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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.10447 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, Parte_1 Pt_2
con il proc. dom. avv. Nerina Carbone
- attore -
e
, con il proc. dom. avv. Giuseppe Piccini Controparte_1
- convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. CA AV conveniva in giudizio esponendo Controparte_1
- di aver assistito il convenuto in complessa vicenda processuale, che si era articolata nei tre gradi di giudizio e per la durata di circa otto anni;
- che il convenuto rifiutava di corrispondere all'attore il dovuto compenso professionale, pur richiesto dall'attore con riferimento ai corretti scaglioni di
1 valore e con applicazione dei corrispettivi mediani previsti dalla tariffa professionale;
- che non sussistevano, né erano stati contestati da controparte, motivi di fatto o di diritto ostativi del pagamento.
Su detti presupposti, pertanto, l'attore domandava la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di euro 23.120,00 oltre accessori di legge.
si costituiva in giudizio esponendo Controparte_1
- di non contestare l'effettivo rendimento delle prestazioni allegate dall'attore;
- che ai fini della liquidazione del compenso dovuto doveva tenersi conto dei risultati difensivi concretamente conseguiti che, nel caso in esame e atteso il rigetto di ogni domanda svolta nei vari gradi di giudizio, dovevano ritenersi
“nulli ed anzi negativi”.
Su detti presupposti, dunque, il convenuto concludeva domandando di determinare secondo giustizia il compenso dovuto all'attore.
* * * * *
Considerato che
- parte convenuta dichiaratamente non ha contestato l'effettuazione delle prestazioni difensive rese dall'attore, e – in modo altrettanto esplicito – ha dichiarato di non svolgere alcuna contestazione in ordine alla qualità
intrinseca di dette prestazioni;
- certamente deve escludersi che il mancato accoglimento delle tesi difensive della parte possa incidere sulla determinazione del compenso dovuto al difensore: anche il riferimento contenuto nell'art.4n.1 del D.M. n.55/2014 ai
2 “risultati conseguiti” – richiamato da parte convenuta – va necessariamente inteso come criterio di valutazione della qualità degli atti e dell'attività
difensiva, e non può costituire in sé elemento di deteriore valutazione della prestazione professionale;
- nessun elemento in atti osta, nel caso in esame, all'applicazione dei valori medi previsti dalla sopra richiamata normativa;
- ai predetti valori risulta esattamente allineata la pretesa di corrispettivo formulata dall'attore;
merita pieno accoglimento la domanda attrice, dovendosi pertanto condannare il convenuto a pagare all'attore l'importo di euro 23.120,00 oltre accessori di legge,
e così l'importo di euro 27.651,52; su detto importo spettano all'attore gli interessi legali ex art.1284co.1c.c. dal 31.8.2024 (data di ricezione della raccomandata di messa in mora) alla data di radicazione del presente giudizio, e gli interessi ex art.1284co.4c.c. dalla predetta data al soddisfo.
L'esito processuale evidenzia la completa soccombenza di parte convenuta, con conseguente statuizione in punto spese di lite, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda attrice, condanna a pagare Controparte_1
in favore di CA AV l'importo di euro 23.120,00 oltre accessori di
3 legge, per complessivi euro 27.651,52, oltre interessi legali come indicato in motivazione;
- condanna a rifondere in favore di CA AV le Controparte_1
spese di lite;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da €
26.000,01 a € 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min.
Giust. n.147/22) - si liquidano in valori prossimi ai minimi, in considerazione del concreto valore di causa, in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 25.3.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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