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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/08/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico Avv. Ornella Mannino ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30000517/2009 R.G.A.C. dell'ex sezione distaccata di TE
OV vertente tra
– in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore – rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv.
Lorenzo Bocchino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ON LE PI (SA) alla
Via Beneventano, n. 12
– attrice –
CONTRO
Dott. rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, dall'Avv. Lucia Catapano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Salerno alla Via Luigi Guercio, n. 420
– convenuto – attore in riconvenzionale –
Ing. , rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione Controparte_2
e risposta, dall'Avv. Arturo Vassallo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
TE OV (SA) al Viale Della Repubblica, n. 25 Comune di TE OV – in persona del Sindaco pro tempore – rappresentato e difeso,
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Arminio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TE OV (SA) alla Via Diaz, n. 21
– convenuti –
Avente ad oggetto: pagamento somme.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4 giugno 2024 e da scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Società Parte_1
conveniva in giudizio il Dott. e l'Ing. , per sentirli condannare, Controparte_1 Controparte_2
nella loro rispettiva qualità - all'epoca dei fatti per cui è causa- di Sindaco del Comune di
TE OV e Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, al pagamento della somma di €
13.800,00, per avere, nel marzo dell'anno 2006, direttamente autorizzato, commissionato e curato gli allestimenti per l'inaugurazione del plesso pubblico destinato a locale stazione dei Carabinieri.
Conveniva altresì il Comune di TE OV per sentirlo condannare, in uno ed in solido con il Dott. e l'Ing. , nei limiti consentiti dalla legge, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento della stessa somma per arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. per il vantaggio tratto dalle prestazioni e dalle forniture rese dalla Ditta Gubitosi. Il tutto con aggiunta degli interessi legali dalla data di remissione della fattura al saldo effettivo, spese, diritti ed onorari di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto Dott. CP_1
deducendo l'infondatezza della domanda attrice stante l'insussistenza di alcun rapporto
[...] contrattuale con il Comune di TE OV e l'inapplicabilità dell'art. 191 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 non avendo il predetto Ente Locale, del quale il Dott. Controparte_1
rivestiva all'epoca dei fatti la carica di Sindaco, acquisito alcun bene o servizio, trattandosi di struttura già completa e nel possesso dell'Arma dei Carabinieri.
Instava conseguentemente per il rigetto della domanda nonché, in riconvenzionale, per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni arrecatigli quantificati in € 25.000,00.
Si costituiva l'Ing. eccependo l'assenza di un contratto scritto stipulato con Controparte_2
l'amministrazione, nonché la propria completa estraneità ai fatti ed instando per il rigetto della domanda attrice.
Provvedeva altresì a costituirsi il convenuto Comune di TE OV deducendo preliminarmente la mancanza di un contratto scritto di formalizzazione del rapporto negoziale asseritamente intercorso con l'attrice. Eccepiva inoltre l'insussistenza di alcuna utilità o vantaggio per l'Ente derivante dalla prestazione eseguita (requisito richiesto dall'art. 194, comma 4, lett. e) del
D. Lgs. 267/2000) ragion per cui, con delibera n. 39 del 19 ottobre 2006, l'amministrazione aveva negato il riconoscimento del corrispettivo richiesto dalla Società . Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ., ammessa ed espletata attività
istruttoria consistente nell'assunzione di prova testimoniale nonché di consulenza tecnica d'ufficio,
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 Giugno 2024, la causa era assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento della somma di €. 13.800,00 dovuta in ragione degli allestimenti per l'inaugurazione del plesso pubblico destinato a locale stazione dei
Carabinieri curati da essa istante su autorizzazione e commissione dell'allora Sindaco e del
Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ovvero, in subordine, in conseguenza dell'arricchimento senza causa tratto da dette prestazioni e forniture dal Comune di TE OV. Deve in proposito preliminarmente rilevarsi che le attività di cui l'attrice chiede il ristoro furono effettivamente eseguite dalla stessa, come si evince, oltre che dalle numerose deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio, anche e soprattutto dalla documentazione agli atti costituita dalle attestazioni in tal senso provenienti dall'UTC dell'Ente e dalla proposta da quest'ultimo formulata di riconoscimento di detti emolumenti come debito fuori bilancio.
In particolare, con nota prot. n. 297/AT 1^ del 6 ottobre 2019, resa dai tecnici dell'UTC del Comune
di TE OV Geometra e Capo Area Tecnica 1^ Architetto CP_3 CP_4
, si esprimeva parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
[...]
194, lett. e), del D. Lgs. 267/2000, evidenziandosi, peraltro, la necessità ed urgenza dei servizi resi dalle Ditte interessate, fra cui l'attrice, “per consentire in tempi stretti l'inaugurazione della Caserma
che finalmente ha trovato una definitiva sistemazione sul territorio del Comune di TE
OV” (cfr. nota prot. n. 297/AT 1^ del 6 ottobre 2019 allegata alla produzione dell'attrice).
Deve dunque ritenersi acclarato lo svolgimento delle prestazioni per cui è giudizio, “sebbene in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgs. n° 267/2000” (cfr. nota cit.
dell'UTC prot. n. 297/AT 1^ del 6 ottobre 2019).
Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che, a mente dell'art. 23, comma 4, del Decreto Legge
n. 66 del 1989, poi riprodotto nel Decreto Legislativo n. 77 del 1995, articolo 35, “Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni”.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez . Prima, 4 Gennaio 2017, n. 80) ha evidenziato che l'interpretazione di tale disposizione, in relazione al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (articolo 12 preleggi) e alla finalità della normativa, indiscutibilmente volta a prevenire il formarsi di debiti fuori bilancio a carico delle amministrazioni,
esclude la necessità di un ruolo attivo in capo al funzionario. Infatti, l'uso del verbo “consentire”
descrive il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo è volto ad impedire che un contratto non perfezionatosi secondo legge pervenga alla fase esecutiva. A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita (così Cass. Civ., 9 ottobre 2014, n.
21340).
L'assenza di qualsiasi vincolo contrattuale e di una previsione di spesa, pur a fronte dell'effettiva esecuzione della prestazione, essendo normativamente prevista la responsabilità del funzionario o dell'amministratore che la consentì, “non può in alcun modo rendere predicabile l'esperimento dell'azione di indebito arricchimento nei confronti del Comune” (cfr. Cass. Civ., Sez. Prima, 4
Gennaio 2017, n. 80 cit.).
Nondimeno, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale non è imputabile all'Amministrazione e intercorre direttamente tra il privato fornitore e il funzionario o il dipendente che ha consentito la fornitura, i quali rispondono con il loro patrimonio.
Ciò chiarito, deve rilevarsi che, nella fattispecie, dall'istruttoria svolta è emerso che il rapporto con la Ditta attrice relativo alla prestazione per cui è giudizio intercorse con l'allora Responsabile
dell'Area Tecnica Comunale Ing. . Depongono invero in tal senso le testimonianze Controparte_2
rese dai testi – luogotenente dei Carabinieri – escusso all'udienza dell'8 aprile 2016, ed Tes_1
all'epoca dei fatti Comandante della Stazione dei Carabinieri di TE OV, il quale conferma la circostanza di cui al capo g) della memoria istruttoria di parte attrice asserendo che l'Ing.
era sempre presente alle riunioni relative alla manifestazione e si occupò sia degli Controparte_2 aspetti tecnici che di tutte le questioni affrontate nel corso delle stesse aggiungendo che i vertici dell'Arma dei Carabinieri che seguivano i preparativi della cerimonia interloquivano direttamente o mediante lo stesso teste con l'Ing. . Il coinvolgimento dell'UTC nell'affidamento ed Controparte_2
esecuzione delle attività appaltate alla come peraltro alle altre imprese Controparte_5
coinvolte a vario titolo nell'esecuzione di quanto necessario per l'esecuzione della prestazione,
emerge altresì dalla documentazione in atti relativa al parere favorevole espresso dall'UTC al riconoscimento di tali attività, ivi comprese quelle eseguite dall'attrice, come debito fuori bilancio,
confermata peraltro in sede istruttoria dai testi Geometra – Responsabile del Servizio CP_3
– e Architetto – nuovo Dirigente dell'UTC (cfr. verbali di udienza del 15 Gennaio CP_4
2016 e del 9 Dicembre 2016).
Emerge dunque la responsabilità del Dirigente dell'UTC – Ing. – il quale, in Controparte_2
mancanza della propedeutica delibera, del relativo impegno di spesa e della conclusione di un contratto di affidamento da parte dell'Amministrazione Comunale, ha consentito e cooperato allo svolgimento della prestazione resa dall'attrice.
Non risulta invece raggiunta la prova che analogo coinvolgimento nell'affidamento di dette prestazioni alla abbia riguardato il Dott. – Sindaco Controparte_5 Controparte_1
all'epoca dei fatti – mancando qualsiasi riscontro documentale in tal senso e/o deposizione testimoniale che attesti un'attività da parte dello stesso idonea a consentire l'esecuzione della prestazione da parte dell'attrice in assenza dei presupposti di legge, non essendovi peraltro alcuna prova di una delega da parte dell'allora Sindaco in favore dell'Ing. alla Controparte_2
partecipazione alle riunioni cui fa riferimento il teste (cfr. verbale di udienza dell'8 Tes_1
aprile 2016) né deponendo in tal senso la risalente missiva indirizzata al Comandante dei Carabinieri
della Stazione di TE OV (datata novembre 2003 rispetto ai fatti di causa accaduti nel marzo 2006) con la quale il Dott. , allora Sindaco, nel dichiarare la disponibilità Controparte_1
del Comune di TE OV a farsi carico degli esborsi occorrenti per l'inaugurazione della locale Caserma dei Carabinieri, richiedeva l'importo presunto di spesa al fine di predisporre il bilancio dell'Ente relativo all'anno 2004, posto che dalla stessa, a prescindere dal notevole lasso di tempo intercorso fino all'inaugurazione, prevista per il 2004 ed avvenuta nel 2006, si evidenzia, al contrario, la volontà dell'amministratore di procedere ad una regolare previsione di spesa.
Escluso il raggiungimento della prova in merito alla responsabilità del convenuto Dott. CP_1
deve tuttavia rigettarsi la domanda di risarcimento danni formulata dallo stesso in via
[...]
riconvenzionale siccome destituita di alcun riscontro probatorio in relazione sia all'an che al quantum.
Il rapporto per cui è giudizio deve dunque ritenersi intercorso direttamente con il dirigente Ing.
che ha consentito l'esecuzione e l'acquisizione della prestazione senza opporvisi, Controparte_2
per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni, cooperando, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto nonostante detta attività non rientrasse fra i suoi poteri decisionali (così Cass. Civ., 9 ottobre 2014, n. 21340).
L'assenza di qualsiasi vincolo contrattuale e di una previsione di spesa, pur a fronte dell'effettiva esecuzione della prestazione, impone il rigetto dell'azione di indebito arricchimento nei confronti del atteso che, stante il mancato riconoscimento del debito fuori Controparte_6
bilancio, il rapporto contrattuale non è imputabile all'Amministrazione e intercorre direttamente tra il privato fornitore e il funzionario o il dipendente che ha consentito la fornitura, i quali rispondono con il loro patrimonio (cfr. Cass. Civ., ordinanza 13 Maggio 2022, n. 1530).
Quanto all'ammontare delle somme spettanti alla attrice in ragione delle prestazioni rese, alla CP_5
cui corresponsione deve condannarsi l'Ing. , premessa l'assenza di contratto Controparte_2
d'appalto che determini gli importi pattuiti e ferma restando tuttavia la sicura esecuzione delle stesse riconosciuta, come da documentazione agli atti, dal convenuto Comune di TE OV,
ritiene il Tribunale congrua la stima eseguita dal Ctu Ing. il quale, sulla base Persona_1
dell'elencazione di cui alla fattura del 20 marzo 2006 (prot. n. 6935 del 10 maggio 2006) emessa dalla parte attrice e del report fotografico allegato agli atti della cerimonia del 4 marzo 2006, sulla base di un'indagine di mercato relativa ad affidamenti similari al tempo dei fatti, tra privati (e quindi in libero mercato), da parte di altre Amministrazioni Pubbliche locali oltre al riscontro effettuato con i prezzi MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ha quantificato in € 7.400,00,
oltre IVA, il valore delle prestazioni e forniture (ivi compresa la voce relativa al trasporto, noleggio,
posizionamento e rimozione dei 3 gazebo che, sebbene non ripresi dalla documentazione fotografica disponibile, risultano elencati in fattura e sono compatibili con lo svolgimento del servizio di catering).
Su dette somme sono dovuti interessi e rivalutazione dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di ctu, già liquidate nel corso del giudizio ed ivi poste provvisoriamente a carico di parte attrice per quanto concerne il Geometra e di tutte le parti solidalmente per l'Ing. Controparte_7
, devono essere addebitate al convenuto Ing. , con conseguente Persona_1 Controparte_2
obbligo di restituzione in favore delle altre parti per le somme da queste eventualmente anticipate al
Ctu.
Quanto alle spese processuali, le stesse vanno compensate nei confronti del Dott. Controparte_1
(stante anche la parziale soccombenza di quest'ultimo in relazione alla domanda riconvenzionale formulata) e del Comune di TE OV, attesa anche la particolarità delle questioni trattate. Va invece disposto il pagamento delle spese di giudizio a carico del convenuto Ing. CP_2
in favore dell'attrice che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza
[...]
di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. n. 147 del 13 Agosto 2022 (scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00 – parametri medi: Fase di Studio: € 919,00; Fase Introduttiva: € 717,00; Fase
Istruttoria/Trattazione: € 1.680,00; Fase Decisionale: € 1.701,00 - Totali: € 5.077,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno – seconda sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico Avv. Ornella Mannino Gop, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.C.A.
30000517/200 dell'ex sezione distaccata di TE OV – uditi i procuratori delle parti,
ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA che la – in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore – ha eseguito gli interventi e le forniture di cui alla fattura n. 15 del 20 marzo 2006;
2) ACCERTA e DICHIARA la responsabilità dell'allora Dirigente dell'UTC del Comune di
TE OV (SA) Ing. ; Controparte_2
3) RIGETTA la domanda formulata dall'attrice nei confronti del Dott. ; Controparte_1
4) RIGETTA la domanda di indebito arricchimento formulata dall'attrice nei confronti del convenuto
Comune di TE OV – in persona del Sindaco pro tempore –;
5) CONDANNA l'Ing. alla corresponsione in favore della Controparte_2 [...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – della Parte_1
somma di € 7.400,00, oltre IVA, nonché interessi e rivalutazione dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
6) RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dal Dott. ; Controparte_1
7) COMPENSA integralmente le spese di giudizio nei confronti dei convenuti Dott. CP_1
e Comune di TE OV – in persona del Sindaco pro tempore –;
[...]
8) CONDANNA l'Ing. al pagamento in favore dell'attrice Controparte_2 [...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – in Parte_1
ragione della soccombenza – delle spese processuali e delle competenze, liquidate d'ufficio, in mancanza di notula, in € 5.259,95, di cui euro 182,95 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e Cassa
nella misura e come per legge;
9) PONE a definitivo carico del convenuto Ing. le spese relative alle disposte ctu, Controparte_2
nella misura già liquidata in atti, con conseguente obbligo di rimborso nei confronti delle altre parti per le somme da queste eventualmente corrisposte ai Ctu.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 25 Agosto 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico Avv. Ornella Mannino ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30000517/2009 R.G.A.C. dell'ex sezione distaccata di TE
OV vertente tra
– in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore – rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv.
Lorenzo Bocchino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ON LE PI (SA) alla
Via Beneventano, n. 12
– attrice –
CONTRO
Dott. rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, dall'Avv. Lucia Catapano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Salerno alla Via Luigi Guercio, n. 420
– convenuto – attore in riconvenzionale –
Ing. , rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione Controparte_2
e risposta, dall'Avv. Arturo Vassallo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
TE OV (SA) al Viale Della Repubblica, n. 25 Comune di TE OV – in persona del Sindaco pro tempore – rappresentato e difeso,
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Arminio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TE OV (SA) alla Via Diaz, n. 21
– convenuti –
Avente ad oggetto: pagamento somme.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4 giugno 2024 e da scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Società Parte_1
conveniva in giudizio il Dott. e l'Ing. , per sentirli condannare, Controparte_1 Controparte_2
nella loro rispettiva qualità - all'epoca dei fatti per cui è causa- di Sindaco del Comune di
TE OV e Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, al pagamento della somma di €
13.800,00, per avere, nel marzo dell'anno 2006, direttamente autorizzato, commissionato e curato gli allestimenti per l'inaugurazione del plesso pubblico destinato a locale stazione dei Carabinieri.
Conveniva altresì il Comune di TE OV per sentirlo condannare, in uno ed in solido con il Dott. e l'Ing. , nei limiti consentiti dalla legge, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento della stessa somma per arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. per il vantaggio tratto dalle prestazioni e dalle forniture rese dalla Ditta Gubitosi. Il tutto con aggiunta degli interessi legali dalla data di remissione della fattura al saldo effettivo, spese, diritti ed onorari di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto Dott. CP_1
deducendo l'infondatezza della domanda attrice stante l'insussistenza di alcun rapporto
[...] contrattuale con il Comune di TE OV e l'inapplicabilità dell'art. 191 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 non avendo il predetto Ente Locale, del quale il Dott. Controparte_1
rivestiva all'epoca dei fatti la carica di Sindaco, acquisito alcun bene o servizio, trattandosi di struttura già completa e nel possesso dell'Arma dei Carabinieri.
Instava conseguentemente per il rigetto della domanda nonché, in riconvenzionale, per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni arrecatigli quantificati in € 25.000,00.
Si costituiva l'Ing. eccependo l'assenza di un contratto scritto stipulato con Controparte_2
l'amministrazione, nonché la propria completa estraneità ai fatti ed instando per il rigetto della domanda attrice.
Provvedeva altresì a costituirsi il convenuto Comune di TE OV deducendo preliminarmente la mancanza di un contratto scritto di formalizzazione del rapporto negoziale asseritamente intercorso con l'attrice. Eccepiva inoltre l'insussistenza di alcuna utilità o vantaggio per l'Ente derivante dalla prestazione eseguita (requisito richiesto dall'art. 194, comma 4, lett. e) del
D. Lgs. 267/2000) ragion per cui, con delibera n. 39 del 19 ottobre 2006, l'amministrazione aveva negato il riconoscimento del corrispettivo richiesto dalla Società . Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ., ammessa ed espletata attività
istruttoria consistente nell'assunzione di prova testimoniale nonché di consulenza tecnica d'ufficio,
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 Giugno 2024, la causa era assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento della somma di €. 13.800,00 dovuta in ragione degli allestimenti per l'inaugurazione del plesso pubblico destinato a locale stazione dei
Carabinieri curati da essa istante su autorizzazione e commissione dell'allora Sindaco e del
Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ovvero, in subordine, in conseguenza dell'arricchimento senza causa tratto da dette prestazioni e forniture dal Comune di TE OV. Deve in proposito preliminarmente rilevarsi che le attività di cui l'attrice chiede il ristoro furono effettivamente eseguite dalla stessa, come si evince, oltre che dalle numerose deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio, anche e soprattutto dalla documentazione agli atti costituita dalle attestazioni in tal senso provenienti dall'UTC dell'Ente e dalla proposta da quest'ultimo formulata di riconoscimento di detti emolumenti come debito fuori bilancio.
In particolare, con nota prot. n. 297/AT 1^ del 6 ottobre 2019, resa dai tecnici dell'UTC del Comune
di TE OV Geometra e Capo Area Tecnica 1^ Architetto CP_3 CP_4
, si esprimeva parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
[...]
194, lett. e), del D. Lgs. 267/2000, evidenziandosi, peraltro, la necessità ed urgenza dei servizi resi dalle Ditte interessate, fra cui l'attrice, “per consentire in tempi stretti l'inaugurazione della Caserma
che finalmente ha trovato una definitiva sistemazione sul territorio del Comune di TE
OV” (cfr. nota prot. n. 297/AT 1^ del 6 ottobre 2019 allegata alla produzione dell'attrice).
Deve dunque ritenersi acclarato lo svolgimento delle prestazioni per cui è giudizio, “sebbene in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgs. n° 267/2000” (cfr. nota cit.
dell'UTC prot. n. 297/AT 1^ del 6 ottobre 2019).
Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che, a mente dell'art. 23, comma 4, del Decreto Legge
n. 66 del 1989, poi riprodotto nel Decreto Legislativo n. 77 del 1995, articolo 35, “Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni”.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez . Prima, 4 Gennaio 2017, n. 80) ha evidenziato che l'interpretazione di tale disposizione, in relazione al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (articolo 12 preleggi) e alla finalità della normativa, indiscutibilmente volta a prevenire il formarsi di debiti fuori bilancio a carico delle amministrazioni,
esclude la necessità di un ruolo attivo in capo al funzionario. Infatti, l'uso del verbo “consentire”
descrive il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo è volto ad impedire che un contratto non perfezionatosi secondo legge pervenga alla fase esecutiva. A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita (così Cass. Civ., 9 ottobre 2014, n.
21340).
L'assenza di qualsiasi vincolo contrattuale e di una previsione di spesa, pur a fronte dell'effettiva esecuzione della prestazione, essendo normativamente prevista la responsabilità del funzionario o dell'amministratore che la consentì, “non può in alcun modo rendere predicabile l'esperimento dell'azione di indebito arricchimento nei confronti del Comune” (cfr. Cass. Civ., Sez. Prima, 4
Gennaio 2017, n. 80 cit.).
Nondimeno, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale non è imputabile all'Amministrazione e intercorre direttamente tra il privato fornitore e il funzionario o il dipendente che ha consentito la fornitura, i quali rispondono con il loro patrimonio.
Ciò chiarito, deve rilevarsi che, nella fattispecie, dall'istruttoria svolta è emerso che il rapporto con la Ditta attrice relativo alla prestazione per cui è giudizio intercorse con l'allora Responsabile
dell'Area Tecnica Comunale Ing. . Depongono invero in tal senso le testimonianze Controparte_2
rese dai testi – luogotenente dei Carabinieri – escusso all'udienza dell'8 aprile 2016, ed Tes_1
all'epoca dei fatti Comandante della Stazione dei Carabinieri di TE OV, il quale conferma la circostanza di cui al capo g) della memoria istruttoria di parte attrice asserendo che l'Ing.
era sempre presente alle riunioni relative alla manifestazione e si occupò sia degli Controparte_2 aspetti tecnici che di tutte le questioni affrontate nel corso delle stesse aggiungendo che i vertici dell'Arma dei Carabinieri che seguivano i preparativi della cerimonia interloquivano direttamente o mediante lo stesso teste con l'Ing. . Il coinvolgimento dell'UTC nell'affidamento ed Controparte_2
esecuzione delle attività appaltate alla come peraltro alle altre imprese Controparte_5
coinvolte a vario titolo nell'esecuzione di quanto necessario per l'esecuzione della prestazione,
emerge altresì dalla documentazione in atti relativa al parere favorevole espresso dall'UTC al riconoscimento di tali attività, ivi comprese quelle eseguite dall'attrice, come debito fuori bilancio,
confermata peraltro in sede istruttoria dai testi Geometra – Responsabile del Servizio CP_3
– e Architetto – nuovo Dirigente dell'UTC (cfr. verbali di udienza del 15 Gennaio CP_4
2016 e del 9 Dicembre 2016).
Emerge dunque la responsabilità del Dirigente dell'UTC – Ing. – il quale, in Controparte_2
mancanza della propedeutica delibera, del relativo impegno di spesa e della conclusione di un contratto di affidamento da parte dell'Amministrazione Comunale, ha consentito e cooperato allo svolgimento della prestazione resa dall'attrice.
Non risulta invece raggiunta la prova che analogo coinvolgimento nell'affidamento di dette prestazioni alla abbia riguardato il Dott. – Sindaco Controparte_5 Controparte_1
all'epoca dei fatti – mancando qualsiasi riscontro documentale in tal senso e/o deposizione testimoniale che attesti un'attività da parte dello stesso idonea a consentire l'esecuzione della prestazione da parte dell'attrice in assenza dei presupposti di legge, non essendovi peraltro alcuna prova di una delega da parte dell'allora Sindaco in favore dell'Ing. alla Controparte_2
partecipazione alle riunioni cui fa riferimento il teste (cfr. verbale di udienza dell'8 Tes_1
aprile 2016) né deponendo in tal senso la risalente missiva indirizzata al Comandante dei Carabinieri
della Stazione di TE OV (datata novembre 2003 rispetto ai fatti di causa accaduti nel marzo 2006) con la quale il Dott. , allora Sindaco, nel dichiarare la disponibilità Controparte_1
del Comune di TE OV a farsi carico degli esborsi occorrenti per l'inaugurazione della locale Caserma dei Carabinieri, richiedeva l'importo presunto di spesa al fine di predisporre il bilancio dell'Ente relativo all'anno 2004, posto che dalla stessa, a prescindere dal notevole lasso di tempo intercorso fino all'inaugurazione, prevista per il 2004 ed avvenuta nel 2006, si evidenzia, al contrario, la volontà dell'amministratore di procedere ad una regolare previsione di spesa.
Escluso il raggiungimento della prova in merito alla responsabilità del convenuto Dott. CP_1
deve tuttavia rigettarsi la domanda di risarcimento danni formulata dallo stesso in via
[...]
riconvenzionale siccome destituita di alcun riscontro probatorio in relazione sia all'an che al quantum.
Il rapporto per cui è giudizio deve dunque ritenersi intercorso direttamente con il dirigente Ing.
che ha consentito l'esecuzione e l'acquisizione della prestazione senza opporvisi, Controparte_2
per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni, cooperando, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto nonostante detta attività non rientrasse fra i suoi poteri decisionali (così Cass. Civ., 9 ottobre 2014, n. 21340).
L'assenza di qualsiasi vincolo contrattuale e di una previsione di spesa, pur a fronte dell'effettiva esecuzione della prestazione, impone il rigetto dell'azione di indebito arricchimento nei confronti del atteso che, stante il mancato riconoscimento del debito fuori Controparte_6
bilancio, il rapporto contrattuale non è imputabile all'Amministrazione e intercorre direttamente tra il privato fornitore e il funzionario o il dipendente che ha consentito la fornitura, i quali rispondono con il loro patrimonio (cfr. Cass. Civ., ordinanza 13 Maggio 2022, n. 1530).
Quanto all'ammontare delle somme spettanti alla attrice in ragione delle prestazioni rese, alla CP_5
cui corresponsione deve condannarsi l'Ing. , premessa l'assenza di contratto Controparte_2
d'appalto che determini gli importi pattuiti e ferma restando tuttavia la sicura esecuzione delle stesse riconosciuta, come da documentazione agli atti, dal convenuto Comune di TE OV,
ritiene il Tribunale congrua la stima eseguita dal Ctu Ing. il quale, sulla base Persona_1
dell'elencazione di cui alla fattura del 20 marzo 2006 (prot. n. 6935 del 10 maggio 2006) emessa dalla parte attrice e del report fotografico allegato agli atti della cerimonia del 4 marzo 2006, sulla base di un'indagine di mercato relativa ad affidamenti similari al tempo dei fatti, tra privati (e quindi in libero mercato), da parte di altre Amministrazioni Pubbliche locali oltre al riscontro effettuato con i prezzi MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ha quantificato in € 7.400,00,
oltre IVA, il valore delle prestazioni e forniture (ivi compresa la voce relativa al trasporto, noleggio,
posizionamento e rimozione dei 3 gazebo che, sebbene non ripresi dalla documentazione fotografica disponibile, risultano elencati in fattura e sono compatibili con lo svolgimento del servizio di catering).
Su dette somme sono dovuti interessi e rivalutazione dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di ctu, già liquidate nel corso del giudizio ed ivi poste provvisoriamente a carico di parte attrice per quanto concerne il Geometra e di tutte le parti solidalmente per l'Ing. Controparte_7
, devono essere addebitate al convenuto Ing. , con conseguente Persona_1 Controparte_2
obbligo di restituzione in favore delle altre parti per le somme da queste eventualmente anticipate al
Ctu.
Quanto alle spese processuali, le stesse vanno compensate nei confronti del Dott. Controparte_1
(stante anche la parziale soccombenza di quest'ultimo in relazione alla domanda riconvenzionale formulata) e del Comune di TE OV, attesa anche la particolarità delle questioni trattate. Va invece disposto il pagamento delle spese di giudizio a carico del convenuto Ing. CP_2
in favore dell'attrice che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza
[...]
di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. n. 147 del 13 Agosto 2022 (scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00 – parametri medi: Fase di Studio: € 919,00; Fase Introduttiva: € 717,00; Fase
Istruttoria/Trattazione: € 1.680,00; Fase Decisionale: € 1.701,00 - Totali: € 5.077,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno – seconda sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico Avv. Ornella Mannino Gop, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.C.A.
30000517/200 dell'ex sezione distaccata di TE OV – uditi i procuratori delle parti,
ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA che la – in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore – ha eseguito gli interventi e le forniture di cui alla fattura n. 15 del 20 marzo 2006;
2) ACCERTA e DICHIARA la responsabilità dell'allora Dirigente dell'UTC del Comune di
TE OV (SA) Ing. ; Controparte_2
3) RIGETTA la domanda formulata dall'attrice nei confronti del Dott. ; Controparte_1
4) RIGETTA la domanda di indebito arricchimento formulata dall'attrice nei confronti del convenuto
Comune di TE OV – in persona del Sindaco pro tempore –;
5) CONDANNA l'Ing. alla corresponsione in favore della Controparte_2 [...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – della Parte_1
somma di € 7.400,00, oltre IVA, nonché interessi e rivalutazione dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
6) RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dal Dott. ; Controparte_1
7) COMPENSA integralmente le spese di giudizio nei confronti dei convenuti Dott. CP_1
e Comune di TE OV – in persona del Sindaco pro tempore –;
[...]
8) CONDANNA l'Ing. al pagamento in favore dell'attrice Controparte_2 [...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – in Parte_1
ragione della soccombenza – delle spese processuali e delle competenze, liquidate d'ufficio, in mancanza di notula, in € 5.259,95, di cui euro 182,95 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e Cassa
nella misura e come per legge;
9) PONE a definitivo carico del convenuto Ing. le spese relative alle disposte ctu, Controparte_2
nella misura già liquidata in atti, con conseguente obbligo di rimborso nei confronti delle altre parti per le somme da queste eventualmente corrisposte ai Ctu.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 25 Agosto 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.