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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/07/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3300/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 3/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3300/2021 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PACINI STEFANO, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. CANTATORE RENATA GIOVANNA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso
(spondioloartrosi e discopatie del rachide con plurime protrusioni discali interessanti il rachide cervicale e lombare con sofferenza radicolare con persistente mielopatia ad impegno funzionale), denunciata in data 7.05.2019 con un grado di menomazione che verrà accertata in corso di causa con conseguente condanna dell' convenuto alla CP_1 corresponsione del correlativo importo con decorrenza dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione.
La causa istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente ha espressamente allegato di svolgere l'attività lavorativa di coltivatore diretto, dedito all'allevamento dei bovini sia da latte che da carne ed anche alla coltivazione del fondo dal 1973 al 2014 seppure in modo discontinuo (cfr. estratto contributivo).
Le mansioni a cui era addetto il ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dai testi escussi - e (cfr. verbale udienza del Testimone_1 Testimone_2
27.10.2024).
Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo in atti, nonché delle risultanze testimoniali, devono ritenersi dimostrate le mansioni (e le connesse modalità di espletamento) svolte dal ricorrente per il periodo di interesse.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, quanto alla percentuale dell'invalidità, il consulente nominato, dott.
previo esame della documentazione medica in atti, esame anamnestico ed Persona_1 accurata visita di parte ricorrente, ha accertato che il ricorrente è affetto da: “Artrosi della colonna vertebrale con protrusioni discali multiple con piccola ernia a livello L3-L4, RMN accertata, a modesto impegno funzionale, più accentuato a livello cervicale, e con sfumata sofferenza radicolare a carico dell'arto inferiore destro in soggetto obeso lieve (IMC 30.6).
Tale quadro -come più ampiamente discusso e motivato nel precedente paragrafo
“Considerazioni medico-legali”- trova una propria concausa efficiente, seppure non preponderante, nell'attività lavorativa di agricoltore svolta dal periziando”.
“Tale componente “lavorativa” con tutti i limiti e le approssimazioni di una quantificazione da effettuarsi esclusivamente con criteri statistico-epidemiologici (come per tutti i fenomeni a eziologia plurifattoriale) è da quantificarsi nella misura del 7% (sette per cento) quale danno biologico con riferimento alle tabelle di legge allegate al D.M. 12 luglio 2000”
L'accertata patologia come sopra indicata/diagnosticata costituisce, limitatamente alla propria componente erniaria -come ampiamente discusso e motivato nel precedente paragrafo “Considerazioni medico-legali”-, patologia tabellata ex Decreto Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”
Il CTU, in ordine alla data di decorrenza della malattia professionale ha affermato che:
“risulta difficile definire con precisione, atteso anche il carattere cronico-evolutivo della malattia “artrosi”, una data di decorrenza che tenga conto in ogni momento della gravità del quadro nelle sue varie componenti quale ricavabile dalla documentazione in atti rappresentata dalle RMN quali descritte e che evidenzia un progressivo peggioramento del quadro con insorgenza per ultimo, come evidenziabile nella RMN del 2025, della presenza anche di una piccola ernia non evidenziata, in precedenza, nei referti RMN in atti.
Sulla base di tali considerazioni, facendo una media dei diversi quadri accertati nel tempo dalla domanda amm.va di malattia professionale (08/05/2019) ad oggi, ritengo corretto indicare come data di decorrenza della malattia professionale quale accertata, complessivamente valutata in termini di danno biologico, il luglio 2021.”
In sostanza il perito ha accertato che i postumi attualmente prodotti - meglio specificati nella relazione in atti, in specifico nel paragrafo dell'elaborato “ Considerazioni Medico-legali”
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro per i quali sono analiticamente precisati sia i codici che le percentuali assegnate - sono eziologicamente riconducibili all'attività lavorativa svolta per etiologia, patogenesi, fisiopatologia e caratteri medico-legali.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise, in assenza di contestazione.
4. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali, tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n. 6954/2020);
Che ancor più di recente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sè assorbenti (v. ancora Cass.27952/18)”.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' CP_1 va dunque condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della correlativa somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 7% oltre interessi legali sugli importi dovuti dalla maturazione (dal mese di luglio 2021) sino al soddisfo.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 6. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€ 5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura corrispondente al 7% d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative con decorrenza CP_1 luglio 2021, oltre interessi legali sugli importi dovuti dalla maturazione al soddisfo;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Stefano Pacini, oltre al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Latina, 4/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 3/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3300/2021 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PACINI STEFANO, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. CANTATORE RENATA GIOVANNA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso
(spondioloartrosi e discopatie del rachide con plurime protrusioni discali interessanti il rachide cervicale e lombare con sofferenza radicolare con persistente mielopatia ad impegno funzionale), denunciata in data 7.05.2019 con un grado di menomazione che verrà accertata in corso di causa con conseguente condanna dell' convenuto alla CP_1 corresponsione del correlativo importo con decorrenza dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione.
La causa istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente ha espressamente allegato di svolgere l'attività lavorativa di coltivatore diretto, dedito all'allevamento dei bovini sia da latte che da carne ed anche alla coltivazione del fondo dal 1973 al 2014 seppure in modo discontinuo (cfr. estratto contributivo).
Le mansioni a cui era addetto il ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dai testi escussi - e (cfr. verbale udienza del Testimone_1 Testimone_2
27.10.2024).
Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo in atti, nonché delle risultanze testimoniali, devono ritenersi dimostrate le mansioni (e le connesse modalità di espletamento) svolte dal ricorrente per il periodo di interesse.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, quanto alla percentuale dell'invalidità, il consulente nominato, dott.
previo esame della documentazione medica in atti, esame anamnestico ed Persona_1 accurata visita di parte ricorrente, ha accertato che il ricorrente è affetto da: “Artrosi della colonna vertebrale con protrusioni discali multiple con piccola ernia a livello L3-L4, RMN accertata, a modesto impegno funzionale, più accentuato a livello cervicale, e con sfumata sofferenza radicolare a carico dell'arto inferiore destro in soggetto obeso lieve (IMC 30.6).
Tale quadro -come più ampiamente discusso e motivato nel precedente paragrafo
“Considerazioni medico-legali”- trova una propria concausa efficiente, seppure non preponderante, nell'attività lavorativa di agricoltore svolta dal periziando”.
“Tale componente “lavorativa” con tutti i limiti e le approssimazioni di una quantificazione da effettuarsi esclusivamente con criteri statistico-epidemiologici (come per tutti i fenomeni a eziologia plurifattoriale) è da quantificarsi nella misura del 7% (sette per cento) quale danno biologico con riferimento alle tabelle di legge allegate al D.M. 12 luglio 2000”
L'accertata patologia come sopra indicata/diagnosticata costituisce, limitatamente alla propria componente erniaria -come ampiamente discusso e motivato nel precedente paragrafo “Considerazioni medico-legali”-, patologia tabellata ex Decreto Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”
Il CTU, in ordine alla data di decorrenza della malattia professionale ha affermato che:
“risulta difficile definire con precisione, atteso anche il carattere cronico-evolutivo della malattia “artrosi”, una data di decorrenza che tenga conto in ogni momento della gravità del quadro nelle sue varie componenti quale ricavabile dalla documentazione in atti rappresentata dalle RMN quali descritte e che evidenzia un progressivo peggioramento del quadro con insorgenza per ultimo, come evidenziabile nella RMN del 2025, della presenza anche di una piccola ernia non evidenziata, in precedenza, nei referti RMN in atti.
Sulla base di tali considerazioni, facendo una media dei diversi quadri accertati nel tempo dalla domanda amm.va di malattia professionale (08/05/2019) ad oggi, ritengo corretto indicare come data di decorrenza della malattia professionale quale accertata, complessivamente valutata in termini di danno biologico, il luglio 2021.”
In sostanza il perito ha accertato che i postumi attualmente prodotti - meglio specificati nella relazione in atti, in specifico nel paragrafo dell'elaborato “ Considerazioni Medico-legali”
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro per i quali sono analiticamente precisati sia i codici che le percentuali assegnate - sono eziologicamente riconducibili all'attività lavorativa svolta per etiologia, patogenesi, fisiopatologia e caratteri medico-legali.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise, in assenza di contestazione.
4. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali, tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n. 6954/2020);
Che ancor più di recente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sè assorbenti (v. ancora Cass.27952/18)”.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' CP_1 va dunque condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della correlativa somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 7% oltre interessi legali sugli importi dovuti dalla maturazione (dal mese di luglio 2021) sino al soddisfo.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 6. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€ 5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura corrispondente al 7% d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative con decorrenza CP_1 luglio 2021, oltre interessi legali sugli importi dovuti dalla maturazione al soddisfo;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Stefano Pacini, oltre al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Latina, 4/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro