CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/08/2023, n. 33933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33933 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRIESTE nei confronti di: UC UR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso I Penale Sent. Sez. 4 Num. 33933 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa all'udienza del 15 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste nel corso dell'udienza preliminare, a seguito della richiesta dell'imputata di sospensione del procedimento con messa alla prova, ha riqualificato il fatto contestato al capo A) come delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e ha richiesto all'UDEPE di Trieste la formulazione del programma di trattamento, rinviando ad una successiva udienza il processo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero deducendo la inammissibilità della messa alla prova per erronea qualificazione giuridica e la carenza di motivazione. Il ricorrente osserva che il fatto contestato al capo A), relativo alla detenzione di gr. 247 di marijuana (con un principio attivo di mg 27.786, tale da consentire 14000 assunzioni efficaci) e di gr. 0,43 di cocaina (con un principio attivo di mg 45,1, tale da consentire almeno due assunzioni efficaci), non avrebbe potuto essere qualificato come lieve e che, pertanto, il Giudice sarebbe incorso in una violazione di legge. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Nicola Lettieri, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.Secondo il disposto dell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., il pubblico ministero è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice, ai sensi del precedente comma 3, decide sulla richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento per messa alla prova. La giurisprudenza di legittimità ha interpretato restrittivamente detta norma, nel senso di escludere la ricorribilità immediata dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione solo con riferimento all'imputato, rilevando come lo stesso sia titolare del ben più ampio potere di rinnovare la richiesta di accesso al rito fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento e che, in ogni caso, una volta emessa la sentenza di primo grado, abbia sempre la possibilità di appellare l'ordinanza congiuntamente alla sentenza, secondo la regola generale fissata dall'art. 586 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237). Al contrario, il pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il giudice, vagliata preventivamente l'ammissibilità dell'istanza di messa alla prova, dispone la sospensione, è legittimato ad esperire, in fr 9 via esclusiva, uno specifico strumento di impugnazione, ovvero il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., con il quale può, in primo luogo, sollecitare il sindacato sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 168- bis cod. pen. 3.Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha già affermato che è potere del giudice riqualificare l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all'art. 168-bis cod. pen.; in tal caso si sospende il giudizio con messa alla prova dell'imputato solo se questi abbia sollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente richiesto il beneficio che, pertanto, non può essere concesso d'ufficio (Sez. 3 n. 8982 del 05/12/2019 dep. 2020, Bahir Rv. 278402). Analogo principio era già stato affermato con riferimento all'istituto dell'oblazione, perfettamente assimilabile a quello in esame, in ragione dell'effetto estintivo del reato che ne può derivare: nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione;
con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione resta precluso, ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del benefici (Sez. U, n. 32351 del 26/6/2014, Tamborrino, Rv. 259925). 4.Nel caso di specie la riqualificazione è stata sollecitata dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare con contestuale domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il giudice ha dato atto nel verbale di udienza che il fatto ascritto all'imputato doveva essere riqualificato come delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e ha richiesto all'UEPE di elaborare il programma di trattamento: posto che la sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 464 quater, comma 3, cod. proc. pen., può essere disposta quanto il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 cod. pen., reputi il programma di trattamento presentato idoneo e ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, il processo è stato rinviato ad una successiva udienza, previa acquisizione, appunto, del programma oggetto di valutazione, ai fini della decisione sull'istanza di sospensione. Il ricorrente dichiara di ricorrere avverso "l'ammissione alla messa alla prova" e deduce "l'inammissibilità della messa alla prova", in ragione dei limiti di pena del 3 Il Preidnte VA overe reato contestato, ma non considera che, allo stato, il giudice non ha ancora deciso in ordine all'istanza di sospensione. Non essendo ancora intervenuta tale decisione, difetta il provvedimento impugnabile con il ricorso per cassazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso in i a il 8 giugno 2023. Il Cons est. Ann
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso I Penale Sent. Sez. 4 Num. 33933 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa all'udienza del 15 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste nel corso dell'udienza preliminare, a seguito della richiesta dell'imputata di sospensione del procedimento con messa alla prova, ha riqualificato il fatto contestato al capo A) come delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e ha richiesto all'UDEPE di Trieste la formulazione del programma di trattamento, rinviando ad una successiva udienza il processo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero deducendo la inammissibilità della messa alla prova per erronea qualificazione giuridica e la carenza di motivazione. Il ricorrente osserva che il fatto contestato al capo A), relativo alla detenzione di gr. 247 di marijuana (con un principio attivo di mg 27.786, tale da consentire 14000 assunzioni efficaci) e di gr. 0,43 di cocaina (con un principio attivo di mg 45,1, tale da consentire almeno due assunzioni efficaci), non avrebbe potuto essere qualificato come lieve e che, pertanto, il Giudice sarebbe incorso in una violazione di legge. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Nicola Lettieri, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.Secondo il disposto dell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., il pubblico ministero è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice, ai sensi del precedente comma 3, decide sulla richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento per messa alla prova. La giurisprudenza di legittimità ha interpretato restrittivamente detta norma, nel senso di escludere la ricorribilità immediata dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione solo con riferimento all'imputato, rilevando come lo stesso sia titolare del ben più ampio potere di rinnovare la richiesta di accesso al rito fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento e che, in ogni caso, una volta emessa la sentenza di primo grado, abbia sempre la possibilità di appellare l'ordinanza congiuntamente alla sentenza, secondo la regola generale fissata dall'art. 586 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237). Al contrario, il pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il giudice, vagliata preventivamente l'ammissibilità dell'istanza di messa alla prova, dispone la sospensione, è legittimato ad esperire, in fr 9 via esclusiva, uno specifico strumento di impugnazione, ovvero il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., con il quale può, in primo luogo, sollecitare il sindacato sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 168- bis cod. pen. 3.Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha già affermato che è potere del giudice riqualificare l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all'art. 168-bis cod. pen.; in tal caso si sospende il giudizio con messa alla prova dell'imputato solo se questi abbia sollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente richiesto il beneficio che, pertanto, non può essere concesso d'ufficio (Sez. 3 n. 8982 del 05/12/2019 dep. 2020, Bahir Rv. 278402). Analogo principio era già stato affermato con riferimento all'istituto dell'oblazione, perfettamente assimilabile a quello in esame, in ragione dell'effetto estintivo del reato che ne può derivare: nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione;
con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione resta precluso, ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del benefici (Sez. U, n. 32351 del 26/6/2014, Tamborrino, Rv. 259925). 4.Nel caso di specie la riqualificazione è stata sollecitata dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare con contestuale domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il giudice ha dato atto nel verbale di udienza che il fatto ascritto all'imputato doveva essere riqualificato come delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e ha richiesto all'UEPE di elaborare il programma di trattamento: posto che la sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 464 quater, comma 3, cod. proc. pen., può essere disposta quanto il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 cod. pen., reputi il programma di trattamento presentato idoneo e ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, il processo è stato rinviato ad una successiva udienza, previa acquisizione, appunto, del programma oggetto di valutazione, ai fini della decisione sull'istanza di sospensione. Il ricorrente dichiara di ricorrere avverso "l'ammissione alla messa alla prova" e deduce "l'inammissibilità della messa alla prova", in ragione dei limiti di pena del 3 Il Preidnte VA overe reato contestato, ma non considera che, allo stato, il giudice non ha ancora deciso in ordine all'istanza di sospensione. Non essendo ancora intervenuta tale decisione, difetta il provvedimento impugnabile con il ricorso per cassazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso in i a il 8 giugno 2023. Il Cons est. Ann