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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 258 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo inerente a prestazioni sanitarie e vertente
TRA
(p. iva ), in precedenza Parte_1 P.IVA_1 [...]
difesa dagli avvocati Parte_2
Antonio Borraccino e Federico Lerro
Parte appellante
e
(Part. Iva ), Controparte_1 P.IVA_2
difesa dagli avvocati Maria Lorusso e Anna Muraca
Parte appellata
1 , in persona del presidente della giunta regionale, difesa Controparte_2
dagli avvocati Giulia De Caridi e Dianora de Nobili
Parte appellata – appellante incidentale
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- annullare e/o riformare la sentenza n. 1491/2019 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Catanzaro il 2.8.2019, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in via solidale con la , ovvero condannare le Parte_3 Controparte_2
stesse in via alternativa, al pagamento della somma di Euro 53.442,79, oltre interessi moratori, ex d. lgs. n. 231/2002 e ss. mod. ed integrazioni successivi;
- in via subordinata, condannare della e la Parte_3 CP_2
al pagamento della sorte di Euro 24.435,89, oltre rivalutazione
[...]
monetaria ed interessi legali;
- con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di gravame da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio
Borraccino e dell'Avv. Federico Lerro.”
Per l “1) Rigettare l'appello proposto da Pt_3 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale Civile di Catanzaro n. 1491/2019 pubblicata in data 2/08/2019 per le motivazioni esposte in premessa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
2) In subordine, respingere l'appello in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate in primo grado che si intendono integralmente reiterate ex art. 346 c.p.c.”
2 Per la : “a) rigettare l'appello proposto dalla Controparte_2 [...]
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
b) in accoglimento Parte_4
dell'appello incidentale, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO;c) in ogni caso dichiarare l'assoluta infondatezza di ogni pretesa avanzata nei confronti della . e, per l'effetto, confermare la sentenza Controparte_2
n.1491/2019 del Tribunale di Catanzaro
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L e la Controparte_1 Controparte_2
avevano introdotto separati giudizi, successivamente riuniti, di opposizione ai decreti ingiuntivi rispettivamente n. 502/2016 e 518/2017, con i quali era stato ingiunto il pagamento alla prima della somma di € 53.442,79, alla seconda di € 53.442, 49, a titolo di differenze per le prestazioni sanitarie rese nel 2001 tra il valore di produzione verificata e controllata al 31.12.2001 e il pagamento effettivamente percepito, in base al meccanismo di abbattimento tariffario di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 460/2002, successivamente annullata con sentenza definitiva n. 1564/2006 del
Tribunale amministrativo regionale.
L aveva eccepito la mancanza del necessario Controparte_1
contratto quale fonte del diritto, la il difetto di giurisdizione del CP_2
giudice ordinario e, comunque, l'inefficacia nei confronti del laboratorio opposto della predetta sentenza del T.a.r.
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1491 del 2.8.2019, aveva accolto le opposizioni e revocato i decreti ingiuntivi opposti, attese l'assenza di un contratto quale fonte del diritto per quanto riguarda l' , Controparte_1
e l'inefficacia della predetta sentenza del T.a.r. per ciò che concerne la
3 aveva preliminarmente ritenuto sussistente la Controparte_2
giurisdizione del giudice ordinario.
L'appellante ha impugnato la sentenza, deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: 1) la mancanza dei contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. n.
502/1992 sarebbe irrilevante, in quanto nel 2001 la non Controparte_2
aveva ancora provveduto a regolamentare la materia, e in quanto l'appellante godeva dell'accreditamento provvisorio, nel quale troverebbe fonte il diritto di credito fatto valere;
2) la sentenza del T.a.r. Calabria n. 1546/2006 avrebbe determinato l'annullamento, con efficacia erga omnes della delibera n.
460/2002, tenuto conto che tale delibera e la delibera n. 512/2001 del pari annullata con la medesima sentenza TAR Calabria n. 1546/2006 non avrebbero efficacia di atto plurimo, bensì di atto generale indivisibile, ovvero di atto plurimo scindibile, che reca un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari.
Si è costituita l , Controparte_1
argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
Si è, altresì, costituita la chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello principale e spiegando appello incidentale, volto a ottenere una pronuncia declinatoria della giurisdizione, attesa la sussistenza di quella del giudice amministrativo.
All'udienza dell'8 ottobre 2024, la causa - assegnata al relatore in data
8 giugno 2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello principale e quello incidentale sono infondati e devono essere rigettati per le ragioni che seguono.
4 Per quanto concerne il primo motivo d'appello principale, relativo all'asserita irrilevanza della mancanza dei contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 non avendo nel 2001 la ancora Controparte_2
regolamentato la materia, e godendo l'appellante dell'accreditamento provvisorio, occorre dichiararne l'infondatezza.
Per la valida stipulazione di un accordo con la pubblica amministrazione è necessaria la forma scritta ad substantiam, e irrilevanti sono a fini obbligatori eventuali comportamenti attuativi di una volontà della pubblica amministrazione non manifestata in forma scritta.
La Corte di cassazione ha affermato: “Poiché la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali
(nella specie, contratto di prestazione di servizi) richiedono la forma scritta
"ad substantiam", con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della
P. A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria” (ex multis: Cass. Sez. I, sent. 26 ottobre 2007, n. 22537).
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Con motivazione che la corte condivide, il tribunale ha ritenuto non efficace nei confronti dell'opposto il decisum della sentenza n. 1546/2006, con la quale il T.a.r. Calabria ha annullato la delibera n. 460/2002, che prevedeva il meccanismo di abbattimento tariffario applicato alle somme spettanti all'appellante.
5 Orbene, l'appellante non era parte nel procedimento definito con la predetta sentenza, che ha annullato la deliberazione di Giunta regionale n.
460/2002, e la pronuncia non può avere efficacia di giudicato per soggetti che non sono stati parte del giudizio, essendo la deliberazione annullata non un atto generale, ma un atto plurimo.
Nell'atto generale i destinatari non sono individuabili al momento dell'emanazione dell'atto, ma sono individuati nel momento in cui esso viene portato a esecuzione, invece nell'atto plurimo i destinatari sono individuati già al momento dell'emissione dell'atto, contenendo esso distinte e autonome determinazioni.
Emerge dagli atti come la deliberazione annullata riportasse il calcolo della produzione accertata e validata e i pagamenti in acconto e a saldo per singola azienda sanitaria e singola struttura accreditata, e disponeva l'abbattimento tariffario proporzionale per ciascuna struttura (vedasi allegato al fascicolo di primo grado della . CP_2
Ne consegue che la citata sentenza non può avere effetti se non nei confronti delle parti del giudizio che essa ha definito.
Anche l'appello incidentale, infine, è infondato, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice ordinario.
L'appellante ha agito in giudizio per far valere un diritto soggettivo, vantando un credito per differenze per le prestazioni sanitarie rese nel 2001 tra il valore di produzione verificata e controllata al 31.12.2001 e il pagamento effettivamente percepito, in base al meccanismo di abbattimento tariffario di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 460/2002, successivamente annullata con sentenza definitiva n. 1564/2006 del
Tribunale amministrativo regionale.
6 La controversia non involge l'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione, né rientra tra le materie di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133 comma I lettera c) del codice del processo amministrativo, discutendosi invero non di tetti di spesa o di tariffe applicabili alle prestazioni, bensì dei criteri per la quantificazione di somme nell'ambito dell'esecuzione di un rapporto dal quale discende il diritto soggettivo al pagamento delle prestazioni effettuate.
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, assorbita ogni altra questione, con consequenziale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per entrambe le impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere a ciascuna delle appellate le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
7 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per entrambe le impugnazioni.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 258 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo inerente a prestazioni sanitarie e vertente
TRA
(p. iva ), in precedenza Parte_1 P.IVA_1 [...]
difesa dagli avvocati Parte_2
Antonio Borraccino e Federico Lerro
Parte appellante
e
(Part. Iva ), Controparte_1 P.IVA_2
difesa dagli avvocati Maria Lorusso e Anna Muraca
Parte appellata
1 , in persona del presidente della giunta regionale, difesa Controparte_2
dagli avvocati Giulia De Caridi e Dianora de Nobili
Parte appellata – appellante incidentale
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- annullare e/o riformare la sentenza n. 1491/2019 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Catanzaro il 2.8.2019, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in via solidale con la , ovvero condannare le Parte_3 Controparte_2
stesse in via alternativa, al pagamento della somma di Euro 53.442,79, oltre interessi moratori, ex d. lgs. n. 231/2002 e ss. mod. ed integrazioni successivi;
- in via subordinata, condannare della e la Parte_3 CP_2
al pagamento della sorte di Euro 24.435,89, oltre rivalutazione
[...]
monetaria ed interessi legali;
- con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di gravame da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio
Borraccino e dell'Avv. Federico Lerro.”
Per l “1) Rigettare l'appello proposto da Pt_3 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale Civile di Catanzaro n. 1491/2019 pubblicata in data 2/08/2019 per le motivazioni esposte in premessa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
2) In subordine, respingere l'appello in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate in primo grado che si intendono integralmente reiterate ex art. 346 c.p.c.”
2 Per la : “a) rigettare l'appello proposto dalla Controparte_2 [...]
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
b) in accoglimento Parte_4
dell'appello incidentale, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO;c) in ogni caso dichiarare l'assoluta infondatezza di ogni pretesa avanzata nei confronti della . e, per l'effetto, confermare la sentenza Controparte_2
n.1491/2019 del Tribunale di Catanzaro
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L e la Controparte_1 Controparte_2
avevano introdotto separati giudizi, successivamente riuniti, di opposizione ai decreti ingiuntivi rispettivamente n. 502/2016 e 518/2017, con i quali era stato ingiunto il pagamento alla prima della somma di € 53.442,79, alla seconda di € 53.442, 49, a titolo di differenze per le prestazioni sanitarie rese nel 2001 tra il valore di produzione verificata e controllata al 31.12.2001 e il pagamento effettivamente percepito, in base al meccanismo di abbattimento tariffario di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 460/2002, successivamente annullata con sentenza definitiva n. 1564/2006 del
Tribunale amministrativo regionale.
L aveva eccepito la mancanza del necessario Controparte_1
contratto quale fonte del diritto, la il difetto di giurisdizione del CP_2
giudice ordinario e, comunque, l'inefficacia nei confronti del laboratorio opposto della predetta sentenza del T.a.r.
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1491 del 2.8.2019, aveva accolto le opposizioni e revocato i decreti ingiuntivi opposti, attese l'assenza di un contratto quale fonte del diritto per quanto riguarda l' , Controparte_1
e l'inefficacia della predetta sentenza del T.a.r. per ciò che concerne la
3 aveva preliminarmente ritenuto sussistente la Controparte_2
giurisdizione del giudice ordinario.
L'appellante ha impugnato la sentenza, deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: 1) la mancanza dei contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. n.
502/1992 sarebbe irrilevante, in quanto nel 2001 la non Controparte_2
aveva ancora provveduto a regolamentare la materia, e in quanto l'appellante godeva dell'accreditamento provvisorio, nel quale troverebbe fonte il diritto di credito fatto valere;
2) la sentenza del T.a.r. Calabria n. 1546/2006 avrebbe determinato l'annullamento, con efficacia erga omnes della delibera n.
460/2002, tenuto conto che tale delibera e la delibera n. 512/2001 del pari annullata con la medesima sentenza TAR Calabria n. 1546/2006 non avrebbero efficacia di atto plurimo, bensì di atto generale indivisibile, ovvero di atto plurimo scindibile, che reca un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari.
Si è costituita l , Controparte_1
argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
Si è, altresì, costituita la chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello principale e spiegando appello incidentale, volto a ottenere una pronuncia declinatoria della giurisdizione, attesa la sussistenza di quella del giudice amministrativo.
All'udienza dell'8 ottobre 2024, la causa - assegnata al relatore in data
8 giugno 2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello principale e quello incidentale sono infondati e devono essere rigettati per le ragioni che seguono.
4 Per quanto concerne il primo motivo d'appello principale, relativo all'asserita irrilevanza della mancanza dei contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 non avendo nel 2001 la ancora Controparte_2
regolamentato la materia, e godendo l'appellante dell'accreditamento provvisorio, occorre dichiararne l'infondatezza.
Per la valida stipulazione di un accordo con la pubblica amministrazione è necessaria la forma scritta ad substantiam, e irrilevanti sono a fini obbligatori eventuali comportamenti attuativi di una volontà della pubblica amministrazione non manifestata in forma scritta.
La Corte di cassazione ha affermato: “Poiché la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali
(nella specie, contratto di prestazione di servizi) richiedono la forma scritta
"ad substantiam", con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della
P. A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria” (ex multis: Cass. Sez. I, sent. 26 ottobre 2007, n. 22537).
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Con motivazione che la corte condivide, il tribunale ha ritenuto non efficace nei confronti dell'opposto il decisum della sentenza n. 1546/2006, con la quale il T.a.r. Calabria ha annullato la delibera n. 460/2002, che prevedeva il meccanismo di abbattimento tariffario applicato alle somme spettanti all'appellante.
5 Orbene, l'appellante non era parte nel procedimento definito con la predetta sentenza, che ha annullato la deliberazione di Giunta regionale n.
460/2002, e la pronuncia non può avere efficacia di giudicato per soggetti che non sono stati parte del giudizio, essendo la deliberazione annullata non un atto generale, ma un atto plurimo.
Nell'atto generale i destinatari non sono individuabili al momento dell'emanazione dell'atto, ma sono individuati nel momento in cui esso viene portato a esecuzione, invece nell'atto plurimo i destinatari sono individuati già al momento dell'emissione dell'atto, contenendo esso distinte e autonome determinazioni.
Emerge dagli atti come la deliberazione annullata riportasse il calcolo della produzione accertata e validata e i pagamenti in acconto e a saldo per singola azienda sanitaria e singola struttura accreditata, e disponeva l'abbattimento tariffario proporzionale per ciascuna struttura (vedasi allegato al fascicolo di primo grado della . CP_2
Ne consegue che la citata sentenza non può avere effetti se non nei confronti delle parti del giudizio che essa ha definito.
Anche l'appello incidentale, infine, è infondato, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice ordinario.
L'appellante ha agito in giudizio per far valere un diritto soggettivo, vantando un credito per differenze per le prestazioni sanitarie rese nel 2001 tra il valore di produzione verificata e controllata al 31.12.2001 e il pagamento effettivamente percepito, in base al meccanismo di abbattimento tariffario di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 460/2002, successivamente annullata con sentenza definitiva n. 1564/2006 del
Tribunale amministrativo regionale.
6 La controversia non involge l'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione, né rientra tra le materie di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133 comma I lettera c) del codice del processo amministrativo, discutendosi invero non di tetti di spesa o di tariffe applicabili alle prestazioni, bensì dei criteri per la quantificazione di somme nell'ambito dell'esecuzione di un rapporto dal quale discende il diritto soggettivo al pagamento delle prestazioni effettuate.
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, assorbita ogni altra questione, con consequenziale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per entrambe le impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere a ciascuna delle appellate le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
7 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per entrambe le impugnazioni.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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