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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 2^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 3781/2019 R.G. promossa da
C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con i proc. dom. Avv.ti Michele ERBA e Tommaso FERMI, Via Zucchi, n. 40, Monza
- parte attrice - contro
C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 con il proc. dom. Avv.to Silvia SALAMINA, Via Cucchi, n. 6, BE
- parte convenuta -
OGGETTO: incarico professionale;
pagamento somme.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per parte attrice:
In principalità e nel merito
- accertato e dichiarato che la convenuta ha conferito all'Arch. Controparte_1 Pt_1 incarico professionale volto alla predisposizione dei progetti volti ad ottenere dal Comune di Monza, in prima battuta il benestare favorevole della Commissione del Paesaggio in riferimento alla “domanda di esame paesistico dei progetti” e, successivamente, il parere favorevole all'istruttoria tecnica condotta sul progetto depositato per il rilascio del Permesso di Costruire sull'area di proprietà sita in Monza – Via Correggio n. 7, per la realizzazione di 2 palazzine di civile abitazione e box interrati di pertinenza;
- accertato e dichiarato che l'Arch. a svolto diligentemente, completando Parte_1
l'incarico ricevuto, l'attività professionale a lui commissionata, per l'effetto
- condannare l'odierna convenuta a corrispondere all'Arch. l corrispettivo per l'attività Pt_1 dallo stesso svolta, pari ad € 58.000,00 oltre oneri ed accessori, così come calcolato dall'Architetto nella propria notula professionale inviata alla cliente (cfr. doc. n. 47) o a quella maggiore o minore somma fosse ritenuta di giustizia.
In via subordinata
- accertato e dichiarato che la convenuta è nel possesso e disponibilità, Controparte_1 per averlo pubblicato sul proprio sito internet, dei progetti realizzati dall'Arch. volti Pt_1 ad ottenere dal Comune di Monza, in prima battuta il benestare alla “domanda di esame paesistico dei progetti” e, successivamente, il Permesso di Costruire sull'area di proprietà sita in Monza – Via Correggio n. 7, per la realizzazione di 2 palazzine di civile abitazione e box interrati di pertinenza sul terreno di proprietà di Controparte_1
- condannare l'odierna convenuta a corrispondere all'Arch. il corrispettivo per il Pt_1 progetto svolto, pari ad € 58.000,00 oltre oneri ed accessori, o a quella maggiore o minore somma fosse ritenuta di giustizia.
Con il favore delle spese di lite oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15% sulle Spese Generali.
Per parte convenuta:
In via principale
Respingere le domande tutte proposte dall'attore arch. nei riguardi della Parte_1 società convenuta perché infondate in fatto e in diritto, come confermato Controparte_1 dall'assenza di prova alcuna del conferimento di incarico al professionista e dalla falsità delle sottoscrizioni attribuite al sig. Controparte_2
In via subordinata
Nel denegato e non creduto caso in cui sia ritenuta accertata la sussistenza di un incarico conferito dalla convenuta all'arch. rideterminarsi l'importo dovuto a titolo di Pt_1 competenze e onorari al professionista, in relazione alla circostanza che la Controparte_1 era proprietaria solo in parte delle aree oggetto dell'intervento progettato e per cui è causa
[...]
e che il professionista non ha ottenuto il permesso di costruire richiesto;
In ogni caso
Spese e onorari di causa interamente rifusi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 11.4.2019, notificato il 29.4.2020, l'Arch. ha Parte_1 convenuto in giudizio la società (nel prosieguo, per brevità, , Controparte_1 CP_3 esponendo – in via di sintesi e per quanto di interesse ai fini della decisione – di essere stato incaricato ad ottobre 2015 dal sig. Amministratore Unico di CP_4 Controparte_5
[nel prosieguo,
per brevità ) e dal sig. (Amministratore
[...] CP_6 Controparte_2
Unico di di predisporre progetto finalizzato al rilascio dal Comune di Monza di premesso
CP_3 di costruire per l'edificazione di n. 2 palazzine di civile abitazione (e box di pertinenza interrati) da realizzare su due aree di proprietà di aree tra loro adiacenti, per una CP_6 CP_3 estensione complessiva dell'81% di titolarità di e del 19% di di aver,
CP_3 CP_6 così, l'attore medesimo depositato – in data 15.1.2016 – “domanda di esame paesistico dei progetti” sottoscritta e timbrata da (cfr. docc. nn.
1-13 fasc. attoreo), ottenendo parere
CP_3 favorevole reso dal Comune di Monza con comunicazione n. 20124 del 15.2.2016 (cfr. docc. nn. 14-16 fasc. attoreo); di aver, quindi, depositato – in data 15.4.2016 – al Comune di Monza domanda di permesso di costruire e tavole progettuali, documentazione tutta timbrata e sottoscritta dall'A.U. sig. (cfr. docc. 17-36 fasc. attoreo);
CP_3 Controparte_2 di aver integrato detta domanda con n. 3 tavole progettuali relative a modifiche richieste dal
Comune di Monza (cfr. docc. nn. 37-40 fasc. attoreo), che con nota prot. n. 0092515/2016 del
15.6.2016, ha comunicato “il completamento della fase istruttoria da parte dell' Controparte_7 ed il relativo esito positivo”, ferma la necessità di integrare la pratica con una serie di atti necessari per emettere il permesso (cfr. doc. n. 41 fasc. attoreo), documentazione integrativa depositata dall'attore (cfr. doc. n. 43 fasc. attoreo), respinta, invece, l'istanza per monetizzare gli standard dovuti, con conseguente richiesta dei dati identificativi delle aree da cedere a titolo di standard (cfr. doc. n. 43 fasc. attoreo); di aver l'attore ricevuto in data 19.7.2016 una e-mail pec da parte dell'Arch. che – a nome del sig. – ha Controparte_8 CP_1 chiesto informazioni relative al permesso di costruire di cui sopra (cfr. doc. n. 44 fasc. attoreo), informazioni fornite dall'attore per via telefonica;
di aver il Comune di Monza – con nota prot. n. 0110976/2016 del 19.7.2016 (trasmessa con e-mail pec, oltre che all'attore, a e a – comunicato l'avvenuta adozione della variante al P.G.T. allora CP_6 CP_3 vigente, con contestuale richiesta di integrare il progetto adeguandolo ai nuovi criteri, indici e parametri adottati, vale a dire, con diminuzione della volumetria (cfr. doc. n. 45 fasc. attoreo); di aver – stante la variante al P.G.T. adottata dal Comune di Monza, CP_3 nonché il fallimento di dichiarato dal Tribunale di Monza con sent. n. 111/2016 CP_6 del 16.5.2016 [cfr. doc. n. 46 fasc. attoreo]) – deciso di non coltivare la pratica edilizia;
di aver, quindi, l'attore – con comunicazione e-mail pec del 2.3.2018 – avanzato a richiesta CP_3 di pagamento del compenso per l'attività professionale svolta per la somma di € 58.000,00
(cfr. doc. n. 47 fasc. attoreo), richiesta non accolta da con conseguente necessità di CP_3 introdurre il presente giudizio.
Costituitasi in giudizio, a contestato la fondatezza in fatto e in diritto di quanto dedotto e CP_3 argomentato da controparte, negando di aver mai conferito incarico professionale all'attore e disconoscendo le sottoscrizioni dell'A.U. sig. risultanti dai documenti Controparte_2 prodotti con lo scritto introduttivo.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. Claudio MIELE); disposta CTU grafologica per verificare l'autenticità delle firme del sig. pposte sulla documentazione Controparte_2 prodotta dall'attore con conferimento dell'incarico alla dr.ssa (cfr. Persona_1 verbale d'udienza 12.9.2019 e ordinanza fuori udienza 21.4.2020); depositata la relazione peritale dal CTU dr.ssa (cfr. deposito a PCT del 22.3.2021); rigettate le istanze Per_1 istruttorie delle parti (cfr. ordinanza 29.9.2021); depositati gli scritti conclusivi dalle difese;
riassegnato il procedimento a nuovo Giudice (dott. Alessandro ROSSATO); rimessa la causa sul ruolo con ammissione dei mezzi istruttori nei limiti di cui all'ordinanza 16.12.2022; assunte le prove orali ammesse (cfr. verbali udienze 7.6.2023 e 21.6.2023); ritenuta la causa matura per la decisione con assegnazione alle difese dei termini per il deposito degli scritti conclusivi (cfr. verbale udienza21.6.2023);riassegnato il procedimento allo scrivente;
precisate le conclusioni dai procuratori con fogli depositati a PCT (cfr. provvedimento 10.6.2024); la causa – acquisiti dal giudicante fascicoli cartacei di cortesia contenenti sia atti che documenti prodotti (cfr. provvedimento 10.6.2024 cit.) – è passata in decisione, assegnati alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali (19.9.2024) e delle memorie di replica (9.10.2024).
************* Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass.,
Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019);
ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3,
Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché
Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
Va evidenziato che le tesi di ambedue le parti non sono prive di profili di illogicità ed elementi che ne minano la verosimiglianza.
Infatti, in via di sintesi e limitandosi agli aspetti più evidenti:
a) quanto alla posizione dell'attore,
- è invero singolare che un professionista assuma un incarico per un progetto funzionale al rilascio di un permesso di costruire nell'ambito di operazione di edificazione del valore di €
3.840.000,00 (indicato dallo stesso attore nella parcella oggetto della domanda di pagamento qui azionata) senza formalizzare in alcun modo i termini e le condizioni di detto incarico e ciò tanto più in un contesto quale quello dedotto dalla difesa attorea, vale a dire di estrema urgenza, visto che il procedimento amministrativo avrebbe dovuto concludersi con il rilascio del titolo abilitativo prima di una modifica dello strumento urbanistico con riduzione dell'indice di edificabilità e conseguente inutilizzabilità del progetto (salvo adeguamento ai criteri – più restrittivi – del nuovo P.G.T.);
- è del pari singolare che, presentato il progetto e richieste dall'Autorità comunale una serie di modifiche ed integrazioni, il professionista proceda a presentare al Comune le modifiche e le integrazioni senza che consti alcun incontro/contatto/informativa (nel senso che fa difetto qualsiasi deduzione al riguardo) con il soggetto che – in tesi – avrebbe conferito l'incarico;
- proseguendo nell'analisi delle incongruenze, specie volendo dar credito alla prospettazione attorea circa le modalità di esecuzione dell'incarico, non sembra credibile che, a fronte del mancato ottenimento del permesso di costruire (in tesi, non per mancanze imputabili al professionista, ma per omessa presentazione di documenti/dichiarazioni di spettanza della proprietà dell'area), il professionista incaricato del progetto alla volta del rilascio del titolo abilitativo nulla comunichi per iscritto al cliente, ritenendo che quest'ultimo abbia deciso di
“desistere dal coltivare la pratica edilizia” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione), esponendosi così al rischio di essere chiamato a rispondere dei danni, qui (sempre muovendo dalla prospettazione attorea) assai ingenti, stante la riduzione dell'indice di edificabilità conseguente alla variante del P.G.T. adottata dal Comune di Monza;
b) quanto alla posizione della società convenuta,
- essendo dato pacifico che il Comune di Monza trasmetteva pure a a documentazione CP_3 depositata dall'attore in relazione alla pratica edilizia e visto che – come riferito dalla difesa di parte convenuta – l'A.U. di RI Srl nulla ha mai sottoscritto in relazione alla pratica de qua, non ci si può non stupire del fatto che il sig. on abbia avvertito l'esigenza di cercare di Parte_2 capire come mai in Comune fossero depositate istanze/domande/pratiche a sua firma. Ciò posto, il dato da cui è bene muovere è il risultato dalla perizia calligrafica disposta dal dott. MIELE.
L'esito della CTU è stato univoco nel senso che – contrariamente a quanto si legge nello scritto introduttivo – nessuna delle sottoscrizioni di cui alla documentazione agli atti è da ricondurre alla mano del sig. Controparte_2
Il CTU – con metodo corretto immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura – ha esposto ed argomentato le sue conclusioni (incisivamente confermate anche all'esito dell'analisi delle osservazioni del CTP di parte attrice) e dalle quali, perciò, non vi è ragione di discostarsi.
D'altro canto, parte attrice non solo non ha contestato in modo specifico l'esito della CTU, ma in sede di scritti conclusivi ha ammesso che le sottoscrizioni apposte ai documenti riversati agli atti di causa potrebbero essere apocrife: infatti, a pag. 21 della comparsa conclusionale attorea si legge:
< avendone interesse ed avendo deciso di conferire incarico Controparte_1 unitamente a all'architetto oggi attore, ha reso sottoscritti i documenti Controparte_5
e le Tavole Progettuali predisposte dall'attore e consegnate dal presso la sede della CP_6 allo stesso che, una volta ritirate debitamente sottoscritte con Controparte_1 CP_6 timbro della società firmataria le ha consegnate all'esponente.
Se le abbia sottoscritte il sig. (come confermato almeno in parte del Teste Controparte_2
o il di lui padre che svolgeva il ruolo di amministratore di fatto della società d'accordo CP_6 con il figlio, francamente non è dato sapere.
Di certo vi è che l'esponente ha riposto fiducia nel fatto che le domande e quindi le autorizzazioni provenissero da entrambe le società ed ha agito come da mandato conferito >>.
In relazione a quanto sopra trascritto, giova precisare che la circostanza che le firme siano riconducibili alla mani del padre dell'A.U. di è dato non tempestivamente dedotto e, CP_9 comunque, privo di qualsiasi riscontro obiettivo e ciò al pari del fatto che il padre dell'A.U. della società convenuta fosse l'amministratore di fatto di quest'ultima; elemento quest'ultimo che va ad aggiungersi alle singolarità sopra elencate, risultando singolare che l'attore – espletando l'incarico professionale conferitogli, in tesi, da e, quindi, interfacciandosi con la società CP_9 cliente, non sia stato in grado di cogliere il ruolo in essa svolto dal padre dell'A.U. “ufficiale”, al punto che nulla di questi si legge nell'atto di citazione, salvo, in comparsa conclusionale, indicarlo quale “amministratore di fatto” di CP_9
Insomma, anche sotto tale profilo, se ne ricava un quadro di radicale assenza di rapporti tra l'attore ed che sarebbe logico aspettarsi in un contesto di conferimento di incarico CP_9 professionale della tipologia di quello allegato nell'atto di citazione (vale a dire, per limitarsi ai due aspetti di maggior rilievo nella prospettiva qui esaminata, di rilevante rilievo economico e con tutta una serie di interlocuzioni con i competenti Uffici comunali per integrare/adeguare il progetto alla volta dell'esito positivo del procedimento amministrativo di ottenimento del titolo abilitativo all'edificazione).
Se, poi, tornando al tema delle firme, oltre al già univoco esito delle verifiche effettuate in sede di CTU (disposta dal primo giudice titolare del procedimento), si passa ad esaminare il quadro emerso delle prove orali (ammesse dal secondo magistrato titolare della causa ed alla volta dell'assunzione delle quali il procedimento, già assunto in decisione, è stato rimesso sul ruolo) il quadro non muta. Infatti,
- l'interrogatorio formale dell'A.U. di non è sfociato in confessione giudiziale;
avendo, CP_9 anzi, il sig. ibadito di non aver conferito alcun incarico all'attore, né firmato Controparte_2 la documentazione depositata agli atti di causa;
- il teste a fatto presente di non aver mai visto l'A.U. di “firmare e Testimone_1 CP_9 timbrare i documenti” e di non essere in grado di dire “se il l'A.U. di - n.d.r.) e il CP_2 CP_9
i fossero messi d'accordo per dare un incarico a un professionista per il progetto e CP_6 la presentazione in Comune”; quello che detto teste ha confermato è di aver visto il sig. CP_4
A.U. di a BE (vale a dire, presso la sede di portando con sé
[...] CP_6 CP_9 faldoni relativi alla pratica edilizia dell'area di Monza, Via Correggio (quella nella quale si trovavano i terreni edificabili di proprietà di e di;
CP_6 CP_9
- il teste ulla è stato in grado di riferire sulla sottoscrizione dei progetti presentati Testimone_2 in Comune e ciò al pari della teste sulle dichiarazioni rese da tali testi si Controparte_8 tornerà nel prosieguo in sede di analisi di profili in relazione ai quali le dichiarazioni da loro rese risultano di rilievo ai fini della decisione).
Attenzione particolare merita la figura del sig. anch'egli escusso quale teste. CP_4
In primis, va evidenziato come la difesa di abbia eccepito l'incapacità a testimoniare CP_9 del sig. incompatibilità con l'ufficio di testimone esclusa “allo stato” dal Giudice allora CP_6 titolare del procedimento;
avvertendo, tuttavia, la necessità di avvisare il sig. “che CP_6 ove dovesse rendere dichiarazioni di rilevanza penale a suo danno potrà astenersi dal rispondere” (cfr. verbale dell'udienza 7.6.2023). Ora, a prescindere dalla compatibilità o meno con l'Ufficio di testimone di un soggetto che viene reso edotto della facoltà di non rispondere laddove gli dovessero essere rivolte domande rispondendo alle quali possano emergere – tra l'altro, a giudizio del teste stesso – profili di sua responsabilità penale (compatibilità che – ad avviso dello scrivente – è da escludere), è in ogni caso evidente trattarsi di un soggetto che ha un livello di coinvolgimento diretto e personale nei fatti di causa (oggetto della testimonianza ammessa) tale da inficiarne in radice la credibilità.
Comunque, volendo esaminare le dichiarazioni rese dal sig. emerge un quadro che CP_6 conferma la scarsa credibilità di quest'ultimo, senza che neppure la testimonianza fornisca serio supporto all'allegazione attorea circa il conferimento dell'incarico professionale all'attore
(anche) da parte di CP_9
Infatti,
- il sig. a confermato che tra e la società da lui amministrata era stato stipulato CP_6 CP_9 un contratto preliminare con cui la prima aveva promesso in vendita alla seconda l'area edificabile di Monza, Via Correggio, con costruzione degli appartamenti che sarebbe stata realizzata da sul rilievo da attribuire a questo preliminare – datato 24.5.2011 e CP_6 prodotto da con la comparsa di costituzione e risposta sub doc. n. 4 del fascicolo di CP_9 parte – cfr. infra;
- la circostanza che l'incarico di predisporre il progetto per l'edificazione sia stato conferito a parte attrice, oltre che dalla anche da da un lato, è riferita in termini del CP_6 CP_9 tutto generici (“Sul capitolo 2: suggerito da me l'arch. perché operava principalmente Pt_1 con me parlando con il padre del e alla presenza dello stesso decidemmo CP_1 CP_1 di affidare l'incarico all'arch. ) e, dall'altro, si inserisce in un contesto che – in base alle Pt_1 dichiarazioni dello stesso teste – risulta assai poco credibile, dal momento che:
i) il sig. a collocato il conferimento dell'incarico all'attore “nell'arco di circa un mese dal CP_6 preliminare”; ora, pur avendo il teste detto di non ricordare “quando il preliminare era stato sottoscritto”, essendo il contratto de quo datato 24.5.2011 ed avendo l'attore dedotto di aver ricevuto l'incarico ad “ottobre 2015”, emerge una discrepanza temporale di oltre quattro anni, quindi di entità tale che è del tutto inverosimile attribuire ad un deficit di memoria;
ii) il sig. a sì confermato di essersi recato presso la sede di portando i progetti CP_6 CP_9 relativi al progetto edilizio, ma in un contesto in cui “lasciava” detti progetti (anche presso un ristorante) per poi ritirarli sottoscritti;
anche la dichiarazione “una volta il Controparte_2 ha firmato i progetti alla mia presenza” è del tutto generica, oltre ad essere in contrasto con l'esisto della CTU;
tra l'altro, avendo l'attore riferito di consegnare i progetti al sig. erché CP_6 questi li portasse a restituendoli sottoscritti dal legale rappresentante di detta società CP_9
(cfr. pag. 21 della comparsa conclusionale), tenuto conto dell'esito della CTU (dalla quale è emersa la non riconducibilità delle firme all'A.U. di , ne risulta ulteriormente inficiata la CP_9 credibilità del teste, il quale ha tutto l'interesse ad affermare la genuinità delle sottoscrizioni, potendo altrimenti emergere profili di sua responsabilità – personale – nei confronti della parte attrice;
senza, poi, poter escludere un coinvolgimento diretto del sig. ella falsificazione CP_6 delle firme apposte sui documenti restituiti all'attore; iii) ancora, laddove l'incarico all'attore fosse stato conferito non solo da ma pure CP_6 da non è credibile – stante anche la rilevanza economica dell'incarico e, quindi, CP_9
l'entità del compenso che prevedibilmente sarebbe stato chiesto dal professionista – che le società non solo non abbiano in alcun modo formalizzato l'incarico conferito all'attore, ma non abbiano neppure definito alcunché circa la “questione del pagamento dell'arch. …”, Pt_1 in un contesto che – proseguendo nella trascrizione delle dichiarazioni del teste – appare di (inverosimile) totale pressapochismo ed incertezza (“… era ancora aperta;
sarebbe stato argomento della trattativa finale;
in compensazione e ad accordi fatti avrei potuto pagarlo anch'io” [vale a dire, il sig. ; CP_4 iv) nell'ambito del quadro sopra tratteggiato va altresì considerato che – stante il chiaro tenore del contratto preliminare / – il progetto edilizio da eseguire sulla CP_9 CP_6 porzione immobiliare promessa in vendita era di competenza della promissaria acquirente risultando così singolare il coinvolgimento della promittente venditrice nel farsi CP_6 carico dei costi di progettazione per la pratica amministrativa diretta ad ottenere il permesso di costruire.
Quanto alle deposizioni dei testi si osserva ciò che segue. Testimone_2 Controparte_8
Il teste confermato il preliminare tra e avente ad oggetto proprio Tes_2 CP_9 CP_6
l'area di cui è causa (preliminare a cui non è mai seguito l'atto traslativo, stante il fallimento della promissaria acquirente – ha precisato: CP_6
- di essere stato incaricato dal sig. ella vendita delle unità immobiliari che sarebbero CP_6 state edificate su detta area (incarico a cui il on ha dato corso); Tes_2
- di essere informato del fatto che a poi venduto a terzi l'area de qua (con il capannone CP_9 ivi esistente e non la nuova edificazione di cui al progetto programmato da;
CP_6
- di aver ricevuto “rendering” e “planimetrie” (dell'opera di edificazione che avrebbe dovuto sorgere sull'area) dal sig. CP_6 - di non essere in grado di riferire se il sig. bbia consegnato al sig. le CP_6 Parte_2
“tavole” pubblicate sul sito internet di ma di poter confermare – visionato il doc. n. 50 del CP_3 fascicolo attoreo – che “le tavole sono quelle che veva dato a me per commercializzare CP_6 la palazzina”;
- di aver sentito il sig. dire che non aveva nessuna intenzione di imbarcarsi in Parte_2 pratiche edilizie per un'area che si era obbligato a vendere”.
La teste a riferito di essere stata incaricata da i presentare osservazioni CP_8 CP_9 al Comune di Monza in relazione alla variante del PGT, incarico nell'espletare il quale ha preso contatti con l'attore che – come noto – si era occupato del progetto (divenuto non assentibile per effetto della diminuzione degli indici di edificabilità di cui alla variante P.G.T.).
Le dichiarazioni di tale teste, in sé e per sé considerate, non hanno grande rilievo ai fini della decisione, però – ad avviso dello scrivente – giova evidenziare due aspetti che sono assai poco coerenti con la ricostruzione proposta dall'attore (vale a dire, per estrema chiarezza, di essere stato incaricato della progettazione non solo da ma altresì da : CP_6 CP_9
a) laddove vesse conferito incarico professionale all'attore, non si capisce perché, al CP_9 fine di presentare osservazioni alla variante del P.G.T. con cui il Comune di Monza ha ridotto l'indice di edificabilità dell'area, avrebbe dovuto incaricare altro e diverso professionista, tanto più considerando che quest'ultimo, non conoscendo i particolari del progetto predisposto dall'attore, ha avuto l'esigenza di contattarlo per avere delucidazioni;
b) se l'attore avesse veramente ricevuto l'incarico professionale (pure) da vale a dire, se CP_9 osse stata cliente del , a fronte della richiesta della è logico CP_9 Pt_1 CP_8 ritenere che l'attore – se non contattando la società cliente, almeno nelle interlocuzioni con la collega – avrebbe dovuto far riferimento a tale incarico, manifestando pure un certo stupore circa il fatto che chiedesse delucidazioni su un progetto, in tesi, già CP_9 trasmessole e di cui, comunque, avrebbe dovuto essere bene a conoscenza;
per contro, nulla di tutto questo e ciò non solo sul piano delle deduzioni (cfr. atto di citazione, paragrafo a cavallo della terza e quarta pagina e primo capoverso della quarta pagina), ma altresì su quello delle evidenze documentali (cfr. docc. nn. 51 ss. del fascicolo attoreo e, in particolare, doc. n. 52).
Concludendo, fermo che l'onere della prova circa il conferimento dell'incarico professionale di cui è causa (pure) da parte di è a carico dell'attore, né dai documenti prodotti, né dai CP_9 mezzi istruttori ammessi ed assunti, si trova la prova diretta che, oltre a anche CP_6 ha conferito all'attore detto incarico. CP_9
Anzi, l'esito complessivo dell'istruttoria risulta invero sfavorevole alla tesi attorea e ciò anche laddove si voglia provare a verificare – in base a ragionamento di tipo indiziario – la
“tenuta” dei dati/elementi addotti dalla difesa di parte attrice a sostegno della pretesa azionata. Infatti, adottato l'approccio metodologico della prova indiretta (o presuntiva), fanno difetto i requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729, c. 1, c.c. per l'operatività della prova critica, dal momento che:
- il fatto che (per tramite del sig. fosse informata della pratica edilizia dell'area CP_9 CP_6
è dato che può essere agevolmente collegato alla circostanza che avesse promesso CP_9 in vendita la porzione immobiliare a avendo le parti anche previsto che una CP_6 quota del prezzo sarebbe stata corrisposta con cessione da ad di alcune CP_6 CP_9 unità immobiliari da edificare;
- proprio il fatto che – e trattasi di dato documentale e confermato anche dai testi – tra CP_9 osse stato siglato un contratto preliminare di compravendita dell'area de qua, CP_6 induce a ritenere che maggiormente interessata alla programmata opera di edificazione (e, quindi, alla progettazione alla volta dell'ottenimento del titolo abitativo) fosse proprio CP_6 in tal senso, tra l'altro, depone anche il testo del preliminare, univoco nel senso che il
[...] progetto edilizio dovesse far capo solo alla promissaria acquirente); assai scarso, invece,
l'interesse di avendo quest'ultima già definito il prezzo da ricevere per la vendita della CP_9 porzione immobiliare (€ 1.600.000,00) e percepito una caparra di € 200.000,00 (che, tra l'alto, deve ritenersi trattenuta dalla promittente venditrice);
- ancora, stante i rapporti di affari tra non è dirimente (quale elemento in
CP_9 CP_6 base al quale desumere che pure abbia conferito all'attore l'incarico professionale) il
CP_9 fatto che alla “domanda di permesso di costruire” risultino allegate le copie della carta d'identità e della carta dei servizi dell'A.U. di documenti i quali – fermo che non dimostrerebbero
CP_9 il conferimento dell'incarico di cui è causa, essendo piuttosto ricollegabili alla completezza e regolarità formale della domanda amministrativa, visto che l'area, pur se promessa in vendita a era ancora di proprietà di – ben potevano essere nella disponibilità CP_6 CP_9 dell'A.U. di (soggetto che è difficile ritenere non abbia avuto un ruolo nella CP_6 falsificazione delle firme dell'A.U. di che, perciò, appare in grado di servirsi – ai suoi fini
CP_9 ed in modo improprio – di documenti comunque nella sua disponibilità);
- il comportamento tenuto dall'attore nei confronti di sia nella fase di presentazione del CP_9 progetto al Comune di Monza, sia, a variante PGT adottata, non più attuabile l'edificazione come progetta dallo stesso attore – risulta invero assai poco in linea con il rapporto che è logico attendersi tra professionista incaricato e società cliente, sia in generale, sia nell'ambito di un incarico della tipologia di quello dedotto in causa,
- venuta meno l'opera di edificazione programmata da non potendo dar CP_9 CP_6 corso alla vendita a quest'ultima della porzione immobiliare in esecuzione del preliminare (non fosse altro perché era sopraggiunto il fallimento di – ha venduto a terzi CP_6
l'area nello stato in cui si trovava (vale a dire, con il capannone ivi già esistente), senza servirsi in alcun modo del progetto di cui è causa (neppure cercando di adattarlo agli indici della variante P.G.T.).
Resta da esaminare la domanda proposta dalla difesa attorea in via subordinata diretta ad ottenere il pagamento del compenso per la progettazione anche in assenza di prova del conferimento dell'incarico da parte di per essersi quest'ultima “appropriata del progetto CP_9 realizzato dall'arch. pubblicandolo sul proprio sito internet “al fine di pubblicizzare Pt_1
(e vendere) gli appartamenti da realizzare all'interno della palazzina”.
Anche tale domanda va respinta.
Al riguardo è sufficiente osservare che – muovendo dalle allegazioni attoree – è pacifico che il sig. a conferito l'incarico professionale di cui è causa. CP_4
Ciò posto, in senso conforme a quanto si legge nella comparsa di costituzione e risposta di e risultante pure dal doc. n. 9 del fascicolo di quest'ultima), il sig. a confermato CP_9 CP_6 di aver trasmesso ad uanto da quest'ultima pubblicato sul suo sito internet ed anche il CP_9 teste a fatto presente che la documentazione di cui al doc. n. 50 del fascicolo attoreo Tes_2 coincide con quella a lui data dal sig. per commercializzare la palazzina”. CP_6
Quindi, non si scorge alcuna “appropriazione” del progetto da parte di trattandosi di CP_9 documentazione trasmessa a quest'ultima dal soggetto che ha conferito l'incarico all'attore e che, perciò, poteva disporre come meglio credeva delle “tavole” del progetto de quo. D'altro canto, visto che l'opera di edificazione faceva capo a era tale società CP_6 ad essere interessata a pubblicizzare – se del caso anche sul sito della promittente venditrice consentendo a ciò quest'ultima – le unità immobiliare da realizzare sul sito di Monza, Via CP_9
Correggio; considerazione confermata dalla coincidenza tra quanto trasmesso da CP_6 ad (e poi pubblicato sul sito di quest'ultima) e quanto trasmesso sempre da
[...] CP_9 [...] all'agente immobiliare incaricato dal sig. i vendere gli immobili di cui CP_6 Tes_2 CP_10 era in programma la realizzazione).
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In punto di regolamentazione delle spese processuali tra le parti, richiamato ciò che si è sopra esposto circa la condotta contraddittoria e poco lineare tenuta da entrambe le parti con riferimento alle vicende che hanno interessato la porzione immobiliare da promessa CP_9 in vendita a profili di contraddittorietà e scarsa linearità che hanno costituito il CP_6 presupposto della lite, ad avviso del giudicante, ricorrono qui i presupposti ex art. 92, comma 2,
c.p.c. (valutati alla luce della Sentenza della Corte costituzionale n.77/2018) per dichiarare le spese de quibus integralmente compensate tra le parti.
Invece, circa le spese di CTU, visto l'esito degli accertamenti peritali sulla documentazione prodotta da parte attrice, tali spese – per l'importo già liquidato al CTU dr.ssa Persona_1 on decreto del 29.9.2021 agli atti di causa – sono definitivamente poste per intero
[...]
a carico dell'attore.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta ogni domanda azionata dalla parte attrice nei confronti di quella convenuta;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – per l'importo già liquidato a favore della CTU dr.ssa con decreto del 29.9.2021 agli atti di causa – a carico Persona_1 esclusivo della parte attrice.
Sentenza esecutiva.
Monza, 3 febbraio 2025 il Giudice
Nicola GRECO