Articolo 2 della Legge 18 novembre 1999, n. 436
Articolo 1
Versione
10 dicembre 1999
Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1999