Cass. civ., sez. III, sentenza 14/12/1973, n. 3415
CASS
Sentenza 14 dicembre 1973

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In rapporto alla censura di extrapetizione la Corte di Cassazione non resta vincolata alla valutazione dell'atto di appello, fatta dal giudice del merito, ma deve procedere direttamente all'interpretazione dell'atto stesso, giacche il vizio in parola investe l'effettiva proposizione della domanda e non l'esame del suo contenuto, con l'effetto che, riconosciutane la sussistenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art 382 cod proc civ, versandosi in una ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale. ( V 1509/73, mass n 364267).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/12/1973, n. 3415
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3415
    Data del deposito : 14 dicembre 1973

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