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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8792 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 36462/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36462/2019 R.Gen.Aff.Cont. avente ad
OGGETTO: azione di ripetizione d'indebito, e vertente
TRA
, (c.f. ) difesa e rapp.ta Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANTONIO LAMANNA, in virtù di procura in atti ed elett.te dom.ta insieme a quest'ultimo presso lo studio dell'Avv. Mariano di
Monaco, in Casapulla (CE), alla Via Diaz, n. 7
ATTRICE
E
, (c.f. ) il quale si difende CP_1 C.F._2 personalmente ed elett.te dom.to presso il suo studio in Ercolano (NA) alla via N. M. Venuti 6
- CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2 Controparte_3
, in qualità di Controparte_4 Controparte_5
eredi di e di Controparte_2 Controparte_6
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
, in qualità di erede di Controparte_7 CP_2
e di , difeso e rapp.to dall'avv.
[...] Controparte_6
IA ER ed elett.te dom.to presso il suo studio in studio in
Ercolano, via Venuti 6
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 30.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e l'avv.to al Controparte_2 CP_1
fine di sentire accertare il suo diritto ad ottenere la ripetizione delle somme da questi indebitamente trattenute a seguito della riforma della sentenza del Tribunale di Napoli sez. dist. Di Portici nella persona della dott.ssa Balzano Annarita, n. 21/2010 depositata il 22/01/2010.
In particolare, l'attrice ha ricostruito la vicenda fattuale sottesa alla sua pretesa nei seguenti termini: in virtù della sentenza sopra richiamata ella era stata condannata a pagare all' l'importo di CP_2 euro 1.500,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 913 c.c., nonché all'avv. la somma di € 6.823,90 per spese legali (oltre accessori). CP_1
L'avv. in proprio e quale procuratore dell' le CP_1 CP_2 aveva quindi notificato atti di precetto di pagamento.
Pertanto, nelle more del termine per impugnare ed onde evitare la procedura esecutiva, l'esponente aveva corrisposto agli istanti la
- 2 -
somma complessiva di € 9.000,00 con le seguenti modalità: euro tremila in contanti corrisposti in data 19/07/2010, euro 3000,00 con assegno bancario n. 7025502004 emesso da suo marito , Parte_2
regolarmente incassato dall'Avv. ed € 3000,00 con CP_1 ulteriore assegno bancario, come risulta dalla scrittura privata del
19/04/2010 sottoscritta dall'Avv. e copie degli assegni bancari in CP_1
atti.
A seguito della proposizione del gravame, la Corte d'Appello di
Napoli, con la sentenza n.. 1852/2018 del 24/04/2018 così provvedeva:
“a) rigetta la domanda proposta in primo grado da di Controparte_2 accertamento della violazione dell'art. 913 c.c. e di condanna di Parte_1 al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni;
b) per effetto annulla le statuizioni contenute nei capi b) e d) del dispositivo della sentenza impugnata;
c) compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone le spese della CTU svolta definitivamente a carico dell' e dell' al 50% CP_2 Pt_1 ciascuno , nella misura liquidata con separato decreto. d) ferma nel resto la decisione impugnata”.
Pertanto, venuto meno il titolo giustificativo dei predetti pagamenti, l'attrice, attesi gli infruttuosi tentativi stragiudiziali di ripetizione dell'indebito, ha adito il Tribunale chiedendo:
“
1. accertare e dichiarare il diritto della attrice alla Parte_1 ripetizione di quanto indebitamente corrisposto all'Avv. sia per CP_1 le spese legali di quest'ultimo, nonché per la sorte capitale in favore di
in virtù della sentenza del Tribunale di Napoli sez. dist. Controparte_2 nella persona della dott.ssa Balzano Annarita, n. 21/2010 depositata CP_8 il 22/01/2010 e dei successivi atti di precetto notificatigli, nonché come stabilito nella dichiarazione del 19/07/2010 a firma dell'Avv. per effetto;
CP_1
- 3 -
2. condannare il Sig. al pagamento della somma di Controparte_2 euro 2000,00, nonché l'Avv. al pagamento della somma di euro CP_1
4000,00, o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla emissione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli
24/04/2018 al soddisfo;
3. condannare i convenuti alla refusione delle spese di giudizio oltre IVA
e CA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio l'avv. eccependo CP_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e, comunque, sostenendo la carenza di legittimazione attiva dell' Pt_1
In particolare, secondo gli assunti difensivi dell'avv. era CP_1
stato il marito di parte attrice ad impegnarsi nel pagamento della somma complessiva di € 9.000,00, soddisfatta tramite un primo pagamento in contanti di € 3.000; un secondo pagamento tramite assegno di ulteriori € 3.000 ed un terzo assegno di € 3.000, titoli questi ultimi mai portati all'incasso, rassicurandolo che la moglie non avrebbe interposto appello. La stessa, pertanto, venendo meno all'impegno assunto per suo conto dal marito, avrebbe rifiutato il negozio a suo favore, non essendo legittimata ad agire.
Per conto di si è costituito al sol fine di Controparte_2
dichiarane il decesso l'avv. , il che ha determinato Controparte_9
una prima interruzione del processo.
Parte attrice ha quindi riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di insistendo nella propria pretesa nei loro riguardi. CP_2
- 4 -
I convenuti Controparte_2 Controparte_3 [...]
e pur CP_7 Controparte_4 Controparte_5
regolarmente citati, non si sono costituiti, essendo stati conseguentemente, dichiarati contumaci unitamente a . Controparte_6
Nel corso del processo, tuttavia, è stato dichiarato il decesso di
[...]
con conseguente nuova interruzione del giudizio. CP_6
Parte attrice ha quindi nuovamente riassunto il processo nei riguardi degli eredi di e di , che Controparte_2 Controparte_6
sono stati nuovamente dichiarati contumaci.
Deve darsi atto che in data 19.9.2025 si è costituito
[...]
eccependo in via preliminare l'estinzione del giudizio per CP_7
aver l' omesso di precisare nell'atto di riassunzione gli estremi Pt_1 della domanda del giudizio che intendeva riassumere ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale dichiarare il processo estinto per non essere stato mai validamente riassunto nei termini di legge. Ove il Tribunale fosse di diverso avviso si chiede la rimessione in termini del comparente per poter proporre la eccezione di incompetenza ove la stessa non potesse essere ritenuta esplicitabile in questa udienza. Nel merito perché la domanda della condanna degli eredi (in solido?) alla restituzione della somma di euri duemila si rigettata perché sfornita di prova, Regolare le spese secondo diritto.
Si chiede infine che il Tribunale voglia revocare in parte l'ordinanza resa ex art. 281 sexies e rinviare la causa per la decisione concedendo i termini per il deposito di memorie o, comunque, per la discussione orale”.
All'udienza del 30 settembre 2025, il Giudice sentite le parti, sulle conclusioni rese, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. comma terzo.
- 5 -
***
In via preliminare, preso atto della costituzione del convenuto in riassunzione va disposta la revoca della contumacia Controparte_7
come dichiarata nel corso del processo.
Sempre in via preliminare il Tribunale osserva che parte attrice ha concluso all'udienza del 23.9.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda ed ha alla successiva udienza del 30.9.2025 (fissata su esplicita richiesta della stessa parte attrice per interloquire in ordine alla eccezione di estinzione formulata da nella comparsa Controparte_7
di costituzione del 19.9.2025) nulla ha osservato in ordine alla eccezione di estinzione da questi formulata, anzi ha aderito ad essa.
Dal complesso di tale contegno processuale il Tribunale ritiene che parte attrice pur avendo aderito alla eccezione di estinzione in relazione alla posizione degli eredi ( posizione quest'ultima unitaria ed CP_2 inscindibile sul piano posizione sostanziale e processuale) non abbia rinunciato alla distinta e scindibile domanda di ripetizione dell'indebito formulata nei riguardi di . CP_1
Tanto chiarito , il Tribunale ritiene che debba senz'altro dichiararsi la estinzione parziale del processo nei rapporti tra parte attrice e gli eredi di ed in quanto la dedotta Controparte_2 Controparte_6
violazione dell'art. 303 c.p.c. sulla disciplina della riassunzione è fondata.
L'art. 303, 2 co c.p.c. stabilisce che allorquando si propone istanza per la riassunzione, “ in caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda”, mentre al co 3 aggiunge che “se vi sono altre parti in causa”
- 6 -
non interessate direttamente dal fenomeno interruttivo, a queste va notificato solo il decreto.
Pertanto, mentre per proseguire validamente ed efficacemente il giudizio nei confronti dell'avv. che già risultava costituito CP_1
– e quindi a piena conoscenza degli estremi della domanda –era sufficiente la notifica del solo decreto di fissazione di nuova udienza in riassunzione, notifica che è avvenuta tanto dopo la prima quanto dopo la seconda interruzione, tanto non era sufficiente per realizzare la corretta riassunzione nei riguardi degli eredi di Controparte_2 prima e di poi. Persona_1
Questi ultimi avrebbero dovuto ricevere la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto, unitamente alla precisazione dei motivi per i quali venivano invocati in giudizio, concretizzandosi altrimenti, com'è stato, un vizio dell'editio actionis.
In particolare, in data 14 febbraio 2022, l'attrice depositava prova della notifica della prima istanza di riassunzione con il relativo decreto di fissazione udienza, senza che, però, fossero precisati i termini della domanda.
Difatti l'atto di citazione richiamato come allegato nel ricorso in riassunzione non risulta essere stato in concreto posto a corredo dell'indicato ricorso.
E lo stesso avveniva a seguito del secondo episodio interruttivo giacché, a seguito della seconda istanza di riassunzione, con note integrative del 1 luglio 2024, era stata data prova della notifica del ricorso e del decreto agli eredi dell' carenti dei requisiti CP_2 imposti ex art. 303, 2 co c.p.c., e ciò nonostante la espressa assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione con ordinanza del 26 novembre 2024.
- 7 -
Ebbene, l'art. 307, 4 co c.p.c. stabilisce che: “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Pertanto, il giudizio va senz'altro dichiarato estinto nei confronti di Controparte_7 Controparte_2 Controparte_3
e quali eredi di Controparte_4 Controparte_5 CP_2
e di .
[...] Controparte_6
Il Tribunale non ritiene che nel caso in esame debba essere dichiarata l'estinzione dell'intero giudizio non venendo in rilievo un litisconsorzio necessario tra la posizione dell'avv.to da un lato, e CP_1
quella di (così come gli eredi di quest'ultimo) Controparte_2
dall'altro.
La pretesa attorea è stata esercitata nei confronti dell'avv.to e di ciascuno obbligato, secondo la CP_1 Controparte_2
prospettazione offerta in citazione, nei riguardi di parte attrice in base a titoli diversi (obbligazione risarcitoria e spese di lite in favore del difensore anticipatario da ripetere in quanto caducate per effetto della pronuncia della Corte di Appello). Si richiama, tra le altre, la pronuncia n. 21514/2019 della Corte di Cassazione che in tema di estinzione parziale per mancata riassunzione annovera tra le ipotesi di litisconsorzio facoltativo quella della presenza nel giudizio di due o più coobbligati solidali e, dunque, obbligati legati da un vincolo più stringente rispetto a quello che viene in rilievo in questa sede.
- 8 -
Prosegue, dunque, il giudizio nei confronti di CP_1
trattandosi, come si è detto, di cause scindibili.
La domanda di parte attrice nei riguardi dell'avv.to CP_1
è procedibile, risultando agli atti l'invio dell'invito alla stipula dl una convenzione di negoziazione assistita, e fondata nei termini di seguito indicati.
Anzitutto si ritiene che sussista la legittimazione attiva di
[...]
Pt_1
L'operazione negoziale da cui trae origine la pretesa restitutoria avanzata da parte attrice va qualificata in termini di delegatio solvendi.
Ai sensi dell'art. 1269 c.c., infatti, il debitore può delegare un terzo affinché costui esegua il pagamento per suo conto.
A differenza della delegatio promittendi, la delegatio solvendi non implica la costituzione di un rapporto tra delegatario (creditore) e delegato, quanto un mero impegno del delegato nei confronti del delegante ad estinguere il suo debito.
L'istituto in parola, in altri termini, svolge una funzione meramente solutoria e non di modifica del lato passivo dell'obbligazione.
Ne consegue che, in caso di indebito, il diritto a pretendere la restituzione non spetta al delegato che ha materialmente eseguito l'operazione, quanto al delegante che, nel caso di specie, corrisponde per l'appunto ad la quale si è limitata a delegare al marito Parte_1 il pagamento in favore dell'Avv. . CP_1
- 9 -
Quest'ultimo invero ha chiarito nei propri scritti difensivi che
, coniuge dell'odierna attrice “aveva versato parte in Parte_2 contanti (€ 3.000/00) e parte con assegno scadente il 30.11.2010 incassato dall'avv. (€ 3.000/00)” (pag. 1 della comparsa di costituzione) al fine CP_1
di estinguere il debito dell' Pt_1
Peraltro, parte attrice ha allegato all'atto di citazione una dichiarazione sottoscritta, e non disconosciuta, da che, a conferma di CP_1
quanto sopra statuito, in data 19 luglio 2010 dichiarava non solo di aver ricevuto la prima quota di 3.000 € in contanti, ma anche di essere a conoscenza del fatto che l'assegno per l'ulteriore quota di 3.000 € sarebbe stato tratto sul conto corrente del Buonincontro “cointestato con la moglie” e, quindi, alla stessa direttamente riconducibile.
Non c'è, invece, prova di quanto sostenuto dall'avv. nei CP_1
propri scritti difensivi circa un presunto impegno assunto autonomamente dal coniuge dell' ed indipendentemente dal Pt_1
volere di quest'ultima (comunque astrattamente qualificabile come adempimento del terzo e non come negozio a favore di terzo).
Qualificato nei termini di cui sopra il negozio posto in essere dal
Buonincontro per conto di quest'ultima può ritenersi Parte_1 legittimata ad esperire l'azione di indebito arricchimento della quale ricorrono i presupposti, peraltro non contestati da parte convenuta, rappresentati dell'arricchimento di un soggetto (Avv. , il CP_1 contestuale e collegato depauperamento di parte attrice ed il venire meno della ragione giustificatrice legittimante tale arricchimento a seguito della sentenza della Corte di Appello sopra citata.
In ordine al quantum la domanda dell' nei confronti dell'avv.to Pt_1
è stata limitata alla restituzione di euro 4.000,00 (aventi CP_1 titolo nelle spese di lite anticipate e poi caducate in grado di appello)
- 10 -
per cui quest'ultimo non può essere condannato alla restituzione di una somma superiore, quand'anche agli atti vi sia una sua dichiarazione nella quale lo stesso riconosce il pagamento di una prima quota di 3.000
€ in contanti e di una seconda quota di 3.000 € tramite assegno.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea nei riguardi dell'avv. quest'ultimo va condannato a restituire a CP_1 Pt_1
l'importo complessivo di 4.000 €, oltre interessi in misura legale
[...] con decorrenza dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
Venendo alle spese di lite nei rapporti tra parte attrice ed il convenuto va senz'altro applicato il criterio della soccombenza e CP_1
devono quindi essere poste a carico di quest'ultimo in favore di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14 e successivi aggiornamenti secondo lo scaglione di valore corrispondente al decisum, come da dispositivo.
Nei rapporti tra parte attrice e costituitosi in data Controparte_7
19.9.2025, la pronuncia in rito di estinzione del giudizio, la limitata attività difensiva svolta da ed il contegno Controparte_7
processuale assunto da parte attrice in relazione alla eccezione di estinzione dal medesimo svolta giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 6 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la parziale estinzione del processo ex art. 307
c.p.c. nei confronti di Controparte_7 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
- 11 -
quali eredi di e di , per le Controparte_2 Controparte_6 ragioni di cui in parte motiva;
2) accoglie la domanda di nei confronti Parte_1
dell'avv.to e, per l'effetto, condanna quest'ultimo alla CP_1 restituzione in favore di parte attrice di € 4.000, oltre interessi in misura legale con decorrenza dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
3) condanna alla refusione delle spese di lite CP_1
sostenute dalla parte attrice che liquida in euro 2.540,00 per compensi oltre all'importo del contributo unificato e marca da bollo ove documentati, oltre IVA e C.P.A. e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione all'avv. Antonio Lamanna dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Napoli, il 2/10/2025.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Chiara Gladerisi
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Conforti)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36462/2019 R.Gen.Aff.Cont. avente ad
OGGETTO: azione di ripetizione d'indebito, e vertente
TRA
, (c.f. ) difesa e rapp.ta Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANTONIO LAMANNA, in virtù di procura in atti ed elett.te dom.ta insieme a quest'ultimo presso lo studio dell'Avv. Mariano di
Monaco, in Casapulla (CE), alla Via Diaz, n. 7
ATTRICE
E
, (c.f. ) il quale si difende CP_1 C.F._2 personalmente ed elett.te dom.to presso il suo studio in Ercolano (NA) alla via N. M. Venuti 6
- CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2 Controparte_3
, in qualità di Controparte_4 Controparte_5
eredi di e di Controparte_2 Controparte_6
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
, in qualità di erede di Controparte_7 CP_2
e di , difeso e rapp.to dall'avv.
[...] Controparte_6
IA ER ed elett.te dom.to presso il suo studio in studio in
Ercolano, via Venuti 6
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 30.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e l'avv.to al Controparte_2 CP_1
fine di sentire accertare il suo diritto ad ottenere la ripetizione delle somme da questi indebitamente trattenute a seguito della riforma della sentenza del Tribunale di Napoli sez. dist. Di Portici nella persona della dott.ssa Balzano Annarita, n. 21/2010 depositata il 22/01/2010.
In particolare, l'attrice ha ricostruito la vicenda fattuale sottesa alla sua pretesa nei seguenti termini: in virtù della sentenza sopra richiamata ella era stata condannata a pagare all' l'importo di CP_2 euro 1.500,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 913 c.c., nonché all'avv. la somma di € 6.823,90 per spese legali (oltre accessori). CP_1
L'avv. in proprio e quale procuratore dell' le CP_1 CP_2 aveva quindi notificato atti di precetto di pagamento.
Pertanto, nelle more del termine per impugnare ed onde evitare la procedura esecutiva, l'esponente aveva corrisposto agli istanti la
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somma complessiva di € 9.000,00 con le seguenti modalità: euro tremila in contanti corrisposti in data 19/07/2010, euro 3000,00 con assegno bancario n. 7025502004 emesso da suo marito , Parte_2
regolarmente incassato dall'Avv. ed € 3000,00 con CP_1 ulteriore assegno bancario, come risulta dalla scrittura privata del
19/04/2010 sottoscritta dall'Avv. e copie degli assegni bancari in CP_1
atti.
A seguito della proposizione del gravame, la Corte d'Appello di
Napoli, con la sentenza n.. 1852/2018 del 24/04/2018 così provvedeva:
“a) rigetta la domanda proposta in primo grado da di Controparte_2 accertamento della violazione dell'art. 913 c.c. e di condanna di Parte_1 al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni;
b) per effetto annulla le statuizioni contenute nei capi b) e d) del dispositivo della sentenza impugnata;
c) compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone le spese della CTU svolta definitivamente a carico dell' e dell' al 50% CP_2 Pt_1 ciascuno , nella misura liquidata con separato decreto. d) ferma nel resto la decisione impugnata”.
Pertanto, venuto meno il titolo giustificativo dei predetti pagamenti, l'attrice, attesi gli infruttuosi tentativi stragiudiziali di ripetizione dell'indebito, ha adito il Tribunale chiedendo:
“
1. accertare e dichiarare il diritto della attrice alla Parte_1 ripetizione di quanto indebitamente corrisposto all'Avv. sia per CP_1 le spese legali di quest'ultimo, nonché per la sorte capitale in favore di
in virtù della sentenza del Tribunale di Napoli sez. dist. Controparte_2 nella persona della dott.ssa Balzano Annarita, n. 21/2010 depositata CP_8 il 22/01/2010 e dei successivi atti di precetto notificatigli, nonché come stabilito nella dichiarazione del 19/07/2010 a firma dell'Avv. per effetto;
CP_1
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2. condannare il Sig. al pagamento della somma di Controparte_2 euro 2000,00, nonché l'Avv. al pagamento della somma di euro CP_1
4000,00, o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla emissione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli
24/04/2018 al soddisfo;
3. condannare i convenuti alla refusione delle spese di giudizio oltre IVA
e CA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio l'avv. eccependo CP_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e, comunque, sostenendo la carenza di legittimazione attiva dell' Pt_1
In particolare, secondo gli assunti difensivi dell'avv. era CP_1
stato il marito di parte attrice ad impegnarsi nel pagamento della somma complessiva di € 9.000,00, soddisfatta tramite un primo pagamento in contanti di € 3.000; un secondo pagamento tramite assegno di ulteriori € 3.000 ed un terzo assegno di € 3.000, titoli questi ultimi mai portati all'incasso, rassicurandolo che la moglie non avrebbe interposto appello. La stessa, pertanto, venendo meno all'impegno assunto per suo conto dal marito, avrebbe rifiutato il negozio a suo favore, non essendo legittimata ad agire.
Per conto di si è costituito al sol fine di Controparte_2
dichiarane il decesso l'avv. , il che ha determinato Controparte_9
una prima interruzione del processo.
Parte attrice ha quindi riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di insistendo nella propria pretesa nei loro riguardi. CP_2
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I convenuti Controparte_2 Controparte_3 [...]
e pur CP_7 Controparte_4 Controparte_5
regolarmente citati, non si sono costituiti, essendo stati conseguentemente, dichiarati contumaci unitamente a . Controparte_6
Nel corso del processo, tuttavia, è stato dichiarato il decesso di
[...]
con conseguente nuova interruzione del giudizio. CP_6
Parte attrice ha quindi nuovamente riassunto il processo nei riguardi degli eredi di e di , che Controparte_2 Controparte_6
sono stati nuovamente dichiarati contumaci.
Deve darsi atto che in data 19.9.2025 si è costituito
[...]
eccependo in via preliminare l'estinzione del giudizio per CP_7
aver l' omesso di precisare nell'atto di riassunzione gli estremi Pt_1 della domanda del giudizio che intendeva riassumere ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale dichiarare il processo estinto per non essere stato mai validamente riassunto nei termini di legge. Ove il Tribunale fosse di diverso avviso si chiede la rimessione in termini del comparente per poter proporre la eccezione di incompetenza ove la stessa non potesse essere ritenuta esplicitabile in questa udienza. Nel merito perché la domanda della condanna degli eredi (in solido?) alla restituzione della somma di euri duemila si rigettata perché sfornita di prova, Regolare le spese secondo diritto.
Si chiede infine che il Tribunale voglia revocare in parte l'ordinanza resa ex art. 281 sexies e rinviare la causa per la decisione concedendo i termini per il deposito di memorie o, comunque, per la discussione orale”.
All'udienza del 30 settembre 2025, il Giudice sentite le parti, sulle conclusioni rese, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. comma terzo.
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In via preliminare, preso atto della costituzione del convenuto in riassunzione va disposta la revoca della contumacia Controparte_7
come dichiarata nel corso del processo.
Sempre in via preliminare il Tribunale osserva che parte attrice ha concluso all'udienza del 23.9.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda ed ha alla successiva udienza del 30.9.2025 (fissata su esplicita richiesta della stessa parte attrice per interloquire in ordine alla eccezione di estinzione formulata da nella comparsa Controparte_7
di costituzione del 19.9.2025) nulla ha osservato in ordine alla eccezione di estinzione da questi formulata, anzi ha aderito ad essa.
Dal complesso di tale contegno processuale il Tribunale ritiene che parte attrice pur avendo aderito alla eccezione di estinzione in relazione alla posizione degli eredi ( posizione quest'ultima unitaria ed CP_2 inscindibile sul piano posizione sostanziale e processuale) non abbia rinunciato alla distinta e scindibile domanda di ripetizione dell'indebito formulata nei riguardi di . CP_1
Tanto chiarito , il Tribunale ritiene che debba senz'altro dichiararsi la estinzione parziale del processo nei rapporti tra parte attrice e gli eredi di ed in quanto la dedotta Controparte_2 Controparte_6
violazione dell'art. 303 c.p.c. sulla disciplina della riassunzione è fondata.
L'art. 303, 2 co c.p.c. stabilisce che allorquando si propone istanza per la riassunzione, “ in caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda”, mentre al co 3 aggiunge che “se vi sono altre parti in causa”
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non interessate direttamente dal fenomeno interruttivo, a queste va notificato solo il decreto.
Pertanto, mentre per proseguire validamente ed efficacemente il giudizio nei confronti dell'avv. che già risultava costituito CP_1
– e quindi a piena conoscenza degli estremi della domanda –era sufficiente la notifica del solo decreto di fissazione di nuova udienza in riassunzione, notifica che è avvenuta tanto dopo la prima quanto dopo la seconda interruzione, tanto non era sufficiente per realizzare la corretta riassunzione nei riguardi degli eredi di Controparte_2 prima e di poi. Persona_1
Questi ultimi avrebbero dovuto ricevere la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto, unitamente alla precisazione dei motivi per i quali venivano invocati in giudizio, concretizzandosi altrimenti, com'è stato, un vizio dell'editio actionis.
In particolare, in data 14 febbraio 2022, l'attrice depositava prova della notifica della prima istanza di riassunzione con il relativo decreto di fissazione udienza, senza che, però, fossero precisati i termini della domanda.
Difatti l'atto di citazione richiamato come allegato nel ricorso in riassunzione non risulta essere stato in concreto posto a corredo dell'indicato ricorso.
E lo stesso avveniva a seguito del secondo episodio interruttivo giacché, a seguito della seconda istanza di riassunzione, con note integrative del 1 luglio 2024, era stata data prova della notifica del ricorso e del decreto agli eredi dell' carenti dei requisiti CP_2 imposti ex art. 303, 2 co c.p.c., e ciò nonostante la espressa assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione con ordinanza del 26 novembre 2024.
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Ebbene, l'art. 307, 4 co c.p.c. stabilisce che: “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Pertanto, il giudizio va senz'altro dichiarato estinto nei confronti di Controparte_7 Controparte_2 Controparte_3
e quali eredi di Controparte_4 Controparte_5 CP_2
e di .
[...] Controparte_6
Il Tribunale non ritiene che nel caso in esame debba essere dichiarata l'estinzione dell'intero giudizio non venendo in rilievo un litisconsorzio necessario tra la posizione dell'avv.to da un lato, e CP_1
quella di (così come gli eredi di quest'ultimo) Controparte_2
dall'altro.
La pretesa attorea è stata esercitata nei confronti dell'avv.to e di ciascuno obbligato, secondo la CP_1 Controparte_2
prospettazione offerta in citazione, nei riguardi di parte attrice in base a titoli diversi (obbligazione risarcitoria e spese di lite in favore del difensore anticipatario da ripetere in quanto caducate per effetto della pronuncia della Corte di Appello). Si richiama, tra le altre, la pronuncia n. 21514/2019 della Corte di Cassazione che in tema di estinzione parziale per mancata riassunzione annovera tra le ipotesi di litisconsorzio facoltativo quella della presenza nel giudizio di due o più coobbligati solidali e, dunque, obbligati legati da un vincolo più stringente rispetto a quello che viene in rilievo in questa sede.
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Prosegue, dunque, il giudizio nei confronti di CP_1
trattandosi, come si è detto, di cause scindibili.
La domanda di parte attrice nei riguardi dell'avv.to CP_1
è procedibile, risultando agli atti l'invio dell'invito alla stipula dl una convenzione di negoziazione assistita, e fondata nei termini di seguito indicati.
Anzitutto si ritiene che sussista la legittimazione attiva di
[...]
Pt_1
L'operazione negoziale da cui trae origine la pretesa restitutoria avanzata da parte attrice va qualificata in termini di delegatio solvendi.
Ai sensi dell'art. 1269 c.c., infatti, il debitore può delegare un terzo affinché costui esegua il pagamento per suo conto.
A differenza della delegatio promittendi, la delegatio solvendi non implica la costituzione di un rapporto tra delegatario (creditore) e delegato, quanto un mero impegno del delegato nei confronti del delegante ad estinguere il suo debito.
L'istituto in parola, in altri termini, svolge una funzione meramente solutoria e non di modifica del lato passivo dell'obbligazione.
Ne consegue che, in caso di indebito, il diritto a pretendere la restituzione non spetta al delegato che ha materialmente eseguito l'operazione, quanto al delegante che, nel caso di specie, corrisponde per l'appunto ad la quale si è limitata a delegare al marito Parte_1 il pagamento in favore dell'Avv. . CP_1
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Quest'ultimo invero ha chiarito nei propri scritti difensivi che
, coniuge dell'odierna attrice “aveva versato parte in Parte_2 contanti (€ 3.000/00) e parte con assegno scadente il 30.11.2010 incassato dall'avv. (€ 3.000/00)” (pag. 1 della comparsa di costituzione) al fine CP_1
di estinguere il debito dell' Pt_1
Peraltro, parte attrice ha allegato all'atto di citazione una dichiarazione sottoscritta, e non disconosciuta, da che, a conferma di CP_1
quanto sopra statuito, in data 19 luglio 2010 dichiarava non solo di aver ricevuto la prima quota di 3.000 € in contanti, ma anche di essere a conoscenza del fatto che l'assegno per l'ulteriore quota di 3.000 € sarebbe stato tratto sul conto corrente del Buonincontro “cointestato con la moglie” e, quindi, alla stessa direttamente riconducibile.
Non c'è, invece, prova di quanto sostenuto dall'avv. nei CP_1
propri scritti difensivi circa un presunto impegno assunto autonomamente dal coniuge dell' ed indipendentemente dal Pt_1
volere di quest'ultima (comunque astrattamente qualificabile come adempimento del terzo e non come negozio a favore di terzo).
Qualificato nei termini di cui sopra il negozio posto in essere dal
Buonincontro per conto di quest'ultima può ritenersi Parte_1 legittimata ad esperire l'azione di indebito arricchimento della quale ricorrono i presupposti, peraltro non contestati da parte convenuta, rappresentati dell'arricchimento di un soggetto (Avv. , il CP_1 contestuale e collegato depauperamento di parte attrice ed il venire meno della ragione giustificatrice legittimante tale arricchimento a seguito della sentenza della Corte di Appello sopra citata.
In ordine al quantum la domanda dell' nei confronti dell'avv.to Pt_1
è stata limitata alla restituzione di euro 4.000,00 (aventi CP_1 titolo nelle spese di lite anticipate e poi caducate in grado di appello)
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per cui quest'ultimo non può essere condannato alla restituzione di una somma superiore, quand'anche agli atti vi sia una sua dichiarazione nella quale lo stesso riconosce il pagamento di una prima quota di 3.000
€ in contanti e di una seconda quota di 3.000 € tramite assegno.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea nei riguardi dell'avv. quest'ultimo va condannato a restituire a CP_1 Pt_1
l'importo complessivo di 4.000 €, oltre interessi in misura legale
[...] con decorrenza dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
Venendo alle spese di lite nei rapporti tra parte attrice ed il convenuto va senz'altro applicato il criterio della soccombenza e CP_1
devono quindi essere poste a carico di quest'ultimo in favore di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14 e successivi aggiornamenti secondo lo scaglione di valore corrispondente al decisum, come da dispositivo.
Nei rapporti tra parte attrice e costituitosi in data Controparte_7
19.9.2025, la pronuncia in rito di estinzione del giudizio, la limitata attività difensiva svolta da ed il contegno Controparte_7
processuale assunto da parte attrice in relazione alla eccezione di estinzione dal medesimo svolta giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 6 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la parziale estinzione del processo ex art. 307
c.p.c. nei confronti di Controparte_7 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
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quali eredi di e di , per le Controparte_2 Controparte_6 ragioni di cui in parte motiva;
2) accoglie la domanda di nei confronti Parte_1
dell'avv.to e, per l'effetto, condanna quest'ultimo alla CP_1 restituzione in favore di parte attrice di € 4.000, oltre interessi in misura legale con decorrenza dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
3) condanna alla refusione delle spese di lite CP_1
sostenute dalla parte attrice che liquida in euro 2.540,00 per compensi oltre all'importo del contributo unificato e marca da bollo ove documentati, oltre IVA e C.P.A. e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione all'avv. Antonio Lamanna dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Napoli, il 2/10/2025.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Chiara Gladerisi
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Conforti)
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