TAR Firenze, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 106
TAR
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'intera procedura selettiva per illogicità e irragionevolezza del procedere della Commissione

    Il Tribunale ha ritenuto che gli interventi integrativi abbiano chiarito incongruenze e riportato la procedura nella piena legittimità. Ha spiegato che le correzioni ai verbali erano necessarie per conformarsi alla normativa vigente e che la Commissione ha agito in modo trasparente e fisiologico, assicurando il perseguimento del giusto risultato finale nel rispetto dei principi di imparzialità, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancata sostituzione dell'intera Commissione

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure, poiché le dimissioni di due commissari non erano adeguatamente motivate da impedimenti sopravvenuti e oggettivi, come richiesto dal regolamento. Pertanto, la Rettrice ha correttamente deciso di non accettarle, mantenendo i commissari in carica. Inoltre, ha evidenziato che la sentenza non imponeva la nomina di una nuova Commissione e che una Commissione nuova non avrebbe avuto gli strumenti per valutare la rilevanza della mancata formalizzazione dell'incarico.

  • Rigettato
    Valutazione rinnovata viziata da carenza di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia preso atto della sentenza e valutato nuovamente l'attività della dott.ssa TT alla luce della mancanza di incarico formale, confermando la precedente valutazione e ritenendola irrilevante. La valutazione è stata ritenuta legittima e rientrante nella discrezionalità della Commissione, trovando fondamento nella sentenza che ammetteva la possibilità di valorizzare l'effettivo svolgimento dell'incarico anche senza formalizzazione. La motivazione è stata considerata sufficiente data la sintetica esposizione nel verbale e il richiamo alla sentenza.

  • Inammissibile
    Valutazione dell'attività di diritto vitivinicolo non riconducibile al settore scientifico disciplinare

    Il Tribunale ha dichiarato la censura inammissibile, affermando che il giudizio di congruità di un'attività rispetto al settore scientifico disciplinare spetta esclusivamente alla Commissione giudicatrice e non può essere sindacato in sede giudiziale.

  • Inammissibile
    Contestazione della valutazione dei titoli dei candidati

    Il Tribunale ha dichiarato le censure inammissibili in quanto incentrate sulla contestazione del merito delle valutazioni della Commissione, che gode di ampia discrezionalità tecnica. Ha specificato che tali valutazioni sono sindacabili solo in caso di vizi manifesti (travisamento dei fatti, violazione di procedura, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, errori macroscopici) che non sussistono nel caso di specie. In particolare, ha ritenuto ammissibile la scelta del punteggio massimo per le pubblicazioni, la valutazione della monografia della dott.ssa TT (anche alla luce della valutazione di pubblicazioni comparate del dott. CA), la valutazione dell'attività didattica e la valutazione della partecipazione a gruppi di ricerca (con chiarimento sulla mancata indicazione del PRIN nel curriculum del dott. CA).

  • Improcedibile
    Contestazione del giudizio sulla produzione scientifica del dott. DO CA

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, essendo stato presentato solo in via subordinata all'accoglimento del ricorso principale, che è stato respinto.

  • Improcedibile
    Contestazione della valutazione di pubblicazioni del dott. DO CA afferenti a diritto pubblico comparato

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, essendo stato presentato solo in via subordinata all'accoglimento del ricorso principale, che è stato respinto.

  • Improcedibile
    Contestazione della valutazione dell'attività di formazione o ricerca

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, essendo stato presentato solo in via subordinata all'accoglimento del ricorso principale, che è stato respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 106
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 106
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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