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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/12/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Gabriella Del Mastro - Presidente est.Dott.ssa
LA LO
- Giudice Dott.
- Giudice Roberta Marra Dott.ssa ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1984/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...]
E
Parte_2 (c.f.: C.F. 2 ), nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cerfeda Antonio;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 24.4.2022; dalla loro unione è nata la GL
Per 1 (2010); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 19.5.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1
Parte_2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Latiano (BR) il
24.4.2022, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune anno 2022, n. 14, parte 2, serie
C) alle condizioni depositate congiuntamente il 13.10.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
11.11.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 15.12.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Gabriella Del Mastro Avv. Antonio Cerfeda
Patrocinante in Cassazione
Via Silvio Pellico n. 17-73100 LECCE
e-mail: avv.cerfeda@libero.it
P.E.C.: cerfeda.antonio@ordavvle.legalmail.it Tel./Fax 0832/301033- Cell. 339.3073216
TRIBUNALE DI BRINDISI
N. 1984/2025 R.G.
Condizioni della separazione concordate tra le parti
ILL MO SIG. PRESIDENTE
I Sigg.ri RR RI, nata a [...] il [...], residente in Latiano alla via Francavilla n. 113, C.F.: [...],
e IO RL, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F.: [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Cerfeda, in relazione al procedimento n.1984/2025 pendente innanzi al Tribunale di
Brindisi reiterano chiedono che la separazione sia omologata alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati.
2) La GL AN, di minore età, studentessa non economicamente autosufficiente, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e, con espresso consenso degli stessi, vivrà con la madre con libera facoltà del padre, da concordare previo avviso telefonico, di vederla e trascorrere del tempo con lei.
3) L'abitazione familiare in Latiano alla via Francavilla n.113, con il relativo arredo, è assegnata alla Sig.ra RR RI che vivrà unitamente alla GL AN.
3) Il Sig. IO è giunto alla determinazione, concordata con la
Sig.ra RR, di versare alla stessa, a titolo di contributo al mantenimento della GL, l'importo di € 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni Istat intervenute e da Avv. Antonio Cerfeda
Patrocinante in Cassazione
Via Silvio Pellico n.17 -73100 LECCE
e-mail: avv.cerfeda@libero.it
P.E.C.: cerfeda.antonio@ordavvle.legalmail.it
Tel./Fax 0832/301033 Cell. 339.3073216
pagarsi in rate mensili entro giorno quindici mercé bonifico sul seguente codice Iban [...] (c/o Banca
Intesa San Paolo) che la Sig.ra RR ha dichiarato come proprio impegnandosi, per il futuro, a comunicare tempestivamente eventuale variazione. Il Sig. IO si impegna a rivedere la quantificazione del contributo di mantenimento in favore della
GL AN nel momento in cui verrà a cessare analogo obbligo assunto nei confronti della GL Irene avuta da precedente e diversa unione.
Restano a carico di entrambi i coniugi, al 50%, le spese mediche ordinarie, straordinarie e specialistiche, scolastiche, universitarie
(per queste ultime, chiaramente, nei limiti della propria capacità di reddito) e ludico-sportive.
Dette spese, se anticipate per l'intero da un coniuge, dovranno essere rimborsate dall'altro nei limiti della quota di cui innanzi.
Poiché nell'ambito familiare è inserito anche un cane di razza golden retriever lo stesso continuerà la collocazione presso la casa familiare e le spese necessarie alla sua cura saranno sopportate al
50% dai ricorrenti rimanendo, comunque, a carico del Sig. IO
quelle del mangime ed a carico della Sig.ra RR quelle della pulizia (toelettatura).
Ove il Sig. IO ometta di provvedere all'acquisto del mangime per il cane la Sig.ra RR RI è autorizzata alla spesa necessaria con rifusione della somma in suo favore a semplice richiesta.
2 Avv. Antonio Cerfeda
Patrocinante in Cassazione
Via Silvio Pellico n.17 - 73100 LECCE
e-mail: avv.cerfeda@libero.it
P.E.C.: cerfeda.antonio@ordavvle.legalmail.it Tel./Fax 0832/301033 Cell. 339.3073216
4) Atteso che il Sig. IO RL dimora stabilmente in
MA (TO), ove espleta la propria attività lavorativa,
eserciterà il diritto di visita in favore della GL AN almeno una volta ogni tre mesi onde garantire la stabilità del rapporto genitoriale concordando con la stessa, e la madre collocataria,
detto periodo. Analogo accordo interverrà per le festività pasquali e natalizie. Nel periodo estivo, compatibilmente alle esigenze anche extra-scolastiche di AN, la stessa trascorrerà con il padre il mese di agosto salvo diversi accordi: periodi che saranno
concordati tra le parti entro la data del 15 giugno di ogni anno.
5) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, si dispensano dall'obbligo di contribuire al mantenimento reciproco.
6) I coniugi dichiarano altresì di aver separatamente regolato i propri rapporti patrimoniali.
7) Entrambi i coniugi dichiarano altresì di concedersi espresso consenso al rilascio del passaporto anche per quanto riguarda la
GL.
Lecce, 07.07.2025
Sig. RL IO Sig.ra RI RR RO bnik derfedaD erefter
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Gabriella Del Mastro - Presidente est.Dott.ssa
LA LO
- Giudice Dott.
- Giudice Roberta Marra Dott.ssa ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1984/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...]
E
Parte_2 (c.f.: C.F. 2 ), nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cerfeda Antonio;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 24.4.2022; dalla loro unione è nata la GL
Per 1 (2010); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 19.5.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1
Parte_2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Latiano (BR) il
24.4.2022, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune anno 2022, n. 14, parte 2, serie
C) alle condizioni depositate congiuntamente il 13.10.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
11.11.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 15.12.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Gabriella Del Mastro Avv. Antonio Cerfeda
Patrocinante in Cassazione
Via Silvio Pellico n. 17-73100 LECCE
e-mail: avv.cerfeda@libero.it
P.E.C.: cerfeda.antonio@ordavvle.legalmail.it Tel./Fax 0832/301033- Cell. 339.3073216
TRIBUNALE DI BRINDISI
N. 1984/2025 R.G.
Condizioni della separazione concordate tra le parti
ILL MO SIG. PRESIDENTE
I Sigg.ri RR RI, nata a [...] il [...], residente in Latiano alla via Francavilla n. 113, C.F.: [...],
e IO RL, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F.: [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Cerfeda, in relazione al procedimento n.1984/2025 pendente innanzi al Tribunale di
Brindisi reiterano chiedono che la separazione sia omologata alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati.
2) La GL AN, di minore età, studentessa non economicamente autosufficiente, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e, con espresso consenso degli stessi, vivrà con la madre con libera facoltà del padre, da concordare previo avviso telefonico, di vederla e trascorrere del tempo con lei.
3) L'abitazione familiare in Latiano alla via Francavilla n.113, con il relativo arredo, è assegnata alla Sig.ra RR RI che vivrà unitamente alla GL AN.
3) Il Sig. IO è giunto alla determinazione, concordata con la
Sig.ra RR, di versare alla stessa, a titolo di contributo al mantenimento della GL, l'importo di € 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni Istat intervenute e da Avv. Antonio Cerfeda
Patrocinante in Cassazione
Via Silvio Pellico n.17 -73100 LECCE
e-mail: avv.cerfeda@libero.it
P.E.C.: cerfeda.antonio@ordavvle.legalmail.it
Tel./Fax 0832/301033 Cell. 339.3073216
pagarsi in rate mensili entro giorno quindici mercé bonifico sul seguente codice Iban [...] (c/o Banca
Intesa San Paolo) che la Sig.ra RR ha dichiarato come proprio impegnandosi, per il futuro, a comunicare tempestivamente eventuale variazione. Il Sig. IO si impegna a rivedere la quantificazione del contributo di mantenimento in favore della
GL AN nel momento in cui verrà a cessare analogo obbligo assunto nei confronti della GL Irene avuta da precedente e diversa unione.
Restano a carico di entrambi i coniugi, al 50%, le spese mediche ordinarie, straordinarie e specialistiche, scolastiche, universitarie
(per queste ultime, chiaramente, nei limiti della propria capacità di reddito) e ludico-sportive.
Dette spese, se anticipate per l'intero da un coniuge, dovranno essere rimborsate dall'altro nei limiti della quota di cui innanzi.
Poiché nell'ambito familiare è inserito anche un cane di razza golden retriever lo stesso continuerà la collocazione presso la casa familiare e le spese necessarie alla sua cura saranno sopportate al
50% dai ricorrenti rimanendo, comunque, a carico del Sig. IO
quelle del mangime ed a carico della Sig.ra RR quelle della pulizia (toelettatura).
Ove il Sig. IO ometta di provvedere all'acquisto del mangime per il cane la Sig.ra RR RI è autorizzata alla spesa necessaria con rifusione della somma in suo favore a semplice richiesta.
2 Avv. Antonio Cerfeda
Patrocinante in Cassazione
Via Silvio Pellico n.17 - 73100 LECCE
e-mail: avv.cerfeda@libero.it
P.E.C.: cerfeda.antonio@ordavvle.legalmail.it Tel./Fax 0832/301033 Cell. 339.3073216
4) Atteso che il Sig. IO RL dimora stabilmente in
MA (TO), ove espleta la propria attività lavorativa,
eserciterà il diritto di visita in favore della GL AN almeno una volta ogni tre mesi onde garantire la stabilità del rapporto genitoriale concordando con la stessa, e la madre collocataria,
detto periodo. Analogo accordo interverrà per le festività pasquali e natalizie. Nel periodo estivo, compatibilmente alle esigenze anche extra-scolastiche di AN, la stessa trascorrerà con il padre il mese di agosto salvo diversi accordi: periodi che saranno
concordati tra le parti entro la data del 15 giugno di ogni anno.
5) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, si dispensano dall'obbligo di contribuire al mantenimento reciproco.
6) I coniugi dichiarano altresì di aver separatamente regolato i propri rapporti patrimoniali.
7) Entrambi i coniugi dichiarano altresì di concedersi espresso consenso al rilascio del passaporto anche per quanto riguarda la
GL.
Lecce, 07.07.2025
Sig. RL IO Sig.ra RI RR RO bnik derfedaD erefter
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