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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/09/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 1882/2024 Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Verbale di Udienza del giorno 25 settembre 2025 Sono presenti i difensori delle parti:
1. l'avv. MICHELE DIODATI per delega dell'avv. PROCOPIO BERNARDO per parte ricorrente POKER Pt_1
2. l' IN PERSONA DEL Controparte_1
DIRETTORE PRO-TEMPORE per parte resistente Per_1
, la dott.ssa Controparte_2 [...]
funzionario delegato. CP_3
I difensori danno atto della cessazione della materia del contendere attesa l'intervenuta revoca in autotutela dell'ordinanza ingiunzione e confisca Prot. n. 21199 del 03.07.2024, elevata nei confronti del Sig. , Controparte_4 quale di titolare dell'esercizio “Poker Club”. I difensori chiedono quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Il Giudice invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Ciascun difensore presente si riporta alla richiesta di cessazione della materia del contendere con spese compensate. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo Giudice, alle ore 18:45 in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, al termine dell'udienza del giorno 25.9.2025 ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1882/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da TR
( C.F. ) nato a [...] ( CS ) il 22/11/1984, in Controparte_4 C.F._1 proprio ed in qualità di legale rappresentante dell'esercizio commerciale POKER CLUB sito in Castrovillari alla Via Roma n.116, rappresentato e difeso dell'Avv. Bernardo Procopio in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE -
E Controparte_5
in persona del dott. dirigente pro-tempore dell'ufficio,
[...] CP_6 domiciliato ai fini del giudizio in Cosenza via Montesanto n. 116, in giudizio con il funzionario delegato, dott.ssa Controparte_3
- RESISTENTE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato il 9.10.2024, parte ricorrente ha promosso opposizione avverso l'ORDINANZA INGIUNZIONE n. prot. 21199 del 03/07/2024, notificata il 10/092024 emessa ai sensi dell'art.18 L. 689/81 per violazione comma 9 lett. f-quater art. 110 del TULPS emessa DALL'UFFICIO i Cosenza. CP_1
A tal fine ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
- “(..) Infondatezza in fatto-Insussistenza della violazione di cui all'art. 7 comma 3 quater D.L. 158/2021 in relazione alla sanzione prevista dal comma 9 lett.f) quater art. 110 del TULPS”;
- “(..) Infondatezza in fatto - Insussistenza della violazione - Assenza delle caratteristiche strutturali degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 lett. B del ”; CP_7
- “(..) Infondatezza - Insussistenza dell'obbligo di munirsi di ulteriore titolo autorizzatorio per locali muniti di licenza di somministrazione ex art. 86 ”; CP_7
- “(..) Nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza assoluta di motivazione. Trasposizione acritica del p.v.c.”. Parte ricorrente ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, con anche confisca degli apparecchi, opposta e per l'effetto annullarla in accoglimento dei dedotti motivi. Pag. 3 di 4
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammissione di CTU tecnica che accerti il reale funzionamento degli apparecchi sottoposti a sequestro e la sua totale conformità alle leggi che regolano il commercio elettronico. Con condanna a carico dell'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.”. Si è costituito in giudizio l , chiedendo, in via Controparte_2 preliminare, la dichiarazione di litispendenza, stante la contemporanea pendenza di analogo giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza. Nel merito, l CP_2 [...]
ha contestato i motivi di opposizione chiedendo il rigetto del ricorso e Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale e assorbente: dichiarare inammissibile il ricorso e rilevare la litispendenza. In subordine: Sulla sospensiva: il rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto gravato in quanto:
-non è configurabile il requisito del “fumus boni iuris”, per i motivi sopra esposti;
la carenza di tale requisito sarebbe, già di per sé, dirimente;
-non è configurabile neanche il requisito del “periculum in mora”. In via istruttoria:
-rigettare le richieste avanzate in via istruttoria da parte ricorrente in quanto del tutto ininfluenti nonché dilatorie. In ultimo, per quanto riguarda la richiesta, in via istruttoria, di ammissione di ctu tecnica, si rappresenta che la stessa risulta del tutto superflua e meramente dilatoria, in considerazione del fatto che l'ordinanza impugnata, così come la constatazione della violazione sono adeguatamente motivate, essendo la violazione individuata in maniera circostanziata, con specifica indicazione dei fatti addebitati e puntualmente accertati. Nel merito:
- ritenere infondati i motivi di ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'atto impugnato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.”. All'udienza del 25.9.2025 le parti hanno dato atto dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'Ordinanza di Ingiunzione e Confisca Prot. n. 21199 del 03.07.2024, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
2. Nel merito Tanto premesso, va prioritariamente dato rilievo alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere Orbene, è noto che la cessazione della materia del contendere ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. Va altresì ricordato che la pronuncia della cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, precisando conclusioni conformi in tal senso (da ultimo, Cassazione civ., sez. II, 29/07/2021, n.21757). Sicché, in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto da una sola parte può tradursi, alternativamente, in una pronuncia con la quale si dichiara il soddisfacimento del diritto azionato, ovvero l'inesistenza dello stesso (Cass. civ., n. 16150/2010). Nella specie, le parti hanno concordemente dato atto della cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento. Pag. 4 di 4
Tanto premesso, attesa la ricorrenza dei relativi presupposti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
3. Il regime delle spese È altresì noto che, in caso di cessata materia del contendere, le spese vanno regolate facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui, il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento delle domande, con riferimento alla fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti. Orbene, considerato che all'udienza le parti hanno chiesto la definizione del processo con compensazione delle spese di lite, può procedersi all'integrale compensazione delle spese, senza far luogo al giudizio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
B. COMPENSA le spese di lite. Così deciso in Castrovillari all'udienza del giorno 25 settembre 2025. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 1882/2024 Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Verbale di Udienza del giorno 25 settembre 2025 Sono presenti i difensori delle parti:
1. l'avv. MICHELE DIODATI per delega dell'avv. PROCOPIO BERNARDO per parte ricorrente POKER Pt_1
2. l' IN PERSONA DEL Controparte_1
DIRETTORE PRO-TEMPORE per parte resistente Per_1
, la dott.ssa Controparte_2 [...]
funzionario delegato. CP_3
I difensori danno atto della cessazione della materia del contendere attesa l'intervenuta revoca in autotutela dell'ordinanza ingiunzione e confisca Prot. n. 21199 del 03.07.2024, elevata nei confronti del Sig. , Controparte_4 quale di titolare dell'esercizio “Poker Club”. I difensori chiedono quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Il Giudice invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Ciascun difensore presente si riporta alla richiesta di cessazione della materia del contendere con spese compensate. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo Giudice, alle ore 18:45 in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, al termine dell'udienza del giorno 25.9.2025 ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1882/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da TR
( C.F. ) nato a [...] ( CS ) il 22/11/1984, in Controparte_4 C.F._1 proprio ed in qualità di legale rappresentante dell'esercizio commerciale POKER CLUB sito in Castrovillari alla Via Roma n.116, rappresentato e difeso dell'Avv. Bernardo Procopio in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE -
E Controparte_5
in persona del dott. dirigente pro-tempore dell'ufficio,
[...] CP_6 domiciliato ai fini del giudizio in Cosenza via Montesanto n. 116, in giudizio con il funzionario delegato, dott.ssa Controparte_3
- RESISTENTE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato il 9.10.2024, parte ricorrente ha promosso opposizione avverso l'ORDINANZA INGIUNZIONE n. prot. 21199 del 03/07/2024, notificata il 10/092024 emessa ai sensi dell'art.18 L. 689/81 per violazione comma 9 lett. f-quater art. 110 del TULPS emessa DALL'UFFICIO i Cosenza. CP_1
A tal fine ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
- “(..) Infondatezza in fatto-Insussistenza della violazione di cui all'art. 7 comma 3 quater D.L. 158/2021 in relazione alla sanzione prevista dal comma 9 lett.f) quater art. 110 del TULPS”;
- “(..) Infondatezza in fatto - Insussistenza della violazione - Assenza delle caratteristiche strutturali degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 lett. B del ”; CP_7
- “(..) Infondatezza - Insussistenza dell'obbligo di munirsi di ulteriore titolo autorizzatorio per locali muniti di licenza di somministrazione ex art. 86 ”; CP_7
- “(..) Nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza assoluta di motivazione. Trasposizione acritica del p.v.c.”. Parte ricorrente ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, con anche confisca degli apparecchi, opposta e per l'effetto annullarla in accoglimento dei dedotti motivi. Pag. 3 di 4
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammissione di CTU tecnica che accerti il reale funzionamento degli apparecchi sottoposti a sequestro e la sua totale conformità alle leggi che regolano il commercio elettronico. Con condanna a carico dell'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.”. Si è costituito in giudizio l , chiedendo, in via Controparte_2 preliminare, la dichiarazione di litispendenza, stante la contemporanea pendenza di analogo giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza. Nel merito, l CP_2 [...]
ha contestato i motivi di opposizione chiedendo il rigetto del ricorso e Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale e assorbente: dichiarare inammissibile il ricorso e rilevare la litispendenza. In subordine: Sulla sospensiva: il rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto gravato in quanto:
-non è configurabile il requisito del “fumus boni iuris”, per i motivi sopra esposti;
la carenza di tale requisito sarebbe, già di per sé, dirimente;
-non è configurabile neanche il requisito del “periculum in mora”. In via istruttoria:
-rigettare le richieste avanzate in via istruttoria da parte ricorrente in quanto del tutto ininfluenti nonché dilatorie. In ultimo, per quanto riguarda la richiesta, in via istruttoria, di ammissione di ctu tecnica, si rappresenta che la stessa risulta del tutto superflua e meramente dilatoria, in considerazione del fatto che l'ordinanza impugnata, così come la constatazione della violazione sono adeguatamente motivate, essendo la violazione individuata in maniera circostanziata, con specifica indicazione dei fatti addebitati e puntualmente accertati. Nel merito:
- ritenere infondati i motivi di ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'atto impugnato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.”. All'udienza del 25.9.2025 le parti hanno dato atto dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'Ordinanza di Ingiunzione e Confisca Prot. n. 21199 del 03.07.2024, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
2. Nel merito Tanto premesso, va prioritariamente dato rilievo alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere Orbene, è noto che la cessazione della materia del contendere ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. Va altresì ricordato che la pronuncia della cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, precisando conclusioni conformi in tal senso (da ultimo, Cassazione civ., sez. II, 29/07/2021, n.21757). Sicché, in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto da una sola parte può tradursi, alternativamente, in una pronuncia con la quale si dichiara il soddisfacimento del diritto azionato, ovvero l'inesistenza dello stesso (Cass. civ., n. 16150/2010). Nella specie, le parti hanno concordemente dato atto della cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento. Pag. 4 di 4
Tanto premesso, attesa la ricorrenza dei relativi presupposti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
3. Il regime delle spese È altresì noto che, in caso di cessata materia del contendere, le spese vanno regolate facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui, il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento delle domande, con riferimento alla fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti. Orbene, considerato che all'udienza le parti hanno chiesto la definizione del processo con compensazione delle spese di lite, può procedersi all'integrale compensazione delle spese, senza far luogo al giudizio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
B. COMPENSA le spese di lite. Così deciso in Castrovillari all'udienza del giorno 25 settembre 2025. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli