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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/07/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 1636/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.SA Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1636/2022 R.G. promoSA da:
C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Firenze l'11 agosto 1966, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Marco
Rivalta del foro di Torino, PEC presso il Email_1 cui studio è elettivamente domiciliato, in Torino, via Gioberti n. 40
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 23 agosto 1961 e
C.F. , nato a Controparte_2 C.F._3
Firenze il 3 ottobre 1962, entrambi rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv.
Filippo Mazza del foro di Roma, PEC , Email_2 dall'avv. Agostino Clemente del foro di Roma, PEC
1 , dall'avv. Mariantonietta Russo del foro di Email_3
Roma, PEC , e dall'avv. Emanuele Olmi Email_4 del foro di Torino, PEC elettivamente Email_5 domiciliati presso lo studio dell'avv. Olmi, in Torino, via Magenta n. 41
- APPELLATI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2022,
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 4421/2022, Parte_1
emeSA in data 13 ottobre 2022 dal Tribunale di Torino, in composizione collegiale,
pubblicata il 15 novembre 2022 e notificata il 18 novembre 2022, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ha disposto nei seguenti termini:
“a. rigetta la domanda di nullità per apocrifia del testamento olografo di Persona_1
nata a [...] il [...], deceduta in Torino in data 8 settembre 2018,
[...] testamento datato 15 gennaio 2018, pubblicato dal NO in data 02.10.2018; Per_2
b. annulla il testamento olografo di nata a [...] il 14 gennaio Persona_1 1936, deceduta in Torino in data 8 settembre 2018, testamento datato 15 gennaio 2018, pubblicato dal
NO in data 02.10.2018, REP. 59792/30941, registrato il 3.10.2018 n. 24058, trascritto Per_2 in data 6.11.2018 ai nn. 45035/31187; c. dichiara che è pieno proprietario dell'immobile sito in Controparte_3
Moncalieri (TO), strada Manzi n.7/9 al catasto ai nn. F.9 part 73 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, F.9 part.68, F.9 part. 69, F.9 part. 70, F.9 part. 71, F.9 part. 73, F.9 part. 379, F.9 part. 75, F.9 part. 76, F.9 part. 416, F.9 part. 418, F.9 part. 478 e F.9 part. 72;
d. dichiara che , ed Controparte_1 Controparte_2 [...] sono proprietari per un terzo ciascuno dei beni mobili contenuti Controparte_4 nell'immobile di Strada Manzi, N°7 come indicati nell'inventario allegato alla relazione del custode del 28.09.2019; e. dichiara che è proprietario di “7 piatti vecchia Savoia sull'alzata Controparte_1 del Buffet;
N°3 grandi piatti ora sulla porta del p.t. N°2 grandi piatti fondi col ns. stemma (ora in entrata): N° 2 seggioloni in cuoio col ns. stemma e;
CP_5 f. dichiara che di è usufruttuario di N° 37 quadri (ivi compresi N. 5 CP_1 CP_1 ritratti del Principe di Carignano e Famiglia) 2 tavolette di famiglia con stemma araldico: la fotografia di di la miniatura di di il quadro dello Per_3 CP_1 Persona_4 CP_1 storico F. Guicciardini, N. 28 faldoni costituenti l'Archivio della Famiglia;
g. dichiara che ad di spetta, a titolo di legato, la somma di Controparte_2 CP_1
€.345.526,8; h. dichiara che ad a seguito dell'applicazione della Controparte_4 compensazione nulla spetta a titolo di adempimento del legato a carico di Controparte_1
[...] i. dà atto della ceSAzione della misura cautelare del sequestro giudiziario;
j. revoca il contributo economico a favore di disposto con Controparte_4 ordinanza cautelare del 20-22 marzo 2020, k. dispone che il custode dott. restituisca l'immobile di strada Manzi 7/9 a Parte_2 [...]
ed i beni mobili alle parti indicate al punto d) e f); Controparte_1
2 l. condanna a rimborsare a ed Controparte_4 Controparte_1
le spese processuali che liquida nella somma complessiva di € Controparte_2
36.145 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
m. pone le spese di custodia del procedimento di sequestro definitivamente a carico del convenuto;
Controparte_4 n. pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto ”. Controparte_4
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.
Gli Appellati hanno presentato un appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dei motivi d'appello di controparte relativi al dichiarato annullamento del testamento redatto il 15 gennaio 2018.
Con ordinanza del 29 marzo 2023, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria formulata dall'Appellante, non risultando integrato il requisito del periculum in mora
(concernendo le censure dell'Appellante unicamente le statuizioni di mero accertamento della pronuncia di primo grado che, per loro natura, nemmeno in astratto sono suscettibili di esecuzione forzata prima del paSAggio in giudicato della sentenza)
e non potendo dirsi sussistente un fumus boni iuris connotato da una manifesta fondatezza, come pure ha rigettato l'istanza avanzata ex art. 670 n.1 c.p.c., di sequestro della villa e dei beni ereditari (non essendo più controversa la titolarità dei medesimi e non essendovi, dunque, più ragioni di custodia e di gestione temporanea dei suddetti che giustifichino una disposizione cautelare), e ha altresì dichiarato l'inammissibilità della richiesta, avanzata anch'eSA da di Parte_1
ricevere dai fratelli un contributo economico, di almeno euro 500,00 al mese, per far fronte alla sua situazione di impossidenza, non risultando tale istanza conneSA con l'oggetto del presente giudizio.
II. All'esito della trattazione, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: in via di urgenza
Disporre, e/o confermare, anche inaudita altera parte, per i motivi sopra richiamati, un contributo a carico dell'appellante in misura non inferiore ad € 500 mensili;
... nel merito:
3 accogliere per i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 4421/2022 emeSA dal Tribunale di Torino, in composizione collegiale, in data
13.10.2022, nel procedimento recante R.G. n. 26806/2019 tra le parti sopra indicate, pubblicata il
15.11.2022 e notificata a mezzo pec in data 18.11.2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che qui si riportano: nel merito: con riferimento al testamento del sig. : Per_5
- accertare e dichiarare che le somme versate dal 2005 al 2018 dal signor Controparte_1
a favore del convenuto, per i motivi di cui in narrativa, non rappresentano un acconto
[...] sulla liquidazione della quota ereditaria spettante a quest'ultimo né devono essere opposte in compensazione rispetto alla quota da liquidarsi, e per l'effetto condannare il signor Controparte_1 alla liquidazione della intera quota spettante al signor , in virtù del testamento del
[...] CP_4 signor;
Per_5 con riferimento al secondo testamento della signora Persona_1 in via principale: respingere per i motivi dedotti in narrativa la avversa richiesta di dichiarazione di nullità del secondo testamento olografo della signora per apocrifia e di annullamento dello stesso per dolo Persona_1
e, previo accertamento della autenticità del secondo testamento materno e della sua redazione in modo del tutto libero da costrizioni, autonomo e formato nel pieno delle facoltà della de cuius, accertare e dichiarare valido ed efficace il secondo testamento redatto dalla signora ed Persona_1 in particolare dichiarare il signor di unico erede testamentario, fatte Controparte_4 CP_1 salve le quote di legittima a favore dei fratelli;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dichiarasse nullo il secondo testamento olografo della signora per apocrifia o, in alternativa, annullasse lo stesso per dolo o Persona_1 violenza ex art. 624 c.c, accertare tutti i diritti ereditari di ogni erede e legatario in virtù del primo testamento della signora e, previo annullamento del riconoscimento del debito di € Persona_1 471.000 a favore del figlio , in quanto duplicazione dello stesso riconoscimento operato dal CP_1 marito , accertare e determinare la quota di eredità spettante al figlio e provvedere Per_5 CP_4 alla relativa liquidazione;
in ogni caso, accertare che il riconoscimento di debito di € 471.000 fatto dal signor Per_5
e dalla signora costituisce un mero espediente Controparte_1 Persona_1 per estromettere dall'asse ereditario, in tutto o in parte, il figlio;
CP_4 in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza precedentemente formulata, accertare che l'importo a debito dei testatori a favore del figlio sia rappresentato dai soli importi di cui sia provato l'effettivo versamento;
CP_1 in via istruttoria: a) ammettersi le prove per interrogatorio e testi sulle circostanze, precedute dalle parole “vero che”, già formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc depositata nel giudizio di primo grado e di seguito ricapitolate:
1. il signor impediva l'accesso alla Villa ai fratelli ed;
CP_4 CP_1 CP_2
2. la signora in villa riceveva la visita delle sue amiche;
Persona_1
3. il signor organizzava cene a Torino tra la madre e le sue amiche;
CP_4
4. la signora era assisitita fdal figlio;
Persona_1 CP_4
5. dalle valutazioni mediche risulta che la signora fosse lucida, orientata e Persona_1 comprendesse ciò che le veniva detto e accadeva intorno;
6.la signora riusciva ad esprimersi a parole;
Persona_1
7. la signora si lamentava ed ha pianto molte volte, poichè il marito era Persona_1 Per_5 autoritario e la trattava anche male;
8. la signora si lamentava del fatto di aver dovuto accettare di stilare un testamento Persona_1 simile a quello del marito, pur non condividendolo;
9. a seguito del decesso del padre, gli attori hanno frequentato meno la villa;
10. quando il signor di era in vita, gli attori si recavano in villa con cadenza Per_5 CP_1 mensile, pur risiedendo all'estero;
4 11. i signor ed telefonavano al padre più volte al giorno;
CP_1 CP_2
12. a seguito del decesso del signor , il signor , trasferitosi da Londra, si occupava Per_5 CP_4 in maniera esclusiva della madre e della gestione della casa, eseguendo anche piccoli lavori di manutenzione;
13. il signor aiutava le badanti nella gestione e nella cura della madre;
CP_4
14. il signor era presente alle visite mediche della signora ed interloquiva con i CP_4 Persona_1 relativi medici;
15. la signora nel gennaio del 2018 chiese carta e penna per scrivere il documento che Persona_1 si mostra al teste (secondo testamento);
16. nella circostanza sub 15) la penna smise di scrivere e le venne fornita una penna di colore diverso;
17. la signora in occasione di un viaggio a Lucca confidò che il signor voleva Persona_1 Per_5 estromettere il signor dall'eredità; CP_4
18. la signora nella circostanza di cui al punto 17) si era lamentata per il trattamento Persona_1 riservato al figlio dal marito e si era meSA a piangere;
CP_4
19. sempre nella circostanza di cui al punto 17) la signora confidò altresì che non Persona_1 poteva porre rimedio a tale ingiustizia per paura del marito;
20. la signora si è rifiutata in alcune occasioni di parlare al telefono con il figlio;
Persona_1 CP_1
21. quando era in vita il signor , in casa vi era un telefono cellulare, il cui abbonamento Per_5 era stato sottoscritto dal signor , che poi è stato disdetto alla morte del padre;
CP_1
22. il signor metteva a disposizione il suo cellulare per le telefonate tra la madre ed il figlio CP_4
, in quanto il telefono fisso di casa non funzionava;
CP_1
23. gli attori sapevano del malfunzionamento del telefono di casa;
24. il signor aveva fornito il proprio numero di cellulare alle amiche della madre, affinché CP_4 queste potessero chiamarla;
25. il signor venne in più di un'occasione rimproverato, perché aveva l'abitudine di chiamare CP_1 la madre durante i pasti, e venne invitato quindi a chiamare in altri orari, per non servire i pasti freddi alla anziana madre;
26. il impediva al figlio di giocare con la nonna, nonostante le richieste di quest'ultima CP_1 Per_6 in tal senso;
27. il signor ha dovuto chiedere, a seguito dell'esecuzione del provvedimento di sequestro dei CP_4 beni immobili oggetto di eredità e costituenti sua residenza, ospitalità e prestiti di denaro agli amici per far fronte alle sue necessità;
28. il signor è stato costretto a rivolgersi alla Collegiata Santa Maria di Moncalieri, CP_4 chiedendo aiuto, in quanto era rimasto senza casa né denaro;
29. era stato reperito al signor un alloggio temporaneo a spese della chiesa;
CP_4
30. la signora si era rifiutata di essere collocata presso una casa di riposo;
Persona_1
31. la signora è deceduta pochi mesi dopo il ricovero in casa di riposo;
Persona_1
32. il figlio si oppose al predetto ricovero, mentre hanno insistito per il medesimo i figli CP_4 CP_1
e ; CP_2
33. in occasione della rottura del femore della madre nel dicembre del 2015, essendo tutti i tre figli all'estero, la madre delle parti in causa venne accompagnata all'ospedale da uno degli inquilini;
34. in tale circostanza, intimò agli altri fratelli di non recarsi al capezzale della madre, in CP_1 quanto di lei si sarebbero occupati, oltre al personale medico, anche gli inquilini;
35. il figlio , nonostante l'intimazione del fratello , prese il primo volo da Londra e si CP_4 CP_1 occupò di assistere la madre sia durante il ricovero presso il CTO sia una volta dimeSA a casa;
36. il figlio ha assistito la madre personalmente, informandosi sulla terapia medica ed CP_4 applicando la steSA, facendo preparare i pasti di gradimento della anziana, cambiandola ed aiutandola per permetterle di muoversi;
37. il figlio ha inoltre regolarmente contattato i medici, ed in particolare la Dr.SA CP_4 [...]
per comunicare lo stato di salute della madre ed i miglioramenti legati alle terapie Per_7 somministrate;
38. il convenuto ha assistito la madre durante e dopo i trattamenti effettuati a quest'ultima nel corso della terapia del Dr. Casamenti, facendole fare gli esercizi previsti e facendola camminare con il girello;
5 39. nel corso delle visite oculistiche presso lo studio del Dr. di Buronzo, la madre Persona_8 SI.ra è stata sempre accompagnata dal figlio;
Persona_1 CP_4
40. in occasione delle visite alla signora da parte del Dr. era presente il solo Persona_1 Per_9 figlio , che si preoccupava di richiedere tali visite e che si è sempre attenuto alle prescrizioni CP_4 del medico, occupandosi di procurare i farmaci neceSAri, prenotare eventuali altre visite ed esami.
Si indicano come testi:
- (sui capi 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25- Testimone_1 26-30-31-32-34-35-36-37-38-39-40);
- (sui capi 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-20-21-22-23-24-25-26-30-31-32-33-34-35- Testimone_2 36-37-38-39-40);
- (sui capi 2-3-4-6-12-22- 24-27-28-29); Testimone_3
- (sui capi 2-3-4-6-12-22-24); Testimone_4
- (sui capi ); Testimone_5 NumeroDiCarta_1
- (sui capi 27-28-29); Tes_6 CP_6
- Dr.SA (sui capi 4-5-6-14- 36-37); Testimone_7
- Dr. (sui capi 4-5-6-14-36-38); Testimone_8
- Dr. ( sui capi 4-5-6-14- 36-40); Parte_3
- (sui capi 4-5-6-14- 36); Parte_4
- (sui capi 4-5-6-14-36); Parte_5
- SI.ra (sui capi 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-20-21-22-23-24-25-26-30-31-32-33- Parte_6
34-35-36-37-38-39-40); b) in caso di ammissione della prova per testi a favore delle controparti, ammettere il signor
[...]
a prova contraria diretta ed indiretta;
CP_4 CP_1
c) si chiede all'Ill.mo Giudicante di voler acquisire di ufficio il fascicolo relativo alla Amministrazione di Sostegno (RG 21/2018, GT Dott. ) e del fascicolo avente RG 13480/2018, Per_10
GT Dott. Persona_11 in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, CPA ed Iva di legge”.
Per gli Appellati:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa e contraria domanda respinta, in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 342 e/o dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dal SI. ; Controparte_4 in via subordinata: a) rigettare l'appello proposto dal SI. poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto CP_4 confermare la Sentenza n. 4421/2022 emeSA dal Tribunale di Torino a definizione del procedimento iscritto sub R.G. n. 26806/2019.
Inoltre: b) rigettare la richiesta di un contributo economico avanzata in via di urgenza da parte del SI.
poiché inammissibile e in ogni caso infondata;
Controparte_4
Condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale, in via incidentale: nel denegato e non creduto caso in cui in accoglimento dell'appello proposto il venga Parte_7 riconosciuto valido ed efficace, a. dichiarare, in accoglimento dell'azione di riduzione ex art. 553 c.c., l'invalidità ed inefficacia nei confronti dei SI.ri e della disposizione testamentaria di cui CP_1 Controparte_2 CP_1 al Secondo Testamento nella parte in cui lede la quota di legittima loro spettante e, per Pt_7 l'effetto, ottenere la reintegrazione della steSA mediante corrispondente riduzione della quota attribuita all'erede SI. di;
Controparte_4 CP_1 b. procedere alla divisione dell'Immobile con assegnazione in natura dello stesso al SI.
[...]
e alla liquidazione delle quote ereditarie in favore dei SI.ri ed Controparte_1 CP_2
, tenendo conto nella determinazione delle stesse delle seguenti voci: Controparte_4
6 della somma versata dal 2005 al 2018 dal SI. a favore del SI. CP_1 Controparte_1 [...]
, la quale deve essere imputata ad acconto sulla liquidazione delle sue quote Controparte_4 ereditarie o, per il residuo, opposta in compensazione rispetto alla quota eventualmente ancora da liquidarsi nei suoi riguardi, ove tale residuo risultasse dalla valutazione dell'Immobile;
delle somme corrisposte dal SI. e dal SI. in relazione CP_1 Controparte_2 all'Immobile direttamente sul conto corrente della SI.ra o mediante Persona_1 pagamenti fatti direttamente a favore di terzi;
delle somme corrisposte dal SI. e dal SI. per la cura CP_1 Controparte_2 della SI.ra direttamente sul conto corrente della steSA o mediante Persona_1 pagamenti fatti direttamente a favore di terzi;
delle somme corrisposte dal SI. in relazione al funerale della SI.ra Controparte_1
Persona_1 In via istruttoria:
a) rigettare le richieste istruttorie del SI. per le ragioni esposte Controparte_4 CP_4 in narrativa;
b) nel caso in cui si ritenga che le scritture ricognitive di debito prodotte sub docc. 57, 58 e 59 del Fascicolo di primo grado e siano state tempestivamente disconosciute CP_1 CP_2 disporre giudizio di verificazione delle stesse.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, CPA ed Iva di legge”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 30 ottobre 2019,
[...]
e hanno evocato in Controparte_1 Controparte_2
giudizio allegando quanto segue: Controparte_4
– di essere, unitamente al convenuto figli Controparte_4
di , deceduto il 30 luglio 2015, e di Controparte_7
, defunta il giorno 8 settembre 2018; Persona_1
– che la maSA ereditaria è costituita principalmente da una villa del Seicento di
713 mq, vincolata e dichiarata “di interesse particolarmente importante” con ampio giardino e quattro appartamenti attigui sita in Moncalieri (TO), strada dei
Manzi n. 7/9, e dai numerosi beni mobili di importante pregio artistico e storico ivi contenuti;
7 – che, con due distinti testamenti olografi del 3 marzo 2007, conservati presso il
NO , successivamente modificati nelle date del 22 aprile Persona_12
2008, 29 aprile 2008, 19 novembre 2010, 15 febbraio 2013 e 19 aprile 2013, i coniugi di e CP_4 Controparte_7 Persona_1
hanno disposto in modo identico, ciascuno nominando erede il figlio per la CP_1
propria quota di proprietà sulla sopracitata villa, con obbligo per quest'ultimo di liquidare ai due fratelli la quota di un terzo ciascuno del valore dell'immobile, da quantificarsi previa detrazione di un debito di euro 471.000,00 che i genitori avevano riconosciuto di dovere a e degli interessi semplici maturati su di CP_1
esso nella misura del 4%, disponendo poi che i beni mobili e tutti gli oggetti di cui erano titolari fossero divisi in parti uguali tra i figli e riconoscendosi l'un l'altro, in luogo della legittima, il diritto di usufrutto sulla propria metà dell'immobile;
– di aver proceduto, per atto NO , alla pubblicazione di Persona_12
entrambi i testamenti rispettivamente il 26 aprile 2016 per il padre, rep. 18005,
racc. 10262, e il 19 ottobre 2018 per la madre, rep. 18921, racc. 10933,
assumendo tutti i relativi costi e le spese funebri;
CP_1
– che ha provveduto in data 2 ottobre Controparte_4
2018, per atto del NO alla pubblicazione di un secondo Per_2
testamento olografo di datato 15 gennaio 2018, a Persona_1
mezzo del quale la loro madre lo avrebbe nominato erede universale e disposto di tutte le sue sostanze in suo favore escludendo, invece, dalla successione testamentaria e Controparte_1 [...]
Controparte_2
– che tale atto non sarebbe riconducibile alla mamma, ma sarebbe affetto da nullità per apocrifia, essendo stata l'anziana costretta a letto in quel periodo poiché fisicamente non autonoma e incapace di compiere, senza l'aiuto di qualcuno, anche le più comuni e basilari attività quotidiane, e che, quand'anche lo avesse redatto di suo pugno, lo stesso andrebbe comunque annullato in quanto
8 estorto con dolo, quale risultato della condotta captatoria attuata dal convenuto,
non essendo stata la signora in grado di autodeterminarsi, per via delle condizioni di salute e dello stato psicologico in cui versava;
– che, dopo la morte del padre, aveva Controparte_4
deciso di trasferirsi presso l'abitazione familiare, con il pretesto di dover accudire la mamma e di doversi occupare della gestione del sopracitato immobile, assumendo durante la convivenza con la de cuius un atteggiamento aggressivo nei confronti dei fratelli e di ingerenza nella loro relazione con la loro madre, obbligandoli a farle visita e a chiamarla nei giorni e agli orari da lui stabiliti e imponendo costantemente la sua presenza durante tali contatti;
– che ha progressivamente allontanato la Parte_1
madre da ogni suo affetto, ostacolando il mantenimento di ogni rapporto che la steSA aveva con i familiari e con gli amici, così suscitando in lei una sensazione di abbandono da parte degli altri figli e facendola vivere in uno stato di isolamento fisico e prostrazione psicologica;
– che il “prendersi cura della casa familiare” da parte di
[...]
è consistito nel chiedere ingenti e sproporzionate somme Controparte_4
ai fratelli per la sua gestione, talvolta minacciandoli di vendere i beni ivi presenti per far fronte alle spese, ove non avessero provveduto a corrispondere le cifre richieste;
– che, a partire dal 1995, ha corrisposto al Controparte_1
fratello cospicue somme a vario titolo, di cui quest'ultimo avrebbe CP_4
riconosciuto la debenza a mezzo di tre lettere ricognitive sottoscritte,
rispettivamente, nel 2005, 2010 e nel 2012, e di cui occorre tenere conto nella determinazione del valore delle quote ereditarie spettanti a ciascun figlio, come pure dei versamenti mensili che il primo ha erogato al secondo da dicembre
2012 fino a ottobre 2018;
9 – che anche dopo la morte della madre avvenuta l'8 settembre 2018, il convenuto ha continuato a vivere nell'immobile di famiglia, insistendo a pretendere l'esborso da parte dei fratelli di ingenti somme per la sua gestione;
– che, poiché durante il predetto periodo si sono verificati il danneggiamento e la sparizione di molti beni di grande valore ivi posti, gli attori in data 3 luglio 2019
hanno presentato al Tribunale di Torino richiesta di sequestro giudiziario dell'immobile e dei beni ivi contenuti con contestuale nomina di un custode, istanza che è stata accolta con provvedimento del 9 agosto 2019 a seguito del quale ha dovuto lasciare l'immobile; Controparte_4
domandando, su queste basi, di dichiarare la nullità per apocrifia o l'annullamento per dolo o violenza del testamento olografo di datato Persona_1
15 gennaio 2018, con il quale la de cuius avrebbe nominato unico erede il fratello e, in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse accertata la validità e CP_4
l'efficacia di tale atto, accogliere la domanda di riduzione ex art. 553 c.c. formulata e, per l'effetto, ordinare la reintegrazione della loro quota di legittima con contestuale riduzione di quella attribuita a . In ogni caso procedere alla CP_4
divisione del compendio ereditario, con l'assegnazione dell'immobile di strada dei
Manzi n. 7/9 in favore di e alla Controparte_1
determinazione delle quote ereditarie da liquidare ad ed , tenendo CP_2 CP_4
conto degli importi anticipati dagli attori in favore dei genitori, di quelli corrisposti dal 2005 al 2018 a titolo di acconto da ad e di quelli versati per le CP_1 CP_4
spese della villa, per la successione paterna e per i funerali dei genitori.
Si è costituito in giudizio con comparsa Controparte_4
depositata il 27 febbraio 2020, oltre il termine di giorni 20 antecedenti la prima udienza fiSAta in data 5 marzo 2020, con cui ha contestato l'invalidità del secondo testamento di , la sussistenza di un presunto debito di Persona_1
471,000 a carico dei genitori nei confronti di e il versamento da parte di CP_1
quest'ultimo in suo favore di somme corrisposte a titolo di prestito o di anticipazione della sua quota ereditaria, allegando e sostenendo:
10 – che non avrebbe dato prova di aver Controparte_1
corrisposto degli importi in favore dei genitori e in suo favore, in particolare dell'asserito contributo mensile di 2.000 sterline, e che gli unici pagamenti effettuati dai fratelli sarebbero stati quelli erogati sul conto corrente della madre o eseguiti in favore di terzi per le spese concernenti la madre e la villa familiare;
– che la previsione, indicata nei testamenti dei genitori del 3 marzo 2007, del debito di euro 471.000,00 e dei relativi interessi semplici nella misura del 4%,
non recando alcuna precisazione in ordine alle voci che compongono l'obbligazione e alla data in cui sarebbe stata contratta, costituirebbe un escamotage escogitato da e dal padre per privare il convenuto di una parte CP_1
significativa dell'asse ereditario o dell'intera quota, come si evincerebbe del resto dal fatto che il fratello non aveva dato esecuzione alla disposizione testamentaria paterna, non avendo provveduto a corrispondergli la quota a lui spettante entro il triennio dalla morte del padre;
– che l'inesistenza dell'asserita obbligazione sarebbe dimostrata anche dalla circostanza che ciascun coniuge ha riconosciuto nel proprio testamento di essere debitore nei confronti del figlio dell'importo di euro 471.000,00, quindi CP_1
per un credito totale di euro 942.000,00, tanto che ha dovuto chiarire che i CP_1
genitori avevano nei propri scritti fatto riferimento al medesimo debito, che andava dunque considerato una sola volta;
– la validità e l'efficacia del secondo testamento olografo della madre, espressione della di lei libera volontà, non più condizionata dal marito, e della riconoscenza provata per per il supporto manifestatole e per la dedizione con cui si è CP_4
sempre preso cura di lei, al contrario degli altri figli che se ne sarebbero disintereSAti;
– che, avendo abbandonato la propria vita a Londra e la propria occupazione, per assistere la madre, a seguito del provvedimento di sequestro giudiziale dell'immobile e dei beni ivi presenti, disposto dal Tribunale di Torino, si sarebbe ritrovato privo di un'abitazione e dei mezzi di sussistenza, non potendo
11 più far affidamento sulla metà dei canoni di locazione, ora incaSAti dal custode designato;
chiedendo, su queste basi, in via preliminare, di disporre un contributo economico a carico dell'eredità o, in subordine, dei fratelli, di euro 700,00 al mese, in ragione della sua condizione di indigenza economica e, nel merito, di dichiarare il rigetto dell'impugnativa del secondo testamento olografo di , Persona_1
quindi disporre, sulla base di questo e fatte salve le quote di legittima dei fratelli, la divisione dell'asse ereditario e la determinazione delle quote ereditarie spettanti a ciascuno. In ogni caso, dichiarare che le somme a lui corrisposte dal 2005 al 2018 dal germano non sono state versate a titolo di acconto sulla liquidazione della quota CP_1
ereditaria e, dunque, non sono da porre in compensazione in sede di divisione e che il riconoscimento del debito di euro 471.000,00 operato dai genitori nei testamenti olografi del 3 marzo 2007 in favore del primogenito costituisce un espediente per estrometterlo, in tutto o in parte, dalla liquidazione dell'asse ereditario.
Con provvedimento del 20 marzo 2020, a scioglimento della riserva assunta nella prima udienza, il Tribunale, in parziale modifica dell'ordinanza di sequestro giudiziario del 9 agosto 2019, ha accolto la richiesta di
[...]
di ricevere una parte dei proventi dei canoni di locazione della Controparte_4
villa di strada dei Manzi n.7/9, al fine di avere i mezzi con cui poter reperire un'altra abitazione, e ha determinato tale somma nella misura di euro 500,00 al mese.
All'udienza del 3 marzo 2021 il giudice di prime cure, dopo aver rilevato che il convenuto solo nella propria memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. aveva provveduto a disconoscere i documenti n. 56, 57 e 58 ex adverso prodotti, ha proceduto alla nomina di un CTU al fine di accertare se la grafia e la sottoscrizione apposta nel testamento olografo del 15 gennaio 2018, attribuito a , fossero Persona_1
realmente ascrivibili alla medesima.
Dopo essere stata istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali (testi Per_12
, , ,
[...] Testimone_9 Testimone_4 Testimone_1 Testimone_10
e e la predetta consulenza tecnica grafologica, la Parte_4 Testimone_3
12 causa è stata rimeSA al collegio per la decisione e il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha rigettato la domanda di nullità per apocrifia del testamento olografo di disponendone, tuttavia, Persona_1
l'annullamento per violenza morale e dolo ai sensi dell'art. 624 c.c., ritenendo che, in assenza di una condotta captatoria tenuta dal figlio , la de cuius non lo avrebbe CP_4
redatto in tali termini. Ha ritenuto, quindi, di dover operare la determinazione delle quote ereditarie e la consequenziale divisione dell'asse ereditario sulla base delle disposizioni testamentarie olografe dei coniugi di del 3 marzo CP_4 Parte_1
2007, dichiarando unico erede e Controparte_3 [...]
ed CO legatari. Per l'effetto, ha dichiarato Controparte_2
pieno proprietario dell'immobile sito in Controparte_1
Moncalieri (TO), strada dei Manzi n. 7/9, e ciascun figlio proprietario per un terzo dei beni mobili ivi presenti, con assegnazione a di specifici beni conformemente alle CP_1
volontà dei genitori. Ha, inoltre, computato il valore dei legati secondo quanto indicato nel testamento del 3 marzo 2007, ovvero detraendo dal valore dell'immobile l'importo di euro 471.000,00 riconosciuto dai testatori come un debito nei confronti del figlio
. Ha altresì ritenuto provati, sulla base delle scritture ricognitive e degli estratti CP_1
conto prodotti agli atti, gli esborsi effettuati da in favore del fratello , per CP_1 CP_4
un importo di 466.634,95, ponendo tali somme in compensazione con il legato da liquidare al medesimo. Per l'effetto, ha dichiarato che a
[...]
nulla spettava a titolo di adempimento del legato da parte di Controparte_4
Infine, ha statuito la ceSAzione della misura Controparte_1
cautelare del sequestro giudiziario, con conseguente restituzione da parte del custode dei beni secondo la titolarità stabilita, e la revoca del contributo economico disposto in favore del convenuto con l'ordinanza cautelare del 20 marzo 2020, ponendo le spese di lite, di custodia e di CTU a carico di quest'ultimo.
L'Appellante, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, ha formulato plurimi motivi d'impugnazione, esposti in paragrafi così rubricati:
13 - “1. Sul presunto dolo e/o sulla presunta violenza ai sensi dell'art. 624 c.c. di cui si accusa il signor nei confronti della Controparte_4
sig.ra (punto 3.1 della sentenza pag. 6 e ss); Persona_1
- 2. In merito all'inganno e alla forzatura della sig.ra a testare in Persona_1
favore del figlio (punto 3.2.1 pag. 8 della sentenza); CP_4
- 3. In merito alla attività oppositiva del sig. nei confronti degli attori CP_4
(punto 3.2.2 pag. 8 e ss della sentenza);
- 4. Il richiamo al procedimento di amministrazione di sostegno a suffragio del comportamento prevaricante del sig. (punto 3.2.3 pag. 9 e ss della CP_4
sentenza);
- 5. Sui tentativi del sig. di porre nel nulla il testamento della signora CP_4
del 2007 (punto 3.2.5 pagg. 11 e ss della sentenza); Persona_1
- 6. Sulle condizioni di salute fisiche e psichiche della de cuius (punto 3.2.7 pag.
12 e ss della sentenza);
- 7. Sui problemi neurologici della testatrice rilevati dal Collegio (punto 3.2.8 pag.
13-14 della sentenza);
- 8. Sulla validità/efficacia del primo testamento della sig.ra del 2007 Persona_1
(punto 4.1 e 4.2 pag. 14 e ss della sentenza);
- 9. Sulla ripartizione dei beni mobili (punto 5 pag. 16 e ss della sentenza);
- 10. Sulla determinazione della somma dovuta a titolo di legato da ai CP_1
fratelli (pag. 17 e ss della sentenza);
- 11. Compensazione delle somme che ha versato ad (punto 8 pag. CP_1 CP_4
19 e ss della sentenza);
- 12. Sulla validità del secondo testamento della sig.ra . Persona_1
Tali ripartizioni appaiono volte a rimarcare i punti della sentenza oggetto di impugnazione, mentre i singoli motivi d'appello non sono contraddistinti con separate titolazioni, risultano peraltro identificabili, dal complesso degli atti, nei termini seguenti:
14 - 1. Erroneità dell'annullamento per dolo del secondo testamento redatto da
[...]
Persona_1
- 2. Invalidità del testamento redatto da il 3 marzo Persona_1
2007;
- 3. Erroneità della ripartizione dei beni mobili;
- 4. Erronea determinazione della somma dovuta da
[...]
a titolo di legato ed erroneo riconoscimento di un debito Controparte_1
dei genitori nei confronti di Controparte_1
- 5. Erroneo computo delle somme versate all'Appellante da
[...]
poste in compensazione alla quota di legato da liquidare. Controparte_1
L'Appellante, inoltre, pur non presentando al riguardo alcuna specifica ragione di doglianza, ha riproposto le istanze istruttorie avanzate in primo grado. Infine, come già
detto, aveva avanzato richiesta di previsione di un contributo economico in suo favore, da porsi a carico dell'eredità o dei fratelli.
Gli Appellati, costituitisi in giudizio, hanno presentano appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dei motivi d'appello di controparte relativi al dichiarato annullamento del testamento redatto il 15 gennaio 2018, chiedendo, in tal caso, di dichiarare, in accoglimento dell'azione di riduzione ex art. 553 c.c.,
l'invalidità ed inefficacia nei loro confronti della disposizione testamentaria di cui al secondo testamento olografo, nella parte in cui lede la quota di legittima loro spettante e, per l'effetto, ottenere la reintegrazione della steSA mediante corrispondente riduzione della quota attribuita all'erede, e di procedere alla divisione dell'immobile con assegnazione in natura dello stesso a e alla Controparte_1
liquidazione delle quote ereditarie tenendo conto nella determinazione delle stesse delle voci relative alle somme versate dal 2005 al 2018 da
[...]
a nonché di quelle Controparte_1 Parte_1
corrisposte dagli Appellati in relazione all'immobile oggetto di divisione, per la cura e il funerale della madre.
15 2. ISTANZE ISTRUTTORIE E RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO - INAMMISSIBILITÀ
Preliminarmente, occorre osservare che, nelle presentate conclusioni, richiamando quelle avanzate nel primo grado di giudizio, l'Appellante ha riproposto delle istanze istruttorie, senza peraltro che tale richiesta sia motivata da alcun effettivo rilievo critico avverso il provvedimento di rigetto da parte del Tribunale, neppure menzionando l'ordinanza con cui tale istanze erano state respinte. Nel paragrafo titolato “2. In merito all'inganno e alla forzatura della sig.ra a testare in Persona_1
favore del figlio ….” si legge solo che “l'escussione dei testi indicati” in primo CP_4
grado, “non ammessi e dei quali con il presente gravame si rinnova la richiesta di ammissione, avrebbero permesso di chiarire la situazione”, non altro.
Ove dovesse intendersi tale richiesta quale un distinto motivo di gravame è da ritenersi manifestamente inammissibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c., a fronte della mancata presentazione di specifici rilievi critici avverso la decisione impugnata, ovvero dell'assenza di una parte argomentativa a supporto di quella volitiva.
Col presentato appello aveva altresì Parte_1
chiesto, in via d'urgenza, il riconoscimento di un contributo economico da porre a carico dei suoi fratelli, a fronte del suo intervenuto stato di indigenza. Al riguardo questa Corte, come già detto, si è pronunciata con ordinanza. Ove si dovesse ritenere tale istanza come riproposta, anch'eSA sarebbe inammissibile, sia per carenza di rilievi critici, sia trattandosi di domanda, qualificabile come richiesta di prestazione di alimenti ex art. 439 c.c., del tutto nuova rispetto all'oggetto della presente causa: in primo grado un dato importo era stato infatti attribuito a favore dell'Appellante a diverso titolo, quale parte del canone di locazione dell'immobile allora oggetto di sequestro, provvedimento cautelare poi revocato.
3. RITENUTA ERRONEITÀ DELL'ANNULLAMENTO PER DOLO E VIOLENZA MORALE DEL
“SECONDO TESTAMENTO” - INFONDATEZZA.
Il Tribunale ha annullato il testamento olografo redatto da Persona_1
in data 15 gennaio 2018, ritenendo che la volontà della de cuius sia stata
[...]
16 viziata da violenza morale e dolo, a fronte della condotta tenuta da
[...]
in specie nel periodo compreso fra l'estate 2017 e la Parte_1
redazione dell'atto, condotta ritenuta “ingannatoria e coercitiva”, in quanto volta a far credere alla madre di essere stata “abbandonata” dagli altri figli e a indurla, sinanche costringerla a cambiare le proprie disposizioni testamentarie.
Dopo aver osservato che sia la nozione di violenza morale che quella di dolo, per costante giurisprudenza, debbono essere valutate in ambito testamentario attribuendo alle stesse una valenza più ampia rispetto a quella comune in materia contrattuale,
tenendo conto in specie delle condizioni di età e di salute del testatore e della sua situazione psicologica, il giudice di prime cure ha raggiunto le predette conclusioni notando, in particolare: che la de cuius verteva in uno stato fisico e psichico quantomeno precario;
l'essere stato sufficientemente provato che il convenuto abbia tenuto, in quei mesi, un comportamento “costantemente aggressivo nei confronti dei familiari e dei terzi”, rifiutando la disponibilità alle visite e negando o centellinando i contatti telefonici con la madre, così limitando i contatti sociali della madre
(“isolamento” che è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità come uno dei possibili elementi presuntivi di un'attività captatoria); essere stato provato che in un'occasione il convenuto abbia posto in essere un esplicito tentativo di condizionare le volontà testamentarie della madre, recandosi personalmente dal notaio per Per_12
cercare di farsi consegnare il testamento redatto nel 2007, reagendo in modo aggressivo al rifiuto di tale consegna, quindi il giorno successivo mandando la madre dal notaio, in taxi, da sola, in uno stato descritto come quantomeno di scarsa lucidità,
sempre al fine di farsi restituire il testamento.
Con quello che, come sopra indicato, è da ritenersi il primo motivo di gravame, esposto nei paragrafi rubricati da 1 a 7 e 12 dell'atto di appello,
[...]
si duole di tali conclusioni. Parte_1
L'Appellante rappresenta, innanzitutto, di ritenersi vittima di “mere illazioni inveritiere”, “di un piano ben architettato … al fine di escluderlo dall'asse ereditario”.
Rammenta, poi, di aver iniziato a convivere con la madre dal dicembre 2015,
17 assistendola in ogni sua esigenza, dimostrandosi massimamente premuroso nei suoi confronti. Indica, quindi, che le dichiarazioni degli amici di famiglia , Testimone_4
, delle badanti , Testimone_5 Testimone_3 Testimone_2 [...]
, , nonché del fratello della signora e dei Tes_1 Persona_13 Persona_1
medici curanti, documentate agli atti, provano il suo costante atteggiamento di cura e dedizione nei confronti dell'anziana madre. Il che renderebbe “inverosimile”
“l'isolamento, il dolo e la violenza di cui l'esponente è accusato”. Rileva che, perché poSA configurarsi captazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, “non è sufficiente che sia stata esercitata sul testatore qualsiasi influenza di ordine psicologico, ma occorre che “siano stati messi in atto appositi mezzi fraudolenti idonei, per le condizioni di salute, l'età e lo stato psichico” del testatore, “a suscitare la rappresentazione di una falsa realtà, orientandola quindi a una distribuzione del suo patrimonio cui non sarebbe spontaneamente approdata”, Del che, a suo avviso, non sarebbe stata fornita prova.
L'Appellante sostiene poi che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le testimonianze rese da (che non dimostrerebbero “il clima di Testimone_1
tensione rilevato dal collegio”), dal notaio (di cui l'Appellante dubita Per_12
“l'autonomia”, “visti gli stretti legami con le controparti”, essendo “amico di infanzia del sig. ”, nonché “della effettiva capacità di accertare … lo stato psico fisico CP_1
della sig.ra , né vi sarebbero “prove” della “presunta conversazione” del Persona_1
notaio con “il taxista che accompagnò la de cuius presso il suo studio”, e si tratterebbe comunque di una testimonianza solo “valutativa” e “de relato”. Sarebbero poi “false le accuse rivolte ai danni di circa i tentativi di porre nel nulla il testamento della CP_4
madre del 2007”, era infatti la de cuius che, “libera dalla greve soggezione psicologica al marito”, aveva deciso di rivalutare le proprie disposizioni testamentarie, e l'Appellante si era recato dal notaio su richiesta espreSA della madre). Per_12
Anche i meSAggi fra fratelli prodotti agli atti dalle controparti sarebbero stati
“estrapolati e volutamente decontestualizzati”, e non vi sarebbe stata alcuna “attività oppositiva” nei loro confronti, né poteva addebitarsi all'Appellante il “cattivo
18 funzionamento del telefono”, che riguardava “la presa telefonica”, né egli avrebbe mai avuto alcuna volontà di “isolare” la madre, sarebbero stati semmai i fratelli, differentemente da quanto facevano quando il padre era in vita, a non riservare le dovute attenzioni alla madre, nei cui confronti mostravano “totale disinteresse e un atteggiamento ostile”.
Il Tribunale avrebbe anche erroneamente valutato la nomina di un amministratore di sostegno, richiesta da nel dicembre 2017 Controparte_1
segnalando l'esistenza di una infermità di carattere fisico e non psichico, incentrata
“sulla figura del fratello ”, “screditata”, nomina che l'Appellante precisa essere CP_4
stata disposta con decreto del maggio 2018, senza previa audizione sua, né della signora , designando quale amministratore provvisorio Persona_1
la dott.SA suggerita da nel Testimone_9 Controparte_1
presentato ricorso, la quale successivamente è stata altresì nominata consulente di parte da e Controparte_1 Controparte_2
nel procedimento di mediazione antecedente al presente giudizio, la quale
[...]
avrebbe costantemente dimostrato un atteggiamento ostile nei confronti dell'Appellante, sino alla presentazione di un ricorso in cui si chiedeva il suo allontanamento dalla villa di famiglia, respinto dal Tribunale nel luglio 2018, e disponeva poi, altresì, contro la volontà di , il di lei Persona_1
ricovero in una casa di cura, dove poi, purtroppo, la signora decedeva.
Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le condizioni di salute fisiche e psichiche della de cuius, non esistendo invece alcun documento medico attestante di lei “alterazioni psichiche” tali “da renderla incapace”, né tale conclusione poteva essere derivata dalle risultanze della disposta CTU grafologica.
L'Appellante conclude, quindi, nel senso che lungi dal dover essere annullato, il testamento del 2018 avrebbe dovuto ritenersi legittima “espressione di gratitudine di una mamma nei confronti di un figlio che fino all'ultimo si è preso cura di lei”.
19 Per quanto alcune delle considerazioni esposte dall'Appellante poSAno ritenersi condivisibili, il motivo d'impugnazione risulta infondato e non può trovare accoglimento.
Va intento premesso che lo stesso Tribunale non ha posto in dubbio la cura filiale dimostrata da nei confronti della madre, Controparte_4
osservando peraltro, correttamente, che “non è in discussione, in questa sede, se
[...]
si sia occupato o meno della salute della madre, ma se egli ne abbia coartato CP_4
la volontà”. Dal complesso delle dichiarazioni richiamate dall'Appellante emerge senz'altro il suo affetto e la sua dedizione nella cura della madre, ma questo non esclude che egli abbia tenuto una condotta atta a incidere sulla di lei manifestazione di volontà testamentaria.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la de cuius si trovasse in una condizione fisica e psicologica, di età e di salute, tale che condotte di violenza morale e di dolo, nel senso di cui all'art. 624 c.c., potevano più facilmente alterare le sue determinazioni testamentarie, tenuto conto che, in tale ambito, “qualunque male è nella sostanza più grave di quello derivante da una disposizione che avrà efficacia quando il testatore non potrà più subirne le conseguenze”. Il che non equivale in alcun modo all'aver affermato che si trovasse in uno stato di incapacità di Persona_1
testare.
Di queste condizioni di minorata difesa e di più facile coercibilità, nel senso sopra indicato, vi è piena prova agli atti. La de cuius già nel 2015 aveva subito una rottura del femore, come ricordato dallo stesso Appellante, fatto che aveva influito sulle sue capacità motorie e sul suo stato fisico, di persona poi, nel 2018, già di oltre 80 anni di età. Il medico di famiglia, dott. , in un certificato datato dicembre Parte_3
2017, ovvero un mese prima della redazione del testamento, la descriveva come “in mediocri stabili condizioni generali, parzialmente orientata nel tempo e nello spazio”,
“costretta a letto o in carrozzina non è autonoma”, “risponde a tono se interrogata pur in un quadro complessivo di rallentamento ideo-motorio e posturale”. Sempre nel dicembre 2017 il neurologo dott. riporta un di lei “deterioramento Parte_4
20 cognitivo di grado lieve-moderato, non tale compromettere la capacità di intendere e volere” e, sentito in giudizio, indica che “aveva un disturbo nell'articolazione della parola, tipico del parkinson, parlava in modo flebile, ma esprimeva correttamente i concetti”. Tale stato poi peggiorerà e nel giugno 2018 il geriatra dott. la Per_14
valuterà come divenuta incapace di intendere e volere, ma questo ha limitato rilievo,
essendosi verificato mesi dopo la redazione del testamento. Invece, è lo stesso testamento olografo del gennaio 2018 a evidenziare “evidenti difficoltà ideo-grafo- motorie chiaramente derivanti da problematiche dei centri nervosi superiori”, come ritenuto dal CTU dott. ed emerge d'altronde palese dal suo testo, che è il Per_15
seguente:
“So Per_1 Persona_16
Residente ni Strada Manzi 17 Moncaliri 709
Revoco ogni mei precedente digazione testamento
Per_1 nio bene a nio fglio Parte_8 Per_18 [...]
V. Giazzo di”. Controparte_8 Per_19
Quanto alle condotte tenute dall'Appellante nei mesi antecedenti alla redazione del testamento del 15 gennaio 2018, le dichiarazioni rese dall'amministratore di sostegno,
dott.SA non hanno effettivo rilievo, sia perché, come notato Testimone_9
dall'Appellante, il fatto di essere stata indicata da una delle controparti per la nomina a tale incarico, unitamente alla sua successiva designazione come consulente di parte nel procedimento di mediazione, possono far insorgere dubbi sulla sua piena attendibilità e credibilità, ma soprattutto e primariamente perché la sua nomina è avvenuta nel maggio 2018 e ha riferito fatti avvenuti successivamente, quindi a distanza di mesi dalla data di redazione del testamento.
Risulta invece di particolare rilievo la testimonianza resa dal notaio , Persona_12
che ha piena valenza probatoria.
L'attendibilità e credibilità del teste, relativamente a dichiarazioni rese in ordine a fatti inerenti all'esercizio delle sue funzioni professionali, non può essere ritenuta inficiata da mere illazioni di suoi “stretti legami con le controparti”, essendo notaio di
21 fiducia di famiglia e asseritamente “amico d'infanzia di
[...]
. Controparte_1
La sua testimonianza, poi, non è de relato, riferendo fatti avvenuti in sua presenza,
poco prima del gennaio 2018.
ha dichiarato che il 19 dicembre 2017 Persona_12 [...]
si è recato nel di lui studio chiedendo la consegna del Controparte_4
testamento redatto dalla madre nel 2007, reagendo poi con aggressività al rifiuto da parte del notaio. Il fatto è incontestato ed è ben poco credibile che l'Appellante abbia tenuto tale anomala condotta “su incarico della madre”. Ove pure la qualificazione della reazione dell'Appellante come “aggressiva” sia da ritenersi valutativa, tale è stata la percezione da parte del teste.
Il teste ha poi dichiarato che il giorno dopo, quindi il 20 dicembre 2017, la signora si è presentata da sola nel suo studio notarile Persona_1
domandando di ritirare il suo testamento. Al notaio è apparsa essere come intimorita e vertere in uno stato di scarsa lucidità: valutazione che non richiede conoscenze mediche, e comunque è stata sufficiente per determinare il notaio a richiederle,
correttamente, di tornare con un certificato che attestasse la sua piena capacità di agire.
Il teste ha poi aggiunto di aver appreso dal taxista che l'aveva accompagnata -occorre ricordare le di lei difficoltà motorie- che era stato il figlio, da identificarsi in gli altri figli risiedendo in quel periodo Controparte_4
all'estero- a “caricarla di peso” sul taxi, chiedendo al taxista di accompagnarla allo studio notarile, rivolgendo alla madre, in presenza del taxista, le parole “fai come devi”. Solo quest'ultima è una dichiarazione de relato, ma il complesso dello svolgimento dei fatti avvenuti in quei due giorni rende più che probabile che queste, o comunque analoghe parole, siano state quelle effettivamente utilizzate dall'Appellante.
Episodio grave, che connota una condotta volta a coartare la volontà della de cuius.
Quanto ai meSAggi fra fratelli prodotti agli atti dalle controparti, l'Appellante non ha fornito alcuna prova, che pure avrebbe potuto dare, che siano stati “estrapolati e
22 volutamente decontestualizzati”, e dal loro tenore emerge una valenza oppositiva a possibilità di visite e contatti dei fratelli con la madre.
È ben possibile che le difficoltà di contatto telefonico con la madre derivassero anche da problematiche o guasti di una presa telefonica, ma è allora anomalo che l'Appellante non abbia dato disposizioni o altrimenti si sia attivato per porvi rimedio.
Le dichiarazioni di sono state ritenute dal Tribunale solo come Testimone_1
indicanti il verificarsi di “discussioni in casa”, senza escludere che queste potessero derivare da manchevolezze dei servizi resi dalla badante, che però erano rimarcate da con un tono connotato da aggressività, forse Controparte_4
suo proprio in quel periodo -emergente anche dai sopra menzionati meSAggi e dalle a sua volta influiva sulle percezioni della madre. Per_12Persona_2
Nel complesso è pertanto condivisibile la valutazione del Tribunale che, sulla base delle dichiarazioni dei testi e di una serie di elementi indizianti, qualificabili anche come presunzioni gravi, precise e concordanti, ha ritenuto che, nel periodo antecedente la redazione del testamento del 15 gennaio 2018, Controparte_4
abbia tenuto condotte prevaricatorie nei confronti della madre, interferendo nei
[...]
suoi rapporti con gli altri familiari, così suscitando in lei, con mezzi in senso lato fraudolenti, la rappresentazione di una falsa realtà, di essere stata sostanzialmente abbandonata dagli altri suoi figli, di dipendere integralmente dal figlio , sino al CP_4
punto di ritenersi sostanzialmente costretta a effettuare nuove e diverse disposizioni testamentarie in suo favore, disposizioni che risultano pertanto viziate da una non libera e così coartata manifestazione della di lei volontà.
4. VALIDITÀ DEL TESTAMENTO REDATTO DA IL 3 Persona_1
MARZO 2007
Nel paragrafo rubricato “8. Sulla validità/efficacia del primo testamento della sig.ra del 2007”, identificabile come un secondo motivo di impugnazione, Persona_1
l'Appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto valido il testamento della de cuius del 3 marzo 2007, “senza motivare” e “senza considerare le difese e le produzioni
23 documentali dell'esponente”, con cui questi argomentava che in tale occasione non sarebbe stata libera di manifestare le proprie Persona_1
volontà, ma sarebbe stata coartata, assoggettata, forzata a esprimersi in modo identico alle volontà del marito, contenuta in un testamento in pari data.
Tale motivo di gravame è inammissibile.
Ove pure avesse formulato espreSA Controparte_4
domanda in tal senso, in primo grado, il Tribunale ha ritenuto che “tutte le domande e le eccezioni non rilevabili d'ufficio proposte da Controparte_4
risultano tardive, in quanto egli non si è costituito nel termine previsto dall'art. 166
c.p.c.”, ragione per la quale le stesse non sono state esaminate. Argomentazione avverso la quale l'Appellante non ha avanzato alcun rilievo critico. Ne deriva l'inammissibilità ex 342 c.p.c., né possono essere avanzate in appello domande nuove.
5. RITENUTA ERRONEITÀ DELLA RIPARTIZIONE DEI BENI MOBILI
Con un terzo motivo d'impugnazione l'Appellante sostiene l'erroneità dell'effettuata ripartizione dei beni mobili.
Tale gravame, peraltro, è motivato “alla luce delle contestazioni … sollevate circa la validità del primo testamento della de cuius”, e ritenendo lo stesso “revocato” dal secondo testamento.
La reiezione dei precedenti due motivi di appello comporta l'assorbimento e il rigetto anche di questa ragione di doglianza.
6. ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA DA Controparte_1
A TITOLO DI LEGATO ED ERRONEO RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO DEI
[...]
GENITORI NEI CONFRONTI DI QUESTI
In conseguenza dell'accoglimento della domanda di annullamento del secondo testamento di , il Tribunale ha ritenuto di dover regolare Persona_1
la successione tra i fratelli sulla base delle disposizioni testamentarie del 3 marzo
2007, reputando che, a mezzo delle stesse, , come il di Persona_1
lei marito, abbia voluto istituire erede e Controparte_1
24 costituire dei legati in favore dei figli ed . Nell'addivenire alla CP_2 CP_4
quantificazione degli importi di tali legati, poi computati in misura pari a euro
345.526,80, il Tribunale, sulla base delle indicazioni contenute nelle predette disposizioni testamentarie, ha decurtato dal valore dell'immobile un importo pari a euro 471.000,00, nel testamento indicato come dovuto da Persona_1
e dal marito nei confronti di nonché
[...] Controparte_1
gli interessi su tale importo al 4%. Secondo parte Appellata tale somma corrisponderebbe, per euro 125.000,00, a degli importi corrisposti per pagare costi di manutenzione e restauro della villa di strada dei Manzi 7/9, per euro 346.000,00 a un accollo assunto dai genitori per ripagare delle somme versate ai fratelli, fra le CP_1
quali l'importo di 200,000,00 sterline pagate a dal 1995 al 2005 e da questi CP_4
riconosciuto, come da riconoscimento di debito in data 23 luglio 2005, di cui al doc.
56 del fascicolo attoreo.
Con un quarto motivo d'impugnazione, l'Appellante ritiene l'erroneità di tale pronuncia, osservando che: di tale debito non sarebbe stata fornita prova alcuna, così come della relativa dazione di denaro ai genitori, si sarebbe trattato, in realtà, di “un mero escamotage, un artifizio per favorire a discapito di ”, il che CP_1 CP_4
risulterebbe ancor più evidente considerando che tale previsione è contenuta nei testamenti di entrambi i genitori, per cui l'ipotetico debito ammonterebbe al doppio di euro 471.000,00, ovvero a 942.000,00 euro, di cui ancor meno vi è prova.
Ora, gli Attori hanno allegato che i testamenti dei genitori hanno fatto riferimento a un unico debito, di euro 471.000,00, e non a due diversi debiti di tale importo, ed è quanto si ritiene venga confermato dall'interpretazione di dette disposizioni testamentarie.
Il Tribunale, poi, non ha ritenuto accertato tale debito, ma ha fatto riferimento a tale previsione, presente nel testamento, esclusivamente come modalità di calcolo dei legati stabiliti dalla de cuius, ovvero come criterio per addivenire alla quantificazione degli stessi.
25 Il calcolo, in sé, non è stato oggetto di impugnazione, ma solo la sussistenza di tale debito.
Per inciso, la documentazione prodotta dagli Appellati poteva essere esaminata per valutare la sussistenza o meno del debito.
Peraltro, per potervi procedere, l'Appellante avrebbe potuto operare una rinuncia al legato e promuovere azione di accertamento della sua quota di legittima, previa ricostruzione dell'asse ereditario e accertamento della non debenza di tale importo, o avrebbe potuto presentare una domanda di accertamento negativo: tuttavia, anche al riguardo, deve rammentarsi che il Tribunale ha ritenuto che “tutte le domande e le eccezioni non rilevabili d'ufficio proposte da di risultano Controparte_4 CP_1
tardive, in quanto egli non si è costituito nel termine previsto dall'art. 166 c.p.c.”, ragione per la quale tali domande, siano state presentate o meno, fossero o meno così
qualificabili sulla base delle allegazioni del convenuto, non sono state esaminate in quanto tardive, e, come detto, tale paSAggio motivazionale non è stato impugnato.
Ne deriva l'inammissibilità anche di tale motivo di doglianza.
7. ERRONEO COMPUTO DELLE SOMME VERSATE ALL'APPELLANTE DA
[...]
, POSTE IN COMPENSAZIONE ALLA QUOTA DI LEGATO DA Controparte_1
LIQUIDARE
Il Tribunale, dopo aver calcolato l'ammontare del legato, quale importo dovuto da a favore di Controparte_1 Controparte_4
, ha esaminato la domanda di compensazione avanzata dall'attore, relativamente
[...]
a somme asseritamente da questi erogate a favore del convenuto e quindi, pur non computate fra queste quelle di cui al documento n. 56, in quanto ritenute debito di sterline 200.000,00 che i genitori si erano accollati, a fronte invece dei documenti di cui ai n. 57 e 58 del fascicolo attoreo, nonché degli estratti conto acquisiti e della consulenza tecnica contabile disposta in sede di mediazione, ha concluso ritenendo che l'importo complessivo a tale diverso titolo dovuto da a fosse pari a euro CP_4 CP_1
26 466.634,95 e che, essendo lo stesso maggiore dell'importo del legato, “alcuna somma” residuasse dovuta “da a ”. CP_1 CP_4
Con un quinto motivo d'appello, si duole di Controparte_4
tale conclusione, sostenendo: che tali “presunti rapporti di dare e avere fra le controparti esulano dall'oggetto del presente giudizio” e “non devono essere considerati nella quantificazione della quota pertoccante” all'Appellante; che i bonifici bancari, da lui ricevuti a partire dall'anno 2013, recavano la causale financial support, da ciò emergendo chiaramente l'intenzione di di volerlo aiutare date le sue CP_1
condizioni economiche precarie, di effettuare un “atto di liberalità”; che, al più, tali pagamenti potrebbero ritenersi eseguiti in adempimento di un'obbligazione naturale, quindi senza comunque poter essere oggetto di un'azione di ripetizione, né dare luogo a compensazione;
che tali versamenti sarebbero continuati fino al 2018, pur avendo
, a partire dal 2017, mutato la causale degli stessi in financial loan, senza tuttavia CP_1
nulla convenire con l'Appellante, né informarlo in merito a un cambiamento di determinazione e, dunque, al sorgere di una sua pretesa creditoria;
che, quanto a presunte somme corrisposte fino al 2012, di cui a lettere ricognitive ex adverso
prodotte, mancherebbe la prova sia del quantum elargito, che del fatto che le medesime fossero state conferite a titolo di prestito;
che a tali lettere non avrebbe dovuto attribuirsi alcun valore probatorio, essendo le stesse, secondo l'Appellante,
“false e create ad hoc”, né potendosi mettere in dubbio la tempestività del loro disconoscimento, atteso che lo stesso sarebbe avvenuto già in sede di mediazione, ed essendo state disconosciute anche con la comparsa di costituzione in primo grado;
la scrittura asseritamente recante data 27 settembre 2010 di cui al doc. 57 di parte attorea
(come quella di cui al doc. 56, recante data 23 maggio 2005) indicherebbero poi importi “il cui eventuale obbligo restitutorio si è ampiamente prescritto”, mentre quella datata 19 dicembre 2012, doc. 58, “della cui genuinità fortemente si dubita”, “reca invece correzioni a penna non chiaramente leggibili, in merito, guarda caso, agli importi da restituire”.
27 Tale motivo d'impugnazione può trovare un parziale accoglimento, nel senso di seguito esposto.
Va premesso che, differentemente da quanto sostenuto dall'Appellante, non si tratta al riguardo di questione inerente la quantificazione del legato a lui spettante, già
computato dal Tribunale nella predetta misura di euro 345.526,80, ma della quantificazione di importi che con espreSA Controparte_1
domanda presentata in tal senso, ha chiesto di portare in compensazione rispetto all'importo da lui dovuto all'Appellante, a titolo di corresponsione del legato.
L'importo di sterline 200.000 di cui al doc. 56 di parte attorea poi, come già precisato, dal Tribunale non è stato computato in compensazione, avendolo ritenuto invece compreso nel diverso importo di euro 471.000,00 di cui nei testamenti da loro redatti i genitori si sono detti in debito nei confronti di , quale accollo dei debiti CP_1
di ed . CP_2 CP_4
Questo precisato, trattandosi di domanda avanzata in giudizio da
[...]
spettava a questi fornire la prova della sussistenza di tali crediti. Controparte_1
Per gli importi pagati da a fino a dicembre 2012, sono stati prodotti CP_1 CP_4
agli atti i documenti n. 57 e 58, costituenti riconoscimento di debito per importi pari a sterline 121.697 (relativamente a “prestiti” ricevuti dal 2005 al 2010) e a sterline
68.527 (nuovamente relative a “prestiti” ricevuti dal 2010 al dicembre 2012). si è costituito tardivamente in primo grado, Controparte_4
ragione per la quale, del tutto correttamente, il Tribunale ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione relativa alla scrittura di riconoscimento di debito recante data 27 settembre 2010 di cui al doc. 57.
In ordine a dette scritture ricognitive di debito, il Tribunale ha altresì ritenuto tardivo il disconoscimento effettuato da parte dell'Appellante, reputandolo avvenuto solo con la memoria ex art. 183 n.1 comma 6 c.p.c..
L'Appellante sostiene, in senso contrario, di averle disconosciute già in sede di mediazione -il che però non ha rilievo, trattandosi di momento antecedente all'instaurazione del giudizio- e soprattutto con la comparsa di costituzione in giudizio,
28 rimarcando che il disconoscimento non deve essere effettuato con forme solenni o particolari. Tuttavia, il Tribunale ha correttamente ritenuto, invece, che non potesse essere attribuita valenza onnicomprensiva di disconoscimento alla generica contestazione contenuta nella comparsa di risposta, avente il seguente tenore “gli attori, e in particolare, il fratello sostengono di aver versato notevoli importi a CP_1
favore dei genitori e del convenuto, ma a parte dette asserzioni e vari documenti, di cui si contesta la sottoscrizione da parte del convenuto ed il reale riferimento al vero, manca del tutto la prova di tali pagamenti”, non essendo la steSA riconducibile con sufficiente chiarezza ai documenti di cui ai n. 57 e 58.
L'argomento secondo il quale il doc. 58 “reca correzioni a penna non chiaramente leggibili, in merito, guarda caso, agli importi da restituire” costituisce, invece, una mera difesa, come tale esaminabile: tuttavia il documento appare sufficientemente leggibile, le correzioni riguardano gli importi di cui ai precedenti riconoscimenti di debito (doc. 56 e 57) e da esso si evince chiaramente un riconoscimento di debito per sterline 68.527 (pari a euro 83.968,87), sottoscritto da Controparte_4
.
[...]
Trattandosi di due riconoscimenti dei debiti, spettava al convenuto dimostrare di aver saldato la propria debenza o l'esistenza di una causa estintiva del credito, il che, invece, non è stato nemmeno allegato, tantomeno provato dall'Appellante.
Pertanto, gli importi di euro 143.105,59 (sterline 121.697) e di euro 83.968,87
(sterline 68.527) sono stati correttamente ritenuti dal Tribunale come crediti spettanti a da portare in compensazione impropria rispetto Controparte_1
all'importo da lui dovuto, quale erede, a a Controparte_4
titolo di corresponsione del legato.
Quanto agli importi corrisposti all'Appellante dal dicembre 2012 in avanti non sono stati prodotti riconoscimenti di debiti al riguardo, non opera pertanto l'inversione dell'onere probatorio e gravava su la prova del Controparte_1
titolo posto a fondamento del credito vantato.
29 Sono stati esclusivamente prodotti agli atti degli estratti conto e della documentazione bancaria, dalla quale emerge che sono stai effettuati dei bonifici da a dal Controparte_1 Parte_1
dicembre 2012 fino ad aprile 2017, recanti come causale “financial support”: al riguardo la predetta prova non può dirsi essere stata sufficientemente fornita, non risultando in questo caso trattarsi di prestiti e non di atti di liberalità o quantomeno di pagamenti eseguiti in adempimento di un'obbligazione naturale.
A diverse conclusioni si deve invece addivenire per i pagamenti successivamente effettuati da a favore di Controparte_1 [...]
fino ad ottobre 2018, recanti la diversa causale financial Parte_1
loan, così come in ordine ai pagamenti effettuati da Controparte_1
a favore di terzi, ma nell'interesse di
[...] Controparte_4
come emergente dalle risultanze di una consulenza contabile svolta in sede di mediazione.
Secondo l'Appellante, il cambiamento di causale dei bonifici a suo favore non sarebbe derivato da alcun accordo sopravvenuto fra le parti, tuttavia proprio in quel periodo risulta che i rapporti fra i fratelli si fossero ulteriormente deteriorati, appare probabile che questa fosse la ragione del diverso intendimento di
[...]
e non risulta plausibile che l'Appellante sia venuto a Controparte_1
conoscenza del sorgere della pretesa creditoria del fratello al riguardo solo durante la pendenza della lite, avendone potuto avere immediata contezza dalla lettura degli estratti conto bancari. Né l'Appellante, per converso, ha altrimenti provato che continuasse a trattarsi di erogazioni liberali.
Quindi, agli importi di cui alle predette lettere ricognitive di debito, pari rispettivamente a euro 143.105,90 e a euro 83.968,87, vanno aggiunte le somme di euro 60.634,79, pagate da a terzi nell'interesse dell'Appellante, e di euro CP_1
39.907,34, direttamente ricevute dall'Appellante tra aprile 2017 e ottobre 2018.
Pertanto, essendo stato quantificato in euro 345.526,80 il legato spettante a ed essendo state determinate in euro Controparte_4
30 327.616.90 le somme complessivamente versate da ad computabili in CP_1 CP_4
compensazione, rimane un residuo di euro 17.909,90 spettante in favore dell'Appellante a titolo di corresponsione del legato.
8. APPELLO CONDIZIONATO
Gli Appellati hanno proposto appello incidentale condizionato al “caso in cui in accoglimento dell'appello proposto il secondo testamento olografo venga riconosciuto valido ed efficace”: non essendosi verificata tale condizione, l'appello incidentale non deve essere esaminato.
9. SPESE DEL GIUDIZIO
La parziale riforma della sentenza di primo grado impone procedersi a rideterminazione dell'attribuzione e della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
e Controparte_1 Controparte_2
sono risultati soccombenti relativamente alla domanda di dichiararsi la
[...]
nullità per apocrifia del testamento di , parzialmente Persona_1
soccombenti su alcune delle domande relative ad importi opposti in compensazione a relativamente a spese relative a manutenzione Controparte_4
e gestione della villa, tasse di successione, spese funerarie, spese di mantenimento della madre e a parte delle erogazioni corrisposte da Controparte_1
a vittoriosi su tutte le altre domande da
[...] Controparte_4
loro presentate.
A fronte della reciproca soccombenza, si ritengono sussistenti le condizioni per una parziale compensazione delle spese di lite fra le parti, ma nella sola proporzione di un ottavo, ovvero del 12,5%, risultando Controparte_4
maggiormente soccombente.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore della controversia (rientrante
31 nello scaglione compreso fra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
le spese del primo grado si liquidano, per ogni fase del giudizio, complessivamente in favore di e Controparte_1 Controparte_2
, e a carico di nei seguenti termini:
[...] Controparte_4
- per la fase di studio euro 6.000,00
- per la fase introduttiva euro 4.000,00
- per la fase istruttoria e di euro 17.000,00 trattazione
- per la fase decisoria euro 9.145,00
Totale: euro 36.145,00
Spese compensate al 12,5% euro 4.518,00
Totale spese a carico euro 31.627,00
oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A., I.V.A. e rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari nei termini di legge.
Quanto alle spese di CTU, considerato essersi trattato di consulenza grafologica,
che ha condotto alla reiezione della domanda volta a dichiararsi la nullità del testamento per apocrifia, che per altro verso ha condotto a risultati qualificabili come di interesse per entrambe le parti, le stesse si pongono per il 50% a carico degli Attori,
per il restante 50% a carico del Convenuto.
In relazione al presente grado di appello, per le stesse considerazioni già esposte, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, ritenute sussistenti le condizioni per una parziale compensazione delle spese di lite nella proporzione di un ottavo, ovvero del
12,5%, in conformità ai già richiamati parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo
2014 n. 55, le stesse si liquidano, in favore della parte Appellata e a carico della parte
Appellante, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 7.500,00
- per la fase introduttiva euro 5.500,00
- per la fase decisoria euro 9.000,00
32 Totale: euro 22.000,00
Spese compensate al 12,5% euro 2.750,00
Totale spese a carico euro 19.250,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata:
– dichiara che, a seguito dell'applicazione della compensazione per una somma pari a euro 327.616,90, è Controparte_1
tenuto al pagamento dell'importo di euro 17.909,90 a favore di
[...]
a titolo di adempimento del legato a suo carico;
Controparte_4
– ritenute compensate fra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, nella proporzione di un ottavo, condanna per il resto
[...]
al rimborso delle stesse, a favore di Controparte_4 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
liquidate nella misura complessiva di euro 31.627,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A., I.V.A. e rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari nei termini di legge;
– pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori per il 50% e del convenuto per il restante 50%.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate nella proporzione di un ottavo le spese fra le parti, condanna per il resto parte Appellante,
[...]
al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in Controparte_4
favore della parte Appellata, e Controparte_1 [...]
liquidate complessivamente nella misura di euro Controparte_2
19.250,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei
33 termini di legge.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
il Giudice estensore dott. Roberto Rivello
il Presidente dott. Alfredo Grosso
34
R.G. 1636/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.SA Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1636/2022 R.G. promoSA da:
C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Firenze l'11 agosto 1966, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Marco
Rivalta del foro di Torino, PEC presso il Email_1 cui studio è elettivamente domiciliato, in Torino, via Gioberti n. 40
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 23 agosto 1961 e
C.F. , nato a Controparte_2 C.F._3
Firenze il 3 ottobre 1962, entrambi rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv.
Filippo Mazza del foro di Roma, PEC , Email_2 dall'avv. Agostino Clemente del foro di Roma, PEC
1 , dall'avv. Mariantonietta Russo del foro di Email_3
Roma, PEC , e dall'avv. Emanuele Olmi Email_4 del foro di Torino, PEC elettivamente Email_5 domiciliati presso lo studio dell'avv. Olmi, in Torino, via Magenta n. 41
- APPELLATI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2022,
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 4421/2022, Parte_1
emeSA in data 13 ottobre 2022 dal Tribunale di Torino, in composizione collegiale,
pubblicata il 15 novembre 2022 e notificata il 18 novembre 2022, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ha disposto nei seguenti termini:
“a. rigetta la domanda di nullità per apocrifia del testamento olografo di Persona_1
nata a [...] il [...], deceduta in Torino in data 8 settembre 2018,
[...] testamento datato 15 gennaio 2018, pubblicato dal NO in data 02.10.2018; Per_2
b. annulla il testamento olografo di nata a [...] il 14 gennaio Persona_1 1936, deceduta in Torino in data 8 settembre 2018, testamento datato 15 gennaio 2018, pubblicato dal
NO in data 02.10.2018, REP. 59792/30941, registrato il 3.10.2018 n. 24058, trascritto Per_2 in data 6.11.2018 ai nn. 45035/31187; c. dichiara che è pieno proprietario dell'immobile sito in Controparte_3
Moncalieri (TO), strada Manzi n.7/9 al catasto ai nn. F.9 part 73 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, F.9 part.68, F.9 part. 69, F.9 part. 70, F.9 part. 71, F.9 part. 73, F.9 part. 379, F.9 part. 75, F.9 part. 76, F.9 part. 416, F.9 part. 418, F.9 part. 478 e F.9 part. 72;
d. dichiara che , ed Controparte_1 Controparte_2 [...] sono proprietari per un terzo ciascuno dei beni mobili contenuti Controparte_4 nell'immobile di Strada Manzi, N°7 come indicati nell'inventario allegato alla relazione del custode del 28.09.2019; e. dichiara che è proprietario di “7 piatti vecchia Savoia sull'alzata Controparte_1 del Buffet;
N°3 grandi piatti ora sulla porta del p.t. N°2 grandi piatti fondi col ns. stemma (ora in entrata): N° 2 seggioloni in cuoio col ns. stemma e;
CP_5 f. dichiara che di è usufruttuario di N° 37 quadri (ivi compresi N. 5 CP_1 CP_1 ritratti del Principe di Carignano e Famiglia) 2 tavolette di famiglia con stemma araldico: la fotografia di di la miniatura di di il quadro dello Per_3 CP_1 Persona_4 CP_1 storico F. Guicciardini, N. 28 faldoni costituenti l'Archivio della Famiglia;
g. dichiara che ad di spetta, a titolo di legato, la somma di Controparte_2 CP_1
€.345.526,8; h. dichiara che ad a seguito dell'applicazione della Controparte_4 compensazione nulla spetta a titolo di adempimento del legato a carico di Controparte_1
[...] i. dà atto della ceSAzione della misura cautelare del sequestro giudiziario;
j. revoca il contributo economico a favore di disposto con Controparte_4 ordinanza cautelare del 20-22 marzo 2020, k. dispone che il custode dott. restituisca l'immobile di strada Manzi 7/9 a Parte_2 [...]
ed i beni mobili alle parti indicate al punto d) e f); Controparte_1
2 l. condanna a rimborsare a ed Controparte_4 Controparte_1
le spese processuali che liquida nella somma complessiva di € Controparte_2
36.145 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
m. pone le spese di custodia del procedimento di sequestro definitivamente a carico del convenuto;
Controparte_4 n. pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto ”. Controparte_4
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.
Gli Appellati hanno presentato un appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dei motivi d'appello di controparte relativi al dichiarato annullamento del testamento redatto il 15 gennaio 2018.
Con ordinanza del 29 marzo 2023, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria formulata dall'Appellante, non risultando integrato il requisito del periculum in mora
(concernendo le censure dell'Appellante unicamente le statuizioni di mero accertamento della pronuncia di primo grado che, per loro natura, nemmeno in astratto sono suscettibili di esecuzione forzata prima del paSAggio in giudicato della sentenza)
e non potendo dirsi sussistente un fumus boni iuris connotato da una manifesta fondatezza, come pure ha rigettato l'istanza avanzata ex art. 670 n.1 c.p.c., di sequestro della villa e dei beni ereditari (non essendo più controversa la titolarità dei medesimi e non essendovi, dunque, più ragioni di custodia e di gestione temporanea dei suddetti che giustifichino una disposizione cautelare), e ha altresì dichiarato l'inammissibilità della richiesta, avanzata anch'eSA da di Parte_1
ricevere dai fratelli un contributo economico, di almeno euro 500,00 al mese, per far fronte alla sua situazione di impossidenza, non risultando tale istanza conneSA con l'oggetto del presente giudizio.
II. All'esito della trattazione, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: in via di urgenza
Disporre, e/o confermare, anche inaudita altera parte, per i motivi sopra richiamati, un contributo a carico dell'appellante in misura non inferiore ad € 500 mensili;
... nel merito:
3 accogliere per i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 4421/2022 emeSA dal Tribunale di Torino, in composizione collegiale, in data
13.10.2022, nel procedimento recante R.G. n. 26806/2019 tra le parti sopra indicate, pubblicata il
15.11.2022 e notificata a mezzo pec in data 18.11.2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che qui si riportano: nel merito: con riferimento al testamento del sig. : Per_5
- accertare e dichiarare che le somme versate dal 2005 al 2018 dal signor Controparte_1
a favore del convenuto, per i motivi di cui in narrativa, non rappresentano un acconto
[...] sulla liquidazione della quota ereditaria spettante a quest'ultimo né devono essere opposte in compensazione rispetto alla quota da liquidarsi, e per l'effetto condannare il signor Controparte_1 alla liquidazione della intera quota spettante al signor , in virtù del testamento del
[...] CP_4 signor;
Per_5 con riferimento al secondo testamento della signora Persona_1 in via principale: respingere per i motivi dedotti in narrativa la avversa richiesta di dichiarazione di nullità del secondo testamento olografo della signora per apocrifia e di annullamento dello stesso per dolo Persona_1
e, previo accertamento della autenticità del secondo testamento materno e della sua redazione in modo del tutto libero da costrizioni, autonomo e formato nel pieno delle facoltà della de cuius, accertare e dichiarare valido ed efficace il secondo testamento redatto dalla signora ed Persona_1 in particolare dichiarare il signor di unico erede testamentario, fatte Controparte_4 CP_1 salve le quote di legittima a favore dei fratelli;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dichiarasse nullo il secondo testamento olografo della signora per apocrifia o, in alternativa, annullasse lo stesso per dolo o Persona_1 violenza ex art. 624 c.c, accertare tutti i diritti ereditari di ogni erede e legatario in virtù del primo testamento della signora e, previo annullamento del riconoscimento del debito di € Persona_1 471.000 a favore del figlio , in quanto duplicazione dello stesso riconoscimento operato dal CP_1 marito , accertare e determinare la quota di eredità spettante al figlio e provvedere Per_5 CP_4 alla relativa liquidazione;
in ogni caso, accertare che il riconoscimento di debito di € 471.000 fatto dal signor Per_5
e dalla signora costituisce un mero espediente Controparte_1 Persona_1 per estromettere dall'asse ereditario, in tutto o in parte, il figlio;
CP_4 in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza precedentemente formulata, accertare che l'importo a debito dei testatori a favore del figlio sia rappresentato dai soli importi di cui sia provato l'effettivo versamento;
CP_1 in via istruttoria: a) ammettersi le prove per interrogatorio e testi sulle circostanze, precedute dalle parole “vero che”, già formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc depositata nel giudizio di primo grado e di seguito ricapitolate:
1. il signor impediva l'accesso alla Villa ai fratelli ed;
CP_4 CP_1 CP_2
2. la signora in villa riceveva la visita delle sue amiche;
Persona_1
3. il signor organizzava cene a Torino tra la madre e le sue amiche;
CP_4
4. la signora era assisitita fdal figlio;
Persona_1 CP_4
5. dalle valutazioni mediche risulta che la signora fosse lucida, orientata e Persona_1 comprendesse ciò che le veniva detto e accadeva intorno;
6.la signora riusciva ad esprimersi a parole;
Persona_1
7. la signora si lamentava ed ha pianto molte volte, poichè il marito era Persona_1 Per_5 autoritario e la trattava anche male;
8. la signora si lamentava del fatto di aver dovuto accettare di stilare un testamento Persona_1 simile a quello del marito, pur non condividendolo;
9. a seguito del decesso del padre, gli attori hanno frequentato meno la villa;
10. quando il signor di era in vita, gli attori si recavano in villa con cadenza Per_5 CP_1 mensile, pur risiedendo all'estero;
4 11. i signor ed telefonavano al padre più volte al giorno;
CP_1 CP_2
12. a seguito del decesso del signor , il signor , trasferitosi da Londra, si occupava Per_5 CP_4 in maniera esclusiva della madre e della gestione della casa, eseguendo anche piccoli lavori di manutenzione;
13. il signor aiutava le badanti nella gestione e nella cura della madre;
CP_4
14. il signor era presente alle visite mediche della signora ed interloquiva con i CP_4 Persona_1 relativi medici;
15. la signora nel gennaio del 2018 chiese carta e penna per scrivere il documento che Persona_1 si mostra al teste (secondo testamento);
16. nella circostanza sub 15) la penna smise di scrivere e le venne fornita una penna di colore diverso;
17. la signora in occasione di un viaggio a Lucca confidò che il signor voleva Persona_1 Per_5 estromettere il signor dall'eredità; CP_4
18. la signora nella circostanza di cui al punto 17) si era lamentata per il trattamento Persona_1 riservato al figlio dal marito e si era meSA a piangere;
CP_4
19. sempre nella circostanza di cui al punto 17) la signora confidò altresì che non Persona_1 poteva porre rimedio a tale ingiustizia per paura del marito;
20. la signora si è rifiutata in alcune occasioni di parlare al telefono con il figlio;
Persona_1 CP_1
21. quando era in vita il signor , in casa vi era un telefono cellulare, il cui abbonamento Per_5 era stato sottoscritto dal signor , che poi è stato disdetto alla morte del padre;
CP_1
22. il signor metteva a disposizione il suo cellulare per le telefonate tra la madre ed il figlio CP_4
, in quanto il telefono fisso di casa non funzionava;
CP_1
23. gli attori sapevano del malfunzionamento del telefono di casa;
24. il signor aveva fornito il proprio numero di cellulare alle amiche della madre, affinché CP_4 queste potessero chiamarla;
25. il signor venne in più di un'occasione rimproverato, perché aveva l'abitudine di chiamare CP_1 la madre durante i pasti, e venne invitato quindi a chiamare in altri orari, per non servire i pasti freddi alla anziana madre;
26. il impediva al figlio di giocare con la nonna, nonostante le richieste di quest'ultima CP_1 Per_6 in tal senso;
27. il signor ha dovuto chiedere, a seguito dell'esecuzione del provvedimento di sequestro dei CP_4 beni immobili oggetto di eredità e costituenti sua residenza, ospitalità e prestiti di denaro agli amici per far fronte alle sue necessità;
28. il signor è stato costretto a rivolgersi alla Collegiata Santa Maria di Moncalieri, CP_4 chiedendo aiuto, in quanto era rimasto senza casa né denaro;
29. era stato reperito al signor un alloggio temporaneo a spese della chiesa;
CP_4
30. la signora si era rifiutata di essere collocata presso una casa di riposo;
Persona_1
31. la signora è deceduta pochi mesi dopo il ricovero in casa di riposo;
Persona_1
32. il figlio si oppose al predetto ricovero, mentre hanno insistito per il medesimo i figli CP_4 CP_1
e ; CP_2
33. in occasione della rottura del femore della madre nel dicembre del 2015, essendo tutti i tre figli all'estero, la madre delle parti in causa venne accompagnata all'ospedale da uno degli inquilini;
34. in tale circostanza, intimò agli altri fratelli di non recarsi al capezzale della madre, in CP_1 quanto di lei si sarebbero occupati, oltre al personale medico, anche gli inquilini;
35. il figlio , nonostante l'intimazione del fratello , prese il primo volo da Londra e si CP_4 CP_1 occupò di assistere la madre sia durante il ricovero presso il CTO sia una volta dimeSA a casa;
36. il figlio ha assistito la madre personalmente, informandosi sulla terapia medica ed CP_4 applicando la steSA, facendo preparare i pasti di gradimento della anziana, cambiandola ed aiutandola per permetterle di muoversi;
37. il figlio ha inoltre regolarmente contattato i medici, ed in particolare la Dr.SA CP_4 [...]
per comunicare lo stato di salute della madre ed i miglioramenti legati alle terapie Per_7 somministrate;
38. il convenuto ha assistito la madre durante e dopo i trattamenti effettuati a quest'ultima nel corso della terapia del Dr. Casamenti, facendole fare gli esercizi previsti e facendola camminare con il girello;
5 39. nel corso delle visite oculistiche presso lo studio del Dr. di Buronzo, la madre Persona_8 SI.ra è stata sempre accompagnata dal figlio;
Persona_1 CP_4
40. in occasione delle visite alla signora da parte del Dr. era presente il solo Persona_1 Per_9 figlio , che si preoccupava di richiedere tali visite e che si è sempre attenuto alle prescrizioni CP_4 del medico, occupandosi di procurare i farmaci neceSAri, prenotare eventuali altre visite ed esami.
Si indicano come testi:
- (sui capi 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25- Testimone_1 26-30-31-32-34-35-36-37-38-39-40);
- (sui capi 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-20-21-22-23-24-25-26-30-31-32-33-34-35- Testimone_2 36-37-38-39-40);
- (sui capi 2-3-4-6-12-22- 24-27-28-29); Testimone_3
- (sui capi 2-3-4-6-12-22-24); Testimone_4
- (sui capi ); Testimone_5 NumeroDiCarta_1
- (sui capi 27-28-29); Tes_6 CP_6
- Dr.SA (sui capi 4-5-6-14- 36-37); Testimone_7
- Dr. (sui capi 4-5-6-14-36-38); Testimone_8
- Dr. ( sui capi 4-5-6-14- 36-40); Parte_3
- (sui capi 4-5-6-14- 36); Parte_4
- (sui capi 4-5-6-14-36); Parte_5
- SI.ra (sui capi 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-20-21-22-23-24-25-26-30-31-32-33- Parte_6
34-35-36-37-38-39-40); b) in caso di ammissione della prova per testi a favore delle controparti, ammettere il signor
[...]
a prova contraria diretta ed indiretta;
CP_4 CP_1
c) si chiede all'Ill.mo Giudicante di voler acquisire di ufficio il fascicolo relativo alla Amministrazione di Sostegno (RG 21/2018, GT Dott. ) e del fascicolo avente RG 13480/2018, Per_10
GT Dott. Persona_11 in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, CPA ed Iva di legge”.
Per gli Appellati:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa e contraria domanda respinta, in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 342 e/o dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dal SI. ; Controparte_4 in via subordinata: a) rigettare l'appello proposto dal SI. poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto CP_4 confermare la Sentenza n. 4421/2022 emeSA dal Tribunale di Torino a definizione del procedimento iscritto sub R.G. n. 26806/2019.
Inoltre: b) rigettare la richiesta di un contributo economico avanzata in via di urgenza da parte del SI.
poiché inammissibile e in ogni caso infondata;
Controparte_4
Condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale, in via incidentale: nel denegato e non creduto caso in cui in accoglimento dell'appello proposto il venga Parte_7 riconosciuto valido ed efficace, a. dichiarare, in accoglimento dell'azione di riduzione ex art. 553 c.c., l'invalidità ed inefficacia nei confronti dei SI.ri e della disposizione testamentaria di cui CP_1 Controparte_2 CP_1 al Secondo Testamento nella parte in cui lede la quota di legittima loro spettante e, per Pt_7 l'effetto, ottenere la reintegrazione della steSA mediante corrispondente riduzione della quota attribuita all'erede SI. di;
Controparte_4 CP_1 b. procedere alla divisione dell'Immobile con assegnazione in natura dello stesso al SI.
[...]
e alla liquidazione delle quote ereditarie in favore dei SI.ri ed Controparte_1 CP_2
, tenendo conto nella determinazione delle stesse delle seguenti voci: Controparte_4
6 della somma versata dal 2005 al 2018 dal SI. a favore del SI. CP_1 Controparte_1 [...]
, la quale deve essere imputata ad acconto sulla liquidazione delle sue quote Controparte_4 ereditarie o, per il residuo, opposta in compensazione rispetto alla quota eventualmente ancora da liquidarsi nei suoi riguardi, ove tale residuo risultasse dalla valutazione dell'Immobile;
delle somme corrisposte dal SI. e dal SI. in relazione CP_1 Controparte_2 all'Immobile direttamente sul conto corrente della SI.ra o mediante Persona_1 pagamenti fatti direttamente a favore di terzi;
delle somme corrisposte dal SI. e dal SI. per la cura CP_1 Controparte_2 della SI.ra direttamente sul conto corrente della steSA o mediante Persona_1 pagamenti fatti direttamente a favore di terzi;
delle somme corrisposte dal SI. in relazione al funerale della SI.ra Controparte_1
Persona_1 In via istruttoria:
a) rigettare le richieste istruttorie del SI. per le ragioni esposte Controparte_4 CP_4 in narrativa;
b) nel caso in cui si ritenga che le scritture ricognitive di debito prodotte sub docc. 57, 58 e 59 del Fascicolo di primo grado e siano state tempestivamente disconosciute CP_1 CP_2 disporre giudizio di verificazione delle stesse.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, CPA ed Iva di legge”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 30 ottobre 2019,
[...]
e hanno evocato in Controparte_1 Controparte_2
giudizio allegando quanto segue: Controparte_4
– di essere, unitamente al convenuto figli Controparte_4
di , deceduto il 30 luglio 2015, e di Controparte_7
, defunta il giorno 8 settembre 2018; Persona_1
– che la maSA ereditaria è costituita principalmente da una villa del Seicento di
713 mq, vincolata e dichiarata “di interesse particolarmente importante” con ampio giardino e quattro appartamenti attigui sita in Moncalieri (TO), strada dei
Manzi n. 7/9, e dai numerosi beni mobili di importante pregio artistico e storico ivi contenuti;
7 – che, con due distinti testamenti olografi del 3 marzo 2007, conservati presso il
NO , successivamente modificati nelle date del 22 aprile Persona_12
2008, 29 aprile 2008, 19 novembre 2010, 15 febbraio 2013 e 19 aprile 2013, i coniugi di e CP_4 Controparte_7 Persona_1
hanno disposto in modo identico, ciascuno nominando erede il figlio per la CP_1
propria quota di proprietà sulla sopracitata villa, con obbligo per quest'ultimo di liquidare ai due fratelli la quota di un terzo ciascuno del valore dell'immobile, da quantificarsi previa detrazione di un debito di euro 471.000,00 che i genitori avevano riconosciuto di dovere a e degli interessi semplici maturati su di CP_1
esso nella misura del 4%, disponendo poi che i beni mobili e tutti gli oggetti di cui erano titolari fossero divisi in parti uguali tra i figli e riconoscendosi l'un l'altro, in luogo della legittima, il diritto di usufrutto sulla propria metà dell'immobile;
– di aver proceduto, per atto NO , alla pubblicazione di Persona_12
entrambi i testamenti rispettivamente il 26 aprile 2016 per il padre, rep. 18005,
racc. 10262, e il 19 ottobre 2018 per la madre, rep. 18921, racc. 10933,
assumendo tutti i relativi costi e le spese funebri;
CP_1
– che ha provveduto in data 2 ottobre Controparte_4
2018, per atto del NO alla pubblicazione di un secondo Per_2
testamento olografo di datato 15 gennaio 2018, a Persona_1
mezzo del quale la loro madre lo avrebbe nominato erede universale e disposto di tutte le sue sostanze in suo favore escludendo, invece, dalla successione testamentaria e Controparte_1 [...]
Controparte_2
– che tale atto non sarebbe riconducibile alla mamma, ma sarebbe affetto da nullità per apocrifia, essendo stata l'anziana costretta a letto in quel periodo poiché fisicamente non autonoma e incapace di compiere, senza l'aiuto di qualcuno, anche le più comuni e basilari attività quotidiane, e che, quand'anche lo avesse redatto di suo pugno, lo stesso andrebbe comunque annullato in quanto
8 estorto con dolo, quale risultato della condotta captatoria attuata dal convenuto,
non essendo stata la signora in grado di autodeterminarsi, per via delle condizioni di salute e dello stato psicologico in cui versava;
– che, dopo la morte del padre, aveva Controparte_4
deciso di trasferirsi presso l'abitazione familiare, con il pretesto di dover accudire la mamma e di doversi occupare della gestione del sopracitato immobile, assumendo durante la convivenza con la de cuius un atteggiamento aggressivo nei confronti dei fratelli e di ingerenza nella loro relazione con la loro madre, obbligandoli a farle visita e a chiamarla nei giorni e agli orari da lui stabiliti e imponendo costantemente la sua presenza durante tali contatti;
– che ha progressivamente allontanato la Parte_1
madre da ogni suo affetto, ostacolando il mantenimento di ogni rapporto che la steSA aveva con i familiari e con gli amici, così suscitando in lei una sensazione di abbandono da parte degli altri figli e facendola vivere in uno stato di isolamento fisico e prostrazione psicologica;
– che il “prendersi cura della casa familiare” da parte di
[...]
è consistito nel chiedere ingenti e sproporzionate somme Controparte_4
ai fratelli per la sua gestione, talvolta minacciandoli di vendere i beni ivi presenti per far fronte alle spese, ove non avessero provveduto a corrispondere le cifre richieste;
– che, a partire dal 1995, ha corrisposto al Controparte_1
fratello cospicue somme a vario titolo, di cui quest'ultimo avrebbe CP_4
riconosciuto la debenza a mezzo di tre lettere ricognitive sottoscritte,
rispettivamente, nel 2005, 2010 e nel 2012, e di cui occorre tenere conto nella determinazione del valore delle quote ereditarie spettanti a ciascun figlio, come pure dei versamenti mensili che il primo ha erogato al secondo da dicembre
2012 fino a ottobre 2018;
9 – che anche dopo la morte della madre avvenuta l'8 settembre 2018, il convenuto ha continuato a vivere nell'immobile di famiglia, insistendo a pretendere l'esborso da parte dei fratelli di ingenti somme per la sua gestione;
– che, poiché durante il predetto periodo si sono verificati il danneggiamento e la sparizione di molti beni di grande valore ivi posti, gli attori in data 3 luglio 2019
hanno presentato al Tribunale di Torino richiesta di sequestro giudiziario dell'immobile e dei beni ivi contenuti con contestuale nomina di un custode, istanza che è stata accolta con provvedimento del 9 agosto 2019 a seguito del quale ha dovuto lasciare l'immobile; Controparte_4
domandando, su queste basi, di dichiarare la nullità per apocrifia o l'annullamento per dolo o violenza del testamento olografo di datato Persona_1
15 gennaio 2018, con il quale la de cuius avrebbe nominato unico erede il fratello e, in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse accertata la validità e CP_4
l'efficacia di tale atto, accogliere la domanda di riduzione ex art. 553 c.c. formulata e, per l'effetto, ordinare la reintegrazione della loro quota di legittima con contestuale riduzione di quella attribuita a . In ogni caso procedere alla CP_4
divisione del compendio ereditario, con l'assegnazione dell'immobile di strada dei
Manzi n. 7/9 in favore di e alla Controparte_1
determinazione delle quote ereditarie da liquidare ad ed , tenendo CP_2 CP_4
conto degli importi anticipati dagli attori in favore dei genitori, di quelli corrisposti dal 2005 al 2018 a titolo di acconto da ad e di quelli versati per le CP_1 CP_4
spese della villa, per la successione paterna e per i funerali dei genitori.
Si è costituito in giudizio con comparsa Controparte_4
depositata il 27 febbraio 2020, oltre il termine di giorni 20 antecedenti la prima udienza fiSAta in data 5 marzo 2020, con cui ha contestato l'invalidità del secondo testamento di , la sussistenza di un presunto debito di Persona_1
471,000 a carico dei genitori nei confronti di e il versamento da parte di CP_1
quest'ultimo in suo favore di somme corrisposte a titolo di prestito o di anticipazione della sua quota ereditaria, allegando e sostenendo:
10 – che non avrebbe dato prova di aver Controparte_1
corrisposto degli importi in favore dei genitori e in suo favore, in particolare dell'asserito contributo mensile di 2.000 sterline, e che gli unici pagamenti effettuati dai fratelli sarebbero stati quelli erogati sul conto corrente della madre o eseguiti in favore di terzi per le spese concernenti la madre e la villa familiare;
– che la previsione, indicata nei testamenti dei genitori del 3 marzo 2007, del debito di euro 471.000,00 e dei relativi interessi semplici nella misura del 4%,
non recando alcuna precisazione in ordine alle voci che compongono l'obbligazione e alla data in cui sarebbe stata contratta, costituirebbe un escamotage escogitato da e dal padre per privare il convenuto di una parte CP_1
significativa dell'asse ereditario o dell'intera quota, come si evincerebbe del resto dal fatto che il fratello non aveva dato esecuzione alla disposizione testamentaria paterna, non avendo provveduto a corrispondergli la quota a lui spettante entro il triennio dalla morte del padre;
– che l'inesistenza dell'asserita obbligazione sarebbe dimostrata anche dalla circostanza che ciascun coniuge ha riconosciuto nel proprio testamento di essere debitore nei confronti del figlio dell'importo di euro 471.000,00, quindi CP_1
per un credito totale di euro 942.000,00, tanto che ha dovuto chiarire che i CP_1
genitori avevano nei propri scritti fatto riferimento al medesimo debito, che andava dunque considerato una sola volta;
– la validità e l'efficacia del secondo testamento olografo della madre, espressione della di lei libera volontà, non più condizionata dal marito, e della riconoscenza provata per per il supporto manifestatole e per la dedizione con cui si è CP_4
sempre preso cura di lei, al contrario degli altri figli che se ne sarebbero disintereSAti;
– che, avendo abbandonato la propria vita a Londra e la propria occupazione, per assistere la madre, a seguito del provvedimento di sequestro giudiziale dell'immobile e dei beni ivi presenti, disposto dal Tribunale di Torino, si sarebbe ritrovato privo di un'abitazione e dei mezzi di sussistenza, non potendo
11 più far affidamento sulla metà dei canoni di locazione, ora incaSAti dal custode designato;
chiedendo, su queste basi, in via preliminare, di disporre un contributo economico a carico dell'eredità o, in subordine, dei fratelli, di euro 700,00 al mese, in ragione della sua condizione di indigenza economica e, nel merito, di dichiarare il rigetto dell'impugnativa del secondo testamento olografo di , Persona_1
quindi disporre, sulla base di questo e fatte salve le quote di legittima dei fratelli, la divisione dell'asse ereditario e la determinazione delle quote ereditarie spettanti a ciascuno. In ogni caso, dichiarare che le somme a lui corrisposte dal 2005 al 2018 dal germano non sono state versate a titolo di acconto sulla liquidazione della quota CP_1
ereditaria e, dunque, non sono da porre in compensazione in sede di divisione e che il riconoscimento del debito di euro 471.000,00 operato dai genitori nei testamenti olografi del 3 marzo 2007 in favore del primogenito costituisce un espediente per estrometterlo, in tutto o in parte, dalla liquidazione dell'asse ereditario.
Con provvedimento del 20 marzo 2020, a scioglimento della riserva assunta nella prima udienza, il Tribunale, in parziale modifica dell'ordinanza di sequestro giudiziario del 9 agosto 2019, ha accolto la richiesta di
[...]
di ricevere una parte dei proventi dei canoni di locazione della Controparte_4
villa di strada dei Manzi n.7/9, al fine di avere i mezzi con cui poter reperire un'altra abitazione, e ha determinato tale somma nella misura di euro 500,00 al mese.
All'udienza del 3 marzo 2021 il giudice di prime cure, dopo aver rilevato che il convenuto solo nella propria memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. aveva provveduto a disconoscere i documenti n. 56, 57 e 58 ex adverso prodotti, ha proceduto alla nomina di un CTU al fine di accertare se la grafia e la sottoscrizione apposta nel testamento olografo del 15 gennaio 2018, attribuito a , fossero Persona_1
realmente ascrivibili alla medesima.
Dopo essere stata istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali (testi Per_12
, , ,
[...] Testimone_9 Testimone_4 Testimone_1 Testimone_10
e e la predetta consulenza tecnica grafologica, la Parte_4 Testimone_3
12 causa è stata rimeSA al collegio per la decisione e il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha rigettato la domanda di nullità per apocrifia del testamento olografo di disponendone, tuttavia, Persona_1
l'annullamento per violenza morale e dolo ai sensi dell'art. 624 c.c., ritenendo che, in assenza di una condotta captatoria tenuta dal figlio , la de cuius non lo avrebbe CP_4
redatto in tali termini. Ha ritenuto, quindi, di dover operare la determinazione delle quote ereditarie e la consequenziale divisione dell'asse ereditario sulla base delle disposizioni testamentarie olografe dei coniugi di del 3 marzo CP_4 Parte_1
2007, dichiarando unico erede e Controparte_3 [...]
ed CO legatari. Per l'effetto, ha dichiarato Controparte_2
pieno proprietario dell'immobile sito in Controparte_1
Moncalieri (TO), strada dei Manzi n. 7/9, e ciascun figlio proprietario per un terzo dei beni mobili ivi presenti, con assegnazione a di specifici beni conformemente alle CP_1
volontà dei genitori. Ha, inoltre, computato il valore dei legati secondo quanto indicato nel testamento del 3 marzo 2007, ovvero detraendo dal valore dell'immobile l'importo di euro 471.000,00 riconosciuto dai testatori come un debito nei confronti del figlio
. Ha altresì ritenuto provati, sulla base delle scritture ricognitive e degli estratti CP_1
conto prodotti agli atti, gli esborsi effettuati da in favore del fratello , per CP_1 CP_4
un importo di 466.634,95, ponendo tali somme in compensazione con il legato da liquidare al medesimo. Per l'effetto, ha dichiarato che a
[...]
nulla spettava a titolo di adempimento del legato da parte di Controparte_4
Infine, ha statuito la ceSAzione della misura Controparte_1
cautelare del sequestro giudiziario, con conseguente restituzione da parte del custode dei beni secondo la titolarità stabilita, e la revoca del contributo economico disposto in favore del convenuto con l'ordinanza cautelare del 20 marzo 2020, ponendo le spese di lite, di custodia e di CTU a carico di quest'ultimo.
L'Appellante, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, ha formulato plurimi motivi d'impugnazione, esposti in paragrafi così rubricati:
13 - “1. Sul presunto dolo e/o sulla presunta violenza ai sensi dell'art. 624 c.c. di cui si accusa il signor nei confronti della Controparte_4
sig.ra (punto 3.1 della sentenza pag. 6 e ss); Persona_1
- 2. In merito all'inganno e alla forzatura della sig.ra a testare in Persona_1
favore del figlio (punto 3.2.1 pag. 8 della sentenza); CP_4
- 3. In merito alla attività oppositiva del sig. nei confronti degli attori CP_4
(punto 3.2.2 pag. 8 e ss della sentenza);
- 4. Il richiamo al procedimento di amministrazione di sostegno a suffragio del comportamento prevaricante del sig. (punto 3.2.3 pag. 9 e ss della CP_4
sentenza);
- 5. Sui tentativi del sig. di porre nel nulla il testamento della signora CP_4
del 2007 (punto 3.2.5 pagg. 11 e ss della sentenza); Persona_1
- 6. Sulle condizioni di salute fisiche e psichiche della de cuius (punto 3.2.7 pag.
12 e ss della sentenza);
- 7. Sui problemi neurologici della testatrice rilevati dal Collegio (punto 3.2.8 pag.
13-14 della sentenza);
- 8. Sulla validità/efficacia del primo testamento della sig.ra del 2007 Persona_1
(punto 4.1 e 4.2 pag. 14 e ss della sentenza);
- 9. Sulla ripartizione dei beni mobili (punto 5 pag. 16 e ss della sentenza);
- 10. Sulla determinazione della somma dovuta a titolo di legato da ai CP_1
fratelli (pag. 17 e ss della sentenza);
- 11. Compensazione delle somme che ha versato ad (punto 8 pag. CP_1 CP_4
19 e ss della sentenza);
- 12. Sulla validità del secondo testamento della sig.ra . Persona_1
Tali ripartizioni appaiono volte a rimarcare i punti della sentenza oggetto di impugnazione, mentre i singoli motivi d'appello non sono contraddistinti con separate titolazioni, risultano peraltro identificabili, dal complesso degli atti, nei termini seguenti:
14 - 1. Erroneità dell'annullamento per dolo del secondo testamento redatto da
[...]
Persona_1
- 2. Invalidità del testamento redatto da il 3 marzo Persona_1
2007;
- 3. Erroneità della ripartizione dei beni mobili;
- 4. Erronea determinazione della somma dovuta da
[...]
a titolo di legato ed erroneo riconoscimento di un debito Controparte_1
dei genitori nei confronti di Controparte_1
- 5. Erroneo computo delle somme versate all'Appellante da
[...]
poste in compensazione alla quota di legato da liquidare. Controparte_1
L'Appellante, inoltre, pur non presentando al riguardo alcuna specifica ragione di doglianza, ha riproposto le istanze istruttorie avanzate in primo grado. Infine, come già
detto, aveva avanzato richiesta di previsione di un contributo economico in suo favore, da porsi a carico dell'eredità o dei fratelli.
Gli Appellati, costituitisi in giudizio, hanno presentano appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dei motivi d'appello di controparte relativi al dichiarato annullamento del testamento redatto il 15 gennaio 2018, chiedendo, in tal caso, di dichiarare, in accoglimento dell'azione di riduzione ex art. 553 c.c.,
l'invalidità ed inefficacia nei loro confronti della disposizione testamentaria di cui al secondo testamento olografo, nella parte in cui lede la quota di legittima loro spettante e, per l'effetto, ottenere la reintegrazione della steSA mediante corrispondente riduzione della quota attribuita all'erede, e di procedere alla divisione dell'immobile con assegnazione in natura dello stesso a e alla Controparte_1
liquidazione delle quote ereditarie tenendo conto nella determinazione delle stesse delle voci relative alle somme versate dal 2005 al 2018 da
[...]
a nonché di quelle Controparte_1 Parte_1
corrisposte dagli Appellati in relazione all'immobile oggetto di divisione, per la cura e il funerale della madre.
15 2. ISTANZE ISTRUTTORIE E RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO - INAMMISSIBILITÀ
Preliminarmente, occorre osservare che, nelle presentate conclusioni, richiamando quelle avanzate nel primo grado di giudizio, l'Appellante ha riproposto delle istanze istruttorie, senza peraltro che tale richiesta sia motivata da alcun effettivo rilievo critico avverso il provvedimento di rigetto da parte del Tribunale, neppure menzionando l'ordinanza con cui tale istanze erano state respinte. Nel paragrafo titolato “2. In merito all'inganno e alla forzatura della sig.ra a testare in Persona_1
favore del figlio ….” si legge solo che “l'escussione dei testi indicati” in primo CP_4
grado, “non ammessi e dei quali con il presente gravame si rinnova la richiesta di ammissione, avrebbero permesso di chiarire la situazione”, non altro.
Ove dovesse intendersi tale richiesta quale un distinto motivo di gravame è da ritenersi manifestamente inammissibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c., a fronte della mancata presentazione di specifici rilievi critici avverso la decisione impugnata, ovvero dell'assenza di una parte argomentativa a supporto di quella volitiva.
Col presentato appello aveva altresì Parte_1
chiesto, in via d'urgenza, il riconoscimento di un contributo economico da porre a carico dei suoi fratelli, a fronte del suo intervenuto stato di indigenza. Al riguardo questa Corte, come già detto, si è pronunciata con ordinanza. Ove si dovesse ritenere tale istanza come riproposta, anch'eSA sarebbe inammissibile, sia per carenza di rilievi critici, sia trattandosi di domanda, qualificabile come richiesta di prestazione di alimenti ex art. 439 c.c., del tutto nuova rispetto all'oggetto della presente causa: in primo grado un dato importo era stato infatti attribuito a favore dell'Appellante a diverso titolo, quale parte del canone di locazione dell'immobile allora oggetto di sequestro, provvedimento cautelare poi revocato.
3. RITENUTA ERRONEITÀ DELL'ANNULLAMENTO PER DOLO E VIOLENZA MORALE DEL
“SECONDO TESTAMENTO” - INFONDATEZZA.
Il Tribunale ha annullato il testamento olografo redatto da Persona_1
in data 15 gennaio 2018, ritenendo che la volontà della de cuius sia stata
[...]
16 viziata da violenza morale e dolo, a fronte della condotta tenuta da
[...]
in specie nel periodo compreso fra l'estate 2017 e la Parte_1
redazione dell'atto, condotta ritenuta “ingannatoria e coercitiva”, in quanto volta a far credere alla madre di essere stata “abbandonata” dagli altri figli e a indurla, sinanche costringerla a cambiare le proprie disposizioni testamentarie.
Dopo aver osservato che sia la nozione di violenza morale che quella di dolo, per costante giurisprudenza, debbono essere valutate in ambito testamentario attribuendo alle stesse una valenza più ampia rispetto a quella comune in materia contrattuale,
tenendo conto in specie delle condizioni di età e di salute del testatore e della sua situazione psicologica, il giudice di prime cure ha raggiunto le predette conclusioni notando, in particolare: che la de cuius verteva in uno stato fisico e psichico quantomeno precario;
l'essere stato sufficientemente provato che il convenuto abbia tenuto, in quei mesi, un comportamento “costantemente aggressivo nei confronti dei familiari e dei terzi”, rifiutando la disponibilità alle visite e negando o centellinando i contatti telefonici con la madre, così limitando i contatti sociali della madre
(“isolamento” che è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità come uno dei possibili elementi presuntivi di un'attività captatoria); essere stato provato che in un'occasione il convenuto abbia posto in essere un esplicito tentativo di condizionare le volontà testamentarie della madre, recandosi personalmente dal notaio per Per_12
cercare di farsi consegnare il testamento redatto nel 2007, reagendo in modo aggressivo al rifiuto di tale consegna, quindi il giorno successivo mandando la madre dal notaio, in taxi, da sola, in uno stato descritto come quantomeno di scarsa lucidità,
sempre al fine di farsi restituire il testamento.
Con quello che, come sopra indicato, è da ritenersi il primo motivo di gravame, esposto nei paragrafi rubricati da 1 a 7 e 12 dell'atto di appello,
[...]
si duole di tali conclusioni. Parte_1
L'Appellante rappresenta, innanzitutto, di ritenersi vittima di “mere illazioni inveritiere”, “di un piano ben architettato … al fine di escluderlo dall'asse ereditario”.
Rammenta, poi, di aver iniziato a convivere con la madre dal dicembre 2015,
17 assistendola in ogni sua esigenza, dimostrandosi massimamente premuroso nei suoi confronti. Indica, quindi, che le dichiarazioni degli amici di famiglia , Testimone_4
, delle badanti , Testimone_5 Testimone_3 Testimone_2 [...]
, , nonché del fratello della signora e dei Tes_1 Persona_13 Persona_1
medici curanti, documentate agli atti, provano il suo costante atteggiamento di cura e dedizione nei confronti dell'anziana madre. Il che renderebbe “inverosimile”
“l'isolamento, il dolo e la violenza di cui l'esponente è accusato”. Rileva che, perché poSA configurarsi captazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, “non è sufficiente che sia stata esercitata sul testatore qualsiasi influenza di ordine psicologico, ma occorre che “siano stati messi in atto appositi mezzi fraudolenti idonei, per le condizioni di salute, l'età e lo stato psichico” del testatore, “a suscitare la rappresentazione di una falsa realtà, orientandola quindi a una distribuzione del suo patrimonio cui non sarebbe spontaneamente approdata”, Del che, a suo avviso, non sarebbe stata fornita prova.
L'Appellante sostiene poi che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le testimonianze rese da (che non dimostrerebbero “il clima di Testimone_1
tensione rilevato dal collegio”), dal notaio (di cui l'Appellante dubita Per_12
“l'autonomia”, “visti gli stretti legami con le controparti”, essendo “amico di infanzia del sig. ”, nonché “della effettiva capacità di accertare … lo stato psico fisico CP_1
della sig.ra , né vi sarebbero “prove” della “presunta conversazione” del Persona_1
notaio con “il taxista che accompagnò la de cuius presso il suo studio”, e si tratterebbe comunque di una testimonianza solo “valutativa” e “de relato”. Sarebbero poi “false le accuse rivolte ai danni di circa i tentativi di porre nel nulla il testamento della CP_4
madre del 2007”, era infatti la de cuius che, “libera dalla greve soggezione psicologica al marito”, aveva deciso di rivalutare le proprie disposizioni testamentarie, e l'Appellante si era recato dal notaio su richiesta espreSA della madre). Per_12
Anche i meSAggi fra fratelli prodotti agli atti dalle controparti sarebbero stati
“estrapolati e volutamente decontestualizzati”, e non vi sarebbe stata alcuna “attività oppositiva” nei loro confronti, né poteva addebitarsi all'Appellante il “cattivo
18 funzionamento del telefono”, che riguardava “la presa telefonica”, né egli avrebbe mai avuto alcuna volontà di “isolare” la madre, sarebbero stati semmai i fratelli, differentemente da quanto facevano quando il padre era in vita, a non riservare le dovute attenzioni alla madre, nei cui confronti mostravano “totale disinteresse e un atteggiamento ostile”.
Il Tribunale avrebbe anche erroneamente valutato la nomina di un amministratore di sostegno, richiesta da nel dicembre 2017 Controparte_1
segnalando l'esistenza di una infermità di carattere fisico e non psichico, incentrata
“sulla figura del fratello ”, “screditata”, nomina che l'Appellante precisa essere CP_4
stata disposta con decreto del maggio 2018, senza previa audizione sua, né della signora , designando quale amministratore provvisorio Persona_1
la dott.SA suggerita da nel Testimone_9 Controparte_1
presentato ricorso, la quale successivamente è stata altresì nominata consulente di parte da e Controparte_1 Controparte_2
nel procedimento di mediazione antecedente al presente giudizio, la quale
[...]
avrebbe costantemente dimostrato un atteggiamento ostile nei confronti dell'Appellante, sino alla presentazione di un ricorso in cui si chiedeva il suo allontanamento dalla villa di famiglia, respinto dal Tribunale nel luglio 2018, e disponeva poi, altresì, contro la volontà di , il di lei Persona_1
ricovero in una casa di cura, dove poi, purtroppo, la signora decedeva.
Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le condizioni di salute fisiche e psichiche della de cuius, non esistendo invece alcun documento medico attestante di lei “alterazioni psichiche” tali “da renderla incapace”, né tale conclusione poteva essere derivata dalle risultanze della disposta CTU grafologica.
L'Appellante conclude, quindi, nel senso che lungi dal dover essere annullato, il testamento del 2018 avrebbe dovuto ritenersi legittima “espressione di gratitudine di una mamma nei confronti di un figlio che fino all'ultimo si è preso cura di lei”.
19 Per quanto alcune delle considerazioni esposte dall'Appellante poSAno ritenersi condivisibili, il motivo d'impugnazione risulta infondato e non può trovare accoglimento.
Va intento premesso che lo stesso Tribunale non ha posto in dubbio la cura filiale dimostrata da nei confronti della madre, Controparte_4
osservando peraltro, correttamente, che “non è in discussione, in questa sede, se
[...]
si sia occupato o meno della salute della madre, ma se egli ne abbia coartato CP_4
la volontà”. Dal complesso delle dichiarazioni richiamate dall'Appellante emerge senz'altro il suo affetto e la sua dedizione nella cura della madre, ma questo non esclude che egli abbia tenuto una condotta atta a incidere sulla di lei manifestazione di volontà testamentaria.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la de cuius si trovasse in una condizione fisica e psicologica, di età e di salute, tale che condotte di violenza morale e di dolo, nel senso di cui all'art. 624 c.c., potevano più facilmente alterare le sue determinazioni testamentarie, tenuto conto che, in tale ambito, “qualunque male è nella sostanza più grave di quello derivante da una disposizione che avrà efficacia quando il testatore non potrà più subirne le conseguenze”. Il che non equivale in alcun modo all'aver affermato che si trovasse in uno stato di incapacità di Persona_1
testare.
Di queste condizioni di minorata difesa e di più facile coercibilità, nel senso sopra indicato, vi è piena prova agli atti. La de cuius già nel 2015 aveva subito una rottura del femore, come ricordato dallo stesso Appellante, fatto che aveva influito sulle sue capacità motorie e sul suo stato fisico, di persona poi, nel 2018, già di oltre 80 anni di età. Il medico di famiglia, dott. , in un certificato datato dicembre Parte_3
2017, ovvero un mese prima della redazione del testamento, la descriveva come “in mediocri stabili condizioni generali, parzialmente orientata nel tempo e nello spazio”,
“costretta a letto o in carrozzina non è autonoma”, “risponde a tono se interrogata pur in un quadro complessivo di rallentamento ideo-motorio e posturale”. Sempre nel dicembre 2017 il neurologo dott. riporta un di lei “deterioramento Parte_4
20 cognitivo di grado lieve-moderato, non tale compromettere la capacità di intendere e volere” e, sentito in giudizio, indica che “aveva un disturbo nell'articolazione della parola, tipico del parkinson, parlava in modo flebile, ma esprimeva correttamente i concetti”. Tale stato poi peggiorerà e nel giugno 2018 il geriatra dott. la Per_14
valuterà come divenuta incapace di intendere e volere, ma questo ha limitato rilievo,
essendosi verificato mesi dopo la redazione del testamento. Invece, è lo stesso testamento olografo del gennaio 2018 a evidenziare “evidenti difficoltà ideo-grafo- motorie chiaramente derivanti da problematiche dei centri nervosi superiori”, come ritenuto dal CTU dott. ed emerge d'altronde palese dal suo testo, che è il Per_15
seguente:
“So Per_1 Persona_16
Residente ni Strada Manzi 17 Moncaliri 709
Revoco ogni mei precedente digazione testamento
Per_1 nio bene a nio fglio Parte_8 Per_18 [...]
V. Giazzo di”. Controparte_8 Per_19
Quanto alle condotte tenute dall'Appellante nei mesi antecedenti alla redazione del testamento del 15 gennaio 2018, le dichiarazioni rese dall'amministratore di sostegno,
dott.SA non hanno effettivo rilievo, sia perché, come notato Testimone_9
dall'Appellante, il fatto di essere stata indicata da una delle controparti per la nomina a tale incarico, unitamente alla sua successiva designazione come consulente di parte nel procedimento di mediazione, possono far insorgere dubbi sulla sua piena attendibilità e credibilità, ma soprattutto e primariamente perché la sua nomina è avvenuta nel maggio 2018 e ha riferito fatti avvenuti successivamente, quindi a distanza di mesi dalla data di redazione del testamento.
Risulta invece di particolare rilievo la testimonianza resa dal notaio , Persona_12
che ha piena valenza probatoria.
L'attendibilità e credibilità del teste, relativamente a dichiarazioni rese in ordine a fatti inerenti all'esercizio delle sue funzioni professionali, non può essere ritenuta inficiata da mere illazioni di suoi “stretti legami con le controparti”, essendo notaio di
21 fiducia di famiglia e asseritamente “amico d'infanzia di
[...]
. Controparte_1
La sua testimonianza, poi, non è de relato, riferendo fatti avvenuti in sua presenza,
poco prima del gennaio 2018.
ha dichiarato che il 19 dicembre 2017 Persona_12 [...]
si è recato nel di lui studio chiedendo la consegna del Controparte_4
testamento redatto dalla madre nel 2007, reagendo poi con aggressività al rifiuto da parte del notaio. Il fatto è incontestato ed è ben poco credibile che l'Appellante abbia tenuto tale anomala condotta “su incarico della madre”. Ove pure la qualificazione della reazione dell'Appellante come “aggressiva” sia da ritenersi valutativa, tale è stata la percezione da parte del teste.
Il teste ha poi dichiarato che il giorno dopo, quindi il 20 dicembre 2017, la signora si è presentata da sola nel suo studio notarile Persona_1
domandando di ritirare il suo testamento. Al notaio è apparsa essere come intimorita e vertere in uno stato di scarsa lucidità: valutazione che non richiede conoscenze mediche, e comunque è stata sufficiente per determinare il notaio a richiederle,
correttamente, di tornare con un certificato che attestasse la sua piena capacità di agire.
Il teste ha poi aggiunto di aver appreso dal taxista che l'aveva accompagnata -occorre ricordare le di lei difficoltà motorie- che era stato il figlio, da identificarsi in gli altri figli risiedendo in quel periodo Controparte_4
all'estero- a “caricarla di peso” sul taxi, chiedendo al taxista di accompagnarla allo studio notarile, rivolgendo alla madre, in presenza del taxista, le parole “fai come devi”. Solo quest'ultima è una dichiarazione de relato, ma il complesso dello svolgimento dei fatti avvenuti in quei due giorni rende più che probabile che queste, o comunque analoghe parole, siano state quelle effettivamente utilizzate dall'Appellante.
Episodio grave, che connota una condotta volta a coartare la volontà della de cuius.
Quanto ai meSAggi fra fratelli prodotti agli atti dalle controparti, l'Appellante non ha fornito alcuna prova, che pure avrebbe potuto dare, che siano stati “estrapolati e
22 volutamente decontestualizzati”, e dal loro tenore emerge una valenza oppositiva a possibilità di visite e contatti dei fratelli con la madre.
È ben possibile che le difficoltà di contatto telefonico con la madre derivassero anche da problematiche o guasti di una presa telefonica, ma è allora anomalo che l'Appellante non abbia dato disposizioni o altrimenti si sia attivato per porvi rimedio.
Le dichiarazioni di sono state ritenute dal Tribunale solo come Testimone_1
indicanti il verificarsi di “discussioni in casa”, senza escludere che queste potessero derivare da manchevolezze dei servizi resi dalla badante, che però erano rimarcate da con un tono connotato da aggressività, forse Controparte_4
suo proprio in quel periodo -emergente anche dai sopra menzionati meSAggi e dalle a sua volta influiva sulle percezioni della madre. Per_12Persona_2
Nel complesso è pertanto condivisibile la valutazione del Tribunale che, sulla base delle dichiarazioni dei testi e di una serie di elementi indizianti, qualificabili anche come presunzioni gravi, precise e concordanti, ha ritenuto che, nel periodo antecedente la redazione del testamento del 15 gennaio 2018, Controparte_4
abbia tenuto condotte prevaricatorie nei confronti della madre, interferendo nei
[...]
suoi rapporti con gli altri familiari, così suscitando in lei, con mezzi in senso lato fraudolenti, la rappresentazione di una falsa realtà, di essere stata sostanzialmente abbandonata dagli altri suoi figli, di dipendere integralmente dal figlio , sino al CP_4
punto di ritenersi sostanzialmente costretta a effettuare nuove e diverse disposizioni testamentarie in suo favore, disposizioni che risultano pertanto viziate da una non libera e così coartata manifestazione della di lei volontà.
4. VALIDITÀ DEL TESTAMENTO REDATTO DA IL 3 Persona_1
MARZO 2007
Nel paragrafo rubricato “8. Sulla validità/efficacia del primo testamento della sig.ra del 2007”, identificabile come un secondo motivo di impugnazione, Persona_1
l'Appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto valido il testamento della de cuius del 3 marzo 2007, “senza motivare” e “senza considerare le difese e le produzioni
23 documentali dell'esponente”, con cui questi argomentava che in tale occasione non sarebbe stata libera di manifestare le proprie Persona_1
volontà, ma sarebbe stata coartata, assoggettata, forzata a esprimersi in modo identico alle volontà del marito, contenuta in un testamento in pari data.
Tale motivo di gravame è inammissibile.
Ove pure avesse formulato espreSA Controparte_4
domanda in tal senso, in primo grado, il Tribunale ha ritenuto che “tutte le domande e le eccezioni non rilevabili d'ufficio proposte da Controparte_4
risultano tardive, in quanto egli non si è costituito nel termine previsto dall'art. 166
c.p.c.”, ragione per la quale le stesse non sono state esaminate. Argomentazione avverso la quale l'Appellante non ha avanzato alcun rilievo critico. Ne deriva l'inammissibilità ex 342 c.p.c., né possono essere avanzate in appello domande nuove.
5. RITENUTA ERRONEITÀ DELLA RIPARTIZIONE DEI BENI MOBILI
Con un terzo motivo d'impugnazione l'Appellante sostiene l'erroneità dell'effettuata ripartizione dei beni mobili.
Tale gravame, peraltro, è motivato “alla luce delle contestazioni … sollevate circa la validità del primo testamento della de cuius”, e ritenendo lo stesso “revocato” dal secondo testamento.
La reiezione dei precedenti due motivi di appello comporta l'assorbimento e il rigetto anche di questa ragione di doglianza.
6. ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA DA Controparte_1
A TITOLO DI LEGATO ED ERRONEO RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO DEI
[...]
GENITORI NEI CONFRONTI DI QUESTI
In conseguenza dell'accoglimento della domanda di annullamento del secondo testamento di , il Tribunale ha ritenuto di dover regolare Persona_1
la successione tra i fratelli sulla base delle disposizioni testamentarie del 3 marzo
2007, reputando che, a mezzo delle stesse, , come il di Persona_1
lei marito, abbia voluto istituire erede e Controparte_1
24 costituire dei legati in favore dei figli ed . Nell'addivenire alla CP_2 CP_4
quantificazione degli importi di tali legati, poi computati in misura pari a euro
345.526,80, il Tribunale, sulla base delle indicazioni contenute nelle predette disposizioni testamentarie, ha decurtato dal valore dell'immobile un importo pari a euro 471.000,00, nel testamento indicato come dovuto da Persona_1
e dal marito nei confronti di nonché
[...] Controparte_1
gli interessi su tale importo al 4%. Secondo parte Appellata tale somma corrisponderebbe, per euro 125.000,00, a degli importi corrisposti per pagare costi di manutenzione e restauro della villa di strada dei Manzi 7/9, per euro 346.000,00 a un accollo assunto dai genitori per ripagare delle somme versate ai fratelli, fra le CP_1
quali l'importo di 200,000,00 sterline pagate a dal 1995 al 2005 e da questi CP_4
riconosciuto, come da riconoscimento di debito in data 23 luglio 2005, di cui al doc.
56 del fascicolo attoreo.
Con un quarto motivo d'impugnazione, l'Appellante ritiene l'erroneità di tale pronuncia, osservando che: di tale debito non sarebbe stata fornita prova alcuna, così come della relativa dazione di denaro ai genitori, si sarebbe trattato, in realtà, di “un mero escamotage, un artifizio per favorire a discapito di ”, il che CP_1 CP_4
risulterebbe ancor più evidente considerando che tale previsione è contenuta nei testamenti di entrambi i genitori, per cui l'ipotetico debito ammonterebbe al doppio di euro 471.000,00, ovvero a 942.000,00 euro, di cui ancor meno vi è prova.
Ora, gli Attori hanno allegato che i testamenti dei genitori hanno fatto riferimento a un unico debito, di euro 471.000,00, e non a due diversi debiti di tale importo, ed è quanto si ritiene venga confermato dall'interpretazione di dette disposizioni testamentarie.
Il Tribunale, poi, non ha ritenuto accertato tale debito, ma ha fatto riferimento a tale previsione, presente nel testamento, esclusivamente come modalità di calcolo dei legati stabiliti dalla de cuius, ovvero come criterio per addivenire alla quantificazione degli stessi.
25 Il calcolo, in sé, non è stato oggetto di impugnazione, ma solo la sussistenza di tale debito.
Per inciso, la documentazione prodotta dagli Appellati poteva essere esaminata per valutare la sussistenza o meno del debito.
Peraltro, per potervi procedere, l'Appellante avrebbe potuto operare una rinuncia al legato e promuovere azione di accertamento della sua quota di legittima, previa ricostruzione dell'asse ereditario e accertamento della non debenza di tale importo, o avrebbe potuto presentare una domanda di accertamento negativo: tuttavia, anche al riguardo, deve rammentarsi che il Tribunale ha ritenuto che “tutte le domande e le eccezioni non rilevabili d'ufficio proposte da di risultano Controparte_4 CP_1
tardive, in quanto egli non si è costituito nel termine previsto dall'art. 166 c.p.c.”, ragione per la quale tali domande, siano state presentate o meno, fossero o meno così
qualificabili sulla base delle allegazioni del convenuto, non sono state esaminate in quanto tardive, e, come detto, tale paSAggio motivazionale non è stato impugnato.
Ne deriva l'inammissibilità anche di tale motivo di doglianza.
7. ERRONEO COMPUTO DELLE SOMME VERSATE ALL'APPELLANTE DA
[...]
, POSTE IN COMPENSAZIONE ALLA QUOTA DI LEGATO DA Controparte_1
LIQUIDARE
Il Tribunale, dopo aver calcolato l'ammontare del legato, quale importo dovuto da a favore di Controparte_1 Controparte_4
, ha esaminato la domanda di compensazione avanzata dall'attore, relativamente
[...]
a somme asseritamente da questi erogate a favore del convenuto e quindi, pur non computate fra queste quelle di cui al documento n. 56, in quanto ritenute debito di sterline 200.000,00 che i genitori si erano accollati, a fronte invece dei documenti di cui ai n. 57 e 58 del fascicolo attoreo, nonché degli estratti conto acquisiti e della consulenza tecnica contabile disposta in sede di mediazione, ha concluso ritenendo che l'importo complessivo a tale diverso titolo dovuto da a fosse pari a euro CP_4 CP_1
26 466.634,95 e che, essendo lo stesso maggiore dell'importo del legato, “alcuna somma” residuasse dovuta “da a ”. CP_1 CP_4
Con un quinto motivo d'appello, si duole di Controparte_4
tale conclusione, sostenendo: che tali “presunti rapporti di dare e avere fra le controparti esulano dall'oggetto del presente giudizio” e “non devono essere considerati nella quantificazione della quota pertoccante” all'Appellante; che i bonifici bancari, da lui ricevuti a partire dall'anno 2013, recavano la causale financial support, da ciò emergendo chiaramente l'intenzione di di volerlo aiutare date le sue CP_1
condizioni economiche precarie, di effettuare un “atto di liberalità”; che, al più, tali pagamenti potrebbero ritenersi eseguiti in adempimento di un'obbligazione naturale, quindi senza comunque poter essere oggetto di un'azione di ripetizione, né dare luogo a compensazione;
che tali versamenti sarebbero continuati fino al 2018, pur avendo
, a partire dal 2017, mutato la causale degli stessi in financial loan, senza tuttavia CP_1
nulla convenire con l'Appellante, né informarlo in merito a un cambiamento di determinazione e, dunque, al sorgere di una sua pretesa creditoria;
che, quanto a presunte somme corrisposte fino al 2012, di cui a lettere ricognitive ex adverso
prodotte, mancherebbe la prova sia del quantum elargito, che del fatto che le medesime fossero state conferite a titolo di prestito;
che a tali lettere non avrebbe dovuto attribuirsi alcun valore probatorio, essendo le stesse, secondo l'Appellante,
“false e create ad hoc”, né potendosi mettere in dubbio la tempestività del loro disconoscimento, atteso che lo stesso sarebbe avvenuto già in sede di mediazione, ed essendo state disconosciute anche con la comparsa di costituzione in primo grado;
la scrittura asseritamente recante data 27 settembre 2010 di cui al doc. 57 di parte attorea
(come quella di cui al doc. 56, recante data 23 maggio 2005) indicherebbero poi importi “il cui eventuale obbligo restitutorio si è ampiamente prescritto”, mentre quella datata 19 dicembre 2012, doc. 58, “della cui genuinità fortemente si dubita”, “reca invece correzioni a penna non chiaramente leggibili, in merito, guarda caso, agli importi da restituire”.
27 Tale motivo d'impugnazione può trovare un parziale accoglimento, nel senso di seguito esposto.
Va premesso che, differentemente da quanto sostenuto dall'Appellante, non si tratta al riguardo di questione inerente la quantificazione del legato a lui spettante, già
computato dal Tribunale nella predetta misura di euro 345.526,80, ma della quantificazione di importi che con espreSA Controparte_1
domanda presentata in tal senso, ha chiesto di portare in compensazione rispetto all'importo da lui dovuto all'Appellante, a titolo di corresponsione del legato.
L'importo di sterline 200.000 di cui al doc. 56 di parte attorea poi, come già precisato, dal Tribunale non è stato computato in compensazione, avendolo ritenuto invece compreso nel diverso importo di euro 471.000,00 di cui nei testamenti da loro redatti i genitori si sono detti in debito nei confronti di , quale accollo dei debiti CP_1
di ed . CP_2 CP_4
Questo precisato, trattandosi di domanda avanzata in giudizio da
[...]
spettava a questi fornire la prova della sussistenza di tali crediti. Controparte_1
Per gli importi pagati da a fino a dicembre 2012, sono stati prodotti CP_1 CP_4
agli atti i documenti n. 57 e 58, costituenti riconoscimento di debito per importi pari a sterline 121.697 (relativamente a “prestiti” ricevuti dal 2005 al 2010) e a sterline
68.527 (nuovamente relative a “prestiti” ricevuti dal 2010 al dicembre 2012). si è costituito tardivamente in primo grado, Controparte_4
ragione per la quale, del tutto correttamente, il Tribunale ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione relativa alla scrittura di riconoscimento di debito recante data 27 settembre 2010 di cui al doc. 57.
In ordine a dette scritture ricognitive di debito, il Tribunale ha altresì ritenuto tardivo il disconoscimento effettuato da parte dell'Appellante, reputandolo avvenuto solo con la memoria ex art. 183 n.1 comma 6 c.p.c..
L'Appellante sostiene, in senso contrario, di averle disconosciute già in sede di mediazione -il che però non ha rilievo, trattandosi di momento antecedente all'instaurazione del giudizio- e soprattutto con la comparsa di costituzione in giudizio,
28 rimarcando che il disconoscimento non deve essere effettuato con forme solenni o particolari. Tuttavia, il Tribunale ha correttamente ritenuto, invece, che non potesse essere attribuita valenza onnicomprensiva di disconoscimento alla generica contestazione contenuta nella comparsa di risposta, avente il seguente tenore “gli attori, e in particolare, il fratello sostengono di aver versato notevoli importi a CP_1
favore dei genitori e del convenuto, ma a parte dette asserzioni e vari documenti, di cui si contesta la sottoscrizione da parte del convenuto ed il reale riferimento al vero, manca del tutto la prova di tali pagamenti”, non essendo la steSA riconducibile con sufficiente chiarezza ai documenti di cui ai n. 57 e 58.
L'argomento secondo il quale il doc. 58 “reca correzioni a penna non chiaramente leggibili, in merito, guarda caso, agli importi da restituire” costituisce, invece, una mera difesa, come tale esaminabile: tuttavia il documento appare sufficientemente leggibile, le correzioni riguardano gli importi di cui ai precedenti riconoscimenti di debito (doc. 56 e 57) e da esso si evince chiaramente un riconoscimento di debito per sterline 68.527 (pari a euro 83.968,87), sottoscritto da Controparte_4
.
[...]
Trattandosi di due riconoscimenti dei debiti, spettava al convenuto dimostrare di aver saldato la propria debenza o l'esistenza di una causa estintiva del credito, il che, invece, non è stato nemmeno allegato, tantomeno provato dall'Appellante.
Pertanto, gli importi di euro 143.105,59 (sterline 121.697) e di euro 83.968,87
(sterline 68.527) sono stati correttamente ritenuti dal Tribunale come crediti spettanti a da portare in compensazione impropria rispetto Controparte_1
all'importo da lui dovuto, quale erede, a a Controparte_4
titolo di corresponsione del legato.
Quanto agli importi corrisposti all'Appellante dal dicembre 2012 in avanti non sono stati prodotti riconoscimenti di debiti al riguardo, non opera pertanto l'inversione dell'onere probatorio e gravava su la prova del Controparte_1
titolo posto a fondamento del credito vantato.
29 Sono stati esclusivamente prodotti agli atti degli estratti conto e della documentazione bancaria, dalla quale emerge che sono stai effettuati dei bonifici da a dal Controparte_1 Parte_1
dicembre 2012 fino ad aprile 2017, recanti come causale “financial support”: al riguardo la predetta prova non può dirsi essere stata sufficientemente fornita, non risultando in questo caso trattarsi di prestiti e non di atti di liberalità o quantomeno di pagamenti eseguiti in adempimento di un'obbligazione naturale.
A diverse conclusioni si deve invece addivenire per i pagamenti successivamente effettuati da a favore di Controparte_1 [...]
fino ad ottobre 2018, recanti la diversa causale financial Parte_1
loan, così come in ordine ai pagamenti effettuati da Controparte_1
a favore di terzi, ma nell'interesse di
[...] Controparte_4
come emergente dalle risultanze di una consulenza contabile svolta in sede di mediazione.
Secondo l'Appellante, il cambiamento di causale dei bonifici a suo favore non sarebbe derivato da alcun accordo sopravvenuto fra le parti, tuttavia proprio in quel periodo risulta che i rapporti fra i fratelli si fossero ulteriormente deteriorati, appare probabile che questa fosse la ragione del diverso intendimento di
[...]
e non risulta plausibile che l'Appellante sia venuto a Controparte_1
conoscenza del sorgere della pretesa creditoria del fratello al riguardo solo durante la pendenza della lite, avendone potuto avere immediata contezza dalla lettura degli estratti conto bancari. Né l'Appellante, per converso, ha altrimenti provato che continuasse a trattarsi di erogazioni liberali.
Quindi, agli importi di cui alle predette lettere ricognitive di debito, pari rispettivamente a euro 143.105,90 e a euro 83.968,87, vanno aggiunte le somme di euro 60.634,79, pagate da a terzi nell'interesse dell'Appellante, e di euro CP_1
39.907,34, direttamente ricevute dall'Appellante tra aprile 2017 e ottobre 2018.
Pertanto, essendo stato quantificato in euro 345.526,80 il legato spettante a ed essendo state determinate in euro Controparte_4
30 327.616.90 le somme complessivamente versate da ad computabili in CP_1 CP_4
compensazione, rimane un residuo di euro 17.909,90 spettante in favore dell'Appellante a titolo di corresponsione del legato.
8. APPELLO CONDIZIONATO
Gli Appellati hanno proposto appello incidentale condizionato al “caso in cui in accoglimento dell'appello proposto il secondo testamento olografo venga riconosciuto valido ed efficace”: non essendosi verificata tale condizione, l'appello incidentale non deve essere esaminato.
9. SPESE DEL GIUDIZIO
La parziale riforma della sentenza di primo grado impone procedersi a rideterminazione dell'attribuzione e della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
e Controparte_1 Controparte_2
sono risultati soccombenti relativamente alla domanda di dichiararsi la
[...]
nullità per apocrifia del testamento di , parzialmente Persona_1
soccombenti su alcune delle domande relative ad importi opposti in compensazione a relativamente a spese relative a manutenzione Controparte_4
e gestione della villa, tasse di successione, spese funerarie, spese di mantenimento della madre e a parte delle erogazioni corrisposte da Controparte_1
a vittoriosi su tutte le altre domande da
[...] Controparte_4
loro presentate.
A fronte della reciproca soccombenza, si ritengono sussistenti le condizioni per una parziale compensazione delle spese di lite fra le parti, ma nella sola proporzione di un ottavo, ovvero del 12,5%, risultando Controparte_4
maggiormente soccombente.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore della controversia (rientrante
31 nello scaglione compreso fra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
le spese del primo grado si liquidano, per ogni fase del giudizio, complessivamente in favore di e Controparte_1 Controparte_2
, e a carico di nei seguenti termini:
[...] Controparte_4
- per la fase di studio euro 6.000,00
- per la fase introduttiva euro 4.000,00
- per la fase istruttoria e di euro 17.000,00 trattazione
- per la fase decisoria euro 9.145,00
Totale: euro 36.145,00
Spese compensate al 12,5% euro 4.518,00
Totale spese a carico euro 31.627,00
oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A., I.V.A. e rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari nei termini di legge.
Quanto alle spese di CTU, considerato essersi trattato di consulenza grafologica,
che ha condotto alla reiezione della domanda volta a dichiararsi la nullità del testamento per apocrifia, che per altro verso ha condotto a risultati qualificabili come di interesse per entrambe le parti, le stesse si pongono per il 50% a carico degli Attori,
per il restante 50% a carico del Convenuto.
In relazione al presente grado di appello, per le stesse considerazioni già esposte, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, ritenute sussistenti le condizioni per una parziale compensazione delle spese di lite nella proporzione di un ottavo, ovvero del
12,5%, in conformità ai già richiamati parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo
2014 n. 55, le stesse si liquidano, in favore della parte Appellata e a carico della parte
Appellante, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 7.500,00
- per la fase introduttiva euro 5.500,00
- per la fase decisoria euro 9.000,00
32 Totale: euro 22.000,00
Spese compensate al 12,5% euro 2.750,00
Totale spese a carico euro 19.250,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata:
– dichiara che, a seguito dell'applicazione della compensazione per una somma pari a euro 327.616,90, è Controparte_1
tenuto al pagamento dell'importo di euro 17.909,90 a favore di
[...]
a titolo di adempimento del legato a suo carico;
Controparte_4
– ritenute compensate fra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, nella proporzione di un ottavo, condanna per il resto
[...]
al rimborso delle stesse, a favore di Controparte_4 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
liquidate nella misura complessiva di euro 31.627,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A., I.V.A. e rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari nei termini di legge;
– pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori per il 50% e del convenuto per il restante 50%.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate nella proporzione di un ottavo le spese fra le parti, condanna per il resto parte Appellante,
[...]
al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in Controparte_4
favore della parte Appellata, e Controparte_1 [...]
liquidate complessivamente nella misura di euro Controparte_2
19.250,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei
33 termini di legge.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
il Giudice estensore dott. Roberto Rivello
il Presidente dott. Alfredo Grosso
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