Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza breve 21/04/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00281/2026REG.PROV.COLL.
N. 00199/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2026, proposto da
S.I.P.I.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Comune di Carini, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 1690/2025, resa tra le parti, per l’annullamento o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione V, n. 1690/2025, pubblicata in data 22/07/2025, non notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso R.G. n. 761/2023, proposto
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 15285 del 17/03/2023, con cui la Ripartizione VII – Edilizia Privata e Sanatoria – del Comune di Carini ha denegato la domanda di condono edilizio presentata ai sensi della L. n. 47/1985 in data 30/09/1986, prot. n. 5957;
- della nota prot. n. 28588 del 30/05/2022, di avvio del procedimento;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il Cons. NI Lo TI e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. La società S.I.P.I.M. S.r.l. è proprietaria di un complesso industriale sito nel Comune di Carini, costituito da due capannoni (censiti al N.C.E.U. al foglio 46, particelle 1221 e 1222), per i quali, in data 30 settembre 1986, venivano presentate istanze di condono edilizio ai sensi della L. n. 47/1985.
2. Dopo un lungo periodo di inerzia procedimentale, nel 2011 la società depositava copiosa documentazione integrativa, tra cui una perizia giurata sullo stato e le dimensioni delle opere, redatta ai sensi dell’art. 17 della L.R. siciliana n. 4/2003, e i certificati di idoneità sismica. Sulla base di tale documentazione, il Comune di Carini rilasciava alla S.I.P.I.M. un "Certificato di Agibilità Provvisoria" (prot. n. 45055 del 08/11/2011), che consentiva l'esercizio di un'attività artigianale di torrefazione, da allora regolarmente svolta.
3. Trascorsi ulteriori otto anni di silenzio, con nota del 30 maggio 2022, il Comune avviava un procedimento di riesame, contestando alla società la realizzazione di opere successive alla domanda di condono e altre presunte carenze documentali.
4. Con provvedimento prot. n. 15285 del 17 marzo 2023, l'Amministrazione negava l'istanza di condono, adducendo quali motivi principali: a) la pretesa invalidità della perizia giurata del 2011; b) la presenza di opere realizzate successivamente alla domanda di condono; c) il mancato riscontro a una richiesta di integrazione documentale.
5. La S.I.P.I.M. impugnava il diniego dinanzi al T.A.R. per la Sicilia. Il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 197/2025, disponeva una verificazione tecnica per accertare natura, consistenza ed epoca di realizzazione delle opere contestate. La relazione del verificatore, depositata l'11 giugno 2025, accertava che le opere successive consistevano:
a) in mere modifiche interne senza incremento di volume su un fabbricato (p.lla 1221), qualificabili come "adeguamento funzionale";
b) un modesto incremento volumetrico sull'altro fabbricato (p.lla 1222), necessario per la realizzazione di un locale wc/doccia per l'adeguamento igienico-sanitario;
c) un riparo amovibile per un gruppo elettrogeno, qualificabile come "corpo tecnico" di modesta consistenza;
d) un capannone metallico, estraneo al condono, che risultava già completamente demolito dalla stessa società prima dell'adozione del diniego.
6. Con la sentenza n. 1690/2025, il T.A.R. rigettava il ricorso. Il primo giudice, pur disattendendo le eccezioni formali del Comune, riteneva dirimente e assorbente la circostanza della realizzazione di opere successive, applicando in modo assoluto il principio secondo cui qualsiasi modifica, a prescindere dalla sua entità e dall'eventuale ripristino, determinerebbe l'improcedibilità insanabile della domanda di sanatoria.
7. Avverso tale sentenza, la S.I.P.I.M. S.r.l. ha proposto il presente appello, affidato a tre motivi con cui si deducono:
1. Error in iudicand o per violazione e falsa applicazione della L. n. 47/1985, travisamento dei fatti ed erronea interpretazione delle risultanze della verificazione, nonché eccesso di potere per illogicità e sproporzione. L'appellante sostiene che il T.A.R. avrebbe dovuto distinguere, secondo un criterio di ragionevolezza, tra modifiche sostanziali e interventi minori, funzionali o scindibili, come suggerito da un indirizzo giurisprudenziale più ponderato (viene citata Cons. Stato, n. 3943/2015).
2. Vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà, nonché violazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede e buon andamento. Si lamenta la contraddizione del T.A.R. nell'aver disposto un'istruttoria per poi ignorarne gli esiti, e si censura il comportamento del Comune, che ha tradito l'affidamento ingenerato nel privato dopo decenni di inerzia e il rilascio di un'agibilità provvisoria.
3. Error in iudicando in relazione alla mancata declaratoria di formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 4/2003, a seguito della presentazione della perizia giurata nel 2011.
8. Si è costituito in giudizio il Comune di Carini, chiedendo il rigetto dell'appello.
9. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
L'appello è fondato e merita accoglimento.
A.) Il Collegio ritiene di esaminare in via prioritaria, data la sua natura dirimente, il motivo di appello relativo alla formazione del titolo abilitativo in sanatoria per silenzio-assenso. Tale motivo è fondato.
A.1) La l.r. n. 4 del 16 aprile 2003 ha introdotto, all'articolo 17, una speciale procedura per accelerare la definizione delle pratiche di condono edilizio pendenti. In particolare, il comma 10 consente al richiedente di presentare una perizia giurata che attesti la sussistenza di tutti i requisiti di legge per la sanatoria. Il successivo comma 11 stabilisce in modo inequivocabile che: "Trascorsi novanta giorni dalla ricezione della perizia giurata di cui al comma 10, qualora non venga comunicato all'interessato alcun provvedimento motivato di diniego, la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria si intende accolta ".
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che la società appellante abbia depositato la perizia giurata nell'ottobre del 2011. Da quel momento, è iniziato a decorrere il termine perentorio di 90 giorni, entro il quale il Comune di Carini avrebbe dovuto esercitare il proprio potere di verifica e, in caso di riscontrata non conformità, emanare un provvedimento motivato di diniego.
È altrettanto pacifico che, entro tale termine (scaduto all'inizio del 2012), il Comune non solo non ha comunicato alcun diniego, ma ha addirittura adottato un atto – il rilascio del "Certificato di Agibilità Provvisoria" – che presupponeva una valutazione positiva della documentazione presentata, ingenerando un affidamento più che qualificato nella positiva conclusione del procedimento.
A.2) Alla scadenza dei 90 giorni, per diretta ed espressa previsione di legge, il titolo abilitativo in sanatoria si è dunque perfezionato per silenzio-assenso.
Di conseguenza, il potere del Comune di provvedere sull'istanza del 1986 si è consumato in quel momento. Il provvedimento di diniego, adottato nel marzo 2023, è stato pertanto emesso in una situazione di insussistenza del potere, in quanto il procedimento si era già concluso favorevolmente per l'istante ed il titolo abilitativo formatosi per effetto del “ silentium” serbato dall'amministrazione; la quale, qualora avesse successivamente riscontrato vizi nel titolo tacitamente formatosi, avrebbe dovuto attivare un procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, con tutte le garanzie e le valutazioni degli interessi coinvolti che tale procedura impone – e altresì nel rispetto dei relativi termini, ulteriormente estintivi del potere di autoannuallmento – cosa che non è avvenuta.
A.3) Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo e deve essere annullato già solo per tale assorbente ragione.
B.) Il Collegio ritiene, ad ogni modo, di completare l'esame dei motivi di appello, al fine di fornire un quadro esaustivo dei vizi che inficiano il provvedimento impugnato.
B.1) Anche il motivo relativo all'erronea applicazione della normativa sul condono in presenza di opere successive è fondato. Il T.A.R. ha errato nel ritenere che qualsiasi intervento successivo, a prescindere dalla sua natura ed entità, determini l'improcedibilità della domanda di sanatoria. Tale approccio, rigido e aprioristico, si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Come chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 3943/2015, secondo un orientamento che il Collegio condivide, la realizzazione di opere successive non comporta automaticamente il rigetto dell'istanza di condono, a meno che tali opere non abbiano " inciso in modo radicale sui beni oggetto del condono impedendo all'amministrazione di valutare, per la diversità degli immobili, la sussistenza dei presupposti per la concessione del condono" .
In caso contrario, l'amministrazione ha il dovere di esaminare nel merito la domanda di sanatoria originaria e, separatamente, di esercitare i propri poteri sanzionatori sulle opere ulteriori, se abusive.
Nel caso di specie, la verificazione disposta in primo grado ha accertato che le opere successive sono di assai modesta entità e non hanno affatto alterato la riconoscibilità dei manufatti originari. Si tratta, infatti, di mere modifiche interne senza aumento di volume, di un modesto ampliamento per la realizzazione di un servizio igienico, di un "corpo tecnico" amovibile e di un capannone metallico che la stessa società aveva provveduto a demolire prima dell'adozione del diniego, ripristinando così lo stato dei luoghi.
Il T.A.R. ha quindi errato nel non tenere conto delle risultanze della verificazione e nell'applicare un principio giurisprudenziale in modo acritico e sproporzionato, travisando i fatti.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il provvedimento di diniego del Comune di Carini deve essere annullato, restando fermo invece quello favorevole formatosi per silentium .
Le spese del doppio grado del giudizio possono compensarsi in considerazione della compresenza, in argomento, di orientamenti giurisprudenziali variegati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l’impugnato provvedimento del Comune di Carini del 17 marzo 2023, prot. n. 15285.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER de CI, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
NI Lo TI, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NI Lo TI | ER de CI |
IL SEGRETARIO