Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10615 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU RI 110 6 1 5 10 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Mutuo;
obbligo di SEZI NE TERZA CIVILE restituzione;
adempimento; prova Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 13834/99Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere Cron. 23233 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. 35.14 Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 02/04/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA 1500 sul ricorso proposto da: NA FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dell'avvocatoLUIGI PIGORINI 6, presso lo studio 0400976 GIUSEPPE CIERI, che lo difende unitamente all'avvocato 0400977 LILIANA MARZOLLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MO EL AR, domiciliato in ROMA presso LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIANFR Richiesta copia studio GOLLIN, con studio in 35043 MONSELICE (PD), PIAZZA XX dal Sig. IL SOLE 24 ORE per 8'3" AGO. ZOUTper diritti 3 GOD SETT. 7, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE 2001 controricorrente 642 avverso la sentenza n. 86/99 della Corte d'Appello di 1 I I ° CIVILE emessa il VENEZIA, Sezione 3/11/1998, depositata il 22/01/99; RG.490/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato GIANFR GOLLIN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1°,1) Con atto notificato in data 22.11.1988, MO UI IA, premesso che aveva mutuato al genero ON FR in due riprese la complessiva somma di L. 20.000.000, che il mutuatario non aveva restituito nei termini stabiliti, lo ha citato davanti al Tribunale di Padova, chiedendo la condanna del convenuto alla resti- tuzione della somma mutuata con interessi. 1°,2) Il ON, costituitosi ha eccepito di avere restituito con gli interessi la somma di L. 12.000.000 che la MO aveva mutuato a lui ed a UI AN (figlia della MO) per l'acquisto di una casa. 2°,1) Il Tribunale adito ha rigettato la domanda, con sentenza (resa in data 13.4.1993), che la Corte d'Appello di Venezia ha modificato (con sentenza resa in data 3.11.1998) condannando il ON al pagamento 2 in favore della MO della somma di L.12.000.000 oltre agli interessi e alle spese dei due gradi, con la se- guente motivazione. 2°,2) Il ON "rispondendo all'interrogatorio formale ..ammise che (la MO gli aveva) imprestato :L. 12.000.000 per pagare 11la casa e che la stessa gli aveva cambiato in contanti alcuni assegni di scarsa en- tità". "A norma dell'art.2697 C.C. (il ON) avendo am- messo di avere ricevuto dalla controparte il presti- to avrebbe dovuto fornire la prova certa ed univoca della restituzione". Ma tale prova non era stata forni- ta dagli assegni girati alla mutuante, perché alcuni erano antecedenti al mutuo e il ON aveva dichiarato di averli girati per ottenere il contante corrispetti- vo. 3°,1) Di tale sentenza il ON ha chiesto la cas- sazione con ricorso affidato a tre motivi, al quale la MO resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1°,1) Con il controricorso, la MO deduce la nul- lità della procura (art.365 c.p.c.) motivando che il ON aveva prima, in data 29.6.1999, notificato il ricorso "a mani del domiciliatario del giudizio di ap- pello"; successivamente, in data 8.7.1999, aveva noti- 3 ficato alla MO altro ricorso poi depositato presso questa S.C., sprovvisto (il secondo) di specifico man- dato a ricorrere. Pertanto, avendo il ON conferito mandato per il primo ricorso, il semplice riferimento al primo mandato (contenuto nel secondo) non poteva va- lere come specifica procura. 1°,2) La doglianza è infondata. Infatti, il mandato www che risulta, prima notifi- inserito nel primo ricorso successivamente rinotificato cato in data 26.6.1999 e in data 8.7.1999 conferisce l'incarico specifico alla rappresentanza e alla difesa nel giudizio di Cassazione e non è quindi limitato, come sostenuto dalla controri- corrente, soltanto al ricorso notificato in data 16.6.1999. Peraltro, essendo stato successivamente (ri) notificato lo stesso documento precedente, il man- dato è rimasto inserito in un documento ancora valido all'atto della rinotifica. 2°,1) Con il primo e il secondo motivo il ricorren- te avanza senza adeguata citazione delle norme viola- te e piuttosto disorganicamente due doglianze. 2°,2) Con la prima contesta il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata per accertare la dazione della somma mutuata (cfr.ante, I,2°,2) svolgendo una serie di considerazioni e asserzioni (peraltro spesso formulate in violazione del principio di autosufficienza del ri- 4 corso) il ricorrente aveva provato, con la produzione delle matrici di assegni sottoscritti dalla suocera, che dall'83 all'88 egli aveva interamente estinto il debito;
tale fatto era stato accertato correttamente nella sentenza di primo grado e disatteso in appello in base ad una presunzione errata che ha portato ad una conclusione altrettanto errata - che riguardano il me- rito della decisione, senza neppure criticare specifi- camente i passaggi argomentativi sui quali la stessa si è basata (l'unica critica specifica fa riferimento esclusivo al contenuto della sentenza di primo grado, che però quella di appello ha motivatamente disatteso). 2°,3) Con la seconda asserisce che, avendo (l'at- tuale ricorrente) "riproposto in grado di appello tutte le richieste formulate in primo grado, ivi compresa la domanda di accertamento della solidarietà con la mo- glie nel debito contratto con la MO", la sentenza di appello doveva "accertare se veramente il debito fosse stato contratto da entrambi i coniugi". Anche questa doglianza risulta infondata perché: dalla sentenza di appello non risulta l'asserita ri- chiesta di accertamento della solidarietà (che, in con- formità al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare riproducendo il contenuto dei relativi atti processuali); la solidarie- 5 tà passiva non esclude la regolarità della condanna per l'intero a carico di uno soltanto dei debitori solida- li;
la pretesa debitrice solidale non risulta essere 1007 250.000 456т ност citata in giudizio. 2°, 4) Con il terzo motivo, il ricorrente avanza OT290000 una censura mancata compensazione (almeno parziale 109T 124, 18 delle spese giudiziarie, in considerazione della SOC- 4557 66 بعد combenza parziale) che non rileva in sede di legitti- - 8067 12 mità, dove si può censurare soltanto о una espressa (61,72 violazione di legge o la condanna in danno della parte totalmente vittoriosa. 3°, 1) Per le ragioni esposte il ricorso deve esse- re rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese come sarà indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma il 2 aprile 2001. Il Consigliere est. Il Presidente кий IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione Depositata in Cancelleria 23.3.201l delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 42107 versate € 161,77 oggi, lì -2.060 2001 - apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista