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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/11/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1339/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
NN, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 29 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1339/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Clelia Parte_1
D'DA e TO LI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Pontecorvo, Corso Vittorio Emanuele n. 42
- parte ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv.to Davide ROSSI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Tribunale di Cassino
- parte resistente
Oggetto: cambio appalto – riduzione unilaterale dell'orario di lavoro
Conclusioni: come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 29.9.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 21.6.2023 e ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto la società dinnanzi all'intestato Tribunale per Parte_1 Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
− in via principale, accertare e dichiarare che l'orario di lavoro contrattualmente applicato al sig.
è insufficiente allo svolgimento del servizio da espletare, per le ragioni tutte esposte in Parte_1
narrativa;
− per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della riduzione dell'orario lavorativo in capo al ricorrente ad opera di e condannare quest'ultima al riconoscimento contrattuale - a far data dall'inizio del CP_1
rapporto, o dalla diversa data ritenuta di giustizia - di un orario di lavoro superiore, pari a quello applicato dalla precedente società appaltatrice e/o nella diversa misura, anche maggiore, ritenuta di giustizia, in considerazione delle ore di lavoro supplementare e/o straordinario, già svolte con regolarità alle dipendenze di e tuttora espletate alle dipendenze dell'odierna resistente, con Controparte_2
conseguente adeguamento in busta paga;
− condannare al pagamento di tutte le differenze retributive maturate in conseguenza del CP_1
richiesto adeguamento orario, nella misura che ci si riserva di quantificare, all'esito del presente procedimento, in eventuale, separato giudizio;
− in ogni caso, con condanna alle spese di lite, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione delle sopra dette spese in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie.
Il ricorrente espone di lavorare alle dipendenze di dal 1.2.2022, con Controparte_1
mansioni di operaio raccoglitore inquadrato nel livello 1A del CCNL Nettezza Urbana e orario part time orizzontale al 60,53%, per una media di 23 ore settimanali;
di occuparsi sia della raccolta dei rifiuti a bordo dei compattatori della resistente condotti da altri lavoratori abilitati sia della conduzione di un furgone di dimensioni più ridotte, procedendo contestualmente al prelevamento dei rifiuti;
di svolgere tali attività nel Comune di Villa
Santa Lucia, presso utenze domestiche e non domestiche;
di svolgere dette mansioni nell'ambito di un contratto di appalto tra la datrice di lavoro e la committente “Unione
” per effetto di subentro della alla precedente appaltatrice CP_3 Controparte_1 [...]
di avere già in precedenza espletato la propria attività lavorativa alle Controparte_4
dipendenze di quest'ultima, dal 30.12.2014 al 31.1.2022, osservando un orario di lavoro part-time al 78,95%, pari a 30 ore settimanali;
di avere svolto sistematicamente un considerevole numero di ore di lavoro supplementare;
di avere subito, a seguito del cambio appalto per subentro della odierna convenuta, una unilaterale e ingiustificata riduzione dell'orario di lavoro, da 30 a 23 ore settimanali, poi ulteriormente ridotte a 18, nonostante siano rimaste immutate quantità e qualità del lavoro da eseguire, come da capitolato speciale di appalto, ed anzi in presenza di elementi di fatto tali da rendere necessario un orario di lavoro persino superiore a quello osservato in precedenza;
di avere richiesto l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro di Frosinone, all'esito del quale la convenuta si impegnava all'adeguamento del monte ore, impegno rimasto a tutt'oggi disatteso;
di avere vanamente diffidato la società datrice di lavoro al ripristino dell'orario di lavoro applicato dal precedente appaltatore.
Tanto premesso, il ricorrente deduce l'illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro unilateralmente disposta dalla convenuta in violazione della clausola sociale di cui all'art. 6 del CCNL di settore. Evidenzia, in particolare, che in assenza di modifiche delle modalità di erogazione del servizio, dell'ambito territoriale di riferimento, dell'organigramma degli addetti al servizio, ed anzi in presenza di circostanze tali da rendere necessario un incremento dell'orario di lavoro, il passaggio del lavoratore dall'impresa uscente a quella subentrante nell'appalto sarebbe dovuto necessariamente avvenire alle medesime condizioni contrattuali in godimento presso il precedente appaltatore. Il lavoratore conclude sostenendo di avere diritto al ripristino dell'orario di lavoro applicato dal precedente appaltatore e alla corresponsione delle differenze retributive derivante dal rivendicato adeguamento. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società CP_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La
[...]
resistente eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso per mancanza di “una congrua esposizione dei fatti esposti in rapporto alle conclusioni articolate”. Evidenzia che la procedura di cambio appalto si è svolta in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 del CCNL Igiene
Ambientale – Aziende Private. Osserva che il lavoratore non può reclamare un orario di lavoro diverso da quello legittimamente accettato al momento dell'assunzione e il giudice non può sopperire alle carenze di un accertamento tecnico peritale in merito alla congruità del monte ore preteso dal ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa come in dispositivo all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 29 settembre 2025.
***
Il ricorrente, dipendente della società convenuta con mansioni di addetto alla raccolta dei rifiuti nell'ambito dell'appalto intercorrente tra la committente Controparte_5
(Comuni di Aquino, Piedimonte San Germano, Villa Santa Lucia e Colle San Magno) e la medesima convenuta, subentrata nel febbraio 2022 al precedente appaltatore nel servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e gestione dei servizi di igiene, agisce per l'accertamento della illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro unilateralmente disposta dalla nuova datrice di lavoro al momento del subentro nell'appalto, con passaggio da un orario part-time di 30 ore settimanali presso il precedente appaltatore a un orario di
23 ore settimanali, successivamente ulteriormente ridotto a 18 ore settimanali. Il lavoratore chiede inoltre la condanna generica della convenuta al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'adeguamento orario rivendicato.
Deve rilevarsi che, nelle more del processo, la società convenuta ha provveduto, nel gennaio 2025, ad adeguare l'orario contrattuale del ricorrente a quello osservato in costanza del precedente appalto, come richiesto nelle conclusioni del ricorso. La circostanza è stata rappresentata sia dalla parte convenuta, nelle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 29.9.2025, con contestuale richiesta di dichiararsi la cessata materia del contendere, sia dalla stessa parte ricorrente, che nelle note difensive depositate per l'udienza sostituita del 29.9.2025 ha testualmente dichiarato: “l'odierna resistente, ha provveduto “spontaneamente”- nelle more del giudizio, nel gennaio 2025 - ad adeguare l'orario contrattuale del sig. sulla scorta di quello osservato in costanza del precedente appalto”, pur insistendo Parte_1
nelle conclusioni rassegnate in ricorso.
Il sopravvenuto ripristino da parte della convenuta dell'orario di lavoro applicato al ricorrente dalla precedente società appaltatrice, esattamente nei termini di cui alle conclusioni del ricorso, impone di dichiarare, relativamente a tale capo di domanda, la cessata materia del contendere, attesa la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare ulteriormente il giudizio sul punto, avendo l'attore conseguito esattamente quanto richiesto con tale capo di domanda, sicché la pronuncia giudiziale non sortirebbe per lo stesso alcuna utilità giuridicamente apprezzabile.
Rispetto a tale capo di domanda, la società convenuta è virtualmente soccombente, in quanto non ha né allegato né provato un mutamento sostanziale delle condizioni dell'appalto idoneo a giustificare la modifica in parte qua delle condizioni contrattuali, e cioè la riduzione dell'orario di lavoro del ricorrente rispetto a quello osservato con la precedente appaltatrice Il diritto del lavoratore al mantenimento Controparte_4
delle medesime condizioni contrattuali nel cambio appalto, ivi compreso l'orario di lavoro, in assenza di modifiche sostanziali nella natura e tipologia del servizio che ne è oggetto, può argomentarsi in via interpretativa dal combinato disposto dei punti 2 e 6 dell'art. 10 del CCNL Igiene Ambientale Fise Assoambiente, nei termini già illustrati da questo
Tribunale nella sentenza n. 40/2025 in atti, resa in analogo contenzioso promosso da un collega del ricorrente contro l'odierna convenuta, i cui passaggi motivazionali qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “In particolare, deve citarsi la regolamentazione prevista al comma 2 del citato articolo 6, che nel disciplinare l'eventualità del lavoratore impiegato su parte dell'orario in diverso servizio lascia intendere la necessità, da parte dell'azienda subentrante, di rispettare
l'articolazione oraria antecedentemente disposta (“Qualora il personale di cui al primo capoverso del presente comma, con rapporto di lavoro a tempo pieno, dall'impresa cessante sia stato addetto in via ordinaria o prevalente a più appalti/affidamenti con specifica imputazione per ognuno di essi di una quota di ore di lavoro fino a concorrenza del normale orario settimanale di lavoro, lo stesso personale sarà assunto ex novo dall'impresa subentrante per la sola quota di ore di lavoro settimanale relativa agli specifici appalti/affidamenti nei quali essa sia effettivamente subentrata. lo stesso personale sarà assunto ex novo dall'impresa subentrante per la sola quota di ore di lavoro settimanale relativa agli specifici appalti/affidamenti nei quali essa sia effettivamente subentrata. In tal caso, l'impresa subentrante e/o quella cessante proporranno al lavoratore interessato, ognuna per la parte di propria competenza, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
fatte salve le diverse intese che potranno intercorrere tra le parti. In tale presupposto, qualora il totale delle ore di lavoro del lavoratore risulti, alle dipendenze dell'impresa subentrante e/o dell'impresa cessante, inferiore al 50% del normale orario settimanale di lavoro, il contratto di lavoro stipulato a tempo parziale terrà conto dell'eccezione prevista dall'art. 10, comma 5, del vigente CCNL”.) Allo stesso modo possono leggersi le previsioni di cui al comma 6 della medesima disposizione, che prescrivono il generale divieto per l'azienda cessante di modificare condizioni contrattuali dei propri dipendenti nei 240 giorni antecedenti, che non avrebbero giustificazione nel caso in cui l'obbligo di assunzione per il subentrante non fosse in alcun modo condizionato anche alle condizioni, di inquadramento e orario, di cui i lavoratori godevano presso l'azienda cessante (“A decorrere dal 240° giorno precedente l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l'impresa cessante non dà luogo a promozioni al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrale A, sempreché non ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 del vigente c.c.n.l., né, comunque, al riconoscimento di trattamenti
o compensi di qualsiasi natura che modifichino i trattamenti retributivi e/o le posizioni di lavoro individuali del personale attestati dalla documentazione di cui al comma 3.)”.
Il ricorrente ha formulato nelle conclusioni del ricorso una ulteriore domanda, conseguenziale alla prima, avente ad oggetto la condanna generica della convenuta al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'accertamento del diritto ad essere assunto dalla convenuta, al momento del subentro dell'appalto, con il medesimo orario di lavoro applicato dal precedente datore di lavoro. Tale domanda deve trovare accoglimento. È indubbio, infatti, che costituiva un preciso obbligo della Controparte_1
per quanto sopra sinteticamente rilevato, assumere e far lavorare il ricorrente, al momento del subentro nell'appalto, per un numero di ore settimanali (30) corrispondente all'orario contrattuale osservato con la precedente società appaltatrice. Dal suddetto inadempimento contrattuale e dal rifiuto di far lavorare il ricorrente per il rivendicato monte ore (30 settimanali), nonostante le formali diffide in atti, inoltrate da questi al datore per il ripristino del precedente orario, tutte rimaste inevase, discende il diritto del ricorrente a percepire dalla convenuta, a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra la retribuzione da quest'ultima corrispostagli in virtù del nuovo e ridotto orario di lavoro
(prima 23 poi 18 ore settimanali, come è rimasto incontestato), comprensiva anche dei compensi delle eventuali ore di lavoro supplementare e straordinarie prestate, e la retribuzione che avrebbe dovuto essergli corrisposta in virtù del monte ore originario (30 ore settimanali), che il dipendente aveva diritto di conservare anche presso il nuovo datore di lavoro. Non vi è ragione, infatti, per discostarsi nella specie dal principio enunciato dal giudice di legittimità secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) omette di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464, c.c. fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o d'organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali, e salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti (Cass. civ. n. 7300/2004). La società convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei difensori antistatari del ricorrente per l'importo indicato in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, secondo i parametri previsti per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione per le cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa, nella misura corrispondente ai valori minimi.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi né la mala fede né la colpa grave nella resistenza in giudizio, tenuto conto che, per un verso, il diritto del lavoratore a conservare nel cambio appalto le medesime condizioni contrattuali in godimento con l'impresa uscente in assenza di mutamenti sostanziali dell'offerta del servizio oggetto di appalto non è sancito espressamente dalla cd. clausola sociale di cui al citato art. 10 del CCNL di settore, ma si ricava solo in via interpretativa, e per altro verso sulla medesima domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive vi sono stati precedenti discordanti di questo medesimo ufficio (la domanda è stata accolta dalla sentenza n. 246/2024 e rigettata dalla sentenza n. 40/2025).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di condanna della convenuta al ripristino in favore del ricorrente dell'originario orario di lavoro applicato dalla precedente società appaltatrice;
− condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra la retribuzione corrispostagli dalla medesima convenuta in virtù del nuovo orario di lavoro applicato, comprensiva dei compensi per le eventuali ore di lavoro supplementare e straordinario prestate, e la retribuzione che avrebbe dovuto essergli corrisposta in virtù del superiore orario di lavoro applicato dalla società precedente appaltatrice, oltre accessori di legge, con quantificazione demandata ad altro giudizio;
− condanna la società convenuta a pagare ai difensori antistatari del ricorrente le spese processuali, da liquidarsi in euro 3.164,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele NN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
NN, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 29 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1339/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Clelia Parte_1
D'DA e TO LI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Pontecorvo, Corso Vittorio Emanuele n. 42
- parte ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv.to Davide ROSSI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Tribunale di Cassino
- parte resistente
Oggetto: cambio appalto – riduzione unilaterale dell'orario di lavoro
Conclusioni: come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 29.9.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 21.6.2023 e ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto la società dinnanzi all'intestato Tribunale per Parte_1 Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
− in via principale, accertare e dichiarare che l'orario di lavoro contrattualmente applicato al sig.
è insufficiente allo svolgimento del servizio da espletare, per le ragioni tutte esposte in Parte_1
narrativa;
− per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della riduzione dell'orario lavorativo in capo al ricorrente ad opera di e condannare quest'ultima al riconoscimento contrattuale - a far data dall'inizio del CP_1
rapporto, o dalla diversa data ritenuta di giustizia - di un orario di lavoro superiore, pari a quello applicato dalla precedente società appaltatrice e/o nella diversa misura, anche maggiore, ritenuta di giustizia, in considerazione delle ore di lavoro supplementare e/o straordinario, già svolte con regolarità alle dipendenze di e tuttora espletate alle dipendenze dell'odierna resistente, con Controparte_2
conseguente adeguamento in busta paga;
− condannare al pagamento di tutte le differenze retributive maturate in conseguenza del CP_1
richiesto adeguamento orario, nella misura che ci si riserva di quantificare, all'esito del presente procedimento, in eventuale, separato giudizio;
− in ogni caso, con condanna alle spese di lite, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione delle sopra dette spese in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie.
Il ricorrente espone di lavorare alle dipendenze di dal 1.2.2022, con Controparte_1
mansioni di operaio raccoglitore inquadrato nel livello 1A del CCNL Nettezza Urbana e orario part time orizzontale al 60,53%, per una media di 23 ore settimanali;
di occuparsi sia della raccolta dei rifiuti a bordo dei compattatori della resistente condotti da altri lavoratori abilitati sia della conduzione di un furgone di dimensioni più ridotte, procedendo contestualmente al prelevamento dei rifiuti;
di svolgere tali attività nel Comune di Villa
Santa Lucia, presso utenze domestiche e non domestiche;
di svolgere dette mansioni nell'ambito di un contratto di appalto tra la datrice di lavoro e la committente “Unione
” per effetto di subentro della alla precedente appaltatrice CP_3 Controparte_1 [...]
di avere già in precedenza espletato la propria attività lavorativa alle Controparte_4
dipendenze di quest'ultima, dal 30.12.2014 al 31.1.2022, osservando un orario di lavoro part-time al 78,95%, pari a 30 ore settimanali;
di avere svolto sistematicamente un considerevole numero di ore di lavoro supplementare;
di avere subito, a seguito del cambio appalto per subentro della odierna convenuta, una unilaterale e ingiustificata riduzione dell'orario di lavoro, da 30 a 23 ore settimanali, poi ulteriormente ridotte a 18, nonostante siano rimaste immutate quantità e qualità del lavoro da eseguire, come da capitolato speciale di appalto, ed anzi in presenza di elementi di fatto tali da rendere necessario un orario di lavoro persino superiore a quello osservato in precedenza;
di avere richiesto l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro di Frosinone, all'esito del quale la convenuta si impegnava all'adeguamento del monte ore, impegno rimasto a tutt'oggi disatteso;
di avere vanamente diffidato la società datrice di lavoro al ripristino dell'orario di lavoro applicato dal precedente appaltatore.
Tanto premesso, il ricorrente deduce l'illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro unilateralmente disposta dalla convenuta in violazione della clausola sociale di cui all'art. 6 del CCNL di settore. Evidenzia, in particolare, che in assenza di modifiche delle modalità di erogazione del servizio, dell'ambito territoriale di riferimento, dell'organigramma degli addetti al servizio, ed anzi in presenza di circostanze tali da rendere necessario un incremento dell'orario di lavoro, il passaggio del lavoratore dall'impresa uscente a quella subentrante nell'appalto sarebbe dovuto necessariamente avvenire alle medesime condizioni contrattuali in godimento presso il precedente appaltatore. Il lavoratore conclude sostenendo di avere diritto al ripristino dell'orario di lavoro applicato dal precedente appaltatore e alla corresponsione delle differenze retributive derivante dal rivendicato adeguamento. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società CP_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La
[...]
resistente eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso per mancanza di “una congrua esposizione dei fatti esposti in rapporto alle conclusioni articolate”. Evidenzia che la procedura di cambio appalto si è svolta in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 del CCNL Igiene
Ambientale – Aziende Private. Osserva che il lavoratore non può reclamare un orario di lavoro diverso da quello legittimamente accettato al momento dell'assunzione e il giudice non può sopperire alle carenze di un accertamento tecnico peritale in merito alla congruità del monte ore preteso dal ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa come in dispositivo all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 29 settembre 2025.
***
Il ricorrente, dipendente della società convenuta con mansioni di addetto alla raccolta dei rifiuti nell'ambito dell'appalto intercorrente tra la committente Controparte_5
(Comuni di Aquino, Piedimonte San Germano, Villa Santa Lucia e Colle San Magno) e la medesima convenuta, subentrata nel febbraio 2022 al precedente appaltatore nel servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e gestione dei servizi di igiene, agisce per l'accertamento della illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro unilateralmente disposta dalla nuova datrice di lavoro al momento del subentro nell'appalto, con passaggio da un orario part-time di 30 ore settimanali presso il precedente appaltatore a un orario di
23 ore settimanali, successivamente ulteriormente ridotto a 18 ore settimanali. Il lavoratore chiede inoltre la condanna generica della convenuta al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'adeguamento orario rivendicato.
Deve rilevarsi che, nelle more del processo, la società convenuta ha provveduto, nel gennaio 2025, ad adeguare l'orario contrattuale del ricorrente a quello osservato in costanza del precedente appalto, come richiesto nelle conclusioni del ricorso. La circostanza è stata rappresentata sia dalla parte convenuta, nelle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 29.9.2025, con contestuale richiesta di dichiararsi la cessata materia del contendere, sia dalla stessa parte ricorrente, che nelle note difensive depositate per l'udienza sostituita del 29.9.2025 ha testualmente dichiarato: “l'odierna resistente, ha provveduto “spontaneamente”- nelle more del giudizio, nel gennaio 2025 - ad adeguare l'orario contrattuale del sig. sulla scorta di quello osservato in costanza del precedente appalto”, pur insistendo Parte_1
nelle conclusioni rassegnate in ricorso.
Il sopravvenuto ripristino da parte della convenuta dell'orario di lavoro applicato al ricorrente dalla precedente società appaltatrice, esattamente nei termini di cui alle conclusioni del ricorso, impone di dichiarare, relativamente a tale capo di domanda, la cessata materia del contendere, attesa la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare ulteriormente il giudizio sul punto, avendo l'attore conseguito esattamente quanto richiesto con tale capo di domanda, sicché la pronuncia giudiziale non sortirebbe per lo stesso alcuna utilità giuridicamente apprezzabile.
Rispetto a tale capo di domanda, la società convenuta è virtualmente soccombente, in quanto non ha né allegato né provato un mutamento sostanziale delle condizioni dell'appalto idoneo a giustificare la modifica in parte qua delle condizioni contrattuali, e cioè la riduzione dell'orario di lavoro del ricorrente rispetto a quello osservato con la precedente appaltatrice Il diritto del lavoratore al mantenimento Controparte_4
delle medesime condizioni contrattuali nel cambio appalto, ivi compreso l'orario di lavoro, in assenza di modifiche sostanziali nella natura e tipologia del servizio che ne è oggetto, può argomentarsi in via interpretativa dal combinato disposto dei punti 2 e 6 dell'art. 10 del CCNL Igiene Ambientale Fise Assoambiente, nei termini già illustrati da questo
Tribunale nella sentenza n. 40/2025 in atti, resa in analogo contenzioso promosso da un collega del ricorrente contro l'odierna convenuta, i cui passaggi motivazionali qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “In particolare, deve citarsi la regolamentazione prevista al comma 2 del citato articolo 6, che nel disciplinare l'eventualità del lavoratore impiegato su parte dell'orario in diverso servizio lascia intendere la necessità, da parte dell'azienda subentrante, di rispettare
l'articolazione oraria antecedentemente disposta (“Qualora il personale di cui al primo capoverso del presente comma, con rapporto di lavoro a tempo pieno, dall'impresa cessante sia stato addetto in via ordinaria o prevalente a più appalti/affidamenti con specifica imputazione per ognuno di essi di una quota di ore di lavoro fino a concorrenza del normale orario settimanale di lavoro, lo stesso personale sarà assunto ex novo dall'impresa subentrante per la sola quota di ore di lavoro settimanale relativa agli specifici appalti/affidamenti nei quali essa sia effettivamente subentrata. lo stesso personale sarà assunto ex novo dall'impresa subentrante per la sola quota di ore di lavoro settimanale relativa agli specifici appalti/affidamenti nei quali essa sia effettivamente subentrata. In tal caso, l'impresa subentrante e/o quella cessante proporranno al lavoratore interessato, ognuna per la parte di propria competenza, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
fatte salve le diverse intese che potranno intercorrere tra le parti. In tale presupposto, qualora il totale delle ore di lavoro del lavoratore risulti, alle dipendenze dell'impresa subentrante e/o dell'impresa cessante, inferiore al 50% del normale orario settimanale di lavoro, il contratto di lavoro stipulato a tempo parziale terrà conto dell'eccezione prevista dall'art. 10, comma 5, del vigente CCNL”.) Allo stesso modo possono leggersi le previsioni di cui al comma 6 della medesima disposizione, che prescrivono il generale divieto per l'azienda cessante di modificare condizioni contrattuali dei propri dipendenti nei 240 giorni antecedenti, che non avrebbero giustificazione nel caso in cui l'obbligo di assunzione per il subentrante non fosse in alcun modo condizionato anche alle condizioni, di inquadramento e orario, di cui i lavoratori godevano presso l'azienda cessante (“A decorrere dal 240° giorno precedente l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l'impresa cessante non dà luogo a promozioni al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrale A, sempreché non ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 del vigente c.c.n.l., né, comunque, al riconoscimento di trattamenti
o compensi di qualsiasi natura che modifichino i trattamenti retributivi e/o le posizioni di lavoro individuali del personale attestati dalla documentazione di cui al comma 3.)”.
Il ricorrente ha formulato nelle conclusioni del ricorso una ulteriore domanda, conseguenziale alla prima, avente ad oggetto la condanna generica della convenuta al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'accertamento del diritto ad essere assunto dalla convenuta, al momento del subentro dell'appalto, con il medesimo orario di lavoro applicato dal precedente datore di lavoro. Tale domanda deve trovare accoglimento. È indubbio, infatti, che costituiva un preciso obbligo della Controparte_1
per quanto sopra sinteticamente rilevato, assumere e far lavorare il ricorrente, al momento del subentro nell'appalto, per un numero di ore settimanali (30) corrispondente all'orario contrattuale osservato con la precedente società appaltatrice. Dal suddetto inadempimento contrattuale e dal rifiuto di far lavorare il ricorrente per il rivendicato monte ore (30 settimanali), nonostante le formali diffide in atti, inoltrate da questi al datore per il ripristino del precedente orario, tutte rimaste inevase, discende il diritto del ricorrente a percepire dalla convenuta, a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra la retribuzione da quest'ultima corrispostagli in virtù del nuovo e ridotto orario di lavoro
(prima 23 poi 18 ore settimanali, come è rimasto incontestato), comprensiva anche dei compensi delle eventuali ore di lavoro supplementare e straordinarie prestate, e la retribuzione che avrebbe dovuto essergli corrisposta in virtù del monte ore originario (30 ore settimanali), che il dipendente aveva diritto di conservare anche presso il nuovo datore di lavoro. Non vi è ragione, infatti, per discostarsi nella specie dal principio enunciato dal giudice di legittimità secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) omette di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464, c.c. fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o d'organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali, e salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti (Cass. civ. n. 7300/2004). La società convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei difensori antistatari del ricorrente per l'importo indicato in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, secondo i parametri previsti per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione per le cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa, nella misura corrispondente ai valori minimi.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi né la mala fede né la colpa grave nella resistenza in giudizio, tenuto conto che, per un verso, il diritto del lavoratore a conservare nel cambio appalto le medesime condizioni contrattuali in godimento con l'impresa uscente in assenza di mutamenti sostanziali dell'offerta del servizio oggetto di appalto non è sancito espressamente dalla cd. clausola sociale di cui al citato art. 10 del CCNL di settore, ma si ricava solo in via interpretativa, e per altro verso sulla medesima domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive vi sono stati precedenti discordanti di questo medesimo ufficio (la domanda è stata accolta dalla sentenza n. 246/2024 e rigettata dalla sentenza n. 40/2025).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di condanna della convenuta al ripristino in favore del ricorrente dell'originario orario di lavoro applicato dalla precedente società appaltatrice;
− condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra la retribuzione corrispostagli dalla medesima convenuta in virtù del nuovo orario di lavoro applicato, comprensiva dei compensi per le eventuali ore di lavoro supplementare e straordinario prestate, e la retribuzione che avrebbe dovuto essergli corrisposta in virtù del superiore orario di lavoro applicato dalla società precedente appaltatrice, oltre accessori di legge, con quantificazione demandata ad altro giudizio;
− condanna la società convenuta a pagare ai difensori antistatari del ricorrente le spese processuali, da liquidarsi in euro 3.164,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele NN