Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2011, n. 10153
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Sentenza 19 gennaio 2011

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Non integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale propria o di altri), la condotta di colui che, gravato da una pluralità di condanne, nessuna delle quali superiore a tre anni, attesti, in sede di autocertificazione, preordinata all'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 6 del regolamento sulle patenti nautiche, in quanto detta previsione - inibendo il rilascio della patente nautica in favore, tra gli altri, di coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni - non si riferisce all'ipotesi di pluralità di condanne, considerato che laddove il legislatore ha inteso farvi riferimento - come parametro di valutazione negativa delle qualità morali del richiedente - ha previsto la categoria del delinquente abituale, che presuppone per l'appunto pluralità di condanne riportate in un determinato arco temporale, disciplinata dal predetto art. 6, comma primo, parte prima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2011, n. 10153
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10153
    Data del deposito : 19 gennaio 2011

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