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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/05/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2063/2023
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 15.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia individuale di lavoro recante
n.r.g. 2063/2023 vertente
TRA
, con sede in Altamura Parte_1
alla Piazza Stazione n. 24 (p.i. ), in persona del P.IVA_1
1 legale rappr. p.t.,
Rappr. e dif. dall'Avv. Giuseppe Pappalepore
( C.F._1
OPPONENTE
E
(C.F.: ), CP_1 C.F._2
Rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Chietera (C.F.:
)C.F._3
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro, in data 20.02.2023 l'opponente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
801/2021, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite. In data odierna, rientrata questo
Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di
2 codesto Tribunale negli anni 2000 – 2012 assegnate a questo
Giudice, nonché, ancora, tutte le controversi urgenti anche ai sensi dell'art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 provenienti dai ruoli di altri giudici della Sezione trasferiti ad altri uffici – dott.sse
, , , , Dott. , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Per_1 Per_2
, dott.ssa e - la causa veniva decisa.CP_6 CP_1 CP_7
Preliminarmente, il Giudicante rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario. Il Giudice, dunque, deve, in sede di opposizione, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, (si veda ex plurimis Cass. n. 6663/2002, Cass. n.
4974/2000, Cass. n.1052/1995 e Cass. n. 7224/1987).
In altri termini, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645 c.p.c., l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo
(e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato (così ex plurimis Cassazione civile, sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974).
Nel merito, va detto che è incontroverso, come anche rilevato nelle note di trattazione scritta, che la somma ingiunta sia stata pagata dall'odierna parte opponente in corso di causa. Tanto
3 determina palesemente il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, ditalché non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Invero, l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina
- con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni (o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000,
4918/98 delle Sezioni Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004,
16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) - si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale (si veda anche Cass. n. 6113/2005).
E' proprio il caso che ricorre nella specie.
Infatti, è emersa la circostanza del venir meno dell'interesse al presente giudizio, stante l'avvenuto integrale pagamento delle somme ingiunte.
Essendo venuta meno ogni posizione di contrasto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti può affermarsi che nel corso del processo si è estinta la situazione giuridica posta a base della domanda, e quindi la
4 domanda stessa, restando eliso, l'interesse ad agire;
“oggettivamente è venuta meno la materia rispetto alla quale si contendeva;
prende quindi essenziale rilievo il fatto sopravvenuto di cessazione che, estinguendo la situazione giuridica controversa, svuota di contenuto il tema della lite, determinando la chiusura del procedimento senza decisione di merito”(in questo senso Cass. n.
4630/1897; si vedano anche Cass. nn. 2843/55, 4381/57,
1997/58, 3083/63, 381/67, 2983/67, 1710/71, 2280/73,
1216/74, 1264/78, 1173/80).
In virtù di tutto quanto innanzi, quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, sicchè il decreto ingiuntivo va revocato (cfr. Cass. n. 15378/2000 secondo cui “la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, emessa in relazione al giudizio di cui si tratta, comporta la caducazione del decreto ingiuntivo”).
Quanto alle spese di lite, stante l'avvenuto pagamento in corso di causa, vanno poste a carico della parte opponente e si liquidano in dispositivo.
Le predette considerazioni sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore eccezione e questione eventualmente contestata tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione disattese o assorbite,
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- revoca il D.I. opposto;
5 - condanna la parte opponente a pagare, in favore della parte opposta, le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.030,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 15.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
6
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 15.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia individuale di lavoro recante
n.r.g. 2063/2023 vertente
TRA
, con sede in Altamura Parte_1
alla Piazza Stazione n. 24 (p.i. ), in persona del P.IVA_1
1 legale rappr. p.t.,
Rappr. e dif. dall'Avv. Giuseppe Pappalepore
( C.F._1
OPPONENTE
E
(C.F.: ), CP_1 C.F._2
Rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Chietera (C.F.:
)C.F._3
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro, in data 20.02.2023 l'opponente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
801/2021, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite. In data odierna, rientrata questo
Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di
2 codesto Tribunale negli anni 2000 – 2012 assegnate a questo
Giudice, nonché, ancora, tutte le controversi urgenti anche ai sensi dell'art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 provenienti dai ruoli di altri giudici della Sezione trasferiti ad altri uffici – dott.sse
, , , , Dott. , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Per_1 Per_2
, dott.ssa e - la causa veniva decisa.CP_6 CP_1 CP_7
Preliminarmente, il Giudicante rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario. Il Giudice, dunque, deve, in sede di opposizione, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, (si veda ex plurimis Cass. n. 6663/2002, Cass. n.
4974/2000, Cass. n.1052/1995 e Cass. n. 7224/1987).
In altri termini, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645 c.p.c., l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo
(e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato (così ex plurimis Cassazione civile, sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974).
Nel merito, va detto che è incontroverso, come anche rilevato nelle note di trattazione scritta, che la somma ingiunta sia stata pagata dall'odierna parte opponente in corso di causa. Tanto
3 determina palesemente il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, ditalché non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Invero, l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina
- con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni (o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000,
4918/98 delle Sezioni Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004,
16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) - si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale (si veda anche Cass. n. 6113/2005).
E' proprio il caso che ricorre nella specie.
Infatti, è emersa la circostanza del venir meno dell'interesse al presente giudizio, stante l'avvenuto integrale pagamento delle somme ingiunte.
Essendo venuta meno ogni posizione di contrasto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti può affermarsi che nel corso del processo si è estinta la situazione giuridica posta a base della domanda, e quindi la
4 domanda stessa, restando eliso, l'interesse ad agire;
“oggettivamente è venuta meno la materia rispetto alla quale si contendeva;
prende quindi essenziale rilievo il fatto sopravvenuto di cessazione che, estinguendo la situazione giuridica controversa, svuota di contenuto il tema della lite, determinando la chiusura del procedimento senza decisione di merito”(in questo senso Cass. n.
4630/1897; si vedano anche Cass. nn. 2843/55, 4381/57,
1997/58, 3083/63, 381/67, 2983/67, 1710/71, 2280/73,
1216/74, 1264/78, 1173/80).
In virtù di tutto quanto innanzi, quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, sicchè il decreto ingiuntivo va revocato (cfr. Cass. n. 15378/2000 secondo cui “la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, emessa in relazione al giudizio di cui si tratta, comporta la caducazione del decreto ingiuntivo”).
Quanto alle spese di lite, stante l'avvenuto pagamento in corso di causa, vanno poste a carico della parte opponente e si liquidano in dispositivo.
Le predette considerazioni sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore eccezione e questione eventualmente contestata tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione disattese o assorbite,
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- revoca il D.I. opposto;
5 - condanna la parte opponente a pagare, in favore della parte opposta, le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.030,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 15.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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