Art. 27. Assegni corrisposti ai ministri di culto 1. Gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia, per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto, sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. La Chiesa apostolica in Italia provvede ad operare, su tali assegni, le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonche' al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.
2. La Chiesa apostolica in Italia provvede ad operare, su tali assegni, le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonche' al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.