CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24823 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IA nato a [...] il 25106/1979 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. TOMASO EPIDENDIO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 24823 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 14/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 febbraio 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia ST NZ, avendolo ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, in relazione a due ciclomotori, contestatigli quale imprenditore individuale, dichiarato fallito in data 8 novembre 2012. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che le dichiarazioni dell'imputato di avere consegnato i due veicoli all'amministratore giudiziario avevano trovato conferma in quanto riferito da quest'ultimo e dal curatore fallimentare, il quale aveva anche aggiunto di essere stato autorizzato dal giudice delegato ad abbandonare i beni, in quanto insuscettibili di valutazione economica. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione della bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi dell'art. 217, secondo comma, I. fall., alla luce di quanto dichiarato dai testi Christian D'Agati, consulente fiscale del NZ, e Antpnino Imburgia, consulente tecnico-contabile della difesa. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale, con una motivazione circolare, confermato la responsabilità dell'imputato, omettendo di considerare come dalla documentazione acquisita e dalle prove dichiarative assunte emergesse che i veicoli asseril:amente distratti fossero stati consegnati all'amministratore giudiziario, talché nessuna responsabilità poteva essere attribuita al NZ in relazione al loro mancato rinvenimento. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta correlazione logica, in quanto investono l'apparato argomentativo che sostiene l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, sono inammissibili per assenza di specificità. 1 Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234:L67). La frammentaria riproduzione di brani delle prove dichiarative e la generica menzione del contenuto di alcuni documenti acquisiti non riesce ad elidere un dato oggetto dell'accertamento operato dai giudici di merito sin dal primo grado: ossia che i due ciclomotori oggetto dell'imputazione (targati X2356Y e X3S3DP), dei quali pure erano stati rinvenuti i libretti, non erano stati trovati al momento dell'immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario nominato in occasione del disposto sequestro preventivo per reati fiscali e, infatti, non erano stati inventariati. La circostanza è stata confermata sia da quest'ultimo che dal curatore fallimentare. Dalle dichiarazioni dell'amministratore giudiziario emerge piuttosto che gli era stato consegnato un ciclomotore diverso (Piaggio Vespa, targato DD20462). Nella relazione del curatore si legge che l'intero patrimonio aziendale e personale del NZ era stato sottoposto a sequestro per equivalente, ma l'espressione indica soltanto, come dimostra il richiamo alle puntualizzazioni precedenti, il contenuto del provvedimento cautelare sopra ricordato. Essa, invece, non conferma affatto che tutti i beni facenti parte di tali compendi fossero materialmente stati appresi. 2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile per assenza di specificità, poiché valorizza brani inconferenti di dichiarazioni testimoniali che non scardinano la 2 portata dell'accertamento operato dai giudici di merito in ordine all'esistenza non solo di errori meramente formali, ma di una serie di irregolarità preordinate ad impedire l'accertamento del patrimonio e del movimento degli affari come pure ad occultare una considerevole evasione fiscale. In altri termini,, le argomentate considerazioni della sentenza impugnata giustificano, in termini privi di qualunque illogicità, l'esistenza persino di un dolo specifico, che è del tutto incompatibile con l'auspicata riqualificazione della condotta come bancarotta semplice. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. TOMASO EPIDENDIO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 24823 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 14/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 febbraio 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia ST NZ, avendolo ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, in relazione a due ciclomotori, contestatigli quale imprenditore individuale, dichiarato fallito in data 8 novembre 2012. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che le dichiarazioni dell'imputato di avere consegnato i due veicoli all'amministratore giudiziario avevano trovato conferma in quanto riferito da quest'ultimo e dal curatore fallimentare, il quale aveva anche aggiunto di essere stato autorizzato dal giudice delegato ad abbandonare i beni, in quanto insuscettibili di valutazione economica. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione della bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi dell'art. 217, secondo comma, I. fall., alla luce di quanto dichiarato dai testi Christian D'Agati, consulente fiscale del NZ, e Antpnino Imburgia, consulente tecnico-contabile della difesa. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale, con una motivazione circolare, confermato la responsabilità dell'imputato, omettendo di considerare come dalla documentazione acquisita e dalle prove dichiarative assunte emergesse che i veicoli asseril:amente distratti fossero stati consegnati all'amministratore giudiziario, talché nessuna responsabilità poteva essere attribuita al NZ in relazione al loro mancato rinvenimento. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta correlazione logica, in quanto investono l'apparato argomentativo che sostiene l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, sono inammissibili per assenza di specificità. 1 Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234:L67). La frammentaria riproduzione di brani delle prove dichiarative e la generica menzione del contenuto di alcuni documenti acquisiti non riesce ad elidere un dato oggetto dell'accertamento operato dai giudici di merito sin dal primo grado: ossia che i due ciclomotori oggetto dell'imputazione (targati X2356Y e X3S3DP), dei quali pure erano stati rinvenuti i libretti, non erano stati trovati al momento dell'immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario nominato in occasione del disposto sequestro preventivo per reati fiscali e, infatti, non erano stati inventariati. La circostanza è stata confermata sia da quest'ultimo che dal curatore fallimentare. Dalle dichiarazioni dell'amministratore giudiziario emerge piuttosto che gli era stato consegnato un ciclomotore diverso (Piaggio Vespa, targato DD20462). Nella relazione del curatore si legge che l'intero patrimonio aziendale e personale del NZ era stato sottoposto a sequestro per equivalente, ma l'espressione indica soltanto, come dimostra il richiamo alle puntualizzazioni precedenti, il contenuto del provvedimento cautelare sopra ricordato. Essa, invece, non conferma affatto che tutti i beni facenti parte di tali compendi fossero materialmente stati appresi. 2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile per assenza di specificità, poiché valorizza brani inconferenti di dichiarazioni testimoniali che non scardinano la 2 portata dell'accertamento operato dai giudici di merito in ordine all'esistenza non solo di errori meramente formali, ma di una serie di irregolarità preordinate ad impedire l'accertamento del patrimonio e del movimento degli affari come pure ad occultare una considerevole evasione fiscale. In altri termini,, le argomentate considerazioni della sentenza impugnata giustificano, in termini privi di qualunque illogicità, l'esistenza persino di un dolo specifico, che è del tutto incompatibile con l'auspicata riqualificazione della condotta come bancarotta semplice. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/02/2023