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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15598 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
, (C.F. ), difeso e rappresentato, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Arnaldo Todisco, (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, C.F._2
sito in Napoli, alla Via Principe di Napoli n. 21;
attore
CONTRO
, (C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 C.F._3
procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabiana Lucci, (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._4
medesima, sito in Napoli, alla Via Pietro Castellino n. 91;
convenuta
CONCLUSIONI Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.07.23, ha Parte_1
citato in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, l' , Controparte_3
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
07120230050433722000, notificata il 04.07.23, relativa all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dell'ano 2018, della somma di € 978.587,12.
Con la spiegata citazione, formulata ex art. 617 c.p.c., l'attore eccepisce la nullità
della contestata cartella per violazione dell'art. 36, comma 4 ter, L. 31/2008 e dell'art.
7. comma 2, L. 212/2000 non essendovi indicati, come prescritto dalle citate norme,
oltre il responsabile di iscrizione a ruolo, anche quello di emissione e notificazione della cartella stessa. Ne domanda, pertanto, l'accertamento e la dichiarazione di nullità, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
L' , in via preliminare, eccepisce il difetto della Controparte_3
giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, essendo la cartella opposta relativa a spese di natura tributaria, e domanda l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Ente impositore Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli.
Nel merito, ha evidenziato l'infondatezza di parte opponente circa la mancata indicazione, nella contestata cartella, dei responsabili di emissione e notificazione della stessa. Ha domandato, altresì, la condanna di controparte al pagamento della somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., e delle spese di giudizio.
Come da verbale di udienza del 13.03.2025, il Giudice riserva la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
In via preliminare, per ragioni di priorità logico giuridica, occorre esaminare il primo motivo dedotto da parte convenuta, relativo al difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, rivestendo tale questione carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze formulate nell'atto introduttivo.
Come poc'anzi indicato, il ruolo impugnato è relativo al tributo IRPEF dell'anno
2018. Ebbene, non vi sono dubbi che tale pretesa impositiva sia di natura tributaria.
Con riferimento a tali entrate, la più recente giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria, dai quali non vi è ragione di discostarsi: “a) alla giurisdizione tributaria
spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo
adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque,
rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia
avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di
contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti
all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma
rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la
cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto
esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o
dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di
mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio
dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale
tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o
dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta
notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla
giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n. 7822/20).
Non osta a tale conclusione la proposizione della domanda ex art. 617 c.p.c.,
essendo, in ogni caso, oggetto dell'opposizione la cartella esattoriale che, in quanto tale, non costituisce atto esecutivo e che pertanto non trova collocazione nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
Al riguardo, i Giudici di legittimità hanno da ultimo ribadito: “(…) proprio la
peculiare natura della cartella di pagamento, che, oltre ad essere l'atto con il quale viene
notificato il titolo esecutivo, è anche un atto assimilabile al precetto, in quanto svolge la
funzione di intimazione di pagamento, la rende atto privo di efficacia esecutiva e, in quanto
tale, non costituisce l'inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal
pignoramento. (…) Questa Corte, a sezioni unite, nel delimitare i confini della giurisdizione
tributaria, ha affermato che solo con l'atto di pignoramento inizia l'esecuzione, con la
conseguente giurisdizione del giudice ordinario (…)” (Cass., Sez. V., Ord. n. 5637/2024).
L'Agente della riscossione richiede, altresì, la condanna di parte opponente a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., secondo il quale “Se risulta che
la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice,
su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che
liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “la condanna, al pagamento
della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova
del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della
mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza
dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (Cass., S.U., Sent.
n. 22405/2018).
Nel caso di specie, i presupposti della mala fede e colpa grave, indispensabili ai fini dell'applicabilità della norma in esame, non si ritengono sussistenti. Le spese sono compensate, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza sulla specifica questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale adito per essere la giurisdizione del giudice tributario, fissando per la riassunzione del processo il termine di tre mesi;
- c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 15.04.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15598 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
, (C.F. ), difeso e rappresentato, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Arnaldo Todisco, (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, C.F._2
sito in Napoli, alla Via Principe di Napoli n. 21;
attore
CONTRO
, (C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 C.F._3
procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabiana Lucci, (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._4
medesima, sito in Napoli, alla Via Pietro Castellino n. 91;
convenuta
CONCLUSIONI Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.07.23, ha Parte_1
citato in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, l' , Controparte_3
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
07120230050433722000, notificata il 04.07.23, relativa all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dell'ano 2018, della somma di € 978.587,12.
Con la spiegata citazione, formulata ex art. 617 c.p.c., l'attore eccepisce la nullità
della contestata cartella per violazione dell'art. 36, comma 4 ter, L. 31/2008 e dell'art.
7. comma 2, L. 212/2000 non essendovi indicati, come prescritto dalle citate norme,
oltre il responsabile di iscrizione a ruolo, anche quello di emissione e notificazione della cartella stessa. Ne domanda, pertanto, l'accertamento e la dichiarazione di nullità, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
L' , in via preliminare, eccepisce il difetto della Controparte_3
giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, essendo la cartella opposta relativa a spese di natura tributaria, e domanda l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Ente impositore Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli.
Nel merito, ha evidenziato l'infondatezza di parte opponente circa la mancata indicazione, nella contestata cartella, dei responsabili di emissione e notificazione della stessa. Ha domandato, altresì, la condanna di controparte al pagamento della somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., e delle spese di giudizio.
Come da verbale di udienza del 13.03.2025, il Giudice riserva la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
In via preliminare, per ragioni di priorità logico giuridica, occorre esaminare il primo motivo dedotto da parte convenuta, relativo al difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, rivestendo tale questione carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze formulate nell'atto introduttivo.
Come poc'anzi indicato, il ruolo impugnato è relativo al tributo IRPEF dell'anno
2018. Ebbene, non vi sono dubbi che tale pretesa impositiva sia di natura tributaria.
Con riferimento a tali entrate, la più recente giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria, dai quali non vi è ragione di discostarsi: “a) alla giurisdizione tributaria
spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo
adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque,
rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia
avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di
contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti
all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma
rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la
cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto
esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o
dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di
mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio
dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale
tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o
dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta
notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla
giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n. 7822/20).
Non osta a tale conclusione la proposizione della domanda ex art. 617 c.p.c.,
essendo, in ogni caso, oggetto dell'opposizione la cartella esattoriale che, in quanto tale, non costituisce atto esecutivo e che pertanto non trova collocazione nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
Al riguardo, i Giudici di legittimità hanno da ultimo ribadito: “(…) proprio la
peculiare natura della cartella di pagamento, che, oltre ad essere l'atto con il quale viene
notificato il titolo esecutivo, è anche un atto assimilabile al precetto, in quanto svolge la
funzione di intimazione di pagamento, la rende atto privo di efficacia esecutiva e, in quanto
tale, non costituisce l'inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal
pignoramento. (…) Questa Corte, a sezioni unite, nel delimitare i confini della giurisdizione
tributaria, ha affermato che solo con l'atto di pignoramento inizia l'esecuzione, con la
conseguente giurisdizione del giudice ordinario (…)” (Cass., Sez. V., Ord. n. 5637/2024).
L'Agente della riscossione richiede, altresì, la condanna di parte opponente a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., secondo il quale “Se risulta che
la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice,
su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che
liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “la condanna, al pagamento
della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova
del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della
mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza
dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (Cass., S.U., Sent.
n. 22405/2018).
Nel caso di specie, i presupposti della mala fede e colpa grave, indispensabili ai fini dell'applicabilità della norma in esame, non si ritengono sussistenti. Le spese sono compensate, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza sulla specifica questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale adito per essere la giurisdizione del giudice tributario, fissando per la riassunzione del processo il termine di tre mesi;
- c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 15.04.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone