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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/11/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione giudiziale iscritta al RG. n. 3374/2024, promossa da
(cf. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1 con l'avv. MARTINO DE MARCHI RICORRENTE
contro
(cf. , nato a [...], il [...] CP_1 C.F._2 con l'avv. ALFREDO SCARPA GREGORJ RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Decisa a Treviso, nella camera di Consiglio del 11 novembre 2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
ORO: “Nel merito:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. In via principale: affidare il figlio minore in modo esclusivo alla Per_1 madre . sarà collocato in m prevalente con la madre, Parte_1 Per_1 con facoltà del padre di vedere il figlio concertando con questi e la madre modalità e tempi. Prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere CP_1 al mantenimento ordinario del figlio, nell euro 700,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come previste dal protocollo del Tribunale di Treviso;
3. In via subordinata: affidare il figlio minore in modo condiviso, con Per_1 l'esercizio congiunto della potestà genitoria le sole questioni di straordinaria amministrazione, rimanendo invece disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione. sarà collocato in maniera prevalente con la Per_1 madre, con facoltà del pa vedere e tenere con sé il figlio nei giorni infrasettimanali per i quali, preventivamente, darà la disponibilità, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore. A fine settimana alternati, potrà rimanere con il padre pernottando presso la Per_1 sua abitazione, dall ta da scuola del sabato, alle 9.00 del successivo lunedì, avendo cura, nel periodo scolastico, di portarlo direttamente. Prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento CP_1 ordinario del figlio, nella ro 500,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come previste dal protocollo del Tribunale di Treviso;
4. In ogni caso, con riferimento ai periodi di festa e per le future vacanze scolastiche durante l'anno, trascorrerà con ciascun genitore metà delle Per_1 vacanze, alternando le f con ciascuno come segue: nel periodo natalizio, trascorreranno con un genitore (pernottando presso questo) il periodo dal 24 al 31 dicembre ed il periodo dal 1 al 6 gennaio con l'altro genitore (le parti potranno concordare di alternare i due periodi e, nell'interesse del figlio, far trascorre alle stesse dei momenti con il genitore che in quel periodo non trascorre il tempo con lui); nel periodo pasquale, ugualmente dividerà con ciascun genitore i periodi di vacanza scolastica, alternando le festività tra i genitori. I predetti periodi, in particolare quelli del periodo natalizio/invernale e quello pasquale verranno alternati ogni anno. Nell'anno in cui Per_1 trascorrerà il Natale con un genitore, trascorreranno la Pasqua con genitore, anche in questo caso da alternarsi ogni anno. Quanto alle ferie
2 estive, , trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, da definire Per_1 annual ntro il mese di maggio di ogni anno.
5. In ogni caso assegnare alla sig. la casa coniugale, sita in Parte_1 Comune di Paese, via Turati n. 42/B almente censita: Comune di Paese, Foglio B/ 1, map. 1057, Sub. 1 Cat. C/2, piano T, consistenza 228 mq, rendita € 341,48; Foglio B/1, map. 1057, Sub. 1 Cat. C/6, piano S1, consistenza 49 mq, rendita € 75,92;, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché ella possa viverci insieme alla prole;
6. In ogni caso disporre in favore della RICORRENTE un assegno di mantenimento della somma pari ad euro 350,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
Con vittoria di spese ed onorario. In via istruttoria, si insiste, previa revoca di ordinanza, per l'ammissione della prova per testi già indicate in atti sulle seguenti circostanze: 1) Vero che nell'anno 2020 interveniva presso l'abitazione dei sig.ri CP_1
e , sita in via Turati 42/B a Porcellengo di Paese, dop
[...] Parte_1
a o la seconda;
2) Vero che nella circostanza che precede, qui da intendersi integralmente riproposta, il sig. si diceva CP_1 amareggiato per la condotta posta in essere ed assi voler più assumere tali atteggiamenti nel futuro. 3) Vero che il 30.6.2024 il sig. CP_1
poneva in essere percosse e lesioni a danno della sig.ra
[...] Parte_1
a teste sui capitoli sopra formulati l'appuntato dei Car Tes_1
, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Paese. 5) Vero ch
[...]
dall'anno 2011 al settembre 2024, ha in più occasioni usato CP_1 a in confronti della moglie;
6) Vero che, in data 1 Parte_1 marzo 2017, alle ore 13.00 circa, in Por so la casa di abitazione della sig.ra , mentre ella si trovava in cucina, questa veniva Parte_1 colpita da d schiena dal sig. , facendole sbattere la CP_1 testa sulla cappa sopra i fornelli e cagiona l sopracciglio sinistro. 7) Vero che il sig. si rivolge alla moglie abitualmente rivolgendole i CP_1 seguenti epiteti: “ rda” “lurida”, “schifosa”. 8) Vero che le foto che si rammostrano (doc. 15 da rammostrarsi al teste) ritraggono la sig.ra Parte_2
in data 30.6.2024. Si indicano a teste sui tutti i capitoli sopra fo
[...] i e;
e sul capitolo 5) e 6) la sig.ra ES Testimone_3 [...] nc di Treviso. 9) V Testimone_4 Testimone_5
si rammostra (doc trarsi al teste) è il tema di Italiano redatto, in data 12.11.2024, dall'alunno , frequentante la ES classe 3H delle scuole primarie di secondo gra steller di Paese (TV), consegnato alla madre in data 2.12.2024 dalla professoressa Tes_6
[...] dica a teste la professoressa , presso l'I.C. Casteller di Paese Tes_6 (TV). Si richiede che il Tribunale, ai sensi dell'art. 473-bis.2 u.c., con riferimento alle domande di contributo economico, voglia ordinare al RESISTENTE l'esibizione della documentazione bancaria e patrimoniale, contratti di locazione in essere
3 e voglia disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita valendosi se del caso della polizia tributaria. Ai sensi dell'art. 473 bis. 19 c.p.c., si dimettono in allegato alla presente: doc. 23: audizione di da parte di personale della Questura di Treviso;
ES doc.24: richiesta . doc. 25: denuncia per falsa testimonianza in ES confronti di Si tratta di documenti formati Testimone_7 successivamen ie, il primo rinvenuto nel fascicolo delle indagini della Procura della Repubblica a seguito di provvedimento ex art. 408 c.p.p. Il secondo è una richiesta formulata da , a seguito del Per_1 provvedimento del Tribunale, con il quale esprime il de di proseguire con le modalità di affidamento come radicate in questi mesi, ovvero rimanendo stabilmente con la madre. Il terzo documento è la denuncia per falsa testimonianza in confronti della teste escussa nel Testimone_7 presente procedimento.”
CERON: “Contrariis rejectis: A) Pronunziare la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
, con pronuncia di addebito a carico della sig.ra Pt_1 Parte_1 izzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo d ispetto;
C) La casa familiare in Paese (TV), via Turati n°42/B, censita al Foglio B/1, MN.1057 sub.1, piano T e MN.1057 sub.1 piano S1, verrà assegnata al sig.
, esclusivo proprietario, con tutti gli arredi ed elettrodomestici in CP_1 ti, affinché egli possa viverci con il figlio minore ed anche eventualmente con il figlio maggiorenne;
D) La sig.ra sposterà altrove la propria residenza, attualmente Parte_1 ancora indi rizzo dell'abitazione familiare, entro un mese dall'udienza di comparizione dei coniugi avanti l'intestato Tribunale, liberando l'immobile da tutti i propri effetti personali;
E) Affidare il figlio in modo condiviso ai genitori, con l'esercizio ES congiunto della p iale per le sole questioni di straordinaria amministrazione (scelta della scuola ed attività varie) rimanendo invece disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione. andrà ES collocato in maniera prevalente presso il padre, con fac dre di vedere e tenere con sé il figlio nei giorni infrasettimanali per i quali, preventivamente darà la disponibilità, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore. A fine settimana alternati potrà ES rimanere con la madre pernottando ove costei andrà ad a cita di scuola del sabato alle ore 09.00 del lunedì successivo, avendo cura la madre nel periodo scolastico di portarlo direttamente. Con riferimento ai periodi di festa e per le future vacanze scolastiche durante l'anno ES trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze alternando l ciascuno come segue: nel periodo natalizio trascorrerà con un genitore (pernottando presso questo) il periodo dal 24 al 31 dicembre, ed il periodo dal 1 al 6 gennaio con l'altro genitore (le parti potranno concordare di alternare i due periodi e, nell'interesse del figlio, far trascorrere allo stesso dei momenti con il genitore che il quel periodo non trascorre del tempo con lui); nel periodo
4 pasquale, ugualmente il figlio dividerà con ciascun genitore i ES periodi di vacanza scolastica, festività tra i genitori. I predetti periodi verranno alternati tra i genitori ogni anno. Per quanto riguarda le ferie estive trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni da definire ES annual l mese di maggio di ogni anno. Tutto quanto sopra salvo miglior accordo tra i coniugi;
F) La sig.ra corrisponderà al sig. un assegno di Parte_1 CP_1 contributo al to del figlio minore i euro 500,00= ES mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, s a annualmente a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Treviso;
G) Statuirsi che nessuna somma a titolo di contributo di mantenimento od altro venga disposta ex art.56 C.C. a favore della sig.ra ed a carico del Parte_1 ricorrente;
CP_1 I) I coniug reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto
o di qualsivoglia documento valido per l'espatrio, anche a favore del figlio minorenne. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori.”
5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. È fondata anzitutto la domanda di separazione personale (alla quale anche il convenuto ha aderito).
Risulta, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre, il contegno processuale delle parti denota che, ad oggi, non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va dichiarata la separazione personale tra e uniti in matrimonio il Parte_1 CP_1 1.05.2009, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Paese (TV) dell'anno 2009 al n. 8, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge.
2. Ha chiesto il RO che la separazione venga addebitata alla moglie, per violazione del dovere di fedeltà, avendo ella intrapreso, dal 2022, una relazione extraconiugale con un collega di lavoro.
La domanda non è fondata, non potendo dirsi provato il nesso di derivazione causale tra la pretesa violazione del dovere di fedeltà e la crisi matrimoniale insorta tra le parti.
Dalle risultanze in atti, infatti, è possibile affermare che, almeno dal 2020, la comunione di vita ed affettiva tra i coniugi era venuta meno: dalla annotazione di servizio predisposta dai Carabinieri di Paese il 13.07.2020 (intervenuti per reprimere un violento litigio) risulta che, già allora – peraltro in un momento in cui l'agire delle parti non poteva essere condizionato dalle sorti del presente giudizio – la coppia stava attraversando un periodo di Part grave crisi e che, proprio in quei giorni, la si era rivolta ad un legale per formalizzare la richiesta di separazione al marito.
Stando così le cose, quand'anche provata, la supposta relazione extraconiugale – che, per allegazione del ricorrente si protrarrebbe dal 2022 Part
– sarebbe stata intrapresa dalla quando la crisi matrimoniale era già conclamata e nota ad entrambi i coniugi.
3. Dall'unione matrimoniale sono nati due figli, (15.04.2003) e Tes_3
(28.06.2011). Per_1
Con i provvedimenti ex art. 473bis.22 cpc., il giudice relatore – sentito il figlio minore – ne ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori ed il collocamento prevalente presso la madre, alla quale è stata assegnata l'abitazione coniugale.
6 3.1. Di tali statuizioni, entrambe le parti hanno chiesto una modifica: Part
- la per ottenere l'affidamento esclusivo del figlio, sul motivo del disinteresse del padre nei confronti di e per le difficoltà incontrate nel Per_1 farsi pagare le spese straordinarie;
- il , per ottenere il collocamento presso di sé del figlio minore, e CP_1 quindi, l'assegnazione della casa coniugale (di sua esclusiva proprietà, adiacente all'abitazione del fratello e della madre).
3.2. Le parti hanno inoltre prodotto, in corso di causa, due dichiarazioni scritte del figlio : Per_1
a) la prima del 5.10.2024 (data antecedente l'audizione del minore, avvenuta il 13.11.2024) – prodotta dal padre – del seguente tenore:
b) la seconda del 14.06.2025 – prodotta dalla madre – di contenuto esattamente contrario:
7 3.3. In occasione dell'audizione, le prime parole di sono state le Per_1 seguenti: “Io vorrei che la casa andasse al mio papà, ma mi piacerebbe passare più tempo con la mamma, che mi è sempre stata dietro e mi ha sempre aiutato, anche con lo sport”.
3.4. A fronte di tanto, ritiene il Tribunale anzitutto doversi stigmatizzare – come già da parte del giudice relatore – il diretto coinvolgimento del minore nel conflitto genitoriale e nelle dinamiche del processo di separazione, costituendo tale (strumentale) esposizione fonte di potenziale pregiudizio per il medesimo.
Ritiene inoltre il Tribunale non sussistenti i presupposti per una revisione dei vigenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- non essendo stati allegati (né essendo diversamente emersi) elementi di significativa gravità e disfunzionalità a carico del padre per derogare all'ordinario regime dell'affidamento condiviso;
- essendo certamente la madre quello dei genitori che si occupa in via prevalente della gestione ordinaria del figlio, favorita anche dall'orario di lavoro (che le consente di avere la maggior parte del pomeriggio libero).
3.5. pertanto continuerà ad essere affidato, in via condivisa, ES ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre, alla quale resta conseguentemente assegnata la casa coniugale.
Il padre – come già stabilito dal giudice relatore – potrà continuare a vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
inoltre, due pomeriggi infrasettimanali, con facoltà di pernotto, da stabilire con la madre, tenuto conto delle esigenze e degli impegni del minore.
8 Durante le festività e nel periodo estivo secondo il calendario specificato in dispositivo, che recepisce le comuni indicazioni delle parti sul punto.
3.6. La frequentazione dei genitori con sarà libera, essendo egli già Tes_3 maggiorenne.
4. Sul piano economico – ferma e pacifica l'autosufficienza economica Part del figlio maggiorenne – la ha chiesto di onerare il del pagamento CP_1 del mantenimento mensile sia per il figlio (preteso per € 700,00 Per_1 mensili ovvero, in subordine, per € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie) sia per sé stessa (preteso per € 350,00 mensili).
In via temporanea ed urgente, il giudice relatore ha fissato il contributo per il minore in € 250,00, senza nulla riconoscere, a titolo di mantenimento Part personale, per la
4.1. Ora, dalle risultanze documentali in atti, risulta che:
- – impiegata presso – percepisce uno Parte_1 CP_2 stipendio netto di circa € 1.500,00 mensili e possiede risparmi per € 120.000,00 (come dalla stessa dichiarato e documentato), frutto della liquidazione di una precedente attività commerciale;
non è proprietaria di beni immobili;
- – titolare dell'omonima impresa edile e socio CP_1 accomandatario della Immobiliare ZC Sas – ha dichiarato (ma non pienamente provato) di percepire redditi netti inferiori ad € 2.000,00 mensili, comprensivi dei canoni di locazione di due immobili, uno dei quali in comproprietà con il fratello;
ha allegato di possedere risparmi per € 220.000,00, documentandone solo una parte;
è proprietario esclusivo anche della casa coniugale;
- per allegazione della ricorrente, i guadagni del sarebbero di CP_1 gran lunga superiori a quelli dichiarati, ed anche non tracciabili.
4.2. Alla luce di quanto sopra – tenuto conto:
- del valore patrimoniale dell'assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del resistente);
- del dedotto mancato rispetto da parte del padre del calendario dei turni stabilito in via temporanea ed urgente;
e quindi, dell'effettiva allocazione degli oneri di gestione diretta del figlio minore;
- degli argomenti di prova desumibili, ex art. 473bis.18 e 116/2 cpc., dal comportamento processuale del , che non ha ottemperato alle CP_1 prescrizioni di cui all'art. 473bis.12/3 cpc., producendo documentazione solo parziale;
9 ritenuto pertanto che le effettive disponibilità economiche del siano CP_1 superiori rispetto a quelle descritte in atti, ritiene il Collegio potersi aumentare il contributo di mantenimento per ad € 350,00 mensili, Per_1 ponendo a carico del padre anche il pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale. Con decorrenza dalla presente decisione, trattandosi di una determinazione assunta alla luce delle complessive risultanze istruttorie acquisite in atti.
4.3. Non può invece trovare accoglimento la domanda di mantenimento Part proposta dalla essendo priva di adeguata e specifica allegazione sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – (tenore) che l'assegno preteso avrebbe dovrebbe dovuto garantire, in uno con le risorse economiche della ricorrente.
5. Visto l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi
, nata il [...] a [...] Parte_1
e
, nato il [...] a [...] CP_1 uniti in matrimonio in data 1.05.2009, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di PAESE (TV) dell'anno 2009 al n. 8, Parte II, Serie A;
2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3. RIGETTA la domanda di addebito formulata da;
CP_1
4. CONFERMA l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori di ES (nato a [...], il [...]), con collocamento presso la madre;
[...]
5. CONFERMA, per l'effetto, l'assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
6. DISPONE che il padre vedrà e terrà con sé il figlio : Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
inoltre, due pomeriggi infrasettimanali, con facoltà di pernotto, da stabilire con la madre, tenuto conto delle esigenze e degli impegni del minore;
10 - nel periodo natalizio trascorrerà con un genitore (pernottando Per_1 presso questo) il periodo dal 24 al 31 dicembre, ed il periodo dal 1 al 6 gennaio con l'altro genitore (le parti potranno concordare di alternare i due periodi e, nell'interesse del figlio, far trascorrere allo stesso dei momenti con il genitore che il quel periodo non trascorre del tempo con lui); nel periodo pasquale, trascorrerà con ciascun genitore la metà del periodi di vacanza scolastica, alternando annualmente, con essi, le festività (Pasqua e Pasquetta);
- durante il periodo estivo, trascorrerà con ciascun genitore 15 Per_1 giorni, anche non consecutivi, da definire annualmente entro il mese di maggio di ogni anno, con priorità di scelta per la madre negli anni pari e per il padre negli anni dispari;
7. con decorrenza dalla presente decisione, PONE a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere, in favore di , entro il
[...] Parte_1 giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio , la Per_1 somma di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale;
8. RIGETTA la domanda proposta da per il Parte_1 riconoscimento, in proprio favore, di un assegno di mantenimento;
9. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 11 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
11
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione giudiziale iscritta al RG. n. 3374/2024, promossa da
(cf. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1 con l'avv. MARTINO DE MARCHI RICORRENTE
contro
(cf. , nato a [...], il [...] CP_1 C.F._2 con l'avv. ALFREDO SCARPA GREGORJ RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Decisa a Treviso, nella camera di Consiglio del 11 novembre 2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
ORO: “Nel merito:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. In via principale: affidare il figlio minore in modo esclusivo alla Per_1 madre . sarà collocato in m prevalente con la madre, Parte_1 Per_1 con facoltà del padre di vedere il figlio concertando con questi e la madre modalità e tempi. Prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere CP_1 al mantenimento ordinario del figlio, nell euro 700,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come previste dal protocollo del Tribunale di Treviso;
3. In via subordinata: affidare il figlio minore in modo condiviso, con Per_1 l'esercizio congiunto della potestà genitoria le sole questioni di straordinaria amministrazione, rimanendo invece disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione. sarà collocato in maniera prevalente con la Per_1 madre, con facoltà del pa vedere e tenere con sé il figlio nei giorni infrasettimanali per i quali, preventivamente, darà la disponibilità, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore. A fine settimana alternati, potrà rimanere con il padre pernottando presso la Per_1 sua abitazione, dall ta da scuola del sabato, alle 9.00 del successivo lunedì, avendo cura, nel periodo scolastico, di portarlo direttamente. Prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento CP_1 ordinario del figlio, nella ro 500,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come previste dal protocollo del Tribunale di Treviso;
4. In ogni caso, con riferimento ai periodi di festa e per le future vacanze scolastiche durante l'anno, trascorrerà con ciascun genitore metà delle Per_1 vacanze, alternando le f con ciascuno come segue: nel periodo natalizio, trascorreranno con un genitore (pernottando presso questo) il periodo dal 24 al 31 dicembre ed il periodo dal 1 al 6 gennaio con l'altro genitore (le parti potranno concordare di alternare i due periodi e, nell'interesse del figlio, far trascorre alle stesse dei momenti con il genitore che in quel periodo non trascorre il tempo con lui); nel periodo pasquale, ugualmente dividerà con ciascun genitore i periodi di vacanza scolastica, alternando le festività tra i genitori. I predetti periodi, in particolare quelli del periodo natalizio/invernale e quello pasquale verranno alternati ogni anno. Nell'anno in cui Per_1 trascorrerà il Natale con un genitore, trascorreranno la Pasqua con genitore, anche in questo caso da alternarsi ogni anno. Quanto alle ferie
2 estive, , trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, da definire Per_1 annual ntro il mese di maggio di ogni anno.
5. In ogni caso assegnare alla sig. la casa coniugale, sita in Parte_1 Comune di Paese, via Turati n. 42/B almente censita: Comune di Paese, Foglio B/ 1, map. 1057, Sub. 1 Cat. C/2, piano T, consistenza 228 mq, rendita € 341,48; Foglio B/1, map. 1057, Sub. 1 Cat. C/6, piano S1, consistenza 49 mq, rendita € 75,92;, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché ella possa viverci insieme alla prole;
6. In ogni caso disporre in favore della RICORRENTE un assegno di mantenimento della somma pari ad euro 350,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
Con vittoria di spese ed onorario. In via istruttoria, si insiste, previa revoca di ordinanza, per l'ammissione della prova per testi già indicate in atti sulle seguenti circostanze: 1) Vero che nell'anno 2020 interveniva presso l'abitazione dei sig.ri CP_1
e , sita in via Turati 42/B a Porcellengo di Paese, dop
[...] Parte_1
a o la seconda;
2) Vero che nella circostanza che precede, qui da intendersi integralmente riproposta, il sig. si diceva CP_1 amareggiato per la condotta posta in essere ed assi voler più assumere tali atteggiamenti nel futuro. 3) Vero che il 30.6.2024 il sig. CP_1
poneva in essere percosse e lesioni a danno della sig.ra
[...] Parte_1
a teste sui capitoli sopra formulati l'appuntato dei Car Tes_1
, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Paese. 5) Vero ch
[...]
dall'anno 2011 al settembre 2024, ha in più occasioni usato CP_1 a in confronti della moglie;
6) Vero che, in data 1 Parte_1 marzo 2017, alle ore 13.00 circa, in Por so la casa di abitazione della sig.ra , mentre ella si trovava in cucina, questa veniva Parte_1 colpita da d schiena dal sig. , facendole sbattere la CP_1 testa sulla cappa sopra i fornelli e cagiona l sopracciglio sinistro. 7) Vero che il sig. si rivolge alla moglie abitualmente rivolgendole i CP_1 seguenti epiteti: “ rda” “lurida”, “schifosa”. 8) Vero che le foto che si rammostrano (doc. 15 da rammostrarsi al teste) ritraggono la sig.ra Parte_2
in data 30.6.2024. Si indicano a teste sui tutti i capitoli sopra fo
[...] i e;
e sul capitolo 5) e 6) la sig.ra ES Testimone_3 [...] nc di Treviso. 9) V Testimone_4 Testimone_5
si rammostra (doc trarsi al teste) è il tema di Italiano redatto, in data 12.11.2024, dall'alunno , frequentante la ES classe 3H delle scuole primarie di secondo gra steller di Paese (TV), consegnato alla madre in data 2.12.2024 dalla professoressa Tes_6
[...] dica a teste la professoressa , presso l'I.C. Casteller di Paese Tes_6 (TV). Si richiede che il Tribunale, ai sensi dell'art. 473-bis.2 u.c., con riferimento alle domande di contributo economico, voglia ordinare al RESISTENTE l'esibizione della documentazione bancaria e patrimoniale, contratti di locazione in essere
3 e voglia disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita valendosi se del caso della polizia tributaria. Ai sensi dell'art. 473 bis. 19 c.p.c., si dimettono in allegato alla presente: doc. 23: audizione di da parte di personale della Questura di Treviso;
ES doc.24: richiesta . doc. 25: denuncia per falsa testimonianza in ES confronti di Si tratta di documenti formati Testimone_7 successivamen ie, il primo rinvenuto nel fascicolo delle indagini della Procura della Repubblica a seguito di provvedimento ex art. 408 c.p.p. Il secondo è una richiesta formulata da , a seguito del Per_1 provvedimento del Tribunale, con il quale esprime il de di proseguire con le modalità di affidamento come radicate in questi mesi, ovvero rimanendo stabilmente con la madre. Il terzo documento è la denuncia per falsa testimonianza in confronti della teste escussa nel Testimone_7 presente procedimento.”
CERON: “Contrariis rejectis: A) Pronunziare la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
, con pronuncia di addebito a carico della sig.ra Pt_1 Parte_1 izzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo d ispetto;
C) La casa familiare in Paese (TV), via Turati n°42/B, censita al Foglio B/1, MN.1057 sub.1, piano T e MN.1057 sub.1 piano S1, verrà assegnata al sig.
, esclusivo proprietario, con tutti gli arredi ed elettrodomestici in CP_1 ti, affinché egli possa viverci con il figlio minore ed anche eventualmente con il figlio maggiorenne;
D) La sig.ra sposterà altrove la propria residenza, attualmente Parte_1 ancora indi rizzo dell'abitazione familiare, entro un mese dall'udienza di comparizione dei coniugi avanti l'intestato Tribunale, liberando l'immobile da tutti i propri effetti personali;
E) Affidare il figlio in modo condiviso ai genitori, con l'esercizio ES congiunto della p iale per le sole questioni di straordinaria amministrazione (scelta della scuola ed attività varie) rimanendo invece disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione. andrà ES collocato in maniera prevalente presso il padre, con fac dre di vedere e tenere con sé il figlio nei giorni infrasettimanali per i quali, preventivamente darà la disponibilità, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore. A fine settimana alternati potrà ES rimanere con la madre pernottando ove costei andrà ad a cita di scuola del sabato alle ore 09.00 del lunedì successivo, avendo cura la madre nel periodo scolastico di portarlo direttamente. Con riferimento ai periodi di festa e per le future vacanze scolastiche durante l'anno ES trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze alternando l ciascuno come segue: nel periodo natalizio trascorrerà con un genitore (pernottando presso questo) il periodo dal 24 al 31 dicembre, ed il periodo dal 1 al 6 gennaio con l'altro genitore (le parti potranno concordare di alternare i due periodi e, nell'interesse del figlio, far trascorrere allo stesso dei momenti con il genitore che il quel periodo non trascorre del tempo con lui); nel periodo
4 pasquale, ugualmente il figlio dividerà con ciascun genitore i ES periodi di vacanza scolastica, festività tra i genitori. I predetti periodi verranno alternati tra i genitori ogni anno. Per quanto riguarda le ferie estive trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni da definire ES annual l mese di maggio di ogni anno. Tutto quanto sopra salvo miglior accordo tra i coniugi;
F) La sig.ra corrisponderà al sig. un assegno di Parte_1 CP_1 contributo al to del figlio minore i euro 500,00= ES mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, s a annualmente a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Treviso;
G) Statuirsi che nessuna somma a titolo di contributo di mantenimento od altro venga disposta ex art.56 C.C. a favore della sig.ra ed a carico del Parte_1 ricorrente;
CP_1 I) I coniug reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto
o di qualsivoglia documento valido per l'espatrio, anche a favore del figlio minorenne. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori.”
5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. È fondata anzitutto la domanda di separazione personale (alla quale anche il convenuto ha aderito).
Risulta, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre, il contegno processuale delle parti denota che, ad oggi, non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va dichiarata la separazione personale tra e uniti in matrimonio il Parte_1 CP_1 1.05.2009, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Paese (TV) dell'anno 2009 al n. 8, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge.
2. Ha chiesto il RO che la separazione venga addebitata alla moglie, per violazione del dovere di fedeltà, avendo ella intrapreso, dal 2022, una relazione extraconiugale con un collega di lavoro.
La domanda non è fondata, non potendo dirsi provato il nesso di derivazione causale tra la pretesa violazione del dovere di fedeltà e la crisi matrimoniale insorta tra le parti.
Dalle risultanze in atti, infatti, è possibile affermare che, almeno dal 2020, la comunione di vita ed affettiva tra i coniugi era venuta meno: dalla annotazione di servizio predisposta dai Carabinieri di Paese il 13.07.2020 (intervenuti per reprimere un violento litigio) risulta che, già allora – peraltro in un momento in cui l'agire delle parti non poteva essere condizionato dalle sorti del presente giudizio – la coppia stava attraversando un periodo di Part grave crisi e che, proprio in quei giorni, la si era rivolta ad un legale per formalizzare la richiesta di separazione al marito.
Stando così le cose, quand'anche provata, la supposta relazione extraconiugale – che, per allegazione del ricorrente si protrarrebbe dal 2022 Part
– sarebbe stata intrapresa dalla quando la crisi matrimoniale era già conclamata e nota ad entrambi i coniugi.
3. Dall'unione matrimoniale sono nati due figli, (15.04.2003) e Tes_3
(28.06.2011). Per_1
Con i provvedimenti ex art. 473bis.22 cpc., il giudice relatore – sentito il figlio minore – ne ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori ed il collocamento prevalente presso la madre, alla quale è stata assegnata l'abitazione coniugale.
6 3.1. Di tali statuizioni, entrambe le parti hanno chiesto una modifica: Part
- la per ottenere l'affidamento esclusivo del figlio, sul motivo del disinteresse del padre nei confronti di e per le difficoltà incontrate nel Per_1 farsi pagare le spese straordinarie;
- il , per ottenere il collocamento presso di sé del figlio minore, e CP_1 quindi, l'assegnazione della casa coniugale (di sua esclusiva proprietà, adiacente all'abitazione del fratello e della madre).
3.2. Le parti hanno inoltre prodotto, in corso di causa, due dichiarazioni scritte del figlio : Per_1
a) la prima del 5.10.2024 (data antecedente l'audizione del minore, avvenuta il 13.11.2024) – prodotta dal padre – del seguente tenore:
b) la seconda del 14.06.2025 – prodotta dalla madre – di contenuto esattamente contrario:
7 3.3. In occasione dell'audizione, le prime parole di sono state le Per_1 seguenti: “Io vorrei che la casa andasse al mio papà, ma mi piacerebbe passare più tempo con la mamma, che mi è sempre stata dietro e mi ha sempre aiutato, anche con lo sport”.
3.4. A fronte di tanto, ritiene il Tribunale anzitutto doversi stigmatizzare – come già da parte del giudice relatore – il diretto coinvolgimento del minore nel conflitto genitoriale e nelle dinamiche del processo di separazione, costituendo tale (strumentale) esposizione fonte di potenziale pregiudizio per il medesimo.
Ritiene inoltre il Tribunale non sussistenti i presupposti per una revisione dei vigenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- non essendo stati allegati (né essendo diversamente emersi) elementi di significativa gravità e disfunzionalità a carico del padre per derogare all'ordinario regime dell'affidamento condiviso;
- essendo certamente la madre quello dei genitori che si occupa in via prevalente della gestione ordinaria del figlio, favorita anche dall'orario di lavoro (che le consente di avere la maggior parte del pomeriggio libero).
3.5. pertanto continuerà ad essere affidato, in via condivisa, ES ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre, alla quale resta conseguentemente assegnata la casa coniugale.
Il padre – come già stabilito dal giudice relatore – potrà continuare a vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
inoltre, due pomeriggi infrasettimanali, con facoltà di pernotto, da stabilire con la madre, tenuto conto delle esigenze e degli impegni del minore.
8 Durante le festività e nel periodo estivo secondo il calendario specificato in dispositivo, che recepisce le comuni indicazioni delle parti sul punto.
3.6. La frequentazione dei genitori con sarà libera, essendo egli già Tes_3 maggiorenne.
4. Sul piano economico – ferma e pacifica l'autosufficienza economica Part del figlio maggiorenne – la ha chiesto di onerare il del pagamento CP_1 del mantenimento mensile sia per il figlio (preteso per € 700,00 Per_1 mensili ovvero, in subordine, per € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie) sia per sé stessa (preteso per € 350,00 mensili).
In via temporanea ed urgente, il giudice relatore ha fissato il contributo per il minore in € 250,00, senza nulla riconoscere, a titolo di mantenimento Part personale, per la
4.1. Ora, dalle risultanze documentali in atti, risulta che:
- – impiegata presso – percepisce uno Parte_1 CP_2 stipendio netto di circa € 1.500,00 mensili e possiede risparmi per € 120.000,00 (come dalla stessa dichiarato e documentato), frutto della liquidazione di una precedente attività commerciale;
non è proprietaria di beni immobili;
- – titolare dell'omonima impresa edile e socio CP_1 accomandatario della Immobiliare ZC Sas – ha dichiarato (ma non pienamente provato) di percepire redditi netti inferiori ad € 2.000,00 mensili, comprensivi dei canoni di locazione di due immobili, uno dei quali in comproprietà con il fratello;
ha allegato di possedere risparmi per € 220.000,00, documentandone solo una parte;
è proprietario esclusivo anche della casa coniugale;
- per allegazione della ricorrente, i guadagni del sarebbero di CP_1 gran lunga superiori a quelli dichiarati, ed anche non tracciabili.
4.2. Alla luce di quanto sopra – tenuto conto:
- del valore patrimoniale dell'assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del resistente);
- del dedotto mancato rispetto da parte del padre del calendario dei turni stabilito in via temporanea ed urgente;
e quindi, dell'effettiva allocazione degli oneri di gestione diretta del figlio minore;
- degli argomenti di prova desumibili, ex art. 473bis.18 e 116/2 cpc., dal comportamento processuale del , che non ha ottemperato alle CP_1 prescrizioni di cui all'art. 473bis.12/3 cpc., producendo documentazione solo parziale;
9 ritenuto pertanto che le effettive disponibilità economiche del siano CP_1 superiori rispetto a quelle descritte in atti, ritiene il Collegio potersi aumentare il contributo di mantenimento per ad € 350,00 mensili, Per_1 ponendo a carico del padre anche il pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale. Con decorrenza dalla presente decisione, trattandosi di una determinazione assunta alla luce delle complessive risultanze istruttorie acquisite in atti.
4.3. Non può invece trovare accoglimento la domanda di mantenimento Part proposta dalla essendo priva di adeguata e specifica allegazione sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – (tenore) che l'assegno preteso avrebbe dovrebbe dovuto garantire, in uno con le risorse economiche della ricorrente.
5. Visto l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi
, nata il [...] a [...] Parte_1
e
, nato il [...] a [...] CP_1 uniti in matrimonio in data 1.05.2009, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di PAESE (TV) dell'anno 2009 al n. 8, Parte II, Serie A;
2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3. RIGETTA la domanda di addebito formulata da;
CP_1
4. CONFERMA l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori di ES (nato a [...], il [...]), con collocamento presso la madre;
[...]
5. CONFERMA, per l'effetto, l'assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
6. DISPONE che il padre vedrà e terrà con sé il figlio : Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
inoltre, due pomeriggi infrasettimanali, con facoltà di pernotto, da stabilire con la madre, tenuto conto delle esigenze e degli impegni del minore;
10 - nel periodo natalizio trascorrerà con un genitore (pernottando Per_1 presso questo) il periodo dal 24 al 31 dicembre, ed il periodo dal 1 al 6 gennaio con l'altro genitore (le parti potranno concordare di alternare i due periodi e, nell'interesse del figlio, far trascorrere allo stesso dei momenti con il genitore che il quel periodo non trascorre del tempo con lui); nel periodo pasquale, trascorrerà con ciascun genitore la metà del periodi di vacanza scolastica, alternando annualmente, con essi, le festività (Pasqua e Pasquetta);
- durante il periodo estivo, trascorrerà con ciascun genitore 15 Per_1 giorni, anche non consecutivi, da definire annualmente entro il mese di maggio di ogni anno, con priorità di scelta per la madre negli anni pari e per il padre negli anni dispari;
7. con decorrenza dalla presente decisione, PONE a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere, in favore di , entro il
[...] Parte_1 giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio , la Per_1 somma di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale;
8. RIGETTA la domanda proposta da per il Parte_1 riconoscimento, in proprio favore, di un assegno di mantenimento;
9. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 11 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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