Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00106/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2025, proposto da
DO CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Silvia Santinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Iaria, in Firenze, via de' Rondinelli 2;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Serena Cirillo, Loriana Ninci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NZ TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del decreto del Rettore n. 205/2025 - prot. n. 43032 del 25.2.2025 dell’Università degli Studi di Firenze, con il quale sono stati approvati gli atti per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all'art. 24, comma 3, della legge 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale) settore scientifico-disciplinare IUS/09 (Istituzioni di Diritto Pubblico), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche del medesimo Ateneo ed è stato individuato il relativo vincitore, ed è stata altresì approvata la graduatoria che vede la dott.ssa NZ TT al primo posto con punti 86 ed il dott. DO CA al secondo posto con punti 85;
- del verbale della riunione preliminare prot. n. 0254830 del 24.10.2023, del verbale valutazione delle pubblicazioni scientifiche, attività didattica, titoli e curriculum prot. n. 284245 del 23.11.2023, del verbale di correzione e integrazione del verbale di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, attività didattica, titoli e curriculum prot. n. 284245 del 23.11.2023, del verbale della discussione dei titoli e delle pubblicazioni e individuazione dei candidati idonei prot. n. 284245 del 23.11.2023, del verbale di correzione e integrazione del verbale di valutazione n. 2 bis delle pubblicazioni scientifiche, attività didattica, titoli e curriculum prot. n. 42297 del 23.2.2024, del verbale di valutazione prot. n. 36868 del 19.2.2025, e comunque di tutti i verbali e gli atti della Commissione giudicatrice;
- della delibera del 19.3.2025 del Consiglio del Dipartimento, prot. n. 67176 del 20.3.2025, di chiamata della dott.ssa NZ TT;
- della delibera del 28.3.2025 del Consiglio di Amministrazione, prot. n. 74932 del 31.3.2025, recante l'approvazione della chiamata della dott.ssa TT e del conseguenziale provvedimento di nomina della stessa;
- delle comunicazioni della Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze in data 18 novembre 2024 (prot. n. 287442), in data 24 dicembre 2024 (prot. n. 328628), in data 21 gennaio 2025 (prot. n. 11897);
- del Decreto del Rettore n. 53/2025 prot. n. 10343 del 20.1.2025, con cui è stata disposta la rinnovazione della commissione giudicatrice e, per quanto occorrer possa, dell’incognito Decreto Rettorale n. 17 del 10 gennaio 2025 di rinnovo della commissione giudicatrice sopracitata a seguito di nuovo sorteggio, nonché di tutti gli atti che hanno condotto a tale rinnovazione della commissione giudicatrice;
- per quanto occorrer possa, del Decreto Rettorale n. 418 del 21.3.2024 che ha disposto la rinnovazione della valutazione ad opera della Commissione giudicatrice;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti al ricorrente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla dott.ssa NZ TT il 30 giugno 2025 :
per l’annullamento in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere dalla Dott.ssa NZ TT e dei motivi di cui al ricorso incidentale, dei seguenti atti già impugnati con il ricorso principale dal dott. DO CA:
- decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze n. 205/2025, prot. n. 43032 del 25.2.2025 di approvazione degli atti della procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale) settore scientifico-disciplinare IUS/09 (Istituzioni di Diritto Pubblico), nella parte in cui viene disposto il collocamento del dott. DO CA al secondo posto in graduatoria con il punteggio di 85 punti;
- verbale della riunione preliminare (n. 1); verbale recante valutazione delle pubblicazioni scientifiche, attività didattica, titoli e curriculum (n. 2); verbale della discussione dei titoli e delle pubblicazioni e individuazione dei candidati idonei (n. 3); verbale di correzione e integrazione del verbale di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, attività didattica e curriculum (n. 2 bis); verbale integrativo finale di correzione e integrazione del verbale di valutazione n. 2 bis delle pubblicazioni scientifiche, attività didattica, titoli e curriculum; e comunque tutti i verbali e gli atti della Commissione giudicatrice, comprensivi di allegati, nelle parti afferenti all’assegnazione dei giudizi e dei punteggi al dott. DO CA e al suo collocamento nella graduatoria concorsuale;
- tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti della procedura, ancorché non conosciuti, sempre nei limiti dell’interesse fatto valere dalla dott.ssa NZ TT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NZ TT e dell’Università degli Studi di Firenze;
Visto il ricorso incidentale proposto da NZ TT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. LA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
Il dott. DO CA ha partecipato alla selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale) settore scientifico-disciplinare IUS/09 (Istituzioni di Diritto Pubblico), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, indetta con Decreto Rettorale n. 485 del 30 maggio 2023, all’esito della quale è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa NZ TT, avendo la Commissione attribuito a quest’ultima candidata il punteggio di 86,00 punti ed al dott. CA il punteggio di 85,00 punti.
Con decreto n. 325/2024 - prot. 0049604 del 4 marzo 2024, la Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze ha approvato gli atti della procedura di selezione, confermando così l’individuazione quale vincitrice della dott.ssa TT.
Il dott. CA, in data 8 marzo 2024, ha presentato istanza di annullamento in autotutela del succitato D.R. 325/2024 di approvazione atti, in relazione alla circostanza che per la candidata vincitrice dott.ssa NZ TT sarebbe stato valutato, nell’ambito dell’attività didattica utile alla selezione di concorso, l’incarico di “ coordinamento e responsabilità organizzativa del corso di perfezionamento in diritto vitivinicolo ”, che, secondo il predetto candidato, la concorrente dott.ssa TT non avrebbe svolto o, comunque, si tratterebbe di attività non corrispondente ad alcun incarico formale.
A seguito della diffida-istanza proposta dal dott. CA, l’Università di Firenze ha svolto le necessarie verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalla candidata nel curriculum , in esito alle quali è stato emanato il Decreto Rettorale n. 418 del 21 marzo 2024 di annullamento in autotutela del precedente Decreto Rettorale n. 325 del 2024.
In particolare, la Rettrice ha decretato, in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, l’annullamento del precedente D.R. n. 325/2024 di approvazione degli atti della procedura selettiva in oggetto, dopo aver “ considerato che all’esito del suddetto controllo è emerso che la predetta attività non è stata svolta in virtù del formale conferimento di un incarico né ha dato luogo alla corresponsione di un compenso ”.
Nel medesimo decreto si stabiliva quindi “ di sottoporre alla Commissione giudicatrice quanto sopra, affinché quest’ultima possa valutare nuovamente l’attività dichiarata dalla Dott.ssa TT all’esito delle verifiche svolte dagli Uffici e tenuto conto del punteggio attribuito a corpo nell’ambito dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti ”.
Tale decreto della Rettrice, n. 418 del 21 marzo 2024, è stato impugnato sia dal dott. DO CA, con un precedente ricorso R.G. n. 764/2024, e ciò, fra l’altro, in quanto, una volta accertato che la dott.ssa TT aveva reso una dichiarazione (asseritamente) non veritiera nel curriculum - relativa alla presunta attività “didattica” di coordinamento e di responsabilità organizzativa del corso di perfezionamento in diritto vitivinicolo presso il Dipartimento di Scienze giuridiche - l’Università avrebbe dovuto automaticamente escluderla dalla procedura e non riconvocare la Commissione al fine di rinnovare la valutazione dei titoli; sia dalla dott.ssa NZ TT, con altro ricorso iscritto al R.G. n. 794 del 2024, in quanto, una volta appurato, da parte della Commissione, che la suddetta attività di coordinamento e responsabilità organizzativa del corso di perfezionamento universitario in diritto vitivinicolo era stata da essa effettivamente svolta, ancorché in assenza di un “incarico formale”, non vi sarebbe stata ragione di riconvocare la Commissione per farle ripetere la relativa valutazione.
Con sentenza n. 1290 dell’11 novembre 2024, questa Sezione, riuniti i ricorsi, ha respinto le suddette doglianze incrociate, negando la sussistenza di una falsità dichiarativa e confermando la correttezza dell’operato della Rettrice, in questi termini: “ ferma la veridicità delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa TT, la circostanza di nuova emersione, che i ruoli di coordinatore e di responsabile organizzativo del corso di perfezionamento dichiarati dalla stessa non fossero stati svolti sulla base di un incarico formale, non poteva ritenersi aprioristicamente ininfluente sulla valutazione del titolo in questione, dovendo la relativa decisione essere assunta dalla Commissione, stante l’atipicità della situazione dello svolgimento di fatto di un incarico universitario ”.
Pertanto la Commissione, in esecuzione della sentenza avrebbe dovuto: “ valutare nuovamente il titolo contestato alla luce del fatto che si tratta di attività svolta dalla dott.ssa TT in mancanza di incarico formale. Con la conseguenza che la Commissione potrebbe confermare la propria precedente valutazione ritenendo irrilevante la suddetta circostanza o, ancora in ipotesi, assegnare un minore punteggio in relazione al criterio “attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti”, il che potrebbe eventualmente comportare un cambiamento della graduatoria in favore del dott. CA ”.
In esecuzione della sentenza, la Commissione si è quindi riunita in parziale diversa composizione (con la sostituzione di un membro dimissionario per motivi di salute e con la conferma degli altri due membri, dopo la revoca delle dimissioni che costoro avevano inizialmente presentato) e, in data 18 febbraio 2025, ha proceduto alla rivalutazione della voce “ attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti ” in relazione alla candidata dott.ssa NZ TT.
La Commissione, dunque, ritenuta irrilevante la circostanza che il titolo oggetto di contestazione in sede giudiziale fosse stato assegnato senza incarico formale, ha confermato integralmente la precedente valutazione, e di conseguenza la prevalenza della dott.ssa TT sugli altri candidati della procedura.
Con D.R. rep. n. 205/2025 sono stati approvati gli atti della procedura.
In data 20 marzo 2025 il Consiglio del dipartimento di Scienze giuridiche ha proposto la chiamata della dott.ssa TT.
Nella successiva seduta del 31 marzo 2025 il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata della medesima con decorrenza dall’ 1° settembre 2025.
Con l’odierno ricorso, notificato in data 17 aprile 2025 e depositato il 22 aprile 2025, il dott. CA ha impugnato i suddetti atti, formulando quattro motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’intera procedura selettiva “ per illogicità, incongruenza ed irragionevolezza del modo di procedere della Commissione nella formulazione dei giudizi dei titoli dei candidati ”. Secondo il ricorrente, il modus operandi seguito dalla Commissione (originariamente nominata) – che è stata chiamata in più occasioni, su segnalazione degli Uffici e della Rettrice, a correggere ed integrare parzialmente i propri verbali – renderebbe “ impossibile individuare un coerente e trasparente percorso logico-valutativo nei giudizi espressi dalla Commissione con riferimento ai titoli dei candidati ”. Inoltre, emergerebbe “ un’opera di continuo e progressivo aggiustamento dei giudizi, funzionale al mantenimento del risultato originario (risultando prima sempre la medesima candidata), pur nel continuo mutamento delle valutazioni ”.
Con il secondo motivo, il dott. CA lamenta la violazione dell’art. 24 legge 30.12.2010 n. 240 e dell’art. 1 della legge n. 241/1990, dell’art. 16, comma 4, del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, nonché l’eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti, del difetto dei presupposti, della carenza di istruttoria e di motivazione.
Secondo il ricorrente, infatti, la procedura selettiva qui in esame sarebbe illegittima perché l’Ateneo avrebbe dovuto sostituire l’intera Commissione, e non solo una commissaria, accogliendo le dimissioni di tutti e tre i commissari.
Con il terzo motivo di gravame il dott. CA sostiene che la valutazione della Commissione istituita con D.R. n. 53/2025 sarebbe stata effettuata in violazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, comma 4, del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato pro tempore vigente.
Il ricorrente, in particolare, sostiene che detta valutazione sarebbe viziata poiché “ la Commissione si è limitata a confermare apoditticamente il giudizio precedente ” senza effettuare alcuna “ rivalutazione o ponderazione ”.
Nell’espletare la citata valutazione la Commissione sarebbe altresì incorsa, ancora una volta, nel vizio dell’eccesso di potere declinato nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del giusto procedimento.
Sotto altro profilo, l’odierno ricorrente sostiene altresì che la citata attività, di coordinamento e di responsabilità organizzativa del corso di perfezionamento in diritto vitivinicolo, non poteva essere valutata poiché la stessa non era stata conferita mediante incarico formale e, pertanto, il punteggio attribuito sarebbe manifestamente illogico, irragionevole e contrario ai principi fondamentali che regolano le procedure selettive pubbliche.
Con il quarto motivo di ricorso, articolato in più censure, il dott. CA ripropone i profili di censura in ordine alla valutazione di tutti i titoli dei candidati, già rappresentati nei ricorsi R.G. 764/2024 e 794/2024.
In particolare, l’operato della Commissione sarebbe, anzitutto, macroscopicamente illegittimo perché, nel corso della riunione preliminare di individuazione dei criteri, era stato stabilito che ad ogni pubblicazione, a prescindere dalla sua tipologia (monografia, articolo in rivista o nota a sentenza), fosse possibile assegnare un massimo di soli 5 punti, così neutralizzando il rilievo oggettivamente maggiore o minore correlato al tipo di pubblicazione.
Con una seconda censura è stato dedotto il travisamento in cui sarebbe incorsa la Commissione nell’attribuzione del punteggio alla dott.ssa TT per le pubblicazioni scientifiche, atteso che la seconda monografia presentata, intitolata “ La tutela delle minoranze linguistiche tra Stati Uniti e Canada: due esperienze giuridiche a confronto ”, non avrebbe potuto essere valutata, essendo del tutto incongruente con il settore scientifico di riferimento IUS/09- Istituzioni di diritto pubblico.
Con una terza censura è stata dedotta l’illegittimità dell’operato della Commissione sotto il profilo dell’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dell’attività didattica dei due candidati CA e TT, nell’ambito della quale non sarebbe stata adeguatamente soppesata la titolarità e la co-titolarità degli insegnamenti. In particolare, il dott. CA contesta il punteggio da lui ottenuto per l’attività didattica, pari a 2 punti su 5, perché ritenuto troppo esiguo, nonché il punteggio di 3 punti su 5 della sua avversaria, asseritamente basato su di una sopravvalutazione dell’esperienza didattica della stessa.
Infine, con la quarta censura, è stata dedotta l’incongruenza della valutazione espressa dalla Commissione con riferimento ai titoli e ai curricula dei candidati. In particolare si contesta il punteggio assegnato ai candidati per il criterio della “ organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi e a altre attività di ricerca quali la direzione con la partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane ”.
In particolare, il dott. CA ritiene che il punteggio allo stesso assegnato pari ad 1 punto su 3 non sia giustificato, al pari del punteggio di 2 punti su 3 in favore della dott.ssa TT.
Si sono costituiti l’Università degli studi di Firenze e la dott.ssa TT in qualità di controinteressata, contestando con memoria la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 29 maggio 2025, questo Collegio ha respinto la domanda cautelare, per insussistenza del fumus boni iuris , rilevando: “ ad un primo sommario esame, che la Commissione esaminatrice, nel confermare la propria precedente valutazione riguardo al titolo contestato con il precedente ricorso, si sia correttamente conformata alla sentenza della Sezione n. 1290 dell’11 novembre 2024 ” e che “ le ulteriori contestazioni della parte ricorrente sulla concreta attività valutativa, effettuata dalla Commissione, dei profili dei candidati, allo stato non appaiono evidenziare evidenti violazioni dei canoni di ragionevolezza e imparzialità ”.
L’ordinanza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato.
La dott.ssa TT ha depositato, in data 30 giugno 2025, un ricorso incidentale (proposto “ solo per scrupolo difensivo e in via meramente subordinata ”) avverso il Decreto rettorale n. 418/2024 e gli altri atti della procedura selettiva, per contestare a propria volta la legittimità delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice al dott. CA.
Con il primo motivo di tale ricorso, la dott.ssa TT ha contestato il giudizio di “eccellente” ed il punteggio di 14 punti attribuiti alla “produzione scientifica complessiva” del dott. CA, sul rilievo che “ siffatti punti appaiono erronei ed eccessivi, sia in termini assoluti, sia se posti in comparazione rispetto a quelli attribuiti dalla Commissione per il medesimo sub-criterio alla dott.ssa TT [la quale ha conseguito il medesimo punteggio di 14 punti] che, in confronto al punteggio attribuito al Dott. CA, avrebbe allora meritato il massimo dei punti, ossia 15 su 15 ”. In particolare, la dott.ssa TT evidenzia che ella vanterebbe un numero più elevato di pubblicazioni in fascia A (18, a fronte delle 15 vantate dal dott. CA); lamenta, poi, che le opere del dott. CA “a più mani” non avrebbero dovuto essere considerate dalla Commissione e che, sempre con riferimento alle opere del dott. CA: la pubblicazione n. 16 sarebbe “ uno scritto marginale e di sole tre pagine ”; la pubblicazione n. 28 sarebbe un’opera di “ storia della cultura giuridica ” che, in quanto tale, non avrebbe alcuna afferenza con il settore del diritto costituzionale; l’articolo n. 13 sarebbe pubblicato su rivista non di classe “A”; tra le pubblicazioni vi sarebbero poi alcuni articoli su blog che non potrebbero essere valutati ai fini della dimostrazione della propensione alla ricerca del candidato.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la dott.ssa TT, prendendo le mosse dalla censura sollevata dal dott. CA nel ricorso principale avverso la sua seconda monografia (intitolata “ La tutela delle minoranze linguistiche tra Stati Uniti e Canada: due esperienze giuridiche a confronto ”), ha osservato che, stando al criterio proposto dal dott. CA nel proprio ricorso principale, esulerebbero dal settore scientifico disciplinare del “Diritto Costituzionale” in senso stretto, appartenendo semmai al diritto pubblico comparato, alcune pubblicazioni presentate dallo stesso dott. CA afferenti alla trattazione del diritto costituzionale straniero.
Con il terzo motivo, la dott.ssa TT ha contestato la valutazione dei titoli e del curriculum effettuata dalla Commissione con riferimento al criterio “ documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri ”, per il quale sia il dott. CA che la dott.ssa TT hanno conseguito il punteggio massimo (3 punti). Secondo la dott.ssa TT, il dott. CA avrebbe meritato un punteggio minore, sul rilievo che “ la superiorità dell’attività di formazione e di ricerca svolta presso istituti italiani e stranieri da quest’ultima è infatti resa evidente sia (in termini oggettivi e “matematici”) dal rilevante numero di assegni di ricerca (ben sei, a fronte dell’unico assegno di ricerca rinnovato del dott. CA), sia del prestigio dell’università americana in cui ha svolto il visiting (“American University di Washington DC”) ”.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica, l’Università prendendo posizione sul ricorso incidentale rilevandone l’inammissibilità e l’infondatezza.
All’udienza del 13 gennaio 2026, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale è infondato per i motivi che si passa ad esporre.
1.1. Se è vero infatti che nello svolgimento dei lavori la Commissione (nella fase precedente alla sentenza n. 1290 dell’11 novembre 2024) è stata chiamata a correggere ed integrare parzialmente le proprie valutazioni, tuttavia, non si comprende per quale ragione e in che modo tale circostanza possa aver viziato la procedura. Anzi, gli interventi integrativi effettuati hanno sortito esattamente l’effetto opposto, ovvero hanno fatto sì che la Commissione chiarisse alcune incongruenze consentendole quindi di riportare la procedura nell’alveo della piena legittimità, tant’è che, al termine della stessa, la Rettrice ha approvato gli atti.
1.1.1. Infatti, una prima integrazione ha riguardato il verbale n. 2 del 15 febbraio 2023 e, come ampiamente argomentato dalla difesa dell’Università, si è resa necessaria in quanto la Commissione - chiamata ad effettuare la valutazione preliminare delle pubblicazioni scientifiche, dell’attività didattica, dei titoli e del curriculum dei candidati, formulando un giudizio discorsivo su ciascuna di tali voci e, all’esito della suddetta valutazione, ammettere alla discussione pubblica i candidati comparativamente più meritevoli - aveva invece direttamente proceduto all’attribuzione dei punteggi, senza dunque prima avere formulato i relativi giudizi analitici e avere svolto il colloquio con i candidati, e ciò in difformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’errore di procedimentale è stato dunque corretto, su segnalazione dell’ufficio reclutamento di Ateneo, con la redazione da parte della Commissione, in data 22 novembre 2023, del verbale n. 2 bis , nel quale sono stati formulati i giudizi analitici di ciascuna pubblicazione presentata dai candidati, senza alcun riferimento ai punteggi.
Il 22 novembre 2023 si è poi tenuta la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni con i candidati e la contestuale prova di lingua straniera.
A seguito della stessa, la Commissione ha assegnato i punteggi a ciascuna voce oggetto di valutazione, secondo i criteri previsti nella riunione preliminare, ed ha concluso i lavori individuando la dott.ssa TT come vincitrice e formulando la graduatoria finale.
1.1.2. Anche l’ulteriore rilievo di parte ricorrente, in base al quale i punteggi attribuiti nel verbale n. 3 differiscono in parte da quelli erroneamente attribuiti nel verbale n. 2 (che è stato annullato dalla Commissione), non sembra dar luogo ad un’irregolarità della procedura, in quanto l’attribuzione dei punteggi nel verbale n. 3 è stata correttamente preceduta dalla discussione pubblica con i candidati, cosa che invece non era avvenuta con riferimento al verbale n. 2, tanto da portare la Commissione a correggere tale errore predisponendo il verbale n. 2 bis .
1.1.3. La Commissione ha poi effettuato una seconda integrazione che, in questo caso, è avvenuta al termine dei lavori.
In particolare, in sede di controllo circa la regolarità formale degli atti da parte degli Uffici, erano emerse alcune incongruenze tra giudizi e punteggi relativi ad alcune pubblicazioni scientifiche con particolare riferimento al sub-criterio a) “ originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza ”.
Inoltre risultavano scarsamente dettagliate le attività oggetto di valutazione da parte della Commissione nell’ambito dell’attività didattica e dei titoli e curriculum .
La Rettrice ha quindi chiesto alla Commissione, in conformità all’art. 18 del Regolamento emanato con D.R. n. 217 del 27 febbraio 2023, di riunirsi al fine di chiarire le incongruenze emerse.
Ai sensi della citata disposizione, infatti, in sede di verifica della regolarità degli atti al termine dei lavori, “ Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti ”.
Ricevuta tale comunicazione, la Commissione si è riunita in data 19 febbraio 2024 ed ha redatto il “ verbale di correzione e integrazione di valutazione n. 2 bis della pubblicazioni scientifiche, attività didattica, titoli e curriculum ”.
A quel punto la Rettrice, verificata la regolarità formale degli atti, li ha approvati.
In particolare, come chiaramente spiegato dall’Università nelle proprie memorie difensive e come risultante dagli atti depositati, il primo intervento ha riguardato la parziale difformità tra alcuni giudizi dati nel verbale 2 bis alle pubblicazioni e i relativi punteggi attribuiti nel verbale n. 3.
In particolare, in corrispondenza del medesimo giudizio “ lavoro metodologicamente corretto, dal contenuto rilevante e originale ”, in alcuni casi era stata attribuito il punteggio di 1.5 (pubblicazioni nn. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 del dott. Bartolucci; pubblicazioni nn. 3, 4 e 9 del dott. CA e pubblicazioni nn. 5 e 6 della dott.ssa TT) e, in altri, quello pari ad 1 (pubblicazioni nn. 1, 3 e 8 della dott.ssa TT).
In corrispondenza del giudizio “ metodologia corretta, lavoro prettamente ricostruttivo con alcuni punti originali ”, in alcuni casi era stato attribuito il punteggio di 1 (pubblicazioni nn. 4, 11 e 13 del dott. Bartolucci, pubblicazioni nn. 7 e 12 del dott. CA; pubblicazioni nn. 2, 4 e 11 della dott.ssa TT) e, in altri, il punteggio di 1.5 (pubblicazione n. 12 del Dott. Bartolucci e pubblicazioni nn. 5, 6 e 12 del dott. CA).
A fronte di tali difformità, la Commissione è quindi intervenuta in questo senso: il giudizio “ lavoro metodologicamente corretto, dal contenuto rilevante e originale ”, con riferimento alle pubblicazioni nn. 1, 3 e 8 della dott.ssa TT è stato parzialmente corretto con l’aggiunta dell’avverbio “ sufficientemente ” prima degli aggettivi “ rilevante e originale ”.
Il giudizio “ metodologia corretta, lavoro prettamente ricostruttivo con alcuni punti originali ”, con riferimento alle pubblicazioni 12 del dott. Bartolucci e 5, 6 e 12 del dott. CA è stato parzialmente corretto con l’aggiunta, al termine dello stesso, dell’aggettivo “ innovativi ”.
Dunque, innanzitutto, sembra evidente al Collegio che tali precisazioni dei giudizi analitici contenute nel verbale del 19 febbraio 2024 si pongano a favore del dott. CA, il quale nel verbale 2 bis del 22 novembre 2023 aveva ottenuto punteggi superiori a quelli attribuiti alla dott.ssa TT, pur a fronte di giudizi analitici apparentemente identici. Pertanto, la successiva precisazione dei giudizi analitici operata dalla Commissione è andata semmai nel senso di confermare il maggior punteggio attribuito alle pubblicazioni del dott. CA.
Non si comprende dunque quale interesse possa avere il ricorrente a lamentare l’avvenuta correzione dei giudizi anziché dei punteggi, perché se la Commissione fosse partita da quest’ultimi, lasciando inalterati i giudizi, avrebbe dovuto ridurre i punteggi del dott. CA parificandoli a quelli della dott.ssa TT.
Comunque, in disparte tale profilo d’inammissibilità della censura per mancanza d’interesse, la decisione della Commissione di correggere i giudizi lasciando fermi i punteggi non appare in alcun modo sindacabile, in quanto anche tale valutazione rientra nell’ambito della discrezionalità valutativa riservata alla Commissione.
Dunque, in tal caso la Commissione, legittimamente ritornando sui suoi passi, ritenendo corretto il punteggio assegnato e partendo da quest’ultimo elemento, ha lievemente modificato i giudizi al fine di garantirne la coerenza con il punteggio, non avendo certo consumato il proprio potere valutativo in seguito all’assegnazione dei punteggi.
Anche con riferimento all’ulteriore aspetto segnalato dalla Rettrice, ovvero la carenza di motivazione a sostegno delle valutazioni delle voci “ attività didattica ”, “ titoli e curriculum ”, l’intervento integrativo della Commissione è stato pienamente trasparente e legittimo.
Preso atto dei rilievi della Rettrice, la Commissione ha infatti integrato i propri giudizi laddove poco dettagliati, chiarendo e specificando i titoli valutati.
Le valutazioni, così come risultanti dalla integrazione del verbale del 18 febbraio 2025, hanno consentito di esplicitare in maniera inequivocabile il giudizio della Commissione e rendere pienamente evincibile il percorso logico-argomentativo sotteso all’attribuzione dei giudizi.
1.1.4. La Commissione, quindi, anche nel fatto stesso di correggere i propri errori e di integrare le proprie valutazioni ha dimostrato trasparenza, ed ha comunque agito nell’esercizio delle proprie prerogative e seguendo una dinamica del tutto fisiologica (come testimoniato dal citato art. 18 del Regolamento emanato con D.R. n. 217 del 27 febbraio 2023), assicurando, sotto la guida della Rettrice, il perseguimento, in maniera lineare, del giusto risultato finale, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, e facendo emergere attraverso una esauriente e chiara motivazione le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che nella fattispecie si sarebbe via via ingenerata, nei commissari, una situazione di incompatibilità soggettiva e di condizionamento psicologico tale da precludere l’imparziale esercizio della funzione valutativa e quindi da imporne la sostituzione, al fine del compimento delle operazioni necessarie all’esecuzione della sentenza n. 1290 del 2024 di questo T.a.r. .
Tale tesi non appare persuasiva, non essendo la detta situazione - peraltro prospettata, sia dalla difesa del ricorrente sia dai singoli commissari, in maniera evanescente e senza ancoraggio a dati concreti e obiettivi - riconducibile ad un caso di forza maggiore, che solo, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del citato Regolamento, consente la dispensa dall’obbligo dei commissari di partecipare ai lavori della Commissione. La norma citata infatti dispone che: “ La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore, e non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità ”.
Mentre, quanto all’ipotesi delle dimissioni, il precedente comma 2 del medesimo articolo prescrive che “ La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate. Esse producono effetto solo dopo l’emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore ”.
Nel caso di specie, fatta eccezione per una commissaria, nessuno degli altri commissari ha addotto sopravvenuti impedimenti a sostegno delle proprie dimissioni, né tanto meno li ha adeguatamente motivati come prescritto dal Regolamento.
Pertanto, le predette dimissioni, del tutto correttamente, non sono mai state accettate dalla Rettrice, con la conseguenza che gli stessi commissari sono rimasti i componenti effettivi ed in carica della suddetta Commissione.
Dunque, le censure del ricorrente in ordine alla decisione della Rettrice di non accogliere le dimissioni di due commissari risultano del tutto infondate, stante l’assenza delle condizioni per accettare le suddette dimissioni, non avendo i commissari dimissionari, al di là di generici riferimenti ad una situazione di disagio e di mancanza di serenità, addotto ragioni sopravvenute, concrete ed oggettive, d’incompatibilità con l’incarico.
D’altro canto, al fine della esecuzione della sentenza di questo T.a.r., i commissari avrebbero dovuto rinnovare solo una limitatissima parte della loro attività, dovendo solo confermare o meno la valutazione della voce “ attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti ”, alla luce del fatto che una singola attività era stata svolta dalla dott.ssa TT in mancanza di incarico formale.
Peraltro, come rilevato dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, con la sentenza n. 1290 del 2024, questo T.a.r. non ha disposto la nomina di una nuova Commissione in diversa composizione, né sussiste nell’ordinamento alcuna norma che imponga in via generale una simile soluzione.
Nella fattispecie è peraltro evidente che le ragioni della decisione assunta con la citata sentenza (di conferma del provvedimento della Rettrice) non richiedevano la nomina di una nuova Commissione (ma solo il completamento dei lavori da parte della stessa Commissione che aveva già valutato i candidati) e che una Commissione composta interamente da membri nuovi - oltre a rappresentare un inutile aggravio di costi - non avrebbe avuto gli strumenti per stabilire se, nel complessivo giudizio comparativo dei titoli di tutti i candidati, la mancata formalizzazione dell’incarico in questione della dott.ssa TT potesse o meno avere rilevanza.
Il secondo motivo deve pertanto essere respinto.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, il dott. CA ha dedotto l’illegittimità della rinnovata valutazione adottata dalla Commissione nella seduta del 18 febbraio 2025 per carenza di motivazione.
Anche tale motivo non può meritare positivo apprezzamento. Infatti, dal tenore del verbale appare indubbio che la Commissione ha preso atto di quanto stabilito da questo Collegio con sentenza n. 1290/2024 (e ancor prima dalla Rettrice) ed ha provveduto a valutare nuovamente l’attività svolta dalla dott.ssa TT nell’ambito del Corso di perfezionamento in diritto vitivinicolo, alla luce del fatto che si trattava di attività svolta in mancanza di incarico formale.
In particolare, la Commissione ha ritenuto di confermare integralmente la precedente valutazione, ritenendo irrilevante la suddetta circostanza della mancanza dell’incarico formale.
Pertanto, con specifico riguardo alla voce “ attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti ”, l’attività della candidata è stata complessivamente valutata sempre come “ BU ”, confermando il precedente giudizio e di conseguenza la precedente graduatoria.
Dunque, del tutto legittimamente e nell’esercizio della sua discrezionalità, la Commissione ha ritenuto che l’attività svolta dalla dott.ssa TT, per volere e nell’interesse dell’Università ma in assenza di un incarico formalizzato, potesse essere comunque valutata al pari che se fosse stata svolta sulla base di una formale investitura.
D’altra parte questo Collegio, con la sentenza passata in giudicato n. 1290 dell’11 novembre 2024, aveva già rimesso completamente all’attività tecnico-discrezionale della Commissione la detta valutazione, dettando le relative coordinate ed espressamente ammettendo l’opzione della ininfluenza della mancanza di formale investitura, potendo in ipotesi essere valorizzato il dato oggettivo dell’effettivo svolgimento dell’incarico, e stabilendo in particolare che: “ solo la Commissione potrà decidere se ritenere, ai fini della procedura di selezione, l’effettivo svolgimento dell’attività in esame equiparabile a quella svolta in forza di un incarico formale, mentre, nel caso in cui la Commissione dovesse per ipotesi considerare il titolo in questione come non valutabile o meritevole di minore apprezzamento, questa dovrebbe anche stabilire se e in che misura ciò incida sull’assegnazione del punteggio complessivo e unitario per il criterio in questione (potendolo in ipotesi ridurre o comunque confermare) ”.
Dunque, la valutazione della Commissione di conferma del giudizio e del relativo punteggio già assegnati alla voce complessiva “ attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti ” non richiedeva ulteriore motivazione rispetto alla sintetica esposizione contenuta nel verbale impugnato, trovando fondamento tale ultima valutazione suppletiva nel percorso argomentativo della detta sentenza, dove si contemplava la possibilità che la particolare attività prestata dalla dott.ssa TT potesse essere comunque apprezzata e valorizzata nell’ambito del detto parametro, seppure svolta in assenza di un incarico formale (ma comunque, di fatto, voluta, riconosciuta e fatta propria dall’Università).
Il ricorrente sostiene, sotto altro profilo, che la citata attività, relativa al diritto vitivinicolo, non avrebbe dovuto essere valutata poiché non riconducibile al settore scientifico disciplinare “ Istituzioni di diritto pubblico ”.
Tale censura è all’evidenza inammissibile, essendo pacifico che il giudizio di congruità e coerenza di una attività rispetto al settore scientifico disciplinare appartiene in via esclusiva alla Commissione giudicatrice e non può certo essere rimesso in discussione in questa sede.
Anche il terzo motivo deve essere quindi respinto.
1.4. Le censure contenute nel quarto motivo, come correttamente eccepito dalle difese dell’Università e della controinteressata, sono da ritenersi invece inammissibili in quanto integralmente incentrate sulla contestazione del merito delle valutazioni espresse dalla Commissione in relazione ai profili dei due candidati. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di concorsi pubblici, infatti, le valutazioni della Commissione esaminatrice sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se manifestamente viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà o macroscopici errori riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti; vizi questi che, come già accennato da questo Collegio in sede cautelare, nella specie non sussistono, posto che le stesse censure prospettate non evidenziano palesi violazioni dei canoni di ragionevolezza e imparzialità.
1.4.1. In particolare, è inammissibile la censura diretta a contestare la scelta operata dalla Commissione, in sede di predeterminazione dei criteri, di individuare lo stesso punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione (5 punti), a prescindere dalla tipologia (nota a sentenza, articolo in rivista o monografia). Infatti, tale censura attiene alla discrezionalità tecnica di cui gode la Commissione giudicatrice sia nella fase di individuazione dei criteri di valutazione sia nella fase di applicazione dei suddetti criteri; tale discrezionalità può essere sindacata, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, solo in caso di macroscopico vizio, che nel caso di specie non si ravvisa.
1.4.2. E’ del pari inammissibile la censura relativa alla congruenza con il settore scientifico disciplinare di riferimento della monografia della dott.ssa TT dal titolo “ La tutela delle minoranze linguistiche tra Stati Uniti e Canada: due esperienze giuridiche a confronto ”, venendo nella specie sollecitato un sindacato di tipo sostitutivo rispetto a profili di carattere tecnico rimesso invece al potere discrezionale dell’amministrazione. Peraltro, la congruenza della pubblicazione scientifica è solo uno dei quattro criteri che nella fattispecie la Commissione ha individuato per giudicare le pubblicazioni dei candidati. E, d’altro canto, la Commissione ha positivamente valutato numerose pubblicazioni del dott. CA che risultano di taglio comparato se non afferenti a tematiche esclusivamente di diritto straniero o di storia del diritto.
1.4.3. E’ ancora inammissibile la censura in ordine alla valutazione dell’attività didattica dei due candidati, con la quale il dott. CA stigmatizza il punteggio ottenuto per l’attività didattica, pari a 2 punti su 5, perché ritenuto troppo esiguo, nonché il punteggio di 3 punti su 5 della sua avversaria, perché ritiene sopravvalutata l’esperienza didattica della stessa.
Anche in questo caso la censura impinge evidentemente il merito della valutazione compiuta dalla Commissione giudicatrice, per la quale non sono ravvisabili macroscopici vizi di legittimità, vizi d’altro canto neppure convincentemente evidenziati dal ricorrente, il quale tenta piuttosto di valorizzare dati meramente quantitativi o di parcellizzare la valutazione della Commissione, che invece ha riguardato l’insieme complessivo delle esperienze vantate dal dott. CA e dalla dott.ssa TT, la quale ha svolto comunque plurime attività didattiche rilevanti e significative.
1.4.4. Da ultimo, è inammissibile la censura in ordine alla valutazione del criterio sulla partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, con la quale il dott. CA ritiene che il punteggio allo stesso assegnato pari ad 1 punto su 3 non sia giustificato, al pari del punteggio di 2 punti su 3 in favore della dott.ssa TT; risolvendosi anche tale censura in un tentativo di sostituire la valutazione della Commissione, che anche sul punto non appare affetta da profili di macroscopica erroneità e/o illogicità manifesta, risultando chiaro l’ iter logico che ha condotto la Commissione ad assegnare un punteggio più alto alla controinteressata (essendo stato peraltro chiarito in giudizio che la partecipazione al PRIN non avrebbe potuto essere valutata, con riferimento al dott. CA, perché questi, a differenza della dott.ssa TT, non l’aveva espressamente indicata nel proprio curriculum ).
D’altro canto rispetto a speculari contestazioni svolte dalla dott.ssa TT nel proprio ricorso incidentale, il ricorrente non ha esitato ad eccepirne, correttamente, l’inammissibilità, in quanto volte a sindacare nel merito la valutazione compiuta dalla Commissione.
2. In conclusione, per le sopra esposte ragioni il ricorso principale deve essere respinto.
3. Conseguentemente, il ricorso incidentale proposto dalla dott.ssa TT deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, essendo stato presentato solo in via subordinata per l’ipotesi dell’accoglimento del ricorso principale.
4. Quanto alle spese di lite il Collegio ritiene di disporne la compensazione integrale fra le parti, considerata la complessità in fatto e in diritto del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo rigetta;
dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
LA EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA EN | CC GI |
IL SEGRETARIO