TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa IA Tavolieri, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 26/11/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2023, al n.2065, vertente
tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Ceccano, Via Principe Umberto, n.44, presso lo studio dell'Avv. CIOTOLI ANDREINA, che lo rappresenta e difende in forza di delega allegata al ricorso
ricorrente
contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
MP PA, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/06/2023, ha dedotto che: 1) Parte_1 ha lavorato presso la dal 1985 al 2000 come guardia fili, portando pali sulle Pt_2 spalle e realizzando buche;
dal 2022 ha lavorato presso la in qualità di CP_2 autista, per scarico e carico di bare e movimentazione di defunti;
2) a causa del sollevamento di pesi eccessivi ha contratto un'artrosi lombosacrale associata a discopatia, da considerare quale malattia professionale, per la quale ha presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura del 12%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' CP_1
a liquidare la predetta prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando CP_1 quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, subentrato questo giudice sul ruolo, in data 19.8.2025, all'esito della discussione svolta all'udienza del 26.11.2025, mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Come è noto, per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Quanto al nesso causale, la S.C. ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen. per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
In particolare, si è affermato che “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod.
Pag. 2 di 5 pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi vd. anche Cass. 21021/2007 e 1135/2011).
Ai fini della indennizzabilità il soggetto interessato ha quindi l'onere di provare sia lo svolgimento delle mansioni dedotte sia il nesso causale tra queste e la malattia denunciata.
Nella specie l'istruttoria ha confermato solo in parte l'espletamento delle mansioni dedotte nel ricorso.
Il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo Testimone_1 lavorato insieme per circa 9 anni;
lui era guardia fili, si faceva la buca con le mani usando un paletto e una pala, poi si gettava il palo nella buca profonda 1,30-1,40 metri. Eravamo in 3 persone a fare questo lavoro ma in 2 alzavano il palo che pesava tra i 90 kg e i 150 kg. Mettevamo minimo 4-5 pali al giorno”.
Il teste ha affermato: “ho lavorato col ricorrente per circa un anno in Testimone_2 una cooperativa di agenzia funebri, quell'anno furono fatti circa 80-90 funerali;
l'orario di lavoro era su chiamata. Andavamo nelle case, si vestiva la salma, si portava la bara ed il giorno dopo si faceva il funerale. Eravamo in 4 a sollevare la bara. So che dopo che io ho smesso lui ha continuato quel lavoro per 2-3 anni ma lui già lo faceva da prima”.
Ai fini del giudizio circa la sussistenza del nesso causale rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla Dott.ssa Per_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una
“Spondilo discoartrosi cervico –lombo-sacrale con discopatia multiple”, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che “relativamente alle attività svolte quale guardia fili, trattasi di mansioni che il ricorrente ha svolto per circa 9 anni, posto i diversi periodi di cassa integrazione , mansioni che venivano svolte in squadra con distribuzione del carico e che di per sé non risultano incidenti sul piano qualitativo, quantitativo e modale nel determinismo del quadro nosografico in essere. Relativamente alle mansioni svolte quale socio di impresa funebre, si rappresenta come il lavoro venga esplicato a chiamata con una media di funerali ( così come rileva la dichiarazione testimoniale del verbale di udienza ) pari a 80-90 l'anno quindi trattasi di
Pag. 3 di 5 circa 7,5 funerali al mese. Risulta chiaro come la movimentazione di carichi, quali possono essere la bara e i corpi inanimati, è limitata a poche ore settimanali , peraltro distribuita in più operatori. Rilevato ciò, la malattia riportata in diagnosi non risulta rispettare i requisiti di rischio professionale per natura, entità, durata ed intensità per cui gli stessi non risultano soddisfatti. Tenuto conto della storia lavorativa del ricorrente, acquisita direttamente dallo stesso e dedotta dalla documentazione presente in atti, è possibile affermare che non risultano soddisfatti i requisiti necessari per il riconoscimento dell'esposizione a rischio lavorativo in termini qualitativi, quantitativi e modali per ciò che attiene il quadro artrosico della colonna che è da ricondurre ad etiologia multifattoriale ed a patogenesi degenerativa-costituzionale”.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Non si ritiene di dover rinnovare la CTU o di richiedere ulteriori chiarimenti al perito che, sulla base di attento esame della documentazione in atti e delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, ha già dettagliatamente risposto alle controdeduzioni del ricorrente, così come richiestogli all'udienza dell'11/12/2024.
Il CTU ha chiarito, infatti, relativamente alla certificazione del dott. che Per_2 nella stessa si pone diagnosi di multiple protrusioni erniarie cervicali e lombari con associati fenomeni spondiloartrosici che vengono correlati “verosimilmente a sovraccarico funzionale”: tuttavia, come evidenzia il CTU, in ambito medicolegale il criterio della verosimiglianza è estraneo alla dimostrazione del nesso causale e pertanto tale affermazione non implica una genesi lavorativa del quadro patologico in essere.
Relativamente alla relazione medico legale della dott.ssa il CTU ha Per_3 chiarito, conformemente a quanto emerso dall'istruttoria, che l'attività di movimentazione di carichi, come la bara ed i corpi inanimati, è stata limitata a poche ore settimanali, peraltro distribuita in più operatori, in riferimento a circa otto o nove richieste al mese e, pertanto, tale attività lavorativa non ha comportato movimenti ripetitivi, continui e sistematici per la maggior parte della giornata e della settimana di lavoro. Ad analoghe conclusioni perviene il CTU con riferimento alla attività di guardia fili per essere stata svolta in epoca remota, per un breve periodo limitato agli anni 1985- 1997.
Le conclusioni del CTU appaiono logiche, complete e condivisibili: si rileva peraltro che, come argomentato anche nell'elaborato peritale, dall'istruttoria orale e dall'estratto contributivo in atti risulta provato che il ricorrente abbia lavorato come
“guardia fili” in epoca remota rispetto all'insorgenza della malattia e, in maniera effettiva e continuativa, solo per un breve periodo dal 1985 al 1993, avendo in seguito usufruito di lunghi periodi di cassa integrazione dal 1993 al giugno 2000. Per quanto riguarda il lavoro alle dipendenze della agenzia funebre della ditta è lo stesso Pt_1
Pag. 4 di 5 ricorrente nell'atto introduttivo a farlo decorrere dal 2022 e, quindi, per un periodo di circa un anno prima del deposito del ricorso. Pertanto, tenuto conto della brevità del periodo in cui ha svolto attività di movimentazione di carichi nell'agenzia funebre e del fatto che, come ha dichiarato il teste , tale attività lavorativa era svolta Testimone_2 circa 8 volte al mese, si deve ritenere che la stessa non abbia comportato movimenti ripetitivi, continui e sistematici per la maggior parte della giornata e della settimana di lavoro, con conseguente inidoneità ad esplicare efficacia causale sulla patologia accertata.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non validamente forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. CP_1
19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA Tavolieri
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa IA Tavolieri, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 26/11/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2023, al n.2065, vertente
tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Ceccano, Via Principe Umberto, n.44, presso lo studio dell'Avv. CIOTOLI ANDREINA, che lo rappresenta e difende in forza di delega allegata al ricorso
ricorrente
contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
MP PA, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/06/2023, ha dedotto che: 1) Parte_1 ha lavorato presso la dal 1985 al 2000 come guardia fili, portando pali sulle Pt_2 spalle e realizzando buche;
dal 2022 ha lavorato presso la in qualità di CP_2 autista, per scarico e carico di bare e movimentazione di defunti;
2) a causa del sollevamento di pesi eccessivi ha contratto un'artrosi lombosacrale associata a discopatia, da considerare quale malattia professionale, per la quale ha presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura del 12%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' CP_1
a liquidare la predetta prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando CP_1 quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, subentrato questo giudice sul ruolo, in data 19.8.2025, all'esito della discussione svolta all'udienza del 26.11.2025, mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Come è noto, per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Quanto al nesso causale, la S.C. ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen. per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
In particolare, si è affermato che “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod.
Pag. 2 di 5 pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi vd. anche Cass. 21021/2007 e 1135/2011).
Ai fini della indennizzabilità il soggetto interessato ha quindi l'onere di provare sia lo svolgimento delle mansioni dedotte sia il nesso causale tra queste e la malattia denunciata.
Nella specie l'istruttoria ha confermato solo in parte l'espletamento delle mansioni dedotte nel ricorso.
Il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo Testimone_1 lavorato insieme per circa 9 anni;
lui era guardia fili, si faceva la buca con le mani usando un paletto e una pala, poi si gettava il palo nella buca profonda 1,30-1,40 metri. Eravamo in 3 persone a fare questo lavoro ma in 2 alzavano il palo che pesava tra i 90 kg e i 150 kg. Mettevamo minimo 4-5 pali al giorno”.
Il teste ha affermato: “ho lavorato col ricorrente per circa un anno in Testimone_2 una cooperativa di agenzia funebri, quell'anno furono fatti circa 80-90 funerali;
l'orario di lavoro era su chiamata. Andavamo nelle case, si vestiva la salma, si portava la bara ed il giorno dopo si faceva il funerale. Eravamo in 4 a sollevare la bara. So che dopo che io ho smesso lui ha continuato quel lavoro per 2-3 anni ma lui già lo faceva da prima”.
Ai fini del giudizio circa la sussistenza del nesso causale rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla Dott.ssa Per_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una
“Spondilo discoartrosi cervico –lombo-sacrale con discopatia multiple”, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che “relativamente alle attività svolte quale guardia fili, trattasi di mansioni che il ricorrente ha svolto per circa 9 anni, posto i diversi periodi di cassa integrazione , mansioni che venivano svolte in squadra con distribuzione del carico e che di per sé non risultano incidenti sul piano qualitativo, quantitativo e modale nel determinismo del quadro nosografico in essere. Relativamente alle mansioni svolte quale socio di impresa funebre, si rappresenta come il lavoro venga esplicato a chiamata con una media di funerali ( così come rileva la dichiarazione testimoniale del verbale di udienza ) pari a 80-90 l'anno quindi trattasi di
Pag. 3 di 5 circa 7,5 funerali al mese. Risulta chiaro come la movimentazione di carichi, quali possono essere la bara e i corpi inanimati, è limitata a poche ore settimanali , peraltro distribuita in più operatori. Rilevato ciò, la malattia riportata in diagnosi non risulta rispettare i requisiti di rischio professionale per natura, entità, durata ed intensità per cui gli stessi non risultano soddisfatti. Tenuto conto della storia lavorativa del ricorrente, acquisita direttamente dallo stesso e dedotta dalla documentazione presente in atti, è possibile affermare che non risultano soddisfatti i requisiti necessari per il riconoscimento dell'esposizione a rischio lavorativo in termini qualitativi, quantitativi e modali per ciò che attiene il quadro artrosico della colonna che è da ricondurre ad etiologia multifattoriale ed a patogenesi degenerativa-costituzionale”.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Non si ritiene di dover rinnovare la CTU o di richiedere ulteriori chiarimenti al perito che, sulla base di attento esame della documentazione in atti e delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, ha già dettagliatamente risposto alle controdeduzioni del ricorrente, così come richiestogli all'udienza dell'11/12/2024.
Il CTU ha chiarito, infatti, relativamente alla certificazione del dott. che Per_2 nella stessa si pone diagnosi di multiple protrusioni erniarie cervicali e lombari con associati fenomeni spondiloartrosici che vengono correlati “verosimilmente a sovraccarico funzionale”: tuttavia, come evidenzia il CTU, in ambito medicolegale il criterio della verosimiglianza è estraneo alla dimostrazione del nesso causale e pertanto tale affermazione non implica una genesi lavorativa del quadro patologico in essere.
Relativamente alla relazione medico legale della dott.ssa il CTU ha Per_3 chiarito, conformemente a quanto emerso dall'istruttoria, che l'attività di movimentazione di carichi, come la bara ed i corpi inanimati, è stata limitata a poche ore settimanali, peraltro distribuita in più operatori, in riferimento a circa otto o nove richieste al mese e, pertanto, tale attività lavorativa non ha comportato movimenti ripetitivi, continui e sistematici per la maggior parte della giornata e della settimana di lavoro. Ad analoghe conclusioni perviene il CTU con riferimento alla attività di guardia fili per essere stata svolta in epoca remota, per un breve periodo limitato agli anni 1985- 1997.
Le conclusioni del CTU appaiono logiche, complete e condivisibili: si rileva peraltro che, come argomentato anche nell'elaborato peritale, dall'istruttoria orale e dall'estratto contributivo in atti risulta provato che il ricorrente abbia lavorato come
“guardia fili” in epoca remota rispetto all'insorgenza della malattia e, in maniera effettiva e continuativa, solo per un breve periodo dal 1985 al 1993, avendo in seguito usufruito di lunghi periodi di cassa integrazione dal 1993 al giugno 2000. Per quanto riguarda il lavoro alle dipendenze della agenzia funebre della ditta è lo stesso Pt_1
Pag. 4 di 5 ricorrente nell'atto introduttivo a farlo decorrere dal 2022 e, quindi, per un periodo di circa un anno prima del deposito del ricorso. Pertanto, tenuto conto della brevità del periodo in cui ha svolto attività di movimentazione di carichi nell'agenzia funebre e del fatto che, come ha dichiarato il teste , tale attività lavorativa era svolta Testimone_2 circa 8 volte al mese, si deve ritenere che la stessa non abbia comportato movimenti ripetitivi, continui e sistematici per la maggior parte della giornata e della settimana di lavoro, con conseguente inidoneità ad esplicare efficacia causale sulla patologia accertata.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non validamente forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. CP_1
19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA Tavolieri
Pag. 5 di 5