TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/10/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5398/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
EL CU. come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
LE RO in Barletta alla via Pappalettere n.16.
-APPELLANTE-
CO (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Bongi, Pt_2 C.F._1 come da procura in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: “somministrazione”
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.11.2020, ha proposto rituale Parte_1 appello avverso la sentenza n. 20/2020, depositata in data 27.2.2020, non notificata, emessa nel giudizio recante R.G. n. 973/19 e che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 114/2018 con il quale, su ricorso dell'appellata le era stata ingiunta la consegna del contratto di CP_1 telefonia relativo all'utenza mobile contraddistinta dal numero 3209029532.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza del primo Giudice nella Pt_1 parte in cui questi ha omesso di pronunciarsi in merito all'eccezione di litispendenza, già formulata in primo grado, in relazione all'intervenuta notifica, in data 24.5.2018, del decreto ingiuntivo n.
1017/2018, emesso dal G.d.P. di Montesarchio, avente il medesimo oggetto di quello n. 114/2018 alla base dell'odierna controversia, e già oggetto di opposizione da parte della società predetta.
Con il secondo motivo è stata censurata la sentenza di prime cure in relazione alla reiezione dell'eccezione di incompetenza per valore e per materia del Giudice di Pace adito, atteso l'oggetto della domanda, avente riguardo alla consegna di un contratto il cui valore, ad avviso dell'appellante, sarebbe indeterminabile.
Con il terzo motivo è stata reiterata la censura della carenza di un concreto interesse ad agire, ritenendo l'appellante che lo stesso non potrebbe esser individuato nella mera legittimazione ad agire in sede conciliativa, in quanto non necessaria, né rilevando un futuro giudizio di merito, poiché meramente eventuale;
è stata inoltre eccepita l'erroneità della sentenza, in ragione dell'intervenuta consegna del contratto al cliente.
Con ulteriore censura si è eccepita l'omessa motivazione in ordine alle eccezioni, già sollevate nel giudizio di primo grado, circa la violazione, da parte della ricorrente, delle formalità imposte dalla procedura di accesso agli atti cui al d.lgs. 196/2003, nonché la legittimità del mancato adempimento da parte del Gestore della telefonia e, infine, l'erroneo rilievo relativo all'assenza di cessazione della materia del contendere, mai invocata dall'appellante.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito: a) Accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando integralmente la sentenza n.20/2020, depositata dal
Giudice di Pace di Casnosa di Puglia, avv. Felice Occhiello, depositata e resa pubblica il 27 febbraio 2020; b) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in merito all'ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c. , in ragione di quanto esposto al punto 1 del presente appello: c) Per l'effetto, dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui
è stata rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice adito sotto il profilo dell' incompetenza per valore e materia, in ragione di quanto esposto al punto 2. del presente atto;
d) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore e per materia del giudice di pace adito in favore del Tribunale di Trani, e) accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione e l' erroneità della sentenza per carenza di interesse ad agire per quanto esposto al punto 3 del presente atto;
f) accertare e dichiarare l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in merito al mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 7 del D. Lgsl. 196/2003 per quanto esposto al punto n. 4 del presente atto e dichiarare altresì la legittimità dell'operato dell'appellante in relazione alla normativa di riferimento, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
g) accertare e dichiarare l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado in merito alla cessata materia del contendere, in ragione di quanto esposto nel presente atto;
h) per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in Parte_3 suo favore, quale conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado. i) condannare l'appellata alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
j) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.3.2021 si è costituita in giudizio , CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e in ogni caso chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite, o in subordine, con compensazione delle spese di lite, concludendo nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Trani, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN
VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 Parte_1 bis c.p.c., IN VIA PRINCIPALE IN RITO rigettare, perché inammissibili e infondati in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello in rito proposti da confermando la sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Canosa di Puglia (BT), Avv. Felice Occhiello nr. 20/2020, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, rigettare per tutti i motivi di contestazione in fatto ed in diritto proposti ogni avversa domanda, confermando la sentenza resa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia (BT), Avv. Felice Occhiello nr. 20/2020, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
In ogni caso, stante la molteplicità degli istituti giuridici coinvolti rispetto la novità della questione trattata di difficile, incerta e/o dubbia risoluzione, in assenza di precedenti giurisprudenziali rinvenibili con riferimento all' oggetto del contendere, si chiede la compensazione delle spese di lite. Infine, nel caso non creduto di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, nulla a decidersi per la richiesta restituzione, in quanto nulla ha ricevuto l'avv. Bongi per i decreti ingiuntivi poi opposti.”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti e all'udienza del 3.7.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti comparse, la stessa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
--------
L'Appello è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito enunciate.
1. In primo luogo, giova respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata.
Al riguardo, preme ricordare, in punto di diritto, che l'art. 342 c.p.c. – il quale enuclea i requisiti di forma dell'atto di appello - deve essere interpretato nel senso che l'atto stesso deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che sia tuttavia necessario l'uso di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( cfr. di recente Cass. sez. I, 13/09/2024, n. 24631; Cass. Civ. sez. I, 30/08/2024,
n.23386 e in esse i richiami a Cass., Sez. U., 36481/2022, Cass., Sez. U., 27199/2017).
Orbene, nel caso di specie, la lettura dell'atto di appello consente agevolmente di individuare le questioni e le parti contestate della sentenza impugnata, avendo l'appellante ampiamente argomentato e motivato in ordine alle censure sollevate al percorso argomentativo del primo giudice, anche indicando la diversa prospettazione fornita dall'impugnante.
2. In secondo luogo – ed in ogni caso – deve essere accolto il primo motivo di appello, afferente all'omessa pronuncia circa l'eccezione di litispendenza (rilevabile, peraltro, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo: v. l'art. 39 c.p.c.), eccezione da ritenersi fondata.
Il primo Giudice, infatti, nulla ha rilevato circa l'eccezione medesima, pur ritualmente formulata dall'opponente in sede di atto di citazione. Ed anche l'appellata, invero, nulla ha dedotto o
contro
-eccepito sul punto, né in primo grado né nel presente giudizio.
L'eccezione – da analizzarsi nella presente sede in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello e stante il suo carattere pregiudiziale anche rispetto al vaglio della competenza per materia e per valore – è da ritenersi fondata, avendo l'opponente comprovato che, in relazione alla medesima pretesa creditoria – id est: domanda di consegna di contratto relativo all'utenza sim n. 320 9029 532
– l'opposta aveva già, in precedenza, adito in sede monitoria il Giudice di Pace di Montesarchio, ottenendo il D.ing. n. 1017/2018, notificato il 24.5.2018 alla ed opposto da Parte_3 quest'ultima, mediante atto di citazione nel giudizio iscritto al n. R.G. 3560/18, pendente presso il medesimo Giudice di primo grado, con le medesime argomentazioni poi riproposte nell'opposizione che ha dato luogo al presente giudizio. D'altro canto, la litispendenza si verifica al momento del deposito del ricorso, purchè lo stesso e il decreto siano successivamente notificati (cfr. l'art. 643, comma 3, c.p.c., nonché Cass. S.U. n. 20596/07), e ciò in considerazione della natura “unitaria” dei procedimenti monitorio e di opposizione (cfr. Cass. S.U. n. 927/2022).
Sicché, trattandosi di identità di domande – essendo i medesimi il petitum e la causa petendi – ed essendo il Giudice di pace di Canosa di Puglia quello successivamente adito (in virtù della previa iscrizione a ruolo del ricorso monitorio depositato presso il giudice di Montesarchio) questi avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., revocando l'opposto decreto. Ciò, dunque, dovrà esser disposto nella presente sede, in accoglimento del primo motivo di appello.
Né inficia tale conclusione quanto rilevato in corso di causa dalla stessa appellante, la quale ha dichiarato e documentato l'emanazione della sentenza n. 132/2021, che – medio tempore - ha definito il giudizio di opposizione preventivamente instaurato. Ed infatti, in assenza di attestazione circa il passaggio in giudicato di tale sentenza, deve ritenersi permanente la pendenza della lite, con conseguente operatività della declaratoria ex art. 39 c.p.c. (v. in merito, Cass. Civ. SS.UU., sentenza
12/12/2013 n° 27846).
Del resto, ove anche la detta sentenza fosse passata in giudicato, resterebbe esclusa la declaratoria di litispendenza, ma, di contro, andrebbe rilevato (anche d'ufficio) l'intervenuto giudicato tra le parti, anch'esso ostativo ad una pronuncia nel merito da parte di questo Giudice. (cfr. ex multis Cass. n. 32370/2023; Cass. n. 5486/2019; Cass. n. 20629/2016).
Restano, dunque, assorbiti gli ulteriori motivi.
3. Non può essere accolta, infine, la domanda di condanna dell'appellata “alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale Parte_3 conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado”, sia in ragione della sua genericità – essendo priva di una quantificazione - sia in considerazione del difetto di prova degli esborsi asseritamente sostenuti. Vien da sé che la revoca dell'opposto decreto costituirà il presupposto giuridico per la restituzione, laddove somme di denaro siano state corrisposte, ma dovrà sul punto, in difetto di spontaneo adempimento, formularsi autonoma e comprovata domanda.
4. Le spese di lite – del doppio grado – seguono la soccombenza dell'appellata e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), avendo riguardo per il primo grado alla tabella relativa ai giudizi innanzi al Giudice di pace, scaglione da 1.100 a 5.200 (non essendo rinvenibile quello indeterminabile e potendo il valore esser determinato in base alla domanda) e per il presente giudizio alla tabella relativa ai giudizi innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile (dovendo il valore essere determinato sulla base dell'effettivo oggetto dell'impugnazione e non sulla scorta di quanto indicato dall'appellante ai fini del contributo unificato) con l'applicazione, per entrambi i gradi, dei valori medi ridotti del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione dell'attività difensiva prestata e della semplicità delle questioni giuridiche trattate e con riduzione del 70% per le fasi di trattazione/istruttorie, in ragione dell'assenza di attività istruttoria, ex art. 4
D.M. cit.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nel giudizio iscritto al n. 5398/2020, così provvede: Parte_1
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 20/2020, emessa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, dichiara la litispendenza, per le ragioni di cui in parte motiva, con conseguente revoca dell'opposto decreto.
2) rigetta la domanda di condanna restitutoria, per le ragioni indicate in motivazione;
3) condanna a rifondere le spese della procedura in favore dell'appellante, che CP_1 si liquidano per il primo grado in euro 536,50 per compenso professionale al difensore e per il presente giudizio in euro 64,50 per esborsi ed in euro 3.284,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15%, IVA e c.p.a., ove dovute come per legge sugli importi liquidati a titolo di compenso professionale;
Così deciso in Trani il 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
EL CU. come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
LE RO in Barletta alla via Pappalettere n.16.
-APPELLANTE-
CO (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Bongi, Pt_2 C.F._1 come da procura in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: “somministrazione”
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.11.2020, ha proposto rituale Parte_1 appello avverso la sentenza n. 20/2020, depositata in data 27.2.2020, non notificata, emessa nel giudizio recante R.G. n. 973/19 e che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 114/2018 con il quale, su ricorso dell'appellata le era stata ingiunta la consegna del contratto di CP_1 telefonia relativo all'utenza mobile contraddistinta dal numero 3209029532.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza del primo Giudice nella Pt_1 parte in cui questi ha omesso di pronunciarsi in merito all'eccezione di litispendenza, già formulata in primo grado, in relazione all'intervenuta notifica, in data 24.5.2018, del decreto ingiuntivo n.
1017/2018, emesso dal G.d.P. di Montesarchio, avente il medesimo oggetto di quello n. 114/2018 alla base dell'odierna controversia, e già oggetto di opposizione da parte della società predetta.
Con il secondo motivo è stata censurata la sentenza di prime cure in relazione alla reiezione dell'eccezione di incompetenza per valore e per materia del Giudice di Pace adito, atteso l'oggetto della domanda, avente riguardo alla consegna di un contratto il cui valore, ad avviso dell'appellante, sarebbe indeterminabile.
Con il terzo motivo è stata reiterata la censura della carenza di un concreto interesse ad agire, ritenendo l'appellante che lo stesso non potrebbe esser individuato nella mera legittimazione ad agire in sede conciliativa, in quanto non necessaria, né rilevando un futuro giudizio di merito, poiché meramente eventuale;
è stata inoltre eccepita l'erroneità della sentenza, in ragione dell'intervenuta consegna del contratto al cliente.
Con ulteriore censura si è eccepita l'omessa motivazione in ordine alle eccezioni, già sollevate nel giudizio di primo grado, circa la violazione, da parte della ricorrente, delle formalità imposte dalla procedura di accesso agli atti cui al d.lgs. 196/2003, nonché la legittimità del mancato adempimento da parte del Gestore della telefonia e, infine, l'erroneo rilievo relativo all'assenza di cessazione della materia del contendere, mai invocata dall'appellante.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito: a) Accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando integralmente la sentenza n.20/2020, depositata dal
Giudice di Pace di Casnosa di Puglia, avv. Felice Occhiello, depositata e resa pubblica il 27 febbraio 2020; b) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in merito all'ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c. , in ragione di quanto esposto al punto 1 del presente appello: c) Per l'effetto, dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui
è stata rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice adito sotto il profilo dell' incompetenza per valore e materia, in ragione di quanto esposto al punto 2. del presente atto;
d) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore e per materia del giudice di pace adito in favore del Tribunale di Trani, e) accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione e l' erroneità della sentenza per carenza di interesse ad agire per quanto esposto al punto 3 del presente atto;
f) accertare e dichiarare l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in merito al mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 7 del D. Lgsl. 196/2003 per quanto esposto al punto n. 4 del presente atto e dichiarare altresì la legittimità dell'operato dell'appellante in relazione alla normativa di riferimento, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
g) accertare e dichiarare l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado in merito alla cessata materia del contendere, in ragione di quanto esposto nel presente atto;
h) per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in Parte_3 suo favore, quale conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado. i) condannare l'appellata alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
j) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.3.2021 si è costituita in giudizio , CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e in ogni caso chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite, o in subordine, con compensazione delle spese di lite, concludendo nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Trani, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN
VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 Parte_1 bis c.p.c., IN VIA PRINCIPALE IN RITO rigettare, perché inammissibili e infondati in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello in rito proposti da confermando la sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Canosa di Puglia (BT), Avv. Felice Occhiello nr. 20/2020, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, rigettare per tutti i motivi di contestazione in fatto ed in diritto proposti ogni avversa domanda, confermando la sentenza resa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia (BT), Avv. Felice Occhiello nr. 20/2020, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
In ogni caso, stante la molteplicità degli istituti giuridici coinvolti rispetto la novità della questione trattata di difficile, incerta e/o dubbia risoluzione, in assenza di precedenti giurisprudenziali rinvenibili con riferimento all' oggetto del contendere, si chiede la compensazione delle spese di lite. Infine, nel caso non creduto di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, nulla a decidersi per la richiesta restituzione, in quanto nulla ha ricevuto l'avv. Bongi per i decreti ingiuntivi poi opposti.”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti e all'udienza del 3.7.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti comparse, la stessa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
--------
L'Appello è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito enunciate.
1. In primo luogo, giova respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata.
Al riguardo, preme ricordare, in punto di diritto, che l'art. 342 c.p.c. – il quale enuclea i requisiti di forma dell'atto di appello - deve essere interpretato nel senso che l'atto stesso deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che sia tuttavia necessario l'uso di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( cfr. di recente Cass. sez. I, 13/09/2024, n. 24631; Cass. Civ. sez. I, 30/08/2024,
n.23386 e in esse i richiami a Cass., Sez. U., 36481/2022, Cass., Sez. U., 27199/2017).
Orbene, nel caso di specie, la lettura dell'atto di appello consente agevolmente di individuare le questioni e le parti contestate della sentenza impugnata, avendo l'appellante ampiamente argomentato e motivato in ordine alle censure sollevate al percorso argomentativo del primo giudice, anche indicando la diversa prospettazione fornita dall'impugnante.
2. In secondo luogo – ed in ogni caso – deve essere accolto il primo motivo di appello, afferente all'omessa pronuncia circa l'eccezione di litispendenza (rilevabile, peraltro, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo: v. l'art. 39 c.p.c.), eccezione da ritenersi fondata.
Il primo Giudice, infatti, nulla ha rilevato circa l'eccezione medesima, pur ritualmente formulata dall'opponente in sede di atto di citazione. Ed anche l'appellata, invero, nulla ha dedotto o
contro
-eccepito sul punto, né in primo grado né nel presente giudizio.
L'eccezione – da analizzarsi nella presente sede in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello e stante il suo carattere pregiudiziale anche rispetto al vaglio della competenza per materia e per valore – è da ritenersi fondata, avendo l'opponente comprovato che, in relazione alla medesima pretesa creditoria – id est: domanda di consegna di contratto relativo all'utenza sim n. 320 9029 532
– l'opposta aveva già, in precedenza, adito in sede monitoria il Giudice di Pace di Montesarchio, ottenendo il D.ing. n. 1017/2018, notificato il 24.5.2018 alla ed opposto da Parte_3 quest'ultima, mediante atto di citazione nel giudizio iscritto al n. R.G. 3560/18, pendente presso il medesimo Giudice di primo grado, con le medesime argomentazioni poi riproposte nell'opposizione che ha dato luogo al presente giudizio. D'altro canto, la litispendenza si verifica al momento del deposito del ricorso, purchè lo stesso e il decreto siano successivamente notificati (cfr. l'art. 643, comma 3, c.p.c., nonché Cass. S.U. n. 20596/07), e ciò in considerazione della natura “unitaria” dei procedimenti monitorio e di opposizione (cfr. Cass. S.U. n. 927/2022).
Sicché, trattandosi di identità di domande – essendo i medesimi il petitum e la causa petendi – ed essendo il Giudice di pace di Canosa di Puglia quello successivamente adito (in virtù della previa iscrizione a ruolo del ricorso monitorio depositato presso il giudice di Montesarchio) questi avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., revocando l'opposto decreto. Ciò, dunque, dovrà esser disposto nella presente sede, in accoglimento del primo motivo di appello.
Né inficia tale conclusione quanto rilevato in corso di causa dalla stessa appellante, la quale ha dichiarato e documentato l'emanazione della sentenza n. 132/2021, che – medio tempore - ha definito il giudizio di opposizione preventivamente instaurato. Ed infatti, in assenza di attestazione circa il passaggio in giudicato di tale sentenza, deve ritenersi permanente la pendenza della lite, con conseguente operatività della declaratoria ex art. 39 c.p.c. (v. in merito, Cass. Civ. SS.UU., sentenza
12/12/2013 n° 27846).
Del resto, ove anche la detta sentenza fosse passata in giudicato, resterebbe esclusa la declaratoria di litispendenza, ma, di contro, andrebbe rilevato (anche d'ufficio) l'intervenuto giudicato tra le parti, anch'esso ostativo ad una pronuncia nel merito da parte di questo Giudice. (cfr. ex multis Cass. n. 32370/2023; Cass. n. 5486/2019; Cass. n. 20629/2016).
Restano, dunque, assorbiti gli ulteriori motivi.
3. Non può essere accolta, infine, la domanda di condanna dell'appellata “alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale Parte_3 conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado”, sia in ragione della sua genericità – essendo priva di una quantificazione - sia in considerazione del difetto di prova degli esborsi asseritamente sostenuti. Vien da sé che la revoca dell'opposto decreto costituirà il presupposto giuridico per la restituzione, laddove somme di denaro siano state corrisposte, ma dovrà sul punto, in difetto di spontaneo adempimento, formularsi autonoma e comprovata domanda.
4. Le spese di lite – del doppio grado – seguono la soccombenza dell'appellata e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), avendo riguardo per il primo grado alla tabella relativa ai giudizi innanzi al Giudice di pace, scaglione da 1.100 a 5.200 (non essendo rinvenibile quello indeterminabile e potendo il valore esser determinato in base alla domanda) e per il presente giudizio alla tabella relativa ai giudizi innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile (dovendo il valore essere determinato sulla base dell'effettivo oggetto dell'impugnazione e non sulla scorta di quanto indicato dall'appellante ai fini del contributo unificato) con l'applicazione, per entrambi i gradi, dei valori medi ridotti del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione dell'attività difensiva prestata e della semplicità delle questioni giuridiche trattate e con riduzione del 70% per le fasi di trattazione/istruttorie, in ragione dell'assenza di attività istruttoria, ex art. 4
D.M. cit.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nel giudizio iscritto al n. 5398/2020, così provvede: Parte_1
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 20/2020, emessa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, dichiara la litispendenza, per le ragioni di cui in parte motiva, con conseguente revoca dell'opposto decreto.
2) rigetta la domanda di condanna restitutoria, per le ragioni indicate in motivazione;
3) condanna a rifondere le spese della procedura in favore dell'appellante, che CP_1 si liquidano per il primo grado in euro 536,50 per compenso professionale al difensore e per il presente giudizio in euro 64,50 per esborsi ed in euro 3.284,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15%, IVA e c.p.a., ove dovute come per legge sugli importi liquidati a titolo di compenso professionale;
Così deciso in Trani il 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto