Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2003, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 01 6 9 9 / 0 3 Lavoro Composta dagli Ill.m Dott. Stefano CICIRETTI Presidente .N. 14359/00 Cron. 3897 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere - ConsigliereDott. Federico ROSELLI Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud. 30/10/02 Dott. Camilla DI IASI - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ENTE MINERARIO SICILIANO IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MIGIURTINIA 36, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO GALASSO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GARILLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EC VI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA rappresentato e difeso dagli Avvocati2002 DI CASSAZIONE, 4278 DE MARCO VI e MILONE MARIO, giusta delega in -1- atti;
controricorrente - del Tribunale di avverso la sentenza n. 800/00 AGRIGENTO, depositata il 08/04/00 R.G. N. 347/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato GALASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 14359/00 Svolgimento del processo Con ricorso del 9 gennaio 1998 al Pretore di Agrigento, sezione distaccata di Casteltermini, EN EC esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società Italkali s.p.a., società controllata dall'Ente Minerario Siciliano fino alla data in cui, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 28 legge Regione Sicilia n. 25 del 1993, nonché dell'art. 6 della legge Regione Sicilia n. 42 del 1975 e dell'art. 6 della legge Regione Sicilia n. 27 del 1984, era stato collocato a riposo perché ammesso a fruire dell'indennità di prepensionamento di cui all'art. 6 della L.R.S. n. 42/1975. Ciò premesso chiedeva che l'Ente Minerario Siciliano venisse condannato a corrispondergli le differenze retributive maturate a rideterminazione dell'indennità diseguito della prepensionamento, con l'inclusione degli incrementi percentuali ISTAT maturati a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 1991 per il triennio 1991/1993, oltre interessi legali e rivalutazione. L'Ente Minerario Siciliano, in persona del suo liquidatore, Si costituiva e si opponeva alla domanda deducendo che la normativa invocata di cui all'art. 6 della L.R.S. n. 23/1991 si applicava soltanto ai soggetti che, diversamente dal ricorrente, alla data della sua entrata in vigore ("giugno 1991) erano già stati collocati in prepensionamento e per un periodo massimo di tre anni. Il Pretore, con sentenza emessa il 26.9.1998 e depositata il 20 febbraio 1999, accoglieva la domanda. Proponevano appello sia l'Ente Minerario Siciliano in persona del suo legale rappresentante che la gestione liquidatoria dell'Ente Minerario Siciliano. Gli appellanti in via preliminare chiedevano che venisse chiamato in giudizio 1'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia, in quanto legittimato passivo in relazione alla pretesa vantata dai ricorrenti in primo grado. Nel merito censuravano la sentenza del Pretore per aver applicato il disposto dell'art. 6 della legge n. 23/1991 anche ai casi in cui i lavoratori dismessi non fossero stati prepensionati nel triennio di riferimento indicato dalla norma. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza depositata 1'8 aprile 2000, dichiarava il difetto di legittimazione attiva dell'E.M.S., anche quale ente in liquidazione. In motivazione il Tribunale osservava che i rapporti riconducibili alla gestione del Fondo sul quale grava per legge дрої il trattamento di prepensionamento riconosciuto agli ex lavoratori del settore, in forza del disposto dell'art. 7 comma 6 della legge Regione Sicilia 20 gennaio 1999 n. 5, fanno capo all'Assessorato Regionale dell'Industria, in quanto la volontà legislativa si è chiaramente indirizzata a favore della successione a titolo universale in parte qua dell'Assessorato all'ente soppresso. Di conseguenza legittimato a proporre appello avverso le sentenze che pronunciano nei procedimenti giudiziari promossi dal personale contro il Fondo è esclusivamente l'Assessorato all'Industria della Regione, con la conseguenza che il giudizio di appello deve essere definito don una pronuncia dichiarativa del difetto di legittimazione attiva dell'ente appellante, senza pronuncia nel merito. Per la cassazione di tale sentenza l'Ente Minerario Siciliano in liquidazione ha proposto ricorso con nני motivo. EN EC resiste con controricorso illustrato da memoria. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, denunciando violazione degli 7 della legge articoli 110 e 111 c.p.c. e degli artt. 1 e Regione Sicilia 20.1.1999 n. 5, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, 1'E.M.S. sostiene che l'art. 7 ultimo comma della legge regionale n. 5/1999, nella parte in cui ha disposto che la gestione del personale a carico del Fondo di cui all'art. 13 lett. a) della legge regionale n. 42/1975 viene trasferita dall'E.M.S. all'Assessorato Regionale all'Industria, ha operato una successione a titolo particolare dell'organo regionale all'ente in liquidazione nei rapporti riconducibili al Fondo;
successione che, sul piano processuale, resta regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dal precedente art. Don' 110, che attiene invece alla diversa ipotesi di successione universale non configurabile nella specie, stante la sopravvivenza come persona giuridica dell'E.M. S. nel corso della procedura di liquidazione. Ne consegue, conclude il ricorrente, che 1'E.M.S. era legittimato ad impugnare la sentenza del Pretore di Agrigento anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 5/1999. In controricorso e nella memoria ex art. 378 c.p.c. il EC ribadisce l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'E.M.S., già sollevata nell'atto di costituzione nel giudizio di secondo grado, per irregolare costituzione dell'ente in quel giudizio, perché il ricorso sarebbe stato sottoscritto a nome dell'E.M.S. da un funzionario Regionale all'Industria su delega di dell'Assessorato quell'assessore. 4 L'eccezione così riproposta non può essere presa in considerazione, in quanto la doglianza andava fatta valere con ricorso incidentale. Osserva la Corte che l'ipotetico difetto di rappresentanza, già prospettato in appello, riverberando i propri effetti sull'atto finale del procedimento, comporterebbe una nullità che, per non essere del tipo insanabile, doveva essere fatta valere con l'impugnazione, in base alla regola generale dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame. Infatti la regola processuale, ricavabile dall'art. 346 c.p.c., secondo cui la mera riproposizione delle eccezioni non stesse, accolte è sufficiente ad impedire la decadenza delle vale solo per l'appello e non anche per i1 giudizio di legittimità, con la conseguenza che in questo giudizio la parte interessata a riproporre la nullità non può sottrarsi all'onere Dai di impugnazione. Il ricorso è fondato. La legge Regione Sicilia 20 gennaio 1999 n. 5, disponendo la soppressione dell'Ente Minerario Siciliano, stabilisce la messa in liquidazione di tale ente, previa nomina di un commissario liquidatore da parte del Presidente della Regione. La stessa legge dispone poi, all'art. 7 comma sei, l'affidamento gestione del all'Assessorato Regionale all'Industria della 13 lett. A) personale a carico del Fondo previsto dall'art. della legge regionale 6 giugno 1975 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni. 1473 del 2002, Come chiarito da questa Corte con sentenza n. emessa in analoga fattispecie, l'art. 7 sesto comma cit. ha trasferito dall'ente soppresso all'Assessorato regionale non già la gestione del personale, bensì la gestione del Fondo 5 istituito per far fronte agli oneri per indennità di prepensionamento e indennità una tantum nei confronti del personale licenziato, e cioè in sostanza le obbligazioni nei (daconfronti del medesimo;
da un siffatto trasferimento qualificare come successione a titolo particolare nel diritto controverso) consegue che la facoltà di proporre impugnazione permane in capo al precedente titolare, malgrado il trasferimento del diritto, ai sensi dell'art. 111 primo comma c.p.c. Tale conclusione va ribadita anche nel caso in cui l'ente sia stato messo in liquidazione, come si è verificato nella specie, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la messa in liquidazione non determina ipso facto l'estinzione dell'ente, che si verifica solo al momento della effettiva cessazione di ogni rapporto attivo e passivo. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, che procederà all'esame della controversia attenendosi ai principi sopra indicati e provvederà, altresì, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma il 30 ottobre 2002 Stefano crazer Il Cons. estensore Il Presidente Grant Odportin HCANCELLIERE ENT JA IMPOSTA DI BOLLO, DI EGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Deposi to in Cancelleris O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 FEB. 2003 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIER!