Sentenza 18 novembre 2004
Massime • 1
Il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione che non siano già stati già esclusi nella fase di cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2004, n. 48512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48512 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/11/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 4522
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 017990/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA E DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di
PADOVA;
nei confronti di:
1) BE EL N. IL 21/10/1970;
avverso ORDINANZA del 22/10/2003 GIP TRIBUNALE di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cedrangolo che ha chiesto l'annullamento s.r. dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 22/10/2003 il GIP del Tribunale di Padova in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha disposto la sospensione condizionale della pena di anni uno di reclusione inflitta a LE TO con la sentenza 20/6/2000 del GUP di Padova, ritenendo che tale beneficio potesse essere riconosciuto anche in sede esecutiva in caso di reati riconosciuti in sede cognitiva avvinti dalla continuazione e di carenza di espressa negazione di esso in sede cognitiva.
Avverso tale ordinanza hanno proposto distinti ricorsi il P.M. ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia lamentando il primo la violazione del principio dell'intangibilità del giudicato e sottolineando il secondo l'abnormità del provvedimento e quindi la sua nullità.
I ricorsi meritano accoglimento.
Il Giudice dell'esecuzione, richiamandosi a quel filone giurisprudenziale per il quale la sospensione condizionale della pena è concedibile in sede esecutiva, pur anche quando tale beneficio non sia stato riconosciuto da alcuna delle sentenze di condanna relative a reati da unificare sotto il vincolo della continuazione, sul presupposto che una visione unitaria di tutti i fatti-reato avrebbe potuto consentire quella prognosi favorevole che nessuno dei giudici della cognizione del singolo fatto-reato aveva formulato, ha ritenuto che analogamente si dovesse ragionare pur quando la continuazione fosse stata già riconosciuta nella fase di merito e non si fosse in tale fase escluso espressamente il beneficio.
Ebbene la infondatezza di tale assunto è di tutta evidenza ove si consideri: da un lato, la non accostabilità delle situazioni sopra richiamate (in un caso il Giudice del merito avendo avuto una visione parziale che ben può non avergli consentito quelle valutazioni suggerite in fase esecutiva da una visione unitaria dei fatti-reato e nell'altro caso avendo egli avuto una visione dei fatti in nulla diversa da quella prospettata dinanzi al Giudice dell'esecuzione) e quindi la non pertinenza degli effettuati richiami giurisprudenziali;
dall'altro lato, la impossibilità di sovvertire in sede esecutiva il giudicato (se non nei casi - cfr. art. 671 C.P.P.- espressamente previsti) apportando alla decisione del Giudice del merito modifiche essenziali. E che la deroga al principio di intangibilità del giudicato debba mantenersi nei limiti come sopra esposti è ricavabile dallo stesso tenore letterale del citato art. 671 che espressamente collega la concedibilità del beneficio della sospensione in sede esecutiva al riconoscimento nella medesima sede del concorso formale o della continuazione (sicché quest'ultimo ne diviene un presupposto necessario), solo in casi siffatti essendo ragionevole una deroga al principio di intangibilità del giudicato che, di contro, non avrebbe giustificazione quando agli istituti in questione - concorso formale e continuazione ovvero sospensione condizionale della pena - non sia stata data operatività nella fase di cognizione (cfr. ex multis Cass. sent. n. 3213/99, sent. n. 2819/95, sent. n. 2156/94, sent. n. 4682/90). Nè nella specie può darsi rilevanza al fatto che nella parte motiva della sentenza 20/6/2000 emessa dal GUP di Padova non si argomenti specificatamente sulla applicabilità o meno del beneficio della sospensione: da un lato, infatti, stando alle conclusioni delle parti quali riportate nel verbale in atti, il beneficio in questione non risulta essere stato richiesto dalla difesa (limitatasi a chiedere l'assoluzione dell'imputato) e pertanto non vi era obbligo alcuno per il giudicante di motivare la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena (cfr. Cass. sentenze n. 9455/84, n. 4200/85);
dall'altro lato la mancata applicabilità del beneficio ben avrebbe potuto essere oggetto di specifica impugnazione in sede cognitiva, senza pretendersi una anomala ed inammissibile rivalutazione della questione in sede esecutiva.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, non avendo il Giudice dell'esecuzione di Padova tenuto conto degli esposti principi di diritto, si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
di ciò deve darsi comunicazione al P.M. del Tribunale di Padova per gli adempimenti di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone darsi notizia della decisione al P.M. presso il Tribunale di Padova per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004