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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORI
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1566/2024 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco De Cristofaro Parte_1 C.F._1
(C.F. ) del Foro di Padova, giusta procura in atti;
C.F._2 contro
Avv. PA NG (C.F. ) del Foro di Padova, costituita in proprio;
C.F._3
e con
Procura Generale della Repubblica di Venezia, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data
11.12.2024.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1378/2024, pubblicata il 31.7.2024 e notificata in pari data, emessa nel procedimento n. r.g. 1851/2021 dal Tribunale di Padova.
In punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio – Assegno divorzile.
CONCLUSIONI
1
Per : Parte_1
“In via principale: alla luce del drammatico stato di bisogno del Sig. , e degli Parte_1 imponenti introiti conseguiti nel tempo dall'Avv. PA NG, riconoscere a favore dell'appellante un assegno assistenziale di alimenti a carico dell'appellata nell'importo di €3.500,00 mensili o nella diversa misura che sarà ritenuta congrua, ex art. 5, co. 6, ed ex art. 4,co. 12, l. divorzio, eventualmente da incrementare in ragione del dimostrato contributo prestato dal Sig. al patrimonio Parte_1 familiare ed agli sviluppi professionali del coniuge, in funzione perequativa, precisandosi che ogni onere che verrà accollato all'Avv. NG sarà fiscalmente deducibile;
In ogni caso: con vittoria integrale di spese e compensi professionali per quanto attiene la domanda di attribuzione dell'assegno per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si insiste per la declaratoria di inammissibilità delle argomentazioni di merito di controparte introdotte con la 2^ memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., in quanto irrituali e tardive, e di conseguenza della relativa documentazione allegata, anche in quanto irrilevante ai fini del giudizio;
si insiste per l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della controparte, ed in subordine dell'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni dell'Avv. PA NG, e delegare altresì alla Guardia di Finanza territorialmente competente lo svolgimento di indagini fiscali nei confronti della medesima ricorrente, ex art. 5, co. 9, l. divorzio, al fine di prendere contezza delle capacità finanziarie e patrimoniali di cui gode l'Avv. NG, legate a patrimoni, pensioni, anche integrative, partecipazioni societarie e proprietà immobiliari, ovvero ad ogni ulteriore elemento che possa contribuire a determinarlo”.
Per NG:
“In via preliminare:
-essendo l'appello ex adverso promosso manifestamente infondato e come tale meritevole d'integrale e rapida reiezione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., fissarsi l'udienza ex art. 350 bis c.p.c. con assegnazione dei termini per il deposito delle note conclusionali e, per l'effetto,
-condannare per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con conseguente Parte_1 condanna al risarcimento del danno nella misura che codesta Ecc.ma Corte vorrà ritenere di giustizia.
Nel merito:
2 -rigettarsi la domanda di contributo economico a titolo di assegno di mantenimento divorzile ex adverso formulata per carenza di qualsivoglia presupposto giuridico ex lege richiesto ai fini del suo riconoscimento.
In ogni caso:
-con vittoria integrale di spese e compensi professionali.
In via istruttoria:
-rigettarsi le istanze ex adverso esperite in quanto irrilevanti ed infondate essendo già dimessa agli atti del I grado tutta la documentazione necessaria a vagliare compiutamente la situazione economico patrimoniale della scrivente, risultando meramente esplorativa e pleonastica l'istanza ex art. 210 c.p.c. ex adverso avanzata trattandosi, peraltro, di dati che posso facilmente ricavarsi dall'esame dei pubblici registri che è onere di controparte vagliare.
-Con riserva di articolare ulteriori richieste istruttorie e mezzi istruttori”.
Per la Procura Generale:
“Visto. Nulla si oppone”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.03.2021, PA NG conveniva davanti Parte_1 al Tribunale di Padova per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponeva:
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data 12.12.1983, optando per il regime Parte_1 della separazione dei beni;
- che da tale unione erano nati i figli , e oggi tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 indipendenti;
- che con Sentenza N° 2659\2005 (resa nella procedura n. r.g. 7251/1994), il Tribunale di Padova aveva disposto la separazione personale tra i coniugi, assegnando la casa coniugale alla NG, affidando i figli alla madre con diritto di visita per il padre, ponendo a carico di quest'ultimo l'assegno di mantenimento per la prole di € 3.614,00 mensili con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche;
- che aveva proposto Appello (n. r.g. 3344/2005) deciso con Sentenza N° 1319/2009 che Parte_1 aveva confermato quanto statuito in I Grado;
3 - che nei 26 anni trascorsi dalle statuizioni presidenziali non vi era stata alcuna forma di riavvicinamento tra i coniugi.
2. Si costituiva in data 05.10.2021, , replicando: Parte_1
- che, a causa delle procedure esecutive attuate dalla moglie, egli aveva perduto il suo patrimonio immobiliare e si trovava in una condizione di assoluta indigenza quale persona senza fissa dimora;
- che, a titolo di solidarietà post-coniugale, gli spettava un assegno divorzile di € 3.500,00, in funzione non solo assistenziale ma anche compensativa-perequativa;
- che era titolare soltanto del reddito di cittadinanza e che aveva come unica prospettiva la c.d.
“pensione sociale”, ciò a differenza della moglie, la quale non solo era divenuta proprietaria della casa familiare assegnatale, ma, esercitando ancora la professione di avvocato, percepiva un reddito oltremodo ingente.
3. Con Sentenza N° 1378/2024, pubblicata in data 31.07.2024, il Tribunale di Padova ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti;
ha ritenuto inesistenti i requisiti in capo a per l'assegno divorzile;
ha respinto detta domanda riconvenzionale, Parte_1 condannando il medesimo alla rifusione delle spese di lite avversarie, liquidate in € Parte_1
3.808,00, oltre accessori di legge.
4. Con atto di citazione iscritto in data 30.09.2024, ha proposto Appello Parte_1 formulando tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha reputato insussistente il requisito del sopravvenuto ed incolpevole peggioramento delle sue condizioni economiche di vita, senza attribuire la giusta valenza al quadro probatorio fornito circa la sperequazione delle condizioni patrimoniali-reddituali fra i coniugi.
Con il secondo motivo, l'appellante ha evidenziato l'erronea valutazione del Tribunale nell'avere ritenuto provata, a sostegno del mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, la presenza di soggetti diversi dall'ex coniuge obbligati a supportarlo nel suo stato di bisogno, oltre ad avere addotto la sussistenza di forme di sostegno pubblico.
Con il terzo motivo, l'appellante ha rilevato l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di I
Grado, assieme all'omessa valorizzazione di elementi idonei a dimostrare che la NG, in costanza di matrimonio, aveva tratto vantaggio dal contributo economico apportato dal coniuge per lei e per l'intero nucleo familiare.
5. In data 23.12.2024, si è costituita in II Grado PA NG, contestando gli assunti di controparte, domandando il rigetto delle pretese avversarie per inammissibilità e\o infondatezza ed invocando la conferma di quanto statuito in I Grado.
4
6. La Procura Generale si è espressa in data 18.12.2024 come in epigrafe.
7. Con ordinanza del 14.01.2025, è stata accolta l'istanza di differimento dell'udienza di discussione avanzata dall'appellante in attesa della pronuncia della Corte di Legittimità sull'azione pauliana ex art. 2901 c.c. promossa dalla NG per ottenere la revoca della compravendita con cui egli aveva alienato plurimi immobili a “ ”. Controparte_1
8. Con nota del 24.04.2025, l'appellata ha depositato la Sentenza emessa dalla Suprema Corte n.
915/2025 (n. r.g. 15077/2022) pubblicata il 24.04.2025.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 14.07.2025.
10. Preliminarmente, giova ricordare - in linea di principio - che è inammissibile il gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono pur Parte_1 sempre “ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c., che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di Sentenza;
non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della pronuncia appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere dichiarata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3, c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n.
1892/2023).
In tale senso, la citazione in Appello di è immune da vizi. Parte_1
11. L'Appello è infondato e va respinto.
A. A seguito della nota pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/2018, che ha delineato
- per l'assegno divorzile - una composita funzione assistenziale nonché perequativa-compensativa, risulta imprescindibile vagliare con rigore l'eventuale sperequazione economica fra i coniugi secondo i criteri dettati dall'art. 5, c. 6, della L. n. 898/1970.
Tale apprezzamento è stato indubbiamente svolto dal Giudice di I Grado, il quale - avendo posto a confronto le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti - ha constatato sì uno squilibrio fra gli ex coniugi, ma ne ha sindacato anche l'eziologia.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, l'assegno di divorzio presuppone che il significativo divario fra le parti “sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi
5 solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. n. 26520 del
11/10/2024). L'assegno può quindi riconoscersi solo nella sua componente assistenziale sempre che si tratti di un'assenza di mezzi oggettiva, cioè non legata a comportamenti inerti o contrari al principio di autoresponsabilità da parte del coniuge divorziato” (v. Cass. n. 25618/2025).
B. A fronte delle contestazioni mosse da , va rammentato che - secondo la disciplina Parte_1 degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in tema di onere probatorio e di valutazione delle prove da parte del Giudice - chiunque voglia fare valere un diritto in giudizio è tenuto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, spettando - poi - al Giudice l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, come pure la scelta delle risultanze più idonee a dimostrare i fatti ed a formare il suo convincimento.
Dunque, il Tribunale di Padova ha dovuto verificare se - quale richiedente l'assegno Parte_1 divorzile - non disponesse di mezzi adeguati perché non in grado di procurarseli per ragioni obiettive, ossia non dipendenti dalla sua condotta.
Invero, nel corso del I Grado, l'allora resistente ha soltanto allegato - senza comprovare - la correlazione fra l'asserito azzeramento del suo patrimonio immobiliare e le azioni giudiziarie incardinate dall'ex moglie.
Per contro, rispetto alle sostanze di , è stato documentato che i procedimenti esecutivi sono Parte_1 stati incardinati dalla NG a tutela dei figli, dato il costante e prolungato inadempimento del padre agli obblighi di mantenimento degli stessi.
E' emerso che scientemente ha posto in essere la dismissione dei suoi cespiti immobiliari Parte_1 per cifre notevolmente inferiori ai prezzi di mercato, senza motivazione alcuna.
Circa il lungo periodo di inoccupazione lavorativa, è documentale che il procedimento penale per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe (v. Sentenza N° 344\2011 Tribunale di
Padova e N° 301\2022 Corte d'Appello di Venezia) non può avere impedito al medesimo di Parte_1 svolgere una qualunque professione differente da quella pregressa, restandogli una piena capacità di lavoro al fine di adempiere ai suoi obblighi economici di genitore.
C. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inerzia è da considerare incolpevole solo quando l'ex coniuge abbia un'età avanzata che gli precluda un efficace inserimento nel mondo del lavoro;
sia affetto da gravi malattie invalidanti oppure da altre forme di disabilità e inabilità che gli impediscano di trovare un'occupazione remunerata;
sia privo di titoli di studio o professionali e viva in una zona economicamente depressa in cui le condizioni occupazionali siano particolarmente sfavorevoli (v. Cass. n. 1643\2022).
6 Dunque, è fondamentale “la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione” (v. Cass. n. 16405\2019; Cass. n. 5817\2018).
D. Dalle risultanze di , è emerso che l'ultima attività professionale svolta da Pt_2 Parte_1
è terminata a dicembre 2010, mentre l'iscrizione del suo nominativo presso il Centro per l'Impiego risale a luglio 2014, senza alcun riscontro per il lasso intermedio.
D'altro canto, non è certo sufficiente per attestare la solerzia nella ricerca di un impiego il mero deposito dell'iscrizione al Centro per l'Impiego, essendo necessario dimostrare l'invio in autonomia della propria candidatura ad una pluralità di datori di lavoro privati oppure l'avere sostenuto colloqui o l'avere partecipato a bandi di concorso indetti da . CP_2
E. Si deve aggiungere che il Giudice di merito è chiamato ad accertare tanto che il sopravvenuto ed incolpevole peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati ovvero di altre forme di sostegno pubblico, quanto che l'ex coniuge meglio “dotato” nel patrimonio e capace di fornire supporto materiale abbia - nel passato - ricevuto o goduto di apporti non trascurabili (seppure non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico fra coniugi) ad opera di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare in senso ampio (v. Cass. Civ.
19341\2023).
Siffatto principio non è in alcun modo applicabile a favore dell'appellante che per molti anni non ha provveduto spontaneamente alle esigenze della prole ed ha tenuto un contegno lesivo del principio di autoresponsabilità in tema di indipendenza economica.
Pertanto, il peggioramento della condizione economica di non è qualificabile come Parte_1
“incolpevole”; sebbene conscio del modesto importo della c.d. pensione sociale, egli non ha dimostrato di avere chiesto l'ausilio dei Servizi Sociali competenti per territorio o comunque altre forme di supporto quali sussidi o specifici bonus presso gli Enti territoriali e statali (ad esempio, l'accesso alla mensa pubblica pare essere stato del tutto “isolato”).
F. Appare privo di pregio quanto dedotto dall'appellante circa il fatto che avrebbe migliorato la situazione patrimoniale della NG, dato che le prove documentali offerte non sono affatto sufficienti a dimostrare che - secondo i parametri di cui all'art. 5, c. 6, prima parte, della Legge n. 898/1970 - la sperequazione con l'ex moglie sia dipesa davvero dall'apporto personale alla formazione del patrimonio comune oppure della moglie, con reale sacrificio delle aspettative professionali e reddituali del marito.
7 Al riguardo, la mera produzione delle dichiarazioni dei redditi dei primi quattro anni di matrimonio e le attestazioni di pagamenti alla babysitter, come già riscontrato dal Giudice di prime cure, non possono essere decisive in ordine all'apporto individuale fornito da , trattandosi di libere scelte di vita Parte_1 familiare e non per forza di “sacrificio” del marito a beneficio della moglie.
12. Non resta che confermare la decisione impugnata.
13. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo nei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, nello scaglione delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori tra i minimi ed i medi.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello e CONFERMA la decisione impugnata.
2. AN a rifondere a PA NG le spese del gravame liquidate in Parte_1
€ 5.200,00 di compensi, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 17.11.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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