Sentenza 15 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2003, n. 3836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3836 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2003 |
Testo completo
0 3 8 3 6 1 0 3 Aula 'A' NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 18190/00 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron. 8874 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere - Ud.12/12/02 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA DI TRASPORTI 3 SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato İ in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar CASTELLINI di ROMA deò 23 febbraio 1999, REP N. 56911; ricorrente
contro
CA AR CARMELA, elettivamente domiciliata in 2002 ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato 5404 ROBERTO ALLEGRA, rappresentata e difesa dagli avvocati -1- ANTONIO ANGELINI, LEONARDO GOFFREDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
| | avverso la sentenza n. 678/00 del Tribunale di BARI, depositata il 04/04/00 - R.G.N. 646/99; I udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato MOSCARINI, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso pe El rigetto del ricorso. -2- 18190/00 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Bari i l Lavoratore in epigrafe, premesso di essere stato assunto dalle Ferrovie dello Stato con contratto di Formazione e lavoro deila durata di 24 mesi, convertito al termine in co fa c di lavoro tampo lementava che le ferrovie avevano computato il indeterminato, periodo di formazione nell'anzianità di servizio solo ai fini giuridici e non anche ai in economici in virtù doll'espressa pattuizione contonuta nell'art. S de contratto individuale di formazione e lavoro. Riteneva i ricorrente che tale clausola lia, per contrascoveva considerarsi con Ia disposizione di Legge imperativa di cui all'art. 3 Co ma 5 del. 3.1. 30.10.1984 n. 126, convertito in legge 19.12.1994 n. 063 del 1984, e chiedeva che venisse accertato il proprio diritto 2 Юрай vedersi conteggiato 1 periodo di formazione e lavoro nell'anzianità d_ servizio anche ai Iini economici, сол W condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive. Se Ferrovie dello Stato Si costituivano in giudizio e si opponevano alla domanda. Il Pretore, espletata l'istruzione, accoglieva il ricorso. L'appello proposto dalla società veniva respinto da_ Tribunale di Bari con la sentenza qui impugnata. 9In motivazione il Tribunale osservava che la clausola П. del contratto individuale di formazione e lavoro doveva ritenersi nullo in quanto contrastante con la norma imperativa dell'art. 3 comma 5 del d. 1. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, il quale dispone che il periodo di 2 formazione € lavo o deve esse re computato nell'anzianit di scrvizio", senza ulteriori distinzioni. Per la cassazione di cale sentenzJ le Ferrovie dello State Загло proposto ricorso SOSTERUto de ־ני unico motivo e illustrato Ca memoria. I'intimato na resistico con controricorso. Motivi della decisione Con rico motivo di ricorso la società denuncia violazione dell'art. 9 della legge 1 giugno 1977 n. 285 e dell'art. 3 del c.1. 30.10.1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 1. 863, in relazione all'art. 9 del contralto individuale ci Iormazione e lavoro e sostiene: che la norma di cui alla . 3 comma 5 della legge n. 963 del 1984 non ha efficacia imperativa e che Dessuna specifica prescrizione di legge prevede la che, per contro, lanullità di eventuali patti in deroga;
scelta compiuta dalle parti di. под computare l'anzianità di servizio relativa ai periodo di fini formazione e lavoxo economici, non é sindacabile cal giudice in quanto è materia all'autonomia negoziale, collettiva e individuale;
riservata che i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, per la loro minore capacità produttiva, non possono aspirare ad un trattamento retributivo equivalente a quello dei dipendenti già qualificati, come è dato ricavare dalla norma di cui all'art. 9 della legge 1 giugno 1977 r. 285 e dalla interpretazione che di essa ha Sempre dato la Suprema Corte;
che ia volontà de! legislatore, ricavabile dalla normativa dei contratti di formazione, è chiaramente rel di terer conto delle evidenti differenze esistenti tra cipendenti ordinari e giovani assunti соп contratto di formazione, senza imporre un eguale trattamento retributivo. 3 Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto di esaminare la questione sopra esposta e con giurisprudenza ormai costante ha affermato ii sequence principio. "La disposizione dell'art. 3, ccams quinto, del d.l. n. 728 del 1984, convertito con modificazioni in legge n. 863 del 1984, secondo cui il periodo di Cormacione Teli'anzianità di. servizio in Caso di € Lavoro è Comp ato Trasformazione del relativo rapporto di lavoro 10 lavoro tempo indeterminato, effettuata durante OVVEID al texmine dell'esecuzione dei contracto di formazionе e lavoro, 2 13 disposizione del comma dodicesimo, che estende le agevolazioni offerte ai datori di lavoro al caso di assunzioni nei dodici mesi successivi al Periodo di formazione, comportano la computabilità di detto periodo anche quando l'anzianità di servizio è presa in considerazione da discipline meramente contrattuali, COMO quella sugli scatti di anzianità € passaggi automatici di classe stipendiale, da o che l a tra istituti di origine legale ȧi trattamen d istinzione fonte convenzionale non trova fondamento nel tassativo tenore cel testo normativo, la cui portata поп pud riterersi derogabile neanche mediante specifiche previsioni delìa contrattazione collettiva" (cfr. tra le tante Cass. n. 10961 del 2000, Cass. n. 10773 del 2001, Cass. n. 14112 del 2001). A quest: principi - 1 Collegio irtende prestare piena adesione, in mancanza di nuovi argomenti che inducano ad una riconsiderazione del problema. Va infatti rilevato che la tesi della società, secondo cui la disciplina dettata dall'art. 3 comma 5 della legge n. 863/1984 si deve riterire ai soli istituti legali e non agli istituti di origine contrattuale per essere detta norma derogabile dalla 4 contrattazione collettiva ed individuale, поп Erova fondamento nel testo normativo, ove si richiama l'anzianità di servizio Senza alcun riferimento alle fonti che ne regolano gli effetti. va rilevato, altresì, che la norma in questione, per essere posta tutela di interessi di Lavoratori particolarmente deboli sul piano contractuale, ha certamente natura imperative ed inderogabile, come si evince anche dalla sua formulazione, nella quale manca ogni richiamo a diverse disposizioni della contrattazione collettiva ed Individuale;
G'altro carto la natura imperativa della norma di lagge поп offre spazio a distinzioni estranes al testo, ancorché gli scatti di anzianità ed i passaggi a le classi stipendiali in funzione dell'anzianità trovino la lozo fonte nella contrattazione collettiva. Di conseguenza deve ritenersi сле 41 testo normativo in questione ponga un limite anche alla contrattazione collettiva, dal momento che non si vede COMA potrebbe soddisfare ia regola del computo del periodo di formazione nell'attività di servizio accordo, sia pure הנו intervenuto nell'ambito di una trattativa a livello sindacale, ne escluda la valutazione ai fini del conseguimento de: che vantaggi riconosciuti alla generalita dei dipendenti in funzione del decorso del tempo di prestazione del Lavoro subordinato. A questi principi si è attenuto anche il Tribunale di Bari, avendo quel giudice correctamente affermato che la clausola n. 9 de contratto di formazionе e lavoro del lavoratore in epigrafe, escludendo arbitrariamente qualsiasi riflesso del periodo di formazione ai fini economici contrattuali, doveva ritenersi invalida, perché contraria alla norma imperativa di cui all'art. 3 coma cinque della legge n. 863/1984. S Per le considerazioni sopra espresse il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto conseque la condanna della società ricorrente = 1 pagamento in favore del Lavoratore delle spese del prosento giudizio di cassacione, liquidate nome in dispositivo attribuite a difensor: Se si sono dichiarati antistatari. F.Q.M. La Corte rigetta il ricosso Ё condanna la corrente ai pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro17,00 olt ad euro millacinquecento per onorazi, con attribuzione agli avy.t! Antonic Angelini Leonardo Goffredc. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2002 Greylichen Inault I Presidente Il Cons. estenscre Q Фитиль Овртув в Depositate in Cancelleria Buagi, 15 MAR. 2003 IL CANCELLERE