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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14661/2024 R.G., avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 16.08.1958 e residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Iorio
(C.F. ), sito in Napoli alla via G. Porzio n. 4 - C.F._2
Centro Direzionale – Isola G1
Ricorrente
CONTRO
Rag. (C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._3
il 24.09.1978 e residente in [...] C), in qualità di amministratore p.t. del sito in Controparte_2
Napoli, Via Bakunin n. 161 ( C.F. ), elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Cirillo ( C.F.
), in Napoli, alla Via Seggio del Popolo n.22 C.F._4
1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 01.07.2024, ha impugnato la Parte_1
delibera assembleare, assunta dal in Controparte_2
data 17.04.2024 e gli atti ad essa collegati, per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità/l'annullabilità/ l'inefficacia della stessa per assenza o incompletezza dell'avviso di convocazione e per essere la stessa priva dell'oggetto e/o comunque del requisito della determinatezza e/o determinabilità di cui all'art 1346 c.c.. La ricorrente ha dedotto di essere legittimata ed interessata ad impugnare la delibera in quanto condomina dissenziente del Condominio di “Via Bakunin
161” ed in quanto dalla stessa le deriverebbe un apprezzabile pregiudizio di natura patrimoniale.
2. Si è costituito il , eccependo, in via Controparte_2
preliminare, la improcedibilità della domanda, in quanto l'istanza di mediazione obbligatoria proposta prima della causa è priva del contenuto minimo stabilito della legge, essendo assolutamente generica e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e in diritto.
3. All'udienza del 14.02.2025 i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni. Parte resistente ha, inoltre, rappresentato che la materia del contendere è cessata in quanto, con la delibera del
03.10.2024, è stato ratificato il contenuto del punto 2) della delibera del
17.04.24 in questa sede impugnata.
2 4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, deve darsi atto che nelle more del presente giudizio, precisamente il 03.10.24, è intervenuta una nuova delibera condominiale, la quale ha previsto al punto 2) “la conferma, ratifica o eventuale integrazione della precedente delibera del 17.04.2024”, che ha di fatto determinato il venir meno della situazione di contrasto tra le parti. Ciò comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere essendo venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, per essere sopravvenuto il difetto di interesse in relazione agli specifici motivi di impugnazione.
Non vi è dubbio, infatti, che l'indicazione univoca contenuta nel punto
2 dell'dg della nuova delibera de 3.10.2024 sia chiaramente riferito alla delibera del 17.4.2024 e che la verbalizzazione relativa a tale punto sia valida, efficace ed esauriente, contenendo analitica indicazione dei documenti (computo metrico, cronoprogramma, pianta copertura prospetti), peraltro già inviati ai singoli condomini con le mail di convocazione (anch'esse in atti del presente fascicolo)ed oggetto delle contestazioni sollevate nel presente giudizio.
Dunque, la ratifica è da ritenersi valida ed efficace.
Deve essere richiamata, a tal uopo, la giurisprudenza di legittimità che, in casi analoghi, ha sancito il principio secondo il quale, quando si verifica la sostituzione di una delibera assembleare con altra che decida sui medesimi punti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ed invero, “in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea
3 in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8,
c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto
l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (cfr. Cass. Sez. VI
- 2, 08.06.2020, n. 10847). Inoltre, ”si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido. (cfr. Cass. Sez. II 09.12.1997, n. 12439).
Ne deriva, quindi, che, ogniqualvolta l'assemblea condominiale regolarmente convocata deliberi sul medesimo argomento della delibera che è stata impugnata, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido, deve ritenersi cessata la materia del contendere per il venir meno della situazione di contrasto esistente tra le parti e, dunque, per il sopravvenire del difetto di interesse ad esaminare nel merito l'impugnativa. (Cass. 6304 del 1995, Cass. n. 3159 del 1993; Cass. n.
11961/2004).
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della
4 domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli viene chiesto al giudice alcun accertamento, Pt_2
diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass.
S.U. 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
Sulla scorta dei principi esposti, nella fattispecie in esame possono ritenersi sussistenti tutte le condizioni per la dichiarazione della cessata materia del contendere;
dunque, in ragione delle circostanze di fatto,
5 come emerse in contraddittorio, e in adesione alla consolidata giurisprudenza citata, nel giudizio per cui è causa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in relazione alla domanda di declaratoria di nullità/annullamento e inesistenza/inefficacia della delibera assembleare adottata in data
17.04.2024 ed oggetto di impugnativa nel giudizio de quo.
Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio fino alla sua naturale definizione (Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048; Cass. 19160/07
Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268).
Sulla scorta di tale orientamento anche le seguenti sentenze: “Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito, costituendo, la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio fino alla sua naturale definizione”.(cfr. Tribunale Foggia, Sez. lavoro, Sentenza,
03/01/2022, n. 179. “La cessazione della materia del contendere, che comporta la declaratoria di estinzione del processo, si verifica quando
6 sopravvengono fatti tali da eliminare completamente le ragioni di contrasto tra le parti e l'interesse ad agire e contraddire. L'intervenuta estinzione del credito vantato giustifica detta cessazione e comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto” (Tribunale Cassino, Sentenza,
03/01/2025, n. 6.)
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
5. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, la regola generale da applicare nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere è quella della “soccombenza virtuale”, salvo particolari ragioni che giustifichino la compensazione delle spese.
La dichiarazione di cessata materia del contendere comporta, infatti, che, al di fuori dei casi di compensazione, il Giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la
7 cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
La parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite. Occorre individuare tale soccombenza in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16).
Al fine di pervenire alla statuizione sulle spese conformemente al principio sopra enunciato devono essere sommariamente esaminate le posizioni delle parti in causa.
In ordine alla eccezione formulata da parte resistente in riferimento all'improcedibilità della domanda, per essere la domanda di mediazione priva del contenuto minimo stabilito della legge essendo assolutamente generica, detta eccezione non risulta suffragata dagli atti di causa. Nella istanza di mediazione si legge: “IMPUGNATIVA DELLA DELIBERA
DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEL 17.04.2024 PER
ILLEGITTIMITA' DELLA STESSA”.
La materia oggetto del presente giudizio (controversie condominiali) rientra fra quelle per le quali l'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 impone, a
8 pena di improcedibilità della domanda giudiziale, il preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Ebbene, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo dal momento in cui la relativa comunicazione perviene alle parti “la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”. Pertanto, se con la predetta comunicazione da parte dell'organismo dovrebbe essere scongiurato il maturare del termine decadenziale cui è soggetta l'impugnazione della delibera condominiale ai sensi dell'art. 1137 c.c., tuttavia ciò avviene soltanto purché l'istanza presenti i requisiti minimi necessari previsti dalla legge al fine di rendere edotta la controparte non solo dell'intento di intraprendere un'azione legale, ma anche delle ragioni e del contenuto della futura domanda giudiziale (vd. in tal senso
Tribunale Roma n. 259/2022; Tribunale Aosta n. 147/2023; Tribunale
Foggia 1.10.2020).
Solo in tal modo le parti sono messe realmente nella condizione di svolgere le proprie difese e tentare concretamente la soluzione conciliativa, nel rispetto della funzione deflattiva che il legislatore ha inteso attribuire alla procedura di mediazione.
L'istituto della mediazione è disciplinato dal D.Lgs. n. 28/2010 e ss. che non prescrive una forma specifica della domanda nel rispetto delle caratteristiche e delle finalità proprie dell'istituto della mediazione, art. 3 co. 3, D.lgs. 28/2010 “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”.
9 Naturalmente tale informalità non può estendersi fino al punto da escludere la previsione di quei requisiti formali minimi in assenza dei quali apparirebbe impossibile un qualsivoglia collegamento tra il procedimento e i diritti sostanziali che ne sono alla base. Dunque,
l'istanza di mediazione deve essere un atto in forma scritta che deve presentare i richiamati requisiti minimi di “certezza”, la sussistenza effettiva dei quali dovrà poi essere accertata alla stregua di canoni sostanziali e non squisitamente formali, operazione che in assenza di forma scritta ben difficilmente potrebbe ritenersi possibile.
In altri termini, sia pure all'interno di un procedimento ispirato al principio di libertà delle forme, non è possibile rinunziare a ritenere che ciascun atto debba presentare per lo meno i requisiti di forma-contenuto che sono strettamente funzionali al raggiungimento del suo scopo.
Orbene, la domanda di mediazione, mettendo capo a un procedimento che si svolge dinanzi a un organo che deve essere e deve rimanere imparziale e che, pertanto, non può non garantire il contraddittorio, presenta indubbi elementi di analogia con l'atto di citazione.
Sul punto, l'art. 4 del D.Lgs.vo n. 28 del 2010 prevede che “l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
Il disposto del suddetto articolo è, pertanto, analogo a quello dell'art. 125 c.p.c. circa il contenuto degli atti processuali, fatta eccezione per i soli elementi di diritto.
Pur non richiedendosi l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo formale, l'applicazione di detta norma impone, quindi, una pressoché completa enunciazione degli elementi fattuali oggetto della pretesa
10 azionata già nell'istanza, oltre che una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione - quanto meno quelli principali - e quelli esposti in sede processuale.
Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, perché possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità non occorre una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale essendo tuttavia necessario “che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano gli stessi enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda” (Cass. sent. n. 1519/2023; Cass. sent. n. 29333/2019).
Ne consegue che una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum o della causa petendi, non può considerarsi validamente espletata specie in casi come quello in esame in cui, a fronte di una delibera assembleare articolata in molti punti all'ordine del giorno, attinenti a questioni diverse, molteplici potrebbero in astratto essere non solo le ragioni di doglianza ma anche i punti all'ordine del giorno attinti dalla domanda di invalidità.
L'istanza di mediazione inoltrata al convenuto recante quale oggetto la laconica dicitura “IMPUGNATIVA DELLA DELIBERA
DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEL 17.04.2024 PER
ILLEGITTIMITA' DELLA STESSA” non può ritenersi, nel caso concreto, idonea all'instaurazione di una valida procedura di mediazione, non foss'altro che per l'impossibilità per l'Amministratore di riferire compiutamente all'assemblea dei condòmini l'oggetto della
11 futura lite e di consentire a quest'ultima di deliberare consapevolmente in ordine alla partecipazione o meno alla procedura.
A tal proposito, giova rilevare che, se da un lato è vero che, per la mediazione ante causam, è sempre possibile sanare l'improcedibilità, potendo il Giudice, ai sensi del comma 2 del citato art. 5, demandare un nuovo esperimento della mediazione – e solo in caso di mancato (valido) esperimento di tale nuova mediazione pronunciare l'improcedibilità della domanda – dall'altro lato, deve considerarsi che, nel caso di specie, oggetto della domanda giudiziale è l'impugnazione di una delibera condominiale, per la quale la legge prevede lo stretto termine di decadenza di trenta giorni (dalla comunicazione della delibera) e che tale termine decadenziale è suscettibile di essere interrotto (una sola volta) dalla comunicazione dell'istanza di mediazione alla controparte, ma solo nel caso di procedura validamente instaurata.
Diversamente, consentire alla parte di avvalersi del beneficio dell'impedimento delle decadenze con la mera presentazione di una istanza che non presenti i requisiti sopra indicati, significherebbe contravvenire alle richiamate prescrizione eludendo il fine ultimo
(quello deflattivo) della normativa sulla mediazione.
Deve, quindi, concludersi che il tentativo di mediazione non può ritenersi validamente svolto da parte della ricorrente e la domanda giudiziale, qualora non fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, sarebbe stata dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.lgs. n. 28/2010.
12 Ne deriva altresì la decadenza dall'impugnazione essendo decorsi ben più di trenta giorni tra la data di adozione della delibera (17.4.2024) ed il deposito del ricorso (1.7.2024), non potendosi considerare tale termine validamente impedito dalla generica istanza di mediazione (per tale ragione sarebbe risultato inutile demandare alle parti una nuova mediazione ai sensi del secondo comma del citato art. 5, posto che, in ogni caso, il termine di decadenza era ormai spirato).
Inoltre, comunque, le doglianze sollevate da parte ricorrente risultano nel merito infondate.
Infatti, parte ricorrente ha lamentato la mancanza e/o incompletezza dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che in tale avviso dell'08.04.2024 erano stati indicati, come luogo in cui l'assemblea doveva tenersi, i locali della struttura A.I.A.S., mentre essa si era, poi, tenuta presso i locali condominiali. Risulta, però, che il CP_2
aveva comunicato, con pec del 15.04.24, la variazione dei locali presso cui tenere l'assemblea, tant'è che la ricorrente vi ha partecipato: “Si avviso i signori condomini che la riunione del 17/04/2024 non sarà più presso i locali della struttura “A.I.A.S.” (difronte al mercatino rionale) siti in Napoli alla via Adriano n. 115, ma bensì nella nostra casa del portiere sita a V. Bakunin 161.”.
Altro punto di doglianza della ricorrente è che al punto 1) dell'ordine del giorno era prevista la nomina del direttore dei lavori, del RUP, mentre in sede assembleare al punto 1) è stata deliberata l'approvazione dell'offerta dell'Ing. Nel verbale al punto 1) può leggersi che è Per_1
stata discussa la nomina del responsabile della sicurezza e del RUP
13 tant'è che la stessa ricorrente prendeva la parola per dire che “il responsabile della sicurezza non può essere nominato in quanto non era stato stilato un progetto sulla sicurezza, in riferimento alla nomina del
RUP non può essere nominato in quanto è previsto per i lavori pubblici”.
Parte ricorrente lamenta altresì che al punto 2) della delibera non vi era sufficiente indicazione dei lavori che si intendevano approvare, della documentazione presentata dall'Ing. e che non era stato allegato Per_2
il computo metrico a firma del medesimo professionista. A tal riguardo deve tenersi conto che nell'assemblea precedente a quella per cui si controverte, tenutasi il 04.03.2024, erano stati presentati ed illustrati, proprio dall'Ing. i lavori con computo metrico, Per_2
cronoprogramma, capitolati, riparto per condomini ecc., inoltre dei suddetti lavori risulta che l'assemblea avesse discusso diverse volte.
Pertanto, alla luce della infondatezza della domanda di parte ricorrente, tenuto conto della condotta processuale del convenuto nel CP_2
giudizio per cui è causa, il quale, con successiva delibera del
03.10.2024, ha provveduto a ratificare la delibera assembleare del
17.04.2024 e, all'udienza del 14.02.25, lo ha fatto presente chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, mentre parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni poste a fondamento del ricorso e chiesto dichiararsi la sospensione degli effetti della delibera impugnata, si ravvisano tutti i presupposti per disporre che le spese di lite seguano la soccombenza virtuale e siano addossate alla ricorrente.
14 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i criteri indicati dal D.M. 147/2022 (minimi tariffari in base a valore indeterminabile della causa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione sesta civile, in persona della dr.ssa Anna
Maria Diana, definitivamente pronunziando sulla causa R.G. n.
14661/2024 tra la Dott.ssa e il Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore p.t. Rag. Parte_3
ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così CP_1
provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_2
delle spese processuali del giudizio, che sono Controparte_2
liquidate, in € 3.809,00 oltre Iva, C.P.A. e spese generali pari al 15%, come per legge.
Napoli, così deciso il 23/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14661/2024 R.G., avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 16.08.1958 e residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Iorio
(C.F. ), sito in Napoli alla via G. Porzio n. 4 - C.F._2
Centro Direzionale – Isola G1
Ricorrente
CONTRO
Rag. (C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._3
il 24.09.1978 e residente in [...] C), in qualità di amministratore p.t. del sito in Controparte_2
Napoli, Via Bakunin n. 161 ( C.F. ), elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Cirillo ( C.F.
), in Napoli, alla Via Seggio del Popolo n.22 C.F._4
1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 01.07.2024, ha impugnato la Parte_1
delibera assembleare, assunta dal in Controparte_2
data 17.04.2024 e gli atti ad essa collegati, per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità/l'annullabilità/ l'inefficacia della stessa per assenza o incompletezza dell'avviso di convocazione e per essere la stessa priva dell'oggetto e/o comunque del requisito della determinatezza e/o determinabilità di cui all'art 1346 c.c.. La ricorrente ha dedotto di essere legittimata ed interessata ad impugnare la delibera in quanto condomina dissenziente del Condominio di “Via Bakunin
161” ed in quanto dalla stessa le deriverebbe un apprezzabile pregiudizio di natura patrimoniale.
2. Si è costituito il , eccependo, in via Controparte_2
preliminare, la improcedibilità della domanda, in quanto l'istanza di mediazione obbligatoria proposta prima della causa è priva del contenuto minimo stabilito della legge, essendo assolutamente generica e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e in diritto.
3. All'udienza del 14.02.2025 i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni. Parte resistente ha, inoltre, rappresentato che la materia del contendere è cessata in quanto, con la delibera del
03.10.2024, è stato ratificato il contenuto del punto 2) della delibera del
17.04.24 in questa sede impugnata.
2 4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, deve darsi atto che nelle more del presente giudizio, precisamente il 03.10.24, è intervenuta una nuova delibera condominiale, la quale ha previsto al punto 2) “la conferma, ratifica o eventuale integrazione della precedente delibera del 17.04.2024”, che ha di fatto determinato il venir meno della situazione di contrasto tra le parti. Ciò comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere essendo venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, per essere sopravvenuto il difetto di interesse in relazione agli specifici motivi di impugnazione.
Non vi è dubbio, infatti, che l'indicazione univoca contenuta nel punto
2 dell'dg della nuova delibera de 3.10.2024 sia chiaramente riferito alla delibera del 17.4.2024 e che la verbalizzazione relativa a tale punto sia valida, efficace ed esauriente, contenendo analitica indicazione dei documenti (computo metrico, cronoprogramma, pianta copertura prospetti), peraltro già inviati ai singoli condomini con le mail di convocazione (anch'esse in atti del presente fascicolo)ed oggetto delle contestazioni sollevate nel presente giudizio.
Dunque, la ratifica è da ritenersi valida ed efficace.
Deve essere richiamata, a tal uopo, la giurisprudenza di legittimità che, in casi analoghi, ha sancito il principio secondo il quale, quando si verifica la sostituzione di una delibera assembleare con altra che decida sui medesimi punti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ed invero, “in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea
3 in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8,
c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto
l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (cfr. Cass. Sez. VI
- 2, 08.06.2020, n. 10847). Inoltre, ”si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido. (cfr. Cass. Sez. II 09.12.1997, n. 12439).
Ne deriva, quindi, che, ogniqualvolta l'assemblea condominiale regolarmente convocata deliberi sul medesimo argomento della delibera che è stata impugnata, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido, deve ritenersi cessata la materia del contendere per il venir meno della situazione di contrasto esistente tra le parti e, dunque, per il sopravvenire del difetto di interesse ad esaminare nel merito l'impugnativa. (Cass. 6304 del 1995, Cass. n. 3159 del 1993; Cass. n.
11961/2004).
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della
4 domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli viene chiesto al giudice alcun accertamento, Pt_2
diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass.
S.U. 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
Sulla scorta dei principi esposti, nella fattispecie in esame possono ritenersi sussistenti tutte le condizioni per la dichiarazione della cessata materia del contendere;
dunque, in ragione delle circostanze di fatto,
5 come emerse in contraddittorio, e in adesione alla consolidata giurisprudenza citata, nel giudizio per cui è causa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in relazione alla domanda di declaratoria di nullità/annullamento e inesistenza/inefficacia della delibera assembleare adottata in data
17.04.2024 ed oggetto di impugnativa nel giudizio de quo.
Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio fino alla sua naturale definizione (Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048; Cass. 19160/07
Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268).
Sulla scorta di tale orientamento anche le seguenti sentenze: “Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito, costituendo, la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio fino alla sua naturale definizione”.(cfr. Tribunale Foggia, Sez. lavoro, Sentenza,
03/01/2022, n. 179. “La cessazione della materia del contendere, che comporta la declaratoria di estinzione del processo, si verifica quando
6 sopravvengono fatti tali da eliminare completamente le ragioni di contrasto tra le parti e l'interesse ad agire e contraddire. L'intervenuta estinzione del credito vantato giustifica detta cessazione e comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto” (Tribunale Cassino, Sentenza,
03/01/2025, n. 6.)
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
5. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, la regola generale da applicare nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere è quella della “soccombenza virtuale”, salvo particolari ragioni che giustifichino la compensazione delle spese.
La dichiarazione di cessata materia del contendere comporta, infatti, che, al di fuori dei casi di compensazione, il Giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la
7 cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
La parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite. Occorre individuare tale soccombenza in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16).
Al fine di pervenire alla statuizione sulle spese conformemente al principio sopra enunciato devono essere sommariamente esaminate le posizioni delle parti in causa.
In ordine alla eccezione formulata da parte resistente in riferimento all'improcedibilità della domanda, per essere la domanda di mediazione priva del contenuto minimo stabilito della legge essendo assolutamente generica, detta eccezione non risulta suffragata dagli atti di causa. Nella istanza di mediazione si legge: “IMPUGNATIVA DELLA DELIBERA
DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEL 17.04.2024 PER
ILLEGITTIMITA' DELLA STESSA”.
La materia oggetto del presente giudizio (controversie condominiali) rientra fra quelle per le quali l'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 impone, a
8 pena di improcedibilità della domanda giudiziale, il preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Ebbene, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo dal momento in cui la relativa comunicazione perviene alle parti “la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”. Pertanto, se con la predetta comunicazione da parte dell'organismo dovrebbe essere scongiurato il maturare del termine decadenziale cui è soggetta l'impugnazione della delibera condominiale ai sensi dell'art. 1137 c.c., tuttavia ciò avviene soltanto purché l'istanza presenti i requisiti minimi necessari previsti dalla legge al fine di rendere edotta la controparte non solo dell'intento di intraprendere un'azione legale, ma anche delle ragioni e del contenuto della futura domanda giudiziale (vd. in tal senso
Tribunale Roma n. 259/2022; Tribunale Aosta n. 147/2023; Tribunale
Foggia 1.10.2020).
Solo in tal modo le parti sono messe realmente nella condizione di svolgere le proprie difese e tentare concretamente la soluzione conciliativa, nel rispetto della funzione deflattiva che il legislatore ha inteso attribuire alla procedura di mediazione.
L'istituto della mediazione è disciplinato dal D.Lgs. n. 28/2010 e ss. che non prescrive una forma specifica della domanda nel rispetto delle caratteristiche e delle finalità proprie dell'istituto della mediazione, art. 3 co. 3, D.lgs. 28/2010 “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”.
9 Naturalmente tale informalità non può estendersi fino al punto da escludere la previsione di quei requisiti formali minimi in assenza dei quali apparirebbe impossibile un qualsivoglia collegamento tra il procedimento e i diritti sostanziali che ne sono alla base. Dunque,
l'istanza di mediazione deve essere un atto in forma scritta che deve presentare i richiamati requisiti minimi di “certezza”, la sussistenza effettiva dei quali dovrà poi essere accertata alla stregua di canoni sostanziali e non squisitamente formali, operazione che in assenza di forma scritta ben difficilmente potrebbe ritenersi possibile.
In altri termini, sia pure all'interno di un procedimento ispirato al principio di libertà delle forme, non è possibile rinunziare a ritenere che ciascun atto debba presentare per lo meno i requisiti di forma-contenuto che sono strettamente funzionali al raggiungimento del suo scopo.
Orbene, la domanda di mediazione, mettendo capo a un procedimento che si svolge dinanzi a un organo che deve essere e deve rimanere imparziale e che, pertanto, non può non garantire il contraddittorio, presenta indubbi elementi di analogia con l'atto di citazione.
Sul punto, l'art. 4 del D.Lgs.vo n. 28 del 2010 prevede che “l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
Il disposto del suddetto articolo è, pertanto, analogo a quello dell'art. 125 c.p.c. circa il contenuto degli atti processuali, fatta eccezione per i soli elementi di diritto.
Pur non richiedendosi l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo formale, l'applicazione di detta norma impone, quindi, una pressoché completa enunciazione degli elementi fattuali oggetto della pretesa
10 azionata già nell'istanza, oltre che una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione - quanto meno quelli principali - e quelli esposti in sede processuale.
Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, perché possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità non occorre una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale essendo tuttavia necessario “che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano gli stessi enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda” (Cass. sent. n. 1519/2023; Cass. sent. n. 29333/2019).
Ne consegue che una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum o della causa petendi, non può considerarsi validamente espletata specie in casi come quello in esame in cui, a fronte di una delibera assembleare articolata in molti punti all'ordine del giorno, attinenti a questioni diverse, molteplici potrebbero in astratto essere non solo le ragioni di doglianza ma anche i punti all'ordine del giorno attinti dalla domanda di invalidità.
L'istanza di mediazione inoltrata al convenuto recante quale oggetto la laconica dicitura “IMPUGNATIVA DELLA DELIBERA
DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEL 17.04.2024 PER
ILLEGITTIMITA' DELLA STESSA” non può ritenersi, nel caso concreto, idonea all'instaurazione di una valida procedura di mediazione, non foss'altro che per l'impossibilità per l'Amministratore di riferire compiutamente all'assemblea dei condòmini l'oggetto della
11 futura lite e di consentire a quest'ultima di deliberare consapevolmente in ordine alla partecipazione o meno alla procedura.
A tal proposito, giova rilevare che, se da un lato è vero che, per la mediazione ante causam, è sempre possibile sanare l'improcedibilità, potendo il Giudice, ai sensi del comma 2 del citato art. 5, demandare un nuovo esperimento della mediazione – e solo in caso di mancato (valido) esperimento di tale nuova mediazione pronunciare l'improcedibilità della domanda – dall'altro lato, deve considerarsi che, nel caso di specie, oggetto della domanda giudiziale è l'impugnazione di una delibera condominiale, per la quale la legge prevede lo stretto termine di decadenza di trenta giorni (dalla comunicazione della delibera) e che tale termine decadenziale è suscettibile di essere interrotto (una sola volta) dalla comunicazione dell'istanza di mediazione alla controparte, ma solo nel caso di procedura validamente instaurata.
Diversamente, consentire alla parte di avvalersi del beneficio dell'impedimento delle decadenze con la mera presentazione di una istanza che non presenti i requisiti sopra indicati, significherebbe contravvenire alle richiamate prescrizione eludendo il fine ultimo
(quello deflattivo) della normativa sulla mediazione.
Deve, quindi, concludersi che il tentativo di mediazione non può ritenersi validamente svolto da parte della ricorrente e la domanda giudiziale, qualora non fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, sarebbe stata dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.lgs. n. 28/2010.
12 Ne deriva altresì la decadenza dall'impugnazione essendo decorsi ben più di trenta giorni tra la data di adozione della delibera (17.4.2024) ed il deposito del ricorso (1.7.2024), non potendosi considerare tale termine validamente impedito dalla generica istanza di mediazione (per tale ragione sarebbe risultato inutile demandare alle parti una nuova mediazione ai sensi del secondo comma del citato art. 5, posto che, in ogni caso, il termine di decadenza era ormai spirato).
Inoltre, comunque, le doglianze sollevate da parte ricorrente risultano nel merito infondate.
Infatti, parte ricorrente ha lamentato la mancanza e/o incompletezza dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che in tale avviso dell'08.04.2024 erano stati indicati, come luogo in cui l'assemblea doveva tenersi, i locali della struttura A.I.A.S., mentre essa si era, poi, tenuta presso i locali condominiali. Risulta, però, che il CP_2
aveva comunicato, con pec del 15.04.24, la variazione dei locali presso cui tenere l'assemblea, tant'è che la ricorrente vi ha partecipato: “Si avviso i signori condomini che la riunione del 17/04/2024 non sarà più presso i locali della struttura “A.I.A.S.” (difronte al mercatino rionale) siti in Napoli alla via Adriano n. 115, ma bensì nella nostra casa del portiere sita a V. Bakunin 161.”.
Altro punto di doglianza della ricorrente è che al punto 1) dell'ordine del giorno era prevista la nomina del direttore dei lavori, del RUP, mentre in sede assembleare al punto 1) è stata deliberata l'approvazione dell'offerta dell'Ing. Nel verbale al punto 1) può leggersi che è Per_1
stata discussa la nomina del responsabile della sicurezza e del RUP
13 tant'è che la stessa ricorrente prendeva la parola per dire che “il responsabile della sicurezza non può essere nominato in quanto non era stato stilato un progetto sulla sicurezza, in riferimento alla nomina del
RUP non può essere nominato in quanto è previsto per i lavori pubblici”.
Parte ricorrente lamenta altresì che al punto 2) della delibera non vi era sufficiente indicazione dei lavori che si intendevano approvare, della documentazione presentata dall'Ing. e che non era stato allegato Per_2
il computo metrico a firma del medesimo professionista. A tal riguardo deve tenersi conto che nell'assemblea precedente a quella per cui si controverte, tenutasi il 04.03.2024, erano stati presentati ed illustrati, proprio dall'Ing. i lavori con computo metrico, Per_2
cronoprogramma, capitolati, riparto per condomini ecc., inoltre dei suddetti lavori risulta che l'assemblea avesse discusso diverse volte.
Pertanto, alla luce della infondatezza della domanda di parte ricorrente, tenuto conto della condotta processuale del convenuto nel CP_2
giudizio per cui è causa, il quale, con successiva delibera del
03.10.2024, ha provveduto a ratificare la delibera assembleare del
17.04.2024 e, all'udienza del 14.02.25, lo ha fatto presente chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, mentre parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni poste a fondamento del ricorso e chiesto dichiararsi la sospensione degli effetti della delibera impugnata, si ravvisano tutti i presupposti per disporre che le spese di lite seguano la soccombenza virtuale e siano addossate alla ricorrente.
14 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i criteri indicati dal D.M. 147/2022 (minimi tariffari in base a valore indeterminabile della causa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione sesta civile, in persona della dr.ssa Anna
Maria Diana, definitivamente pronunziando sulla causa R.G. n.
14661/2024 tra la Dott.ssa e il Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore p.t. Rag. Parte_3
ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così CP_1
provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_2
delle spese processuali del giudizio, che sono Controparte_2
liquidate, in € 3.809,00 oltre Iva, C.P.A. e spese generali pari al 15%, come per legge.
Napoli, così deciso il 23/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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