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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3108/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010946475000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010946475000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010946475000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120013830416000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120013830416000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120013830416000 IRAP 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.12.2024 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento di pagamento n. 298 2024 90109464 75000 e relativa cartella di pagamento indicata nella intimazione, notificata il
15.10.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione della Provincia di Siracusa, per l'importo complessivo di € 10.561,30 e della cartella sottesa a n. 29820120013830416000, notificata il 30.08.2012: ruolo emesso da Direzione provinciale di Siracusa – Uff. Controlli, IVA, IRAP, IRPEF anno 2006, sanzioni e interessi per un totale complessivo € 10.426,16 eccependo la prescrizione quinquennale dei tributo .
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate eccependo che la cartella si riferiva al mancato pagamento di importi dovuti relativi ad una rateazione richiesta dal contribuente per accertamento con adesione N.
TY7A1T400251/2011. L'Ufficio, avendo riscontrato che il contribuente si era limitato al pagamento della prima rata con F24 del 24/10/2011, iscriveva a ruolo le differenze restanti da pagare relativi alle imposte dovute (IRPEF-IRAP-ADD.COM.-ADD.REG. IVA) e le relative sanzioni. Eccepiva la inammissibilità del ricorso stante la regolare notifica della cartella e della successiva intimazione in data 16.2.22 tramite pec.
Rigettata l'istanza di sospensione, alla udienza del 12.12 .2025 la vertenza veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento notificata il 15.10.2024 eccependo la prescrizione quinquennale del tributo sul presupposto che la cartella sottesa fosse stata notificata in data 30.8.12 ed in assenza di atti interruttivi.
Invero la superiore doglianza è stata smentita dalla produzione documentale in atti da parte dell'ADE ritenuto che, a fronte della regolare notifica della cartella n. 29820120013830416000 in data 30.8.2012, risulta notificata tramite pec la intimazione di pagamento n. 29820229000339358 in data 16/02/2022 e mai opposta con conseguente definitività della pretesa ed insussistenza di alcuna prescrizione rispetto all'atto opposto.
Per inciso va ribadito che la prescrizione in materia di tributi erariali è decennale ( e non quinquennale come eccepito); in merito la Suprema Corte (v. n. 4385/25) è tornata a pronunciarsi sulla questione della prescrizione applicabile ai crediti erariali, confermando la recente e consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui il termine di riferimento è quello decennale. La Suprema corte, con la sentenza in commento, ha ribadito il principio secondo cui ai crediti erariali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale, facendo propria la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, giungendo ad affermare che "il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo)
è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo".(v. anche Cass.SS.UU. n.11676/24) .
Attese pertanto le superiori considerazioni, stante la tempestività della notifica della intimazione opposta rispetto all'ultimo atto interruttivo del 2022, notificato e non opposto, non avendo peraltro nulla eccepito il ricorrente sulla debenza del tributo né dato prova di successivi versamentii, va rigettato il ricorso e condannato lo stesso al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 1.736,00 oltre accessori se spettanti
Siracusa, 12.12.2025
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Adriana Puglisi
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3108/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010946475000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010946475000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010946475000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120013830416000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120013830416000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120013830416000 IRAP 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.12.2024 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento di pagamento n. 298 2024 90109464 75000 e relativa cartella di pagamento indicata nella intimazione, notificata il
15.10.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione della Provincia di Siracusa, per l'importo complessivo di € 10.561,30 e della cartella sottesa a n. 29820120013830416000, notificata il 30.08.2012: ruolo emesso da Direzione provinciale di Siracusa – Uff. Controlli, IVA, IRAP, IRPEF anno 2006, sanzioni e interessi per un totale complessivo € 10.426,16 eccependo la prescrizione quinquennale dei tributo .
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate eccependo che la cartella si riferiva al mancato pagamento di importi dovuti relativi ad una rateazione richiesta dal contribuente per accertamento con adesione N.
TY7A1T400251/2011. L'Ufficio, avendo riscontrato che il contribuente si era limitato al pagamento della prima rata con F24 del 24/10/2011, iscriveva a ruolo le differenze restanti da pagare relativi alle imposte dovute (IRPEF-IRAP-ADD.COM.-ADD.REG. IVA) e le relative sanzioni. Eccepiva la inammissibilità del ricorso stante la regolare notifica della cartella e della successiva intimazione in data 16.2.22 tramite pec.
Rigettata l'istanza di sospensione, alla udienza del 12.12 .2025 la vertenza veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento notificata il 15.10.2024 eccependo la prescrizione quinquennale del tributo sul presupposto che la cartella sottesa fosse stata notificata in data 30.8.12 ed in assenza di atti interruttivi.
Invero la superiore doglianza è stata smentita dalla produzione documentale in atti da parte dell'ADE ritenuto che, a fronte della regolare notifica della cartella n. 29820120013830416000 in data 30.8.2012, risulta notificata tramite pec la intimazione di pagamento n. 29820229000339358 in data 16/02/2022 e mai opposta con conseguente definitività della pretesa ed insussistenza di alcuna prescrizione rispetto all'atto opposto.
Per inciso va ribadito che la prescrizione in materia di tributi erariali è decennale ( e non quinquennale come eccepito); in merito la Suprema Corte (v. n. 4385/25) è tornata a pronunciarsi sulla questione della prescrizione applicabile ai crediti erariali, confermando la recente e consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui il termine di riferimento è quello decennale. La Suprema corte, con la sentenza in commento, ha ribadito il principio secondo cui ai crediti erariali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale, facendo propria la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, giungendo ad affermare che "il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo)
è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo".(v. anche Cass.SS.UU. n.11676/24) .
Attese pertanto le superiori considerazioni, stante la tempestività della notifica della intimazione opposta rispetto all'ultimo atto interruttivo del 2022, notificato e non opposto, non avendo peraltro nulla eccepito il ricorrente sulla debenza del tributo né dato prova di successivi versamentii, va rigettato il ricorso e condannato lo stesso al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 1.736,00 oltre accessori se spettanti
Siracusa, 12.12.2025
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Adriana Puglisi