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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2172/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2172/23, trattenuta in decisione con ordinanza in data 13.11.2024 vertente
TRA
(P. IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Giacomo Giribaldi ed elettivamente domiciliata in Livorno,
Via Verdi n. 7, presso lo studio dello stesso come da procura in calce al ricorso attrice
E
(C.F. , elettivamente OP C.F._1 domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 12, presso lo studio dell'avv.
Alfredo Di Mauro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione convenuto
pagina 1 di 12 Conclusioni per parte attrice:
Piaccia all'adito Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
CONDANNARE
Il Sig. alla restituzione in favore della OP società ricorrente della complessiva somma di € 350.000,00=, per le causali di cui alla narrativa del ricorso introduttivo e successive memorie ex art. 183.6 cpc, oltre agli interessi moratori dal giorno della domanda a quello dell'effettivo soddisfo ex art. 1284, 4° c., cc, quindi ed in ogni caso
RESPINGERE
Ogni altra e diversa domanda, anche riconvenzionale, ex adverso proposta siccome inammissibile e/o improcedibile ovvero infondata in fatto ed in diritto.
Vittoria di spese e competenze di causa.
Conclusioni per parte convenuta:
“voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per gli argomenti di fatto e di diritto esposti e motivati:
- in via preliminare in rito, per come prospettato il giudizio da dichiarare l'improcedibilità del procedimento per Parte_1 omesso svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
- sempre in via preliminare in rito, adottare l'ordinanza ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., di conversione del rito a cognizione ordinaria e di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.;
pagina 2 di 12 - in via principale di merito, rigettare integralmente la domanda proposta dalla Società poiché infondata in fatto e Parte_1 diritto, per gli esposti motivi;
- nel merito, per l'effetto, condannare in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, per quanto esposto al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta equa e di giustizia, ex art. 1226 cod. civ.;
- in via subordinata di merito, nella denegata e non creduta ipotesi anche di accoglimento parziale del Ricorso, porre in compensazione le somme che all'esito del giudizio risulteranno eventualmente dovute dal sig. con quelle che risulteranno dovute da OP
indicate in €25.571,46 oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, oltre le spese e le competenze del procedimento monitorio liquidate in € 620,00 oltre
IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% di cui al
Decreto Ingiuntivo n. 589/2023 emesso dal Tribunale Civile di Milano in data 24 marzo 2023, e in € 400.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito e subendo dal convenuto per gli esposti motivi o nella misura maggiore o minore, anche ritenuta equa e di giustizia ex art. 1226 c.c., che risulterà all'esito del giudizio;
- in via istruttoria, salvo migliore articolazione delle istanze istruttorie in caso di conversione del rito, disporre l'assunzione delle prove testimoniali sui Capitoli di prova sotto formulati e l'ammissione dei documenti sotto elencati.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio da distrarsi direttamente in favore dell'Avv. Alfredo Di Mauro, antistatario”.
In via istruttoria, e salvo migliore articolazione delle istanze istruttorie in caso di conversione del rito, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale ex art. 244 c.p.c. con la sig. ra da Milano, la sig. ra da Segrate CP_2 Testimone_1
pagina 3 di 12 (MI), la sig. ra da RA (MI), il sig. Testimone_2 Tes_3
da Milano, il sig. da Milano, il sig.
[...] Testimone_4
da Milano, il sig. da Milano, a diretta Testimone_5 Parte_2 conoscenza dei fatti, sui seguenti capitoli di prova:
- “vero è che Il sig. era responsabile dei OP rapporti commerciali della nel periodo dalla sua Parte_1 assunzione nel gennaio 2011 fino alle sue dimissioni avvenute nel mese di settembre 2022”;
- “vero è che produceva un fatturato annuo di circa € Parte_1
70.000.000,00, di cui il 90 - 95% derivava direttamente dal lavoro del sig. ”; OP
- “vero è che alla luce del notevole fatturato prodotto, Parte_1 assicurava ai propri dipendenti dei premi di produzione che distribuiva con varie modalità, ossia tramite versamenti diretti di denaro, esecuzione di lavori di ristrutturazione delle loro abitazioni, acquisti di autovetture, e vari altri benefit aziendali”;
- “vero è che Il sig. percepiva elevati premi OP di produzione attraverso varie modalità”;
- “vero è che nel mese di marzo dell'anno 2021 il socio maggioritario di sig. decideva di corrispondere un Parte_1 Testimone_4 premio di produzione al sig. OP
, ammontante a € 350.000,00”;
[...]
- “vero è che la corresponsione del premio in favore del convenuto avveniva, per fini fiscali, mediante la formale concessione di un finanziamento in suo favore che veniva erogato dalla Società mediante un Contratto di finanziamento sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore della stessa, sig. in data 30 marzo 2021”; Parte_2
pagina 4 di 12 - “vero è che il finanziamento era una modalità decisa dalla Società, per fini fiscali, per corrispondere il premio dovuto in favore del sig. ”; OP
- “vero è che le dimissioni del sig. da OP Pt_1
erano causate dalla disorganizzazione aziendale e dalla
[...] esistenza di indagini penali della Procura Europea a suo carico per presunti gravi reati quale dipendente di . Parte_1
Sempre in via istruttoria si depositano i seguenti documenti:
1) Contratti di lavoro del sig. alle dipendenze OP di Parte_1
2) Contratto di finanziamento in data 30 marzo 2021.
3) Missiva inviata da al sig. in Parte_1 OP data 15 ottobre 2022.
4) Missive inviate dal sig. a in OP Parte_1 data 25 ottobre 2022 e in data 22 novembre 2022.
5) Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 589/2023 emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano in data 24 marzo 2023.
Salvis iuribus.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (ora abrogato) da nei confronti di Parte_1 [...] affinché fosse condannato alla restituzione in suo favore CP_1 della somma pari ad euro 350.000,00 oltre interessi moratori dal giorno della domanda a quello dell'effettivo soddisfo ex art. 1284 quarto comma c.c.
Secondo quanto dedotto dall'attrice, tale somma veniva mutuata mediante quattro bonifici ordinati dalla stessa in favore del convenuto a seguito della richiesta di prestito avanzata da
[...]
, dipendente della società. CP_1
pagina 5 di 12 L'attrice lamentava la mancata restituzione dell'importo da parte del convenuto che, peraltro, interrompeva il rapporto di lavoro con la società, rassegnando le dimissioni nel mese di settembre 2022.
A seguito della richiesta, avanzata dall'attrice mediante la raccomandata in data 15.10.2022 e volta ad ottenere l'immediata restituzione della somma mutuata non più garantita dal rapporto di lavoro, il convenuto, secondo quanto esposto in ricorso, non contestava l'obbligo di restituzione ma formulava una richiesta di risarcimento dei danni economici ed esistenziali a lui causati dalla società per l'importo di euro 400.000,00. L'attrice concludeva, quindi, per la condanna del convenuto alla restituzione dell'intera somma mutuata.
Costituendosi chiedeva che la domanda avanzata OP dall'attrice fosse rigettata in quanto la somma versata in suo favore costituiva, in realtà, la corresponsione di un premio di produzione, erogato dalla società come riconoscimento della meritevole attività lavorativa da lui svolta quale dipendente. Secondo quanto dedotto dal convenuto, tale somma veniva corrisposta mediante la simulazione di un prestito personale in suo favore imposta unilateralmente dalla società probabilmente per ragioni fiscali: pertanto, non sussisteva alcun obbligo di restituzione. Il convenuto chiedeva, quindi, il rigetto della domanda nonché la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In caso di accoglimento della domanda formulata dalla chiedeva, Parte_1 poi, di porre in compensazione la somma da lui eventualmente dovuta con quella che gli spettava a titolo di TFR non corrisposto dalla società, come quantificata dal decreto ingiuntivo n. 589/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 24.3.2023. Deduceva infine che la società attrice doveva essere condannata a risarcirgli i danni subiti a causa di un procedimento penale promosso dalla Procura Europea in cui veniva indagato quale dipendente della società e che lo costringeva a rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro che intercorreva con la stessa. pagina 6 di 12 Con ordinanza resa in data 22.06.2023 veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
Tanto premesso la domanda formulata dall'attrice è fondata.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dal convenuto. Infatti, il presente procedimento non è soggetto al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria, non rientrando la controversia nell'ambito dei contratti bancari, data la natura personale del prestito e non essendo riconducibile ad altra materia per cui è prevista la condizione di procedibilità ex art. 5 del D. Lgs 28/2010.
Nel merito, l'attrice sosteneva di avere diritto alla restituzione della somma oggetto di causa in quanto concessa in favore del convenuto a titolo di prestito personale.
Come sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27372/21
“l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di pagina 7 di 12 dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione.”
Tale onere probatorio veniva assolto da in primo luogo, Parte_1 mediante l'allegazione da parte dell'attrice sub doc. 2 del contratto stipulato dalle parti in data 30.3.2021 denominato “concessione finanziamento a tassi di mercato”, ove si legge: “capitale finanziato: fino ad euro 350.000; tasso applicato pari allo “0,15 annuo”, termine di restituzione “massimo dieci anni”; - modalità tempistica di restituzione della quota capitale da concordare di volta in volta;
tempistica di pagamento degli interessi: entro il
31.12. di ogni anno successivo all'erogazione.
Inoltre, l'attrice produceva sub docc. 3, 4, 5 e 6 i quattro bonifici mediante i quali veniva corrisposta al convenuto la complessiva somma di euro 350.000,00 tra aprile e novembre 2021. Ogni distinta di bonifico recava il nominativo della società attrice quale mittente della disposizione e quello del convenuto quale beneficiario, nonché la causale riferita al contratto stipulato dalle parti in data
30.3.2021.
L'eccezione sollevata dal convenuto volta ad accertare la simulazione del contratto di prestito personale non può trovare accoglimento.
Come noto, un contratto può dirsi simulato laddove sussistano l'accordo simulato, ufficialmente stipulato tra le parti, l'accordo simulatorio, ossia l'accordo riservato con cui quali le parti manifestano la propria volontà di lasciare privo di effetti tra di esse il contratto stipulato ufficialmente e la causa simulandi, ossia lo scopo per il quale viene stipulato il contratto apparente.
Eventuale è, poi, la presenza di un accordo dissimulato, che rivela la reale manifestazione di volontà delle parti, nascosta dietro l'accordo simulato, circa il regolamento dei rapporti interni.
pagina 8 di 12 Secondo la tesi sostenuta dal convenuto, la somma corrisposta in suo favore dall'attrice non sarebbe riconducibile ad un mutuo bensì ad un premio di risultato. Tale prospettazione avrebbe dovuto essere dimostrato mediante la produzione dell'accordo simulatorio (e dell'accordo dissimulato) contenente la reale volontà delle parti. In assenza di tale produzione, l'asserita simulazione del contratto di prestito personale non può dirsi provata.
L'accordo simulatorio, infatti non poteva essere provato mediante l'escussione dei testi richiesta dal convenuto in quanto l'art. 1417
c.c. prevede che “La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.” Nel caso di specie, quindi, la prova per testi non poteva essere ammessa in quanto richiesta da una delle parti e neppure espressamente diretta a dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato.
Infine, l'accordo simulatorio non può dirsi provato come invece sostenuto dal convenuto, in ragione della genericità delle indicazioni relative alle modalità e alle tempistiche di restituzione della somma e del carattere irrisorio del tasso di interesse pattuito, in quanto tali condizioni di favore per il mutuatario non sono sufficienti ad escludere la natura di prestito dell'erogazione e sono coerenti con il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti.
Quanto alle tempistiche di restituzione della somma, il contratto prevedeva un termine massimo di dieci anni.
Ai sensi dell'art. 1186 c.c. “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.”
pagina 9 di 12 Nel caso di specie il convenuto, interrompendo il rapporto di lavoro con la società attrice diminuiva di fatto le garanzie a favore della creditrice. Inoltre, nel presente giudizio il convenuto dichiarava espressamente di non essere tenuto a restituire l'importo richiesto da per i motivi di cui sopra. Tale inequivoca Parte_1 manifestazione della volontà di non adempiere deve essere considerata quale inadempimento, come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza 9637/2001 secondo cui “Il rifiuto del debitore di adempiere la sua prestazione, manifestato prima della scadenza dell'obbligazione, equivale ad inadempimento.”
deve essere pertanto, condannato a restituire OP immediatamente la somma ricevuta dalla società attrice a titolo di prestito personale pari ad euro 350.000,00 oltre, come da domanda, interessi legali ex art. 1284, 4° c.c dalla domanda al saldo.
Infine, risulta infondata la domanda subordinata formulata dal convenuto per l'ipotesi di accoglimento della domanda avanzata in citazione.
Infatti, la compensazione invocata dallo stesso non può operare né quanto alla somma spettante a titolo di TFR, né quanto a quella relativa al risarcimento del danno.
Quanto alla prima, l'attrice documentava di avere corrisposto al convenuto in data 19.9.2023 la somma pari ad euro 31.141,99, ingiunta con decreto ingiuntivo n. 589/2023, mediante la produzione del relativo bonifico sub doc. 12.
Quanto, invece, alla somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, si rileva che il convenuto non allegava, prima ancora che provava, la condotta della dalla quale sarebbe derivato Parte_1 il pregiudizio lamentato, condotta descritta genericamente in comparsa, senza alcuna successiva specificazione, come disorganizzazione aziendale.
pagina 10 di 12 Conseguentemente, non può dirsi sussistente alcun danno in capo al sig. neppure collegato al procedimento penale OP citato dal convenuto, ascrivibile in termini causali a responsabilità della società attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022 applicati ai valori medi, ad eccezione della fase istruttoria al minimo, considerato il valore della domanda accolta e devono distrarsi in favore del procuratore dell'attrice dichiaratosi antistatario.
Sebbene la richiesta di distrazione sia stata formulata per la prima volta in sede di scritti conclusivi e segnatamente nella comparsa conclusionale, deve ritenersi comunque tempestiva. Infatti, la richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o in comparsa conclusionale, essendo tale domanda autonoma rispetto all'oggetto del giudizio e non sussistendo, come chiarito dalla Suprema Corte,
l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla (cfr. sentenza n.
412/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede:
in accoglimento della domanda formulata dall'attrice, condanna il convenuto a corrispondere a la OP Parte_1 somma di euro 350.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, 4° c.c. dalla domanda al saldo;
rigetta le domande riconvenzionali formulate dal convenuto;
condanna il convenuto a rimborsare all'attrice OP le spese di lite liquidate in euro 17.252,00 per Parte_1 compenso ed euro 634,00 per spese oltre iva cpa e rimb. Forf da distrarsi in favore dell'avv. Giacomo Giribaldi. pagina 11 di 12 Milano 04.03.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2172/23, trattenuta in decisione con ordinanza in data 13.11.2024 vertente
TRA
(P. IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Giacomo Giribaldi ed elettivamente domiciliata in Livorno,
Via Verdi n. 7, presso lo studio dello stesso come da procura in calce al ricorso attrice
E
(C.F. , elettivamente OP C.F._1 domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 12, presso lo studio dell'avv.
Alfredo Di Mauro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione convenuto
pagina 1 di 12 Conclusioni per parte attrice:
Piaccia all'adito Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
CONDANNARE
Il Sig. alla restituzione in favore della OP società ricorrente della complessiva somma di € 350.000,00=, per le causali di cui alla narrativa del ricorso introduttivo e successive memorie ex art. 183.6 cpc, oltre agli interessi moratori dal giorno della domanda a quello dell'effettivo soddisfo ex art. 1284, 4° c., cc, quindi ed in ogni caso
RESPINGERE
Ogni altra e diversa domanda, anche riconvenzionale, ex adverso proposta siccome inammissibile e/o improcedibile ovvero infondata in fatto ed in diritto.
Vittoria di spese e competenze di causa.
Conclusioni per parte convenuta:
“voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per gli argomenti di fatto e di diritto esposti e motivati:
- in via preliminare in rito, per come prospettato il giudizio da dichiarare l'improcedibilità del procedimento per Parte_1 omesso svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
- sempre in via preliminare in rito, adottare l'ordinanza ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., di conversione del rito a cognizione ordinaria e di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.;
pagina 2 di 12 - in via principale di merito, rigettare integralmente la domanda proposta dalla Società poiché infondata in fatto e Parte_1 diritto, per gli esposti motivi;
- nel merito, per l'effetto, condannare in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, per quanto esposto al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta equa e di giustizia, ex art. 1226 cod. civ.;
- in via subordinata di merito, nella denegata e non creduta ipotesi anche di accoglimento parziale del Ricorso, porre in compensazione le somme che all'esito del giudizio risulteranno eventualmente dovute dal sig. con quelle che risulteranno dovute da OP
indicate in €25.571,46 oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, oltre le spese e le competenze del procedimento monitorio liquidate in € 620,00 oltre
IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% di cui al
Decreto Ingiuntivo n. 589/2023 emesso dal Tribunale Civile di Milano in data 24 marzo 2023, e in € 400.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito e subendo dal convenuto per gli esposti motivi o nella misura maggiore o minore, anche ritenuta equa e di giustizia ex art. 1226 c.c., che risulterà all'esito del giudizio;
- in via istruttoria, salvo migliore articolazione delle istanze istruttorie in caso di conversione del rito, disporre l'assunzione delle prove testimoniali sui Capitoli di prova sotto formulati e l'ammissione dei documenti sotto elencati.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio da distrarsi direttamente in favore dell'Avv. Alfredo Di Mauro, antistatario”.
In via istruttoria, e salvo migliore articolazione delle istanze istruttorie in caso di conversione del rito, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale ex art. 244 c.p.c. con la sig. ra da Milano, la sig. ra da Segrate CP_2 Testimone_1
pagina 3 di 12 (MI), la sig. ra da RA (MI), il sig. Testimone_2 Tes_3
da Milano, il sig. da Milano, il sig.
[...] Testimone_4
da Milano, il sig. da Milano, a diretta Testimone_5 Parte_2 conoscenza dei fatti, sui seguenti capitoli di prova:
- “vero è che Il sig. era responsabile dei OP rapporti commerciali della nel periodo dalla sua Parte_1 assunzione nel gennaio 2011 fino alle sue dimissioni avvenute nel mese di settembre 2022”;
- “vero è che produceva un fatturato annuo di circa € Parte_1
70.000.000,00, di cui il 90 - 95% derivava direttamente dal lavoro del sig. ”; OP
- “vero è che alla luce del notevole fatturato prodotto, Parte_1 assicurava ai propri dipendenti dei premi di produzione che distribuiva con varie modalità, ossia tramite versamenti diretti di denaro, esecuzione di lavori di ristrutturazione delle loro abitazioni, acquisti di autovetture, e vari altri benefit aziendali”;
- “vero è che Il sig. percepiva elevati premi OP di produzione attraverso varie modalità”;
- “vero è che nel mese di marzo dell'anno 2021 il socio maggioritario di sig. decideva di corrispondere un Parte_1 Testimone_4 premio di produzione al sig. OP
, ammontante a € 350.000,00”;
[...]
- “vero è che la corresponsione del premio in favore del convenuto avveniva, per fini fiscali, mediante la formale concessione di un finanziamento in suo favore che veniva erogato dalla Società mediante un Contratto di finanziamento sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore della stessa, sig. in data 30 marzo 2021”; Parte_2
pagina 4 di 12 - “vero è che il finanziamento era una modalità decisa dalla Società, per fini fiscali, per corrispondere il premio dovuto in favore del sig. ”; OP
- “vero è che le dimissioni del sig. da OP Pt_1
erano causate dalla disorganizzazione aziendale e dalla
[...] esistenza di indagini penali della Procura Europea a suo carico per presunti gravi reati quale dipendente di . Parte_1
Sempre in via istruttoria si depositano i seguenti documenti:
1) Contratti di lavoro del sig. alle dipendenze OP di Parte_1
2) Contratto di finanziamento in data 30 marzo 2021.
3) Missiva inviata da al sig. in Parte_1 OP data 15 ottobre 2022.
4) Missive inviate dal sig. a in OP Parte_1 data 25 ottobre 2022 e in data 22 novembre 2022.
5) Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 589/2023 emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano in data 24 marzo 2023.
Salvis iuribus.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (ora abrogato) da nei confronti di Parte_1 [...] affinché fosse condannato alla restituzione in suo favore CP_1 della somma pari ad euro 350.000,00 oltre interessi moratori dal giorno della domanda a quello dell'effettivo soddisfo ex art. 1284 quarto comma c.c.
Secondo quanto dedotto dall'attrice, tale somma veniva mutuata mediante quattro bonifici ordinati dalla stessa in favore del convenuto a seguito della richiesta di prestito avanzata da
[...]
, dipendente della società. CP_1
pagina 5 di 12 L'attrice lamentava la mancata restituzione dell'importo da parte del convenuto che, peraltro, interrompeva il rapporto di lavoro con la società, rassegnando le dimissioni nel mese di settembre 2022.
A seguito della richiesta, avanzata dall'attrice mediante la raccomandata in data 15.10.2022 e volta ad ottenere l'immediata restituzione della somma mutuata non più garantita dal rapporto di lavoro, il convenuto, secondo quanto esposto in ricorso, non contestava l'obbligo di restituzione ma formulava una richiesta di risarcimento dei danni economici ed esistenziali a lui causati dalla società per l'importo di euro 400.000,00. L'attrice concludeva, quindi, per la condanna del convenuto alla restituzione dell'intera somma mutuata.
Costituendosi chiedeva che la domanda avanzata OP dall'attrice fosse rigettata in quanto la somma versata in suo favore costituiva, in realtà, la corresponsione di un premio di produzione, erogato dalla società come riconoscimento della meritevole attività lavorativa da lui svolta quale dipendente. Secondo quanto dedotto dal convenuto, tale somma veniva corrisposta mediante la simulazione di un prestito personale in suo favore imposta unilateralmente dalla società probabilmente per ragioni fiscali: pertanto, non sussisteva alcun obbligo di restituzione. Il convenuto chiedeva, quindi, il rigetto della domanda nonché la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In caso di accoglimento della domanda formulata dalla chiedeva, Parte_1 poi, di porre in compensazione la somma da lui eventualmente dovuta con quella che gli spettava a titolo di TFR non corrisposto dalla società, come quantificata dal decreto ingiuntivo n. 589/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 24.3.2023. Deduceva infine che la società attrice doveva essere condannata a risarcirgli i danni subiti a causa di un procedimento penale promosso dalla Procura Europea in cui veniva indagato quale dipendente della società e che lo costringeva a rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro che intercorreva con la stessa. pagina 6 di 12 Con ordinanza resa in data 22.06.2023 veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
Tanto premesso la domanda formulata dall'attrice è fondata.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dal convenuto. Infatti, il presente procedimento non è soggetto al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria, non rientrando la controversia nell'ambito dei contratti bancari, data la natura personale del prestito e non essendo riconducibile ad altra materia per cui è prevista la condizione di procedibilità ex art. 5 del D. Lgs 28/2010.
Nel merito, l'attrice sosteneva di avere diritto alla restituzione della somma oggetto di causa in quanto concessa in favore del convenuto a titolo di prestito personale.
Come sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27372/21
“l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di pagina 7 di 12 dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione.”
Tale onere probatorio veniva assolto da in primo luogo, Parte_1 mediante l'allegazione da parte dell'attrice sub doc. 2 del contratto stipulato dalle parti in data 30.3.2021 denominato “concessione finanziamento a tassi di mercato”, ove si legge: “capitale finanziato: fino ad euro 350.000; tasso applicato pari allo “0,15 annuo”, termine di restituzione “massimo dieci anni”; - modalità tempistica di restituzione della quota capitale da concordare di volta in volta;
tempistica di pagamento degli interessi: entro il
31.12. di ogni anno successivo all'erogazione.
Inoltre, l'attrice produceva sub docc. 3, 4, 5 e 6 i quattro bonifici mediante i quali veniva corrisposta al convenuto la complessiva somma di euro 350.000,00 tra aprile e novembre 2021. Ogni distinta di bonifico recava il nominativo della società attrice quale mittente della disposizione e quello del convenuto quale beneficiario, nonché la causale riferita al contratto stipulato dalle parti in data
30.3.2021.
L'eccezione sollevata dal convenuto volta ad accertare la simulazione del contratto di prestito personale non può trovare accoglimento.
Come noto, un contratto può dirsi simulato laddove sussistano l'accordo simulato, ufficialmente stipulato tra le parti, l'accordo simulatorio, ossia l'accordo riservato con cui quali le parti manifestano la propria volontà di lasciare privo di effetti tra di esse il contratto stipulato ufficialmente e la causa simulandi, ossia lo scopo per il quale viene stipulato il contratto apparente.
Eventuale è, poi, la presenza di un accordo dissimulato, che rivela la reale manifestazione di volontà delle parti, nascosta dietro l'accordo simulato, circa il regolamento dei rapporti interni.
pagina 8 di 12 Secondo la tesi sostenuta dal convenuto, la somma corrisposta in suo favore dall'attrice non sarebbe riconducibile ad un mutuo bensì ad un premio di risultato. Tale prospettazione avrebbe dovuto essere dimostrato mediante la produzione dell'accordo simulatorio (e dell'accordo dissimulato) contenente la reale volontà delle parti. In assenza di tale produzione, l'asserita simulazione del contratto di prestito personale non può dirsi provata.
L'accordo simulatorio, infatti non poteva essere provato mediante l'escussione dei testi richiesta dal convenuto in quanto l'art. 1417
c.c. prevede che “La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.” Nel caso di specie, quindi, la prova per testi non poteva essere ammessa in quanto richiesta da una delle parti e neppure espressamente diretta a dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato.
Infine, l'accordo simulatorio non può dirsi provato come invece sostenuto dal convenuto, in ragione della genericità delle indicazioni relative alle modalità e alle tempistiche di restituzione della somma e del carattere irrisorio del tasso di interesse pattuito, in quanto tali condizioni di favore per il mutuatario non sono sufficienti ad escludere la natura di prestito dell'erogazione e sono coerenti con il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti.
Quanto alle tempistiche di restituzione della somma, il contratto prevedeva un termine massimo di dieci anni.
Ai sensi dell'art. 1186 c.c. “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.”
pagina 9 di 12 Nel caso di specie il convenuto, interrompendo il rapporto di lavoro con la società attrice diminuiva di fatto le garanzie a favore della creditrice. Inoltre, nel presente giudizio il convenuto dichiarava espressamente di non essere tenuto a restituire l'importo richiesto da per i motivi di cui sopra. Tale inequivoca Parte_1 manifestazione della volontà di non adempiere deve essere considerata quale inadempimento, come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza 9637/2001 secondo cui “Il rifiuto del debitore di adempiere la sua prestazione, manifestato prima della scadenza dell'obbligazione, equivale ad inadempimento.”
deve essere pertanto, condannato a restituire OP immediatamente la somma ricevuta dalla società attrice a titolo di prestito personale pari ad euro 350.000,00 oltre, come da domanda, interessi legali ex art. 1284, 4° c.c dalla domanda al saldo.
Infine, risulta infondata la domanda subordinata formulata dal convenuto per l'ipotesi di accoglimento della domanda avanzata in citazione.
Infatti, la compensazione invocata dallo stesso non può operare né quanto alla somma spettante a titolo di TFR, né quanto a quella relativa al risarcimento del danno.
Quanto alla prima, l'attrice documentava di avere corrisposto al convenuto in data 19.9.2023 la somma pari ad euro 31.141,99, ingiunta con decreto ingiuntivo n. 589/2023, mediante la produzione del relativo bonifico sub doc. 12.
Quanto, invece, alla somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, si rileva che il convenuto non allegava, prima ancora che provava, la condotta della dalla quale sarebbe derivato Parte_1 il pregiudizio lamentato, condotta descritta genericamente in comparsa, senza alcuna successiva specificazione, come disorganizzazione aziendale.
pagina 10 di 12 Conseguentemente, non può dirsi sussistente alcun danno in capo al sig. neppure collegato al procedimento penale OP citato dal convenuto, ascrivibile in termini causali a responsabilità della società attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022 applicati ai valori medi, ad eccezione della fase istruttoria al minimo, considerato il valore della domanda accolta e devono distrarsi in favore del procuratore dell'attrice dichiaratosi antistatario.
Sebbene la richiesta di distrazione sia stata formulata per la prima volta in sede di scritti conclusivi e segnatamente nella comparsa conclusionale, deve ritenersi comunque tempestiva. Infatti, la richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o in comparsa conclusionale, essendo tale domanda autonoma rispetto all'oggetto del giudizio e non sussistendo, come chiarito dalla Suprema Corte,
l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla (cfr. sentenza n.
412/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede:
in accoglimento della domanda formulata dall'attrice, condanna il convenuto a corrispondere a la OP Parte_1 somma di euro 350.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, 4° c.c. dalla domanda al saldo;
rigetta le domande riconvenzionali formulate dal convenuto;
condanna il convenuto a rimborsare all'attrice OP le spese di lite liquidate in euro 17.252,00 per Parte_1 compenso ed euro 634,00 per spese oltre iva cpa e rimb. Forf da distrarsi in favore dell'avv. Giacomo Giribaldi. pagina 11 di 12 Milano 04.03.2025
Il Giudice
Michela Guantario
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