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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore dr. ssa Maria Vittoria VALENTE - Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1380/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 12459/2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Quindici (AV), Via Forno, n. 19 presso Parte_1
l'Avv. Paolino Bonavita, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Controparte_1 Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/9/2024 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, contenente contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., Parte_1 premesso di essere inserito nella graduatorie di I fascia valide per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, con il profilo di collaboratore scolastico, deduceva che in data 08/06/2024 aveva presentato presso l'Istituto Comprensivo Statale Uruguay di Roma, ai sensi del D.M. n. 89 del 21.05.2024), tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, profilo di assistente amministrativo (A.A.), di Assistente tecnico (A.T.) e di Collaboratore Scolastico (C.S.), valide per il triennio 2024/2027 ; di aver indicato nella domanda tutti i periodi di servizio svolti, rappresentando di aver svolto il servizio militare nell'Arma dei Carabinieri dal 21/5/2002 al 21/5/2005, periodo durante il quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica;
-di aver ottenuto, ai fini delle graduatorie anzidette, un punteggio pari a 1.80 per il servizio militare prestato, anziché pari a 18, giacchè l'Amministrazione aveva illegittimamente ritenuto che tale servizio, in quanto non svolto in costanza di impiego, andasse valutato diversamente da quello svolto in costanza di rapporto di lavoro, con il riconoscimento di 0,05 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindi giorni. Tanto premesso, asseriva la illegittimità della valutazione operata dall'Amministrazione, con conseguente attribuzione di un punteggio sensibilmente inferiore a quello spettantegli, deducendo la illegittimità delle disposizioni del D.M. n. 89/2024, le quali prevedevano un diverso punteggio per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto di impiego, in quanto in contrasto con l'art. 52 Cost., l'art. 485, comma 7, d.lgs n. 297/1994 e l'art. 2050 del d.lgs n.66/2010. Si costituivano il e Controparte_1 [...]
, contestando la fondatezza della domanda. Controparte_3
Disposto dal giudice della fase cautelare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli iscritti alle graduatorie di circolo e di Istituto III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2025-2026/2027 utili per le supplenze nei profili di collaboratore scolastico e assistente amministrativo, con provvedimento reso in data 3/11/2024 veniva rigettata l'istanza ex art. 700 c.p.c. per carenza del requisito del fumus boni iuris. Nel merito, il Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza del Tribunale proponeva appello con Parte_1 ricorso depositato il 3.6.2025. Si costituito il , che ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame.
Con l'atto di appello sostiene la “Sussistenza del diritto del Parte_1 lavoratore all'attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina “ e chiede “in riforma dell'impugnata sentenza n. 12459/2024, emessa dal Tribunale di Roma – sez. lavoro - in data 05/12/2024 … accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, ed in particolare: - accertare e dichiarare illegittimo il D.M. 89/2024 e quelli precedenti, presupposti e successivi, nonché tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” perché in contrasto con l'art. 569 co. 3 del D.lgs. 197/1994, che in quanto norma primaria, stabilisce il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio “valido a tutti gli effetti”; - in conseguenza dell'accertato contrasto della disposizione regolamentare con il dettato normativo disporre la disapplicazione e/o la sospensione dell'efficacia del D.M. 89/2024 e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione nella graduatoria di circolo ed istituto III fascia ATA, del servizio di leva svolto dalla data del 21/05/2002 al 21/05/2005, nella stessa misura in cui è valutato per coloro i quali lo hanno prestato in costanza di servizio scolastico e quindi ordinare al di CP_4 integrare il punteggio del predetto servizio militare, pari a punti 18, per un punteggio complessivo di punti 28,91 per la figura del collaboratore scolastico e di punti 25,60 per la figura dell'assistente amministrativo, salvo aggiungere l'ulteriore punteggio medio tempore maturato per il servizio reso dal sig. alle dipendenze dell'istituzione Parte_1 scolastica nell'anno scolastico 2024/2025, ai fini della immissione nella graduatoria di Circolo ed Istituto III fascia ATA;
- per l'effetto ordinare al e/o all e/o CP_4 Controparte_5 all e/o Controparte_6 all'Istituto Comprensivo Statale Uruguay di applicare al ricorrente medesimo il pieno punteggio maturato rispetto a quello ad oggi computato allo stesso, conseguentemente rideterminando il posizionamento in graduatoria del sig. tenuto conto, Parte_1 altresì, del punteggio medio tempore maturato per il servizio reso alle dipendenze dell'istituzione scolastiche nell'anno scolastico 2024/2025; - in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;
- condannare il al risarcimento dei danni, cagionati al CP_4 ricorrente per effetto della irregolare assegnazione di punteggio, da quantificarsi in via equitativa”.
L'appello è infondato. Preliminarmente sulla richiesta di integrazione del contraddittorio, giova osservare che la Corte “ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo”, così Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019. Nel merito, occorre richiamare la medesima giurisprudenza di legittimità invocata dal Tribunale, che nella parte motivazionale ha precisato che “l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602”. Pertanto, “«in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto»”, così Cass, n. 22429/2024. Stante la soccombenza le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA:
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 9.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano
composta dai Magistrati
dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore dr. ssa Maria Vittoria VALENTE - Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1380/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 12459/2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Quindici (AV), Via Forno, n. 19 presso Parte_1
l'Avv. Paolino Bonavita, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Controparte_1 Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/9/2024 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, contenente contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., Parte_1 premesso di essere inserito nella graduatorie di I fascia valide per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, con il profilo di collaboratore scolastico, deduceva che in data 08/06/2024 aveva presentato presso l'Istituto Comprensivo Statale Uruguay di Roma, ai sensi del D.M. n. 89 del 21.05.2024), tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, profilo di assistente amministrativo (A.A.), di Assistente tecnico (A.T.) e di Collaboratore Scolastico (C.S.), valide per il triennio 2024/2027 ; di aver indicato nella domanda tutti i periodi di servizio svolti, rappresentando di aver svolto il servizio militare nell'Arma dei Carabinieri dal 21/5/2002 al 21/5/2005, periodo durante il quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica;
-di aver ottenuto, ai fini delle graduatorie anzidette, un punteggio pari a 1.80 per il servizio militare prestato, anziché pari a 18, giacchè l'Amministrazione aveva illegittimamente ritenuto che tale servizio, in quanto non svolto in costanza di impiego, andasse valutato diversamente da quello svolto in costanza di rapporto di lavoro, con il riconoscimento di 0,05 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindi giorni. Tanto premesso, asseriva la illegittimità della valutazione operata dall'Amministrazione, con conseguente attribuzione di un punteggio sensibilmente inferiore a quello spettantegli, deducendo la illegittimità delle disposizioni del D.M. n. 89/2024, le quali prevedevano un diverso punteggio per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto di impiego, in quanto in contrasto con l'art. 52 Cost., l'art. 485, comma 7, d.lgs n. 297/1994 e l'art. 2050 del d.lgs n.66/2010. Si costituivano il e Controparte_1 [...]
, contestando la fondatezza della domanda. Controparte_3
Disposto dal giudice della fase cautelare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli iscritti alle graduatorie di circolo e di Istituto III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2025-2026/2027 utili per le supplenze nei profili di collaboratore scolastico e assistente amministrativo, con provvedimento reso in data 3/11/2024 veniva rigettata l'istanza ex art. 700 c.p.c. per carenza del requisito del fumus boni iuris. Nel merito, il Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza del Tribunale proponeva appello con Parte_1 ricorso depositato il 3.6.2025. Si costituito il , che ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame.
Con l'atto di appello sostiene la “Sussistenza del diritto del Parte_1 lavoratore all'attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina “ e chiede “in riforma dell'impugnata sentenza n. 12459/2024, emessa dal Tribunale di Roma – sez. lavoro - in data 05/12/2024 … accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, ed in particolare: - accertare e dichiarare illegittimo il D.M. 89/2024 e quelli precedenti, presupposti e successivi, nonché tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” perché in contrasto con l'art. 569 co. 3 del D.lgs. 197/1994, che in quanto norma primaria, stabilisce il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio “valido a tutti gli effetti”; - in conseguenza dell'accertato contrasto della disposizione regolamentare con il dettato normativo disporre la disapplicazione e/o la sospensione dell'efficacia del D.M. 89/2024 e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione nella graduatoria di circolo ed istituto III fascia ATA, del servizio di leva svolto dalla data del 21/05/2002 al 21/05/2005, nella stessa misura in cui è valutato per coloro i quali lo hanno prestato in costanza di servizio scolastico e quindi ordinare al di CP_4 integrare il punteggio del predetto servizio militare, pari a punti 18, per un punteggio complessivo di punti 28,91 per la figura del collaboratore scolastico e di punti 25,60 per la figura dell'assistente amministrativo, salvo aggiungere l'ulteriore punteggio medio tempore maturato per il servizio reso dal sig. alle dipendenze dell'istituzione Parte_1 scolastica nell'anno scolastico 2024/2025, ai fini della immissione nella graduatoria di Circolo ed Istituto III fascia ATA;
- per l'effetto ordinare al e/o all e/o CP_4 Controparte_5 all e/o Controparte_6 all'Istituto Comprensivo Statale Uruguay di applicare al ricorrente medesimo il pieno punteggio maturato rispetto a quello ad oggi computato allo stesso, conseguentemente rideterminando il posizionamento in graduatoria del sig. tenuto conto, Parte_1 altresì, del punteggio medio tempore maturato per il servizio reso alle dipendenze dell'istituzione scolastiche nell'anno scolastico 2024/2025; - in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;
- condannare il al risarcimento dei danni, cagionati al CP_4 ricorrente per effetto della irregolare assegnazione di punteggio, da quantificarsi in via equitativa”.
L'appello è infondato. Preliminarmente sulla richiesta di integrazione del contraddittorio, giova osservare che la Corte “ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo”, così Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019. Nel merito, occorre richiamare la medesima giurisprudenza di legittimità invocata dal Tribunale, che nella parte motivazionale ha precisato che “l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602”. Pertanto, “«in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto»”, così Cass, n. 22429/2024. Stante la soccombenza le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA:
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 9.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano