Trib. Latina, sentenza 19/12/2025, n. 1416
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Valutazione errata delle patologie da parte del CTU

    Il giudice ritiene che le critiche del ricorrente alla perizia siano una mera prospettazione di dissenso valutativo, non supportata da elementi scientifici che confutino le argomentazioni del CTU. La semplice affermazione di sottovalutazione non equivale a rivelare una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o l'omissione di accertamenti imprescindibili. Il giudice sottolinea che consentire il rinnovo della consulenza su tale base svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione.

  • Inammissibile
    Omessa formulazione di osservazioni alla CTU nella fase di ATP

    Il giudice rileva che il ricorrente ha omesso di formulare osservazioni alla CTU nel termine stabilito dal giudice nella fase di ATP. Il deposito di una consulenza di parte solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito è considerato inammissibilmente tardivo. Viene sottolineato che l'art. 445bis c.p.c. prevede una disciplina completa che offre alle parti gli stessi strumenti della consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, inclusa la possibilità di nominare propri consulenti e formulare osservazioni. Consentire il differimento di tali osservazioni a un nuovo giudizio violerebbe i termini ordinatori di cui all'art. 195 c.p.c., frustrando la finalità deflattiva del contenzioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Latina, sentenza 19/12/2025, n. 1416
    Giurisdizione : Trib. Latina
    Numero : 1416
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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