Sentenza 6 dicembre 2023
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., sebbene l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti. (Fattispecie relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso nei confronti di persona che annoverava un unico precedente del 2007, in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l'ordinanza impugnata rilevando che il notevole arco di tempo trascorso tra il delitto contestato e l'unico precedente gravante sull'indagato, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2023, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2023 |
Testo completo
01525-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1611/2023 Presidente - CARLO ZAZA CC 06/12/2023 ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 39008/2023 LUCA PISTORELLI Relatore ANGELO CAPUTO FRANCESCO CANANZI MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. Stefano Sorrentino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata da RD AR, ha rilevato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torre Annunziata con riferimento ai reati di cui agli artt. 81 c.p., 110 c.p. e 73 co. 1 e 6 d.p.r. 309/1990 nonché 73 co. 4 d.p.r. 309/1990 ed esclusa l'urgenza per la prosecuzione provvisoria della cautela ha annullato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagato per i suddetti reati. Con la medesima pronuncia il giudice del riesame ha invece confermato l'applicazione della misura custodiale in relazione all'ulteriore reato di cui agli artt. 56, 629 comma 2 e 416 bis. 1 c.p. contestato al RD e ad oggetto la tentata estorsione consumata ai danni del titolare di un esercizio commerciale al fine di lo sconto sull'acquisto di capi di abbigliamento.
2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando quattro motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge consistita nell'omessa confutazione dei motivi posti dalla difesa a sostegno della propria richiesta di riesame, avendo il Tribunale pedissequamente riproposte le argomentazioni articolate nell'ordinanza genetica, a loro volta viziate per travisamento delle intercettazioni in atti. In particolare, entrambe i provvedimenti avrebbero affermato la sussistenza dei gravi indizi sulla base di una lettura frazionata delle tre intercettazioni evocate dai giudici del merito, illogicamente rimuovendole dal più ampio contesto di riferimento e, così, non rilevando l'estraneità della prima alla vicenda in oggetto e la capacità delle altre due di dimostrare che mai l'indagato si sarebbe presentato presso il negozio di abbigliamento ove sarebbe stato commesso il delitto.
2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo e il terzo motivo in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto tentato, nonché dell'aggravante mafiosa, avendo il giudice del riesame apoditticamente affermato di poter evincere dalle intercettazioni le modalità di commissione del reato e la riconducibilità dell'indagato al clan camorristico Cesarano, circostanze che invece in alcun modo emergerebbero dal compendio intercettivo.
2.3 Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. per non avere il Tribunale tenuto conto del rilevante arco di tempo intercorso tra la condotta in esame e l'unico precedente penale riferito all'imputato, invero risalente al 2007, il quale sarebbe invece indice dell'insussistenza delle esigenze cautelari poste alla base della misura applicata.
3. Il PG ha depositato memoria e il difensore dell'indagato ha presentato motivi nuovi con i quali ha ribadito, anche in replica alla memoria della pubblica accusa, i motivi primo, terzo e quarto del ricorso principale. Ulteriore memoria è stata depositata il 5 dicembre 2023, con la quale la difesa insta per la rimessione alle Sezioni Unite del ricorso ai fini di dirimere il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in merito alla rilevanza del tempo trascorso dai fatti per cui si procede in CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito esposti.
2. Invero infondato è il primo motivo in quanto, nel sostenere la carenza motivazionale dell'ordinanza in esame asseritamente dipesa da una lettura frazionata del materiale intercettivo di fatto propone una valutazione alternativa degli elementi posti a base - della decisione del giudice del riesame, il quale ha invece operato, tramite una valutazione complessiva delle intercettazioni in atti, un sindacato completo e coerente sulla sussistenza dei gravi indizi di reato per come prescritto all'art. 273 c.p.p. In questo senso, va ribadito come, in materia di intercettazioni, costituisca questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Ciò premesso, la piena logicità del percorso argomentativo seguito dal giudice del riesame è evidenziato proprio dalla menzionata considerazione complessiva del compendio indiziario, mentre è l'analisi parcellizzata delle tre intercettazioni da parte del ricorrente a rivelare i limiti intrinseci dei rilievi operati. Infatti, il Tribunale ha evinto la complementarietà delle prime due - in cui emerge la conoscenza, da parte dell'indagato, della pratica estorsiva operata dal clan camorristico nei confronti dell'esercizio commerciale alle conversazioni intrattenute dai fratelli LV ed inerenti alla condotta delittuosa tenuta dal RD. Di conseguenza, i giudici del merito hanno per l'appunto logicamente desunto che l'indagato abbia effettivamente tentato di porre in essere l'estorsione recandosi presso l'attività commerciale. Conclusione che il presente ricorso tenta di scalfire tramite una diversa interpretazione dell'espressione colloquiale voleva pure loro che andavano là», la quale però non solo viene così disancorata dal più ampio contesto nel quale è inserita, ma implica altresì la pretesa di ottenere in sede di legittimità una diversa valutazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, che invece, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto insindacabile a fronte alla condivisibilità delle massime di esperienza utilizzate dal giudice del merito (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
3. Sulla base di quanto anziddetto, infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, il quale, nel sostenere la mancata integrazione, nel caso di specie, degli elementi costitutivi del delitto tentato, di fatto ripropone le doglianze già sollevate con il primo motivo circa l'inidoneità delle conversazioni intrattenute dall'indagato oggetto delle prime due intercettazioni a sostenere la tesi dell'effettiva realizzazione della tentata estorsione. In questo senso, tuttavia, nel ribadire che mai il RD avrebbe esplicitamente riferito di essersi recato presso l'esercizio commerciale, né tantomeno di aver adottato atteggiamenti di tipo minaccioso, non tiene conto del fatto che il Tribunale, nell'operare un'analisi di tipo complessivo del compendio intercettivo, ha coerentemente desunto che gli atti posti in essere dall'indagato sarebbero stati idonei e diretti in maniera non equivoca alla commissione del delitto, rimanendo ostacolati esclusivamente dalla condotta del LV, consistita nell'impedire l'esecuzione del programma delittuoso al fine di riservare solo a sé la pratica estorsiva nei confronti del commerciante. In questo senso, il giudice del merito ha correttamente rilevato sia l'idoneità degli atti posti in essere dall'indagato, che la direzione univoca degli stessi, fondatamente ritenendo che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo con un'azione che, sulla base delle condizioni da lui prevedibili in quel momento, lo avrebbe portato con significativa probabilità a conseguire l'obiettivo prefissato tramite la commissione del delitto, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili e indipendenti dalla sua volontà (Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282).
4. Il terzo motivo di ricorso si rivela invece generico nella misura in cui, nell'affermare l'insussistenza nel caso di specie dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. per non avere il RD puntualmente riferito le modalità e i toni tramite cui sarebbe stato realizzato il tentativo di delitto, non si confronta adeguatamente con il più complesso apparato argomentativo articolato dal giudice del riesame. Quest'ultimo, invece, risulta del tutto condivisibile e privo di vizi logici nel momento in cui desume, sulla base delle intercettazioni in atti, la sussistenza della circostanza in oggetto dal contesto nel quale è stato posto in essere il tentativo e, nella specie, dal palesato intento dell'indagato di avvantaggiarsi della condizione di asservimento del titolare dell'esercizio commerciale rispetto al clan camorristico per conseguire il proprio obiettivo. In questo senso, va rammentato come, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 c.p. ricorra ogniqualvolta l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (ex multis Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027).
5. Coglie invece nel segno l'ultimo motivo di ricorso, ove lamenta l'apoditticità della motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto di poter rilevare la sussistenza, nel caso di specie, delle esigenze cautelari e, in particolare, del pericolo di reiterazione del reato a fondamento dell'applicazione della misura cautelare. Nello specifico, infatti, i giudici - del merito, nel momento in cui ritengono automaticamente applicabile alla fattispecie in esame la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 co. 3 c.p.p., non considerano il fatto che essa trova la propria giustificazione nella condizione che i criteri tramite cui valutare la sussistenza di elementi in grado di superarla debbano essere puntuali e stringenti (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766). D'altra parte, una esegesi costituzionalmente orientata impone invece, ove, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo, si rilevi il mero ricorso da parte dell'agente alle modalità tipiche dell'associazione di stampo mafioso, che il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari tenga conto della circostanza per cui, a fronte dell'aggravante contestata, non è escluso che la condotta dell'indagato nemmeno sia dipesa da un nesso di collegamento con un'associazione costituita, essendo anzi sufficiente che la violenza o la minaccia abbiano assunto veste tipicamente mafiosa (ex multis Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033). Di conseguenza, il giudizio sulla pericolosità del soggetto non può che assumere, nel caso di specie, un carattere marcatamente relativo, divenendo necessario operare una effettiva valutazione degli elementi astrattamente idonei ad escludere l'operatività della presunzione, tenuto conto del tipo di reato per il quale si procede e delle concrete modalità del fatto. Valutazione sostanzialmente pretermessa nel caso di specie, nonostante la prospettazione operata dalla difesa del notevole arco di tempo trascorso tra il delitto in esame e l'unico precedente gravante sull'imputato, addirittura risalente al 2007, il quale di fatto costituisce elemento per l'appunto astrattamente idoneo a porsi in conflitto con la presunzione di perdurante pericolosità e che, per ritenersi inidoneo a superarla, richiedeva una adeguata motivazione invece omessa.
6. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
A Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, sezione del riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6/12/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Zaza Luca Pistorelli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 GEN 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 24