ha _1 Pt_6 comunicato alla pensionata di aver provveduto in esecuzione del giudicato
(requisito della volontarietà), avendo piena conoscenza della sua situazione previdenziale e “dell'esistenza di un giudicato di condanna alla trasformazione della pensione IO in quella di vecchiaia ed al pagamento degli arretrati maturati con gli accessori di legge (requisito della consapevolezza)”.
6.4. Il ricorso introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Lucera, secondo gli eredi, conteneva tutti gli elementi normativi, i dati di calcolo e la quantificazione del differenziale spettante alla per consentire di Per_1 determinare esattamente il credito vantato da quest'ultima e l'Istituto aveva inequivocabilmente ricondotto l'adozione del mod. all'esecuzione del Pt_6 giudicato (requisito della inequivocità), notificandolo il 20.3.2010 (requisito della “recettizietà”).
6.5. Sottolineano i che la nota dell' “costituisce esternazione Pt_1 Pt_6 _1 al pensionato delle nuove determinazioni adottate dall' in merito _1 all'attribuzione della pensione di vecchiaia in luogo della IO e degli elementi posti a base del calcolo del suo rateo pensionistico” ed è, pertanto, idonea ad interrompere la prescrizione.
***** pag. 3/6 7.1. L'appello è infondato e va rigettato.
7.2. Preliminarmente appare opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”.
7.3. Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, “La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.” (cfr. Cass. n. 14154 del 2019).
E ancora, “La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione d'invalidità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso.” (cfr. Cass. n. 14374 del 2016).
7.4. Alla stregua di tali principi risulta evidente che la sentenza n. 1951 del 2006 emessa dal Tribunale di Lucera il 30.5.2006 è una sentenza di condanna generica, in quanto, dopo aver richiamato la normativa vigente in materia di trasformazione della pensione di invalidità in quella di vecchia, ha dichiarato
“…il diritto dell'istante alla trasformazione della pensione di invalidità, già in suo godimento, in quella di vecchiaia stante il perfezionamento dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi maturati in data 01/01/81, con applicazione dei benefici a partire dall'01/08/84 (decorrenza economica); Condanna l' al _1 pagamento a favore dell'istante delle relative somme a partire dall'01/08/84, oltre interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo e rivalutazione monetaria…”.
La sentenza emessa dal Tribunale di Lucera, quindi, non contiene alcun riferimento al montante contributivo che, sebbene indicato dalla nel Per_1 ricorso introduttivo del giudizio, non è stato specificamente accertato dal giudice, pag. 4/6 né fa riferimento all'esatto importo del rateo pensionistico.
7.5. Pertanto, poiché l'entità della prestazione richiesta dalla dante Per_1 causa degli odierni appellanti, non è stabilita in maniera fissa dalla legge, ma dipende da numerosi elementi, quali l'entità della pensione goduta e il numero dei contributi riconosciuti, cui, si ribadisce, la sentenza n. 1951 del 2006 del
Tribunale di Lucera non fa alcun riferimento, non è possibile determinare il rateo di pensione spettante alla ricorrente, la cui quantificazione, peraltro, non è possibile ottenere neppure con un “semplice calcolo aritmetico”.
7.6. Sicché la sentenza n. 1951 del 2006 non costituisce un valido titolo esecutivo con riferimento al diritto fatto valere con l'azione esecutiva.
*****
8.1. In ogni caso, per corrispondere al motivo d'appello proposto dai la Pt_1 nota Te08 emessa dall' l'8.3.2010 e notificata alla il 20.3.2010 _1 Per_1 non è idonea a interrompere la prescrizione nei termini indicati dagli appellanti.
8.2. Invero, con la nota Te08, l' riconosceva alla 1213 _1 Per_1 settimane contributive, per cui la sua portata ricognitiva si limita a tali contributi, non avendo alcuna efficacia interruttiva in relazione agli ulteriori contributi mai riconosciuti e che la pensionata avrebbe potuto vantare.
8.3. Pertanto, se pure il provvedimento dell' fosse idoneo ad interrompere _1 la prescrizione lo sarebbe solo in relazione ai contributi già riconosciuti e non a quelli mai riconosciuti dall' e neppure dalla sentenza n. 1951 del 2006 _1 emessa dal Tribunale di Lucera.
8.5. La Suprema Corte, che più volte si è pronunciata al riguardo, ha statuito “È pur vero infatti che secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art.
2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere;
ma tale riconoscimento deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso (Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953; Cass., 22.9.2006, n.
20692)”. (cfr. Cass. n. 23822 del 2010)
E ancora Cass. n. 7820 del 2017 “Come questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 23 febbraio 2010, n. 4324), il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione «in acconto», non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Sentenza n. 14927 del 2010; Ordinanza n. 24555 del 2010).” (cfr. Cass. n. 7820 del 2017 e Cass. n.
18 del 2018).
8.6. Nel caso di specie, nel mod. Te08, inviato dall' alla non _1 Per_1 pag. 5/6 vi è alcuna precisazione in ordine al pagamento come acconto del minore importo dovuto, né risultano indicati gli ulteriori contributi rivendicati (pari a 729 settimane, ossia 1942 settimane rivendicate meno le 1213 settimane riconosciute dall' ). _1
9.1. Alla luce delle esposte argomentazioni, dunque, l'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata.
9.2. Resta assorbita ogni altra questione.
9.3. Le spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la ribadita soccombenza di , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e e vanno poste a
[...] Parte_4 Parte_5 carico di questi ultimi.
9.4. Deve darsi atto, stante il tenore della presente pronuncia, della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24.12.2013 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_7 Pt_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, quali eredi di con ricorso depositato il Parte_5 Persona_1
15.1.2022, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data
15.12.2021, nei confronti dell' , così provvede: rigetta l'appello e conferma la _1 sentenza impugnata;
condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell' , delle _1 spese del presente grado di giudizio che liquida in €5.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari il 9 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il G.A. Estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 6/6