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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 2252/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025 e pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura allegata alla citazione, dall'avvocato Nicodemo Anania
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla C.F._2
via Roma n. 60/D
-attore-
E
(c.f. ), con sede in Battipaglia, Controparte_1 P.IVA_1
alla via Velia n. 16
-convenuta contumace-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 22 febbraio 2023, evocò in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale la per ottenerne la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni che gli erano derivati dalle lesioni personali patite a seguito dell'infortunio occorsogli il 6 aprile 2022 allorquando, alle ore 13:00 circa, all'interno della palestra di Battipaglia, dopo aver terminato l'allenamento, “si recava all'interno CP_1 dello spogliatoio e dopo aver fatto la doccia scivolava per via dell'acqua presente sul
pavimento rovinando a terra”. L'attore precisò che “indossava le opportune ciabatte,
scivolava fuori dal vano docce ed in una zona dello spogliatoio dove solitamente era
presente il tappeto antiscivolo, il quale era stato tolto dal personale addetto alla pulizia … la
presenza di acqua nel luogo teatro dell'evento era priva di segnalazione alcuna;
il luogo
della caduta non era percepibile ed evitabile considerato che costitutiva parte del tratto di
spogliatoio da percorrere”. , quindi, ribadita la colpa della struttura per Parte_1
l'evento lesivo, chiese “a) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella
predetta qualità, nell'evento sinistroso per cui è causa e per i motivi di cui in assertiva;
b)
per l'effetto sentir condannare la convenuta, al risarcimento dei danni per lesioni alla
persona dell'attore sig. , come indicati in premessa a titolo di ITT, ITP, Parte_1
Danno Biologico da Invalidità Permanente, Danno Morale e spese mediche documentate
ovvero successive occorrenti per eventuali cure e terapie mediche e farmacologiche in
favore dell'esponente in relazione all'età del medesimo. Danni tutti nella misura complessiva
non inferiore ad Euro 15.000,00= ovvero in quella somma maggiore o minore che la S.V.
Ill.ma riterrà di giustizia, congrua ed equa, secondo le risultanze processuali e documentali
agli atti e, comunque, nei limiti di competenza del giudicante adito. Oltre interessi e
rivalutazione dal di dell'evento al soddisfo. c) vittoria di spese e competenze professionali
con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.”
La al quale la citazione fu notificata il 22 CP_1 Controparte_1
febbraio 2023, non si costituì e fu dichiarata contumace all'udienza del 20 settembre 2023.
Ammessa e raccolta la prova orale, disposta una consulenza d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore, acquisita la documentazione prodotta dall'attore, la causa,
all'udienza dell'11 giugno 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni di parte,
conformi a quelle rassegnate con l'atto introduttivo, è stata riservata in decisione, con la concessione del termine per il deposito di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.,
scaduto il 10 settembre 2025. 2.- La domanda attrice va qualificata come diretta all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, in quanto il fatto illecito lamentato e allegato si sostanza nella pretesa risarcitoria di un danno conseguente alla cattiva gestione e custodia di una cosa.
Custode è ogni soggetto, pubblico o privato, che ha il possesso o la detenzione della res, e tale è il proprietario, gravato da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
Nel caso di specie, la proprietaria della Controparte_1
palestra teatro del sinistro oggetto di causa, era (ed è) tenuta a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strutture e dei locali (spogliatoi compresi), nonché al controllo tecnico della sua efficienza e delle relative pertinenze.
Considerato che
a suo carico è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo, la società proprietaria risponde in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, salvo che dalla responsabilità
presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (cfr. Cass. 19/05/2011, n. 11016; Cass.
25/07/2008, n.20427). Tale norma, quindi, presuppone la dimostrazione del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa, oltre che dell'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del "potere di governo" della cosa,
inteso come potere di controllarla, tenuto ad eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte ed escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di "colpa nella custodia" (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di "rischio da custodia", in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass.19/02/2008, n.4279; Cass. 19/05/2011, n.11016).
L'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso richiede che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il
nesso, pertanto, sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
Tanto premesso, è precipuo onere di parte attrice, istante il risarcimento, provare il verificarsi dell'evento dannoso dedotto in lite e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spettando poi al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. per tutte Cass. n. 9610 del 24/03/2022).
3.- Tanto premesso, è acquisita alla decisione la dinamica del sinistro: Parte_1
, verso le ore 13 circa del 6 aprile 2022, si trovava all'interno dello spogliatoio della
[...]
palestra di Battipaglia e, nell'uscire dal vano doccia, cadde a terra a causa del CP_1
pavimento reso scivoloso dalla presenza di acqua, non segnalata, e dalla rimozione del tappeto antiscivolo solitamente posto all'uscita dei box doccia.
La verità del sinistro, al pari dell'avvenuta rimozione del tappetino antiscivolo posto all'esterno delle docce, è stata ammessa, a norma dell'art. 228 c.p.c., da CP_2
rappresentante legale della società convenuta, in sede di interrogatorio formale, e la sua dinamica, per come riferita da parte attrice, è stata pure confermata dalla prova orale.
Invero, , indifferente alle parti e della cui attendibilità non v'è ragione di CP_3
dubitare, ha confermato di avere visto che “nell'uscire dalla doccia alla Parte_1
discesa del primo gradino scivolava” precisando che “indossava le ciabatte, non c'era alcuna segnalazione che avvisasse della rimozione del tappeto e della presenza dell'acqua”.
Analogamente ha riferito di avere visto l'uomo, che indossava Testimone_1
le ciabatte, “improvvisamente scivolare e cadere…” e di avere notato che “nell'occasione
mancava il tappeto antiscivolo solitamente posto all'uscita dei box doccia…mancava
qualsiasi segnaletica di avviso del pericolo”. Entrambi i testimoni, poi, hanno riconosciuto nelle fotografie prodotte in atti e a loro esibite il luogo dell'accaduto, riferendo che esso costituiva l'unico percorso di uscita dal box doccia.
Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma, sussistendo la pericolosità del pavimento, per la presenza di acqua, non segnalata, e la rimozione del tappetto antiscivolo, e avendo dimostrato il nesso causale tra la peculiare condizione della res rimessa alla custodia della convenuta e l'evento di danno.
4.- Quanto alla liquidazione dei danni, la documentazione versata in atti comprova che, a causa della caduta al suolo, l'attore patì la “lesione tendine quadricipite sx”, accertata dai sanitari del pronto soccorso del P.O. di Battipaglia (v. verbale n. 20220015223 del 6
aprile 2022), con una prognosi di guarigione in 15 giorni, e che fu poi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del tendine distale del quadricipite lesionato, cui è seguita,
all'atto delle dimissioni, il 18 aprile 2022, la diagnosi definitiva di “Lesione traumatico
sottocutanea del tendine distale del quadricipite femorale a sinistra”.
Il nominato consulente tecnico d'ufficio dott. , le cui conclusioni sono Persona_1
condivise dal Tribunale in quanto fondate sull'attenta analisi anamnestica e sullo studio della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che a , dell'età di 74 anni Parte_1
all'epoca del sinistro, sono residuati “Postumi funzionali di lieve entità di lesione traumatica
sottocutanea del tendine distale del quadricipite femorale a sinistra”, cui è conseguita un'invalidità temporanea che fu assoluta per 12 giorni e parziale al 50% per i primi 30 giorni e al 25% per i successivi ed ultimi 30 giorni, oltre che un danno biologico permanente valutabile nella misura del 4%, senza incidenza sulla capacità lavorativa. Ciò posto, applicando la tabella elaborata dall'Osservatorio della giustizia civile di
Milano, nella sua più recente formulazione, il danno non patrimoniale va quantificato, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo di €
4.202,00, compresa la sofferenza soggettiva, presuntivamente correlata alla natura ed entità delle lesioni patite.
Per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, considerando la somma di €
115,00 per ciascun giorno di invalidità, spetta all'attore la somma di € 1.380,00 per 12 giorni di ITT, € 1.725,00 per 30 giorni di ITP al 50% ed € 862,50 per 30 giorni di ITP al 25%.
Le Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, non rendendosi necessario, nel caso di specie, procedere alla cosiddetta
"personalizzazione", in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che giustifichino il riconoscimento di un pregiudizio ulteriore e più grave rispetto a quello complessivamente già considerato.
Nulla spetta all'attore a titolo di danno morale, in difetto di specifica allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento: anche in caso di incidente stradale il danno morale va liquidato, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016 e da ultimo Sez. 3, ordinanza n. 6443
del 03/03/2023). Nel caso di specie, si è limitato a chiedere il ristoro del Parte_1
danno morale senza, tuttavia, allegare, tantomeno provare, circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di effettiva sofferenza interiore, restando invece il dolore correlato alle lesioni subite interamente assorbito dal danno biologico. Né
sussistono elementi che consentano a questo giudice di inferire la compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo dell'attore.
Pertanto, complessivamente compete a , quale ristoro dei danni non Parte_1 patrimoniali patiti in conseguenza dell'infortunio, la somma di € 8.169,00.
Detta somma, computata in valori monetari attuali, va maggiorata degli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto il danneggiato disporre di quanto dovutogli nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro – verificatosi, come s'è detto, il 6 aprile
2022 – alla data della presente decisione e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino all'epoca dell'infortunio secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'attualità.
Quanto al danno patrimoniale, dagli atti risulta il pagamento di € 118,12 per spese mediche per esami, ritenute dal nominato CTU congrue e necessarie per la cura delle lesioni oggetto di causa. Anche su tale somma spettano gli interessi compensativi, computati secondo i criteri innanzi indicati a decorrere dai singoli esborsi e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre che gli interessi di mora, al tasso legale, per il periodo successivo fino al soddisfo sulla sola sorte capitale.
Sono infine dovuti sulle sole sorti capitale innanzi indicate gli interessi di mora, da calcolarsi al tasso di legge dalla presente decisione al saldo.
5.- In conclusione, la va condannata a Controparte_1
pagare a la somma di € 8.169,00, oltre gli interessi moratori computati Parte_1
sulle sole sorti capitali dalla presente decisione al saldo
6.- La soccombenza della ne impone la Controparte_1
condanna al pagamento all'attore delle spese del giudizio, distratte, per dichiarato anticipo dell'avvocato Nicodemo Anania, che ne ha chiesto la diretta attribuzione, e liquidate in €
750,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.200,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
Anche le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della convenuta in Controparte_1
ragione della medesima regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 8.169,00, oltre gli interessi compensativi e di mora come da parte motiva;
2) condanna a pagare a le Controparte_1 Parte_1
spese giudiziali, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 4.150,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Nicodemo
Anania;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
Salerno, 29 settembre 2025.
Il giudice
Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 2252/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025 e pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura allegata alla citazione, dall'avvocato Nicodemo Anania
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla C.F._2
via Roma n. 60/D
-attore-
E
(c.f. ), con sede in Battipaglia, Controparte_1 P.IVA_1
alla via Velia n. 16
-convenuta contumace-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 22 febbraio 2023, evocò in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale la per ottenerne la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni che gli erano derivati dalle lesioni personali patite a seguito dell'infortunio occorsogli il 6 aprile 2022 allorquando, alle ore 13:00 circa, all'interno della palestra di Battipaglia, dopo aver terminato l'allenamento, “si recava all'interno CP_1 dello spogliatoio e dopo aver fatto la doccia scivolava per via dell'acqua presente sul
pavimento rovinando a terra”. L'attore precisò che “indossava le opportune ciabatte,
scivolava fuori dal vano docce ed in una zona dello spogliatoio dove solitamente era
presente il tappeto antiscivolo, il quale era stato tolto dal personale addetto alla pulizia … la
presenza di acqua nel luogo teatro dell'evento era priva di segnalazione alcuna;
il luogo
della caduta non era percepibile ed evitabile considerato che costitutiva parte del tratto di
spogliatoio da percorrere”. , quindi, ribadita la colpa della struttura per Parte_1
l'evento lesivo, chiese “a) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella
predetta qualità, nell'evento sinistroso per cui è causa e per i motivi di cui in assertiva;
b)
per l'effetto sentir condannare la convenuta, al risarcimento dei danni per lesioni alla
persona dell'attore sig. , come indicati in premessa a titolo di ITT, ITP, Parte_1
Danno Biologico da Invalidità Permanente, Danno Morale e spese mediche documentate
ovvero successive occorrenti per eventuali cure e terapie mediche e farmacologiche in
favore dell'esponente in relazione all'età del medesimo. Danni tutti nella misura complessiva
non inferiore ad Euro 15.000,00= ovvero in quella somma maggiore o minore che la S.V.
Ill.ma riterrà di giustizia, congrua ed equa, secondo le risultanze processuali e documentali
agli atti e, comunque, nei limiti di competenza del giudicante adito. Oltre interessi e
rivalutazione dal di dell'evento al soddisfo. c) vittoria di spese e competenze professionali
con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.”
La al quale la citazione fu notificata il 22 CP_1 Controparte_1
febbraio 2023, non si costituì e fu dichiarata contumace all'udienza del 20 settembre 2023.
Ammessa e raccolta la prova orale, disposta una consulenza d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore, acquisita la documentazione prodotta dall'attore, la causa,
all'udienza dell'11 giugno 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni di parte,
conformi a quelle rassegnate con l'atto introduttivo, è stata riservata in decisione, con la concessione del termine per il deposito di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.,
scaduto il 10 settembre 2025. 2.- La domanda attrice va qualificata come diretta all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, in quanto il fatto illecito lamentato e allegato si sostanza nella pretesa risarcitoria di un danno conseguente alla cattiva gestione e custodia di una cosa.
Custode è ogni soggetto, pubblico o privato, che ha il possesso o la detenzione della res, e tale è il proprietario, gravato da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
Nel caso di specie, la proprietaria della Controparte_1
palestra teatro del sinistro oggetto di causa, era (ed è) tenuta a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strutture e dei locali (spogliatoi compresi), nonché al controllo tecnico della sua efficienza e delle relative pertinenze.
Considerato che
a suo carico è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo, la società proprietaria risponde in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, salvo che dalla responsabilità
presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (cfr. Cass. 19/05/2011, n. 11016; Cass.
25/07/2008, n.20427). Tale norma, quindi, presuppone la dimostrazione del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa, oltre che dell'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del "potere di governo" della cosa,
inteso come potere di controllarla, tenuto ad eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte ed escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di "colpa nella custodia" (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di "rischio da custodia", in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass.19/02/2008, n.4279; Cass. 19/05/2011, n.11016).
L'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso richiede che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il
nesso, pertanto, sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
Tanto premesso, è precipuo onere di parte attrice, istante il risarcimento, provare il verificarsi dell'evento dannoso dedotto in lite e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spettando poi al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. per tutte Cass. n. 9610 del 24/03/2022).
3.- Tanto premesso, è acquisita alla decisione la dinamica del sinistro: Parte_1
, verso le ore 13 circa del 6 aprile 2022, si trovava all'interno dello spogliatoio della
[...]
palestra di Battipaglia e, nell'uscire dal vano doccia, cadde a terra a causa del CP_1
pavimento reso scivoloso dalla presenza di acqua, non segnalata, e dalla rimozione del tappeto antiscivolo solitamente posto all'uscita dei box doccia.
La verità del sinistro, al pari dell'avvenuta rimozione del tappetino antiscivolo posto all'esterno delle docce, è stata ammessa, a norma dell'art. 228 c.p.c., da CP_2
rappresentante legale della società convenuta, in sede di interrogatorio formale, e la sua dinamica, per come riferita da parte attrice, è stata pure confermata dalla prova orale.
Invero, , indifferente alle parti e della cui attendibilità non v'è ragione di CP_3
dubitare, ha confermato di avere visto che “nell'uscire dalla doccia alla Parte_1
discesa del primo gradino scivolava” precisando che “indossava le ciabatte, non c'era alcuna segnalazione che avvisasse della rimozione del tappeto e della presenza dell'acqua”.
Analogamente ha riferito di avere visto l'uomo, che indossava Testimone_1
le ciabatte, “improvvisamente scivolare e cadere…” e di avere notato che “nell'occasione
mancava il tappeto antiscivolo solitamente posto all'uscita dei box doccia…mancava
qualsiasi segnaletica di avviso del pericolo”. Entrambi i testimoni, poi, hanno riconosciuto nelle fotografie prodotte in atti e a loro esibite il luogo dell'accaduto, riferendo che esso costituiva l'unico percorso di uscita dal box doccia.
Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma, sussistendo la pericolosità del pavimento, per la presenza di acqua, non segnalata, e la rimozione del tappetto antiscivolo, e avendo dimostrato il nesso causale tra la peculiare condizione della res rimessa alla custodia della convenuta e l'evento di danno.
4.- Quanto alla liquidazione dei danni, la documentazione versata in atti comprova che, a causa della caduta al suolo, l'attore patì la “lesione tendine quadricipite sx”, accertata dai sanitari del pronto soccorso del P.O. di Battipaglia (v. verbale n. 20220015223 del 6
aprile 2022), con una prognosi di guarigione in 15 giorni, e che fu poi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del tendine distale del quadricipite lesionato, cui è seguita,
all'atto delle dimissioni, il 18 aprile 2022, la diagnosi definitiva di “Lesione traumatico
sottocutanea del tendine distale del quadricipite femorale a sinistra”.
Il nominato consulente tecnico d'ufficio dott. , le cui conclusioni sono Persona_1
condivise dal Tribunale in quanto fondate sull'attenta analisi anamnestica e sullo studio della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che a , dell'età di 74 anni Parte_1
all'epoca del sinistro, sono residuati “Postumi funzionali di lieve entità di lesione traumatica
sottocutanea del tendine distale del quadricipite femorale a sinistra”, cui è conseguita un'invalidità temporanea che fu assoluta per 12 giorni e parziale al 50% per i primi 30 giorni e al 25% per i successivi ed ultimi 30 giorni, oltre che un danno biologico permanente valutabile nella misura del 4%, senza incidenza sulla capacità lavorativa. Ciò posto, applicando la tabella elaborata dall'Osservatorio della giustizia civile di
Milano, nella sua più recente formulazione, il danno non patrimoniale va quantificato, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo di €
4.202,00, compresa la sofferenza soggettiva, presuntivamente correlata alla natura ed entità delle lesioni patite.
Per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, considerando la somma di €
115,00 per ciascun giorno di invalidità, spetta all'attore la somma di € 1.380,00 per 12 giorni di ITT, € 1.725,00 per 30 giorni di ITP al 50% ed € 862,50 per 30 giorni di ITP al 25%.
Le Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, non rendendosi necessario, nel caso di specie, procedere alla cosiddetta
"personalizzazione", in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che giustifichino il riconoscimento di un pregiudizio ulteriore e più grave rispetto a quello complessivamente già considerato.
Nulla spetta all'attore a titolo di danno morale, in difetto di specifica allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento: anche in caso di incidente stradale il danno morale va liquidato, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016 e da ultimo Sez. 3, ordinanza n. 6443
del 03/03/2023). Nel caso di specie, si è limitato a chiedere il ristoro del Parte_1
danno morale senza, tuttavia, allegare, tantomeno provare, circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di effettiva sofferenza interiore, restando invece il dolore correlato alle lesioni subite interamente assorbito dal danno biologico. Né
sussistono elementi che consentano a questo giudice di inferire la compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo dell'attore.
Pertanto, complessivamente compete a , quale ristoro dei danni non Parte_1 patrimoniali patiti in conseguenza dell'infortunio, la somma di € 8.169,00.
Detta somma, computata in valori monetari attuali, va maggiorata degli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto il danneggiato disporre di quanto dovutogli nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro – verificatosi, come s'è detto, il 6 aprile
2022 – alla data della presente decisione e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino all'epoca dell'infortunio secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'attualità.
Quanto al danno patrimoniale, dagli atti risulta il pagamento di € 118,12 per spese mediche per esami, ritenute dal nominato CTU congrue e necessarie per la cura delle lesioni oggetto di causa. Anche su tale somma spettano gli interessi compensativi, computati secondo i criteri innanzi indicati a decorrere dai singoli esborsi e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre che gli interessi di mora, al tasso legale, per il periodo successivo fino al soddisfo sulla sola sorte capitale.
Sono infine dovuti sulle sole sorti capitale innanzi indicate gli interessi di mora, da calcolarsi al tasso di legge dalla presente decisione al saldo.
5.- In conclusione, la va condannata a Controparte_1
pagare a la somma di € 8.169,00, oltre gli interessi moratori computati Parte_1
sulle sole sorti capitali dalla presente decisione al saldo
6.- La soccombenza della ne impone la Controparte_1
condanna al pagamento all'attore delle spese del giudizio, distratte, per dichiarato anticipo dell'avvocato Nicodemo Anania, che ne ha chiesto la diretta attribuzione, e liquidate in €
750,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.200,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
Anche le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della convenuta in Controparte_1
ragione della medesima regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 8.169,00, oltre gli interessi compensativi e di mora come da parte motiva;
2) condanna a pagare a le Controparte_1 Parte_1
spese giudiziali, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 4.150,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Nicodemo
Anania;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
Salerno, 29 settembre 2025.
Il giudice
Andrea Luce