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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/07/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 10556/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. POZZA )
PARTE RICORRENTE
contro
[...]
Controparte_1
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Retribuzione
I Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024, il ricorrente Parte_1
1 ha convenuto in giudizio ed Parte_1 Controparte_1 [...]
, chiedendo all'adìto Tribunale di condannare le stesse, in solido fra Controparte_1 loro, al pagamento in suo favore di differenze retributive nella misura di € 12.108,55 lordi in relazione al periodo 07/09/2015 – 30/06/2017, € 39.321,56 netti in relazione al periodo 01/07/2017 – 30/04/2023, e la sola di € 1.698,37 netti in CP_1 relazione al periodo 01/05/2023 – 30/06/2024.
I.
1. Le convenute società non si sono costituite in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo, né si sono presentate a rendere l'interrogatorio formale per mezzo dei rispettivi legali rappresentanti.
II In punto di fatto, il ricorrente espone in ricorso di aver svolto mansioni di addetto al facchinaggio (con inquadramento nel VII livello del C.C.N.L. Cooperative esercenti servizi di pulizia, facchinaggio, guardiani, multiservizi) presso uno stand gestito dalla all'interno del di Grugliasco, dapprima alle CP_2 CP_3 dipendenze delle (dal 07/09/2015 al 30/11/2016) Controparte_4 in seguito alle dipendenze della (dal 01/12/2016 Controparte_5 al 15/04/2019); tale ultima società variava la propria denominazione in
Eurofacchinaggio s.c. e decideva di applicare al rapporto di lavoro con il ricorrente il
C.C.N.L. Pulizie-multiservizi, con inquadramento nel II livello.
II.1 Il rapporto di lavoro proseguiva senza soluzione di continuità alle dipendenze di dal 15/04/2019 al 30/04/2023, e poi di Controparte_6 Controparte_1 dall'01/05/2023 fino al 30/06/2024.
III Ciò premesso, i testimoni escussi nel corso dell'istruttoria (ovvero gli ex colleghi di lavoro, sigg.ri e Parte_2 Persona_1 hanno sostanzialmente confermato gli orari di lavoro osservati dal sig. come Pt_1 dedotti in ricorso (dal lunedì al venerdì, dalle ore 00.30 sino alle 11.00/ 12.30 o talvolta 13.00, dalle ore 00.30 alle ore 10.30 negli ultimi due anni di rapporto); hanno inoltre riferito che tutte le società datrici di lavoro erano, di fatto, gestite, organizzate e dirette dal sig. (teste ). Persona_2 Pt_2
IV Alla luce di quanto dichiarato dai testi, della documentazione versata in atti e facendo applicazione dell'art. 232 c.p.c., appare adeguatamente provato che il ricorrente abbia lavorato senza interruzione dal settembre 2015 alla data del licenziamento intimato dalla svolgendo le medesime mansioni di CP_1
2 facchino sotto la direzione del sig. Persona_2
IV.1 Può ritenersi dunque accertato, così come prospettato in ricorso, che il rapporto di lavoro del ricorrente sia transitato in capo ai diversi datori di lavoro via via succedutisi ai sensi dell'art 2112 cod. civ.
V Non vi è prova che i datori di lavoro abbiano versato al ricorrente la dovuta retribuzione, al di fuori delle somme che lo stesso prestatore di lavoro riconosce di aver percepito in costanza di rapporto (€ 1.700,00 al mese).
V.1 Muovendo dai dettagliati conteggi versati in atti - redatti sulla base dell'inquadramento contrattuale confacente alle mansioni svolte - Controparte_1 ed debbono essere condannate in via solidale ed ai sensi Controparte_1 dell'art. 2112 cod. civ., al pagamento, in favore del ricorrente, di complessivi €
51.430,11 lordi (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo), a titolo di differenze retributive relative al periodo dal 07/09/2015 al 30/04/2023; deve essere, altresì, condannata al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, di ulteriori € 1.698,37 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo), a titolo di differenze retributive relative al periodo dall'01/05/2023 al
30/06/2024.
VI Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
VII Attesa la non completa regolarizzazione contributiva ed assistenziale del rapporto di lavoro, si dispone la trasmissione della sentenza ad ed CP_7 CP_8
Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara tenute e condanna d , in via solidale Controparte_1 Controparte_1 ed ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., al pagamento, in favore del ricorrente, di complessivi € 51.430,11 lordi (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo), a titolo di differenze retributive relative al periodo dal 07/09/2015 al
3 30/04/2023; dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 di ulteriori € 1.698,37 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo),
a titolo di differenze retributive relative al periodo dal 01/05/2023 al 25/07/2024;
dichiara tenute e condanna d al pagamento Controparte_1 Controparte_1 in via solidale delle spese di lite che liquida in € 13.395,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dispone la trasmissione della sentenza ad ed Agenzia delle Entrate, CP_7 CP_8 presso le rispettive Direzioni Regionali.
Così deciso in Torino, il 29 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
4
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 10556/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. POZZA )
PARTE RICORRENTE
contro
[...]
Controparte_1
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Retribuzione
I Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024, il ricorrente Parte_1
1 ha convenuto in giudizio ed Parte_1 Controparte_1 [...]
, chiedendo all'adìto Tribunale di condannare le stesse, in solido fra Controparte_1 loro, al pagamento in suo favore di differenze retributive nella misura di € 12.108,55 lordi in relazione al periodo 07/09/2015 – 30/06/2017, € 39.321,56 netti in relazione al periodo 01/07/2017 – 30/04/2023, e la sola di € 1.698,37 netti in CP_1 relazione al periodo 01/05/2023 – 30/06/2024.
I.
1. Le convenute società non si sono costituite in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo, né si sono presentate a rendere l'interrogatorio formale per mezzo dei rispettivi legali rappresentanti.
II In punto di fatto, il ricorrente espone in ricorso di aver svolto mansioni di addetto al facchinaggio (con inquadramento nel VII livello del C.C.N.L. Cooperative esercenti servizi di pulizia, facchinaggio, guardiani, multiservizi) presso uno stand gestito dalla all'interno del di Grugliasco, dapprima alle CP_2 CP_3 dipendenze delle (dal 07/09/2015 al 30/11/2016) Controparte_4 in seguito alle dipendenze della (dal 01/12/2016 Controparte_5 al 15/04/2019); tale ultima società variava la propria denominazione in
Eurofacchinaggio s.c. e decideva di applicare al rapporto di lavoro con il ricorrente il
C.C.N.L. Pulizie-multiservizi, con inquadramento nel II livello.
II.1 Il rapporto di lavoro proseguiva senza soluzione di continuità alle dipendenze di dal 15/04/2019 al 30/04/2023, e poi di Controparte_6 Controparte_1 dall'01/05/2023 fino al 30/06/2024.
III Ciò premesso, i testimoni escussi nel corso dell'istruttoria (ovvero gli ex colleghi di lavoro, sigg.ri e Parte_2 Persona_1 hanno sostanzialmente confermato gli orari di lavoro osservati dal sig. come Pt_1 dedotti in ricorso (dal lunedì al venerdì, dalle ore 00.30 sino alle 11.00/ 12.30 o talvolta 13.00, dalle ore 00.30 alle ore 10.30 negli ultimi due anni di rapporto); hanno inoltre riferito che tutte le società datrici di lavoro erano, di fatto, gestite, organizzate e dirette dal sig. (teste ). Persona_2 Pt_2
IV Alla luce di quanto dichiarato dai testi, della documentazione versata in atti e facendo applicazione dell'art. 232 c.p.c., appare adeguatamente provato che il ricorrente abbia lavorato senza interruzione dal settembre 2015 alla data del licenziamento intimato dalla svolgendo le medesime mansioni di CP_1
2 facchino sotto la direzione del sig. Persona_2
IV.1 Può ritenersi dunque accertato, così come prospettato in ricorso, che il rapporto di lavoro del ricorrente sia transitato in capo ai diversi datori di lavoro via via succedutisi ai sensi dell'art 2112 cod. civ.
V Non vi è prova che i datori di lavoro abbiano versato al ricorrente la dovuta retribuzione, al di fuori delle somme che lo stesso prestatore di lavoro riconosce di aver percepito in costanza di rapporto (€ 1.700,00 al mese).
V.1 Muovendo dai dettagliati conteggi versati in atti - redatti sulla base dell'inquadramento contrattuale confacente alle mansioni svolte - Controparte_1 ed debbono essere condannate in via solidale ed ai sensi Controparte_1 dell'art. 2112 cod. civ., al pagamento, in favore del ricorrente, di complessivi €
51.430,11 lordi (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo), a titolo di differenze retributive relative al periodo dal 07/09/2015 al 30/04/2023; deve essere, altresì, condannata al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, di ulteriori € 1.698,37 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo), a titolo di differenze retributive relative al periodo dall'01/05/2023 al
30/06/2024.
VI Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
VII Attesa la non completa regolarizzazione contributiva ed assistenziale del rapporto di lavoro, si dispone la trasmissione della sentenza ad ed CP_7 CP_8
Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara tenute e condanna d , in via solidale Controparte_1 Controparte_1 ed ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., al pagamento, in favore del ricorrente, di complessivi € 51.430,11 lordi (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo), a titolo di differenze retributive relative al periodo dal 07/09/2015 al
3 30/04/2023; dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 di ulteriori € 1.698,37 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo),
a titolo di differenze retributive relative al periodo dal 01/05/2023 al 25/07/2024;
dichiara tenute e condanna d al pagamento Controparte_1 Controparte_1 in via solidale delle spese di lite che liquida in € 13.395,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dispone la trasmissione della sentenza ad ed Agenzia delle Entrate, CP_7 CP_8 presso le rispettive Direzioni Regionali.
Così deciso in Torino, il 29 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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