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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 346/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
RA TO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4654/2022 depositato il 05/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paterno' - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 217/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 15 e pubblicata il 12/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110057552945 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110057552945 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110057552945 I.C.I. 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150046141971 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150046141971 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150046141971 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Assente
Appellati: Non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Paternò e di Riscossione Sicilia S.p.A. ed avverso la cartella di pagamento n. 29320110057552945, relativa ai ruoli n. 2011/005558 e n. 2011/5559,
e la cartella di pagamento n. 29320150046141971, relativa ai ruoli n. 2015/04724 e n. 2015/004725, per
ICI anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, per complessivi euro 6.862,00.
Il ricorrente sosteneva che: - l'impugnazione delle cartelle e dei ruoli, dei quali era venuto a conoscenza mediante interrogazione effettuata presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, risultava legittima;
- non aveva ricevuto la notifica relativa alle cartelle di pagamento oggetto del ricorso e tale adempimento è una fase necessaria del procedimento amministrativo di accertamento ex artt. 25 e 45 DPR n. 602/1973; -
l'ente impositore era decaduto dal potere impositivo in quanto non aveva provveduto a notificare gli avvisi di accertamento nei termini di legge;
- l'ente impositore era decaduto dal potere impositivo in quanto erano trascorsi i termini perentori di legge per poter riscuotere l'imposta.
Il Comune di Paternò e Riscossione Sicilia S.p.a. non si costituivano in giudizio.
Con sentenza n. 217/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Catania dichiarava il ricorso inammissibile e nulla statuiva sulle spese del giudizio.
Il primo giudice rilevava: “che va disattesa la deduzione in ricorso secondo la quale il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva in data 19.07.2016, posto che detto assunto non è rilevabile dall'estratto di ruolo ove non risulta leggibile la data di consegna per cui non può essere effettuato nessun riscontro documentale tra quanto labialmente documentato dal ricorrente e quanto documentalmente risultante dal medesimo estratto in ruolo;
che l'assenza della data di consegna in seno all'estratto in ruolo determina la inammissibilità del ricorso in quanto non è possibile determinare il calcolo dei termini a ricorrere, ex art 21 d.lgs. n. 546/92 in assenza della precisa individuazione del dies a quo.”
Avverso la sentenza n. 217/2022 Ricorrente_1 ha proposto appello, con il quale chiede a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di dichiarare la nullità delle cartelle esattoriali n.
29320110057552945 e n. 29320150046141971; con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
L'appellante sostiene che la data di ricezione degli estratti di ruolo è chiaramente riportata negli estratti di ruolo stessi (cfr. doc.1 del fascicolo di primo grado), lamenta l'omessa pronuncia sui motivi di ricorso, deduce l'ammissibilità dell'impugnazione dei ruoli e delle cartelle conosciute mediante estratti di ruolo e insiste nella tesi della mancata notifica delle cartelle e della decadenza dal potere impositivo.
Il Comune di Paternò e Riscossione Sicilia S.p.a. non si sono costituiti in giudizio.
All'udienza del 19 novembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pronuncia di inammissibilità del ricorso originario va confermata, sia pure con diversa motivazione.
Infatti, la Corte rileva che, in tema di impugnativa degli estratti di ruolo, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, va considerata la novella normativa portata dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021.
La norma sopravvenuta ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, inserendovi il comma 4 bis che stabilisce quanto segue:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Come è noto, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, legislativamente non prevista, è stata consentita dall'intervento della Cassazione (S.U. n. 19704/2015), indipendentemente dalla necessità, quindi, di allegare lo specifico interesse ad agire per l'annullamento di un credito tributario che l'Agente della riscossione non aveva comunque azionato.
Si è trattato di un'estensione operata non per indicazione normativa, bensì per un intervento giurisprudenziale, reso al più alto livello nomofilattico, che, comunque, non può valere – né avrebbe potuto valere - a costituire un “diritto quesito” in capo a quanti avessero già interposto ricorso avverso un estratto di ruolo alla data (21/12/2021) dell'entrata in vigore del richiamato art. 3 bis, che ha - come detto - sancito l'inoppugnabilità degli estratti di ruolo (tranne che per casi tassativi), fatti salvi eventuali effetti di giudicati già intervenuti.
In ordine alla portata temporale della nuova norma, sono sorti dubbi in sede giurisprudenziale, tant'è che, con l'ordinanza interlocutoria n. 4526/2022, depositata il 10/02/2022, la questione è stata rimessa alle S.
U. della Suprema Corte per decidere sulla retroattività o meno della nuova normativa in tema di non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Le Sezioni Unite hanno risolto la questione con la decisione n. 26283/2022, depositata in data
06/09/2022, che ha affermato, ex articolo 363 c.p.c., il seguente principio di diritto:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, articolo 3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Traslando il suesposto principio alla fattispecie in esame, ne deriva l'inammissibilità del ricorso originario, non avendo il ricorrente provato in giudizio l'esistenza di uno dei tre presupposti per la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo: 1) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
2) blocco di pagamenti da parte della P.A.; 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A..
La ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure allegata dall'appellante, che non ha preso in considerazione l'intervenuta novella legislativa, che è applicabile – come già detto – anche ai giudizi pendenti.
Pertanto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso originario deve essere confermata per la ragione sopra esposta, che ha valore assorbente rispetto alla motivazione del primo giudice.
Attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Paternò e dell'Agente della riscossione, nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 217/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.
Nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025. Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
RA TO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4654/2022 depositato il 05/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paterno' - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 217/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 15 e pubblicata il 12/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110057552945 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110057552945 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110057552945 I.C.I. 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150046141971 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150046141971 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150046141971 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Assente
Appellati: Non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Paternò e di Riscossione Sicilia S.p.A. ed avverso la cartella di pagamento n. 29320110057552945, relativa ai ruoli n. 2011/005558 e n. 2011/5559,
e la cartella di pagamento n. 29320150046141971, relativa ai ruoli n. 2015/04724 e n. 2015/004725, per
ICI anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, per complessivi euro 6.862,00.
Il ricorrente sosteneva che: - l'impugnazione delle cartelle e dei ruoli, dei quali era venuto a conoscenza mediante interrogazione effettuata presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, risultava legittima;
- non aveva ricevuto la notifica relativa alle cartelle di pagamento oggetto del ricorso e tale adempimento è una fase necessaria del procedimento amministrativo di accertamento ex artt. 25 e 45 DPR n. 602/1973; -
l'ente impositore era decaduto dal potere impositivo in quanto non aveva provveduto a notificare gli avvisi di accertamento nei termini di legge;
- l'ente impositore era decaduto dal potere impositivo in quanto erano trascorsi i termini perentori di legge per poter riscuotere l'imposta.
Il Comune di Paternò e Riscossione Sicilia S.p.a. non si costituivano in giudizio.
Con sentenza n. 217/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Catania dichiarava il ricorso inammissibile e nulla statuiva sulle spese del giudizio.
Il primo giudice rilevava: “che va disattesa la deduzione in ricorso secondo la quale il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva in data 19.07.2016, posto che detto assunto non è rilevabile dall'estratto di ruolo ove non risulta leggibile la data di consegna per cui non può essere effettuato nessun riscontro documentale tra quanto labialmente documentato dal ricorrente e quanto documentalmente risultante dal medesimo estratto in ruolo;
che l'assenza della data di consegna in seno all'estratto in ruolo determina la inammissibilità del ricorso in quanto non è possibile determinare il calcolo dei termini a ricorrere, ex art 21 d.lgs. n. 546/92 in assenza della precisa individuazione del dies a quo.”
Avverso la sentenza n. 217/2022 Ricorrente_1 ha proposto appello, con il quale chiede a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di dichiarare la nullità delle cartelle esattoriali n.
29320110057552945 e n. 29320150046141971; con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
L'appellante sostiene che la data di ricezione degli estratti di ruolo è chiaramente riportata negli estratti di ruolo stessi (cfr. doc.1 del fascicolo di primo grado), lamenta l'omessa pronuncia sui motivi di ricorso, deduce l'ammissibilità dell'impugnazione dei ruoli e delle cartelle conosciute mediante estratti di ruolo e insiste nella tesi della mancata notifica delle cartelle e della decadenza dal potere impositivo.
Il Comune di Paternò e Riscossione Sicilia S.p.a. non si sono costituiti in giudizio.
All'udienza del 19 novembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pronuncia di inammissibilità del ricorso originario va confermata, sia pure con diversa motivazione.
Infatti, la Corte rileva che, in tema di impugnativa degli estratti di ruolo, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, va considerata la novella normativa portata dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021.
La norma sopravvenuta ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, inserendovi il comma 4 bis che stabilisce quanto segue:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Come è noto, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, legislativamente non prevista, è stata consentita dall'intervento della Cassazione (S.U. n. 19704/2015), indipendentemente dalla necessità, quindi, di allegare lo specifico interesse ad agire per l'annullamento di un credito tributario che l'Agente della riscossione non aveva comunque azionato.
Si è trattato di un'estensione operata non per indicazione normativa, bensì per un intervento giurisprudenziale, reso al più alto livello nomofilattico, che, comunque, non può valere – né avrebbe potuto valere - a costituire un “diritto quesito” in capo a quanti avessero già interposto ricorso avverso un estratto di ruolo alla data (21/12/2021) dell'entrata in vigore del richiamato art. 3 bis, che ha - come detto - sancito l'inoppugnabilità degli estratti di ruolo (tranne che per casi tassativi), fatti salvi eventuali effetti di giudicati già intervenuti.
In ordine alla portata temporale della nuova norma, sono sorti dubbi in sede giurisprudenziale, tant'è che, con l'ordinanza interlocutoria n. 4526/2022, depositata il 10/02/2022, la questione è stata rimessa alle S.
U. della Suprema Corte per decidere sulla retroattività o meno della nuova normativa in tema di non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Le Sezioni Unite hanno risolto la questione con la decisione n. 26283/2022, depositata in data
06/09/2022, che ha affermato, ex articolo 363 c.p.c., il seguente principio di diritto:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, articolo 3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Traslando il suesposto principio alla fattispecie in esame, ne deriva l'inammissibilità del ricorso originario, non avendo il ricorrente provato in giudizio l'esistenza di uno dei tre presupposti per la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo: 1) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
2) blocco di pagamenti da parte della P.A.; 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A..
La ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure allegata dall'appellante, che non ha preso in considerazione l'intervenuta novella legislativa, che è applicabile – come già detto – anche ai giudizi pendenti.
Pertanto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso originario deve essere confermata per la ragione sopra esposta, che ha valore assorbente rispetto alla motivazione del primo giudice.
Attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Paternò e dell'Agente della riscossione, nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 217/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.
Nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025. Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato