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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 244 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 244/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 19.11.2025; promossa congiuntamente da:
C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]-int. 4, elettivamente domiciliata in CATANIA,
VIALE IONIO N. 116, presso lo studio dell'avv. DIFEDE LAURA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Buscemi in Corso Vittorio Emanuele n. 147, elettivamente domiciliata in CATANIA, VIALE
IONIO N. 116, presso lo studio dell'avv. DIFEDE LAURA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 17.3.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/01/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 22.12.1998.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con rito civile in data 22.12.1998 nel Comune di Pachino;
- che dall'unione è nata la figlia il 10.1.2000, ormai maggiorenne;
Persona_1
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n. 132/2005, emesso da questo
Tribunale in data 31.3.2005 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
Le parti congiuntamente dichiarano, innanzi al proprio difensore, di non volersi riconciliare e di volere rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione.
Di rinunciare a comparire personalmente avanti al Presidente del Tribunale.
Confermano tutte le condizioni del ricorso e chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
All'esito dell'udienza del 18.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 22.12.1998, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pachino dell'anno 1998 (Anno 1998– n. 30
– Parte I); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
pagina 2 di 3 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 244/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 19.11.2025; promossa congiuntamente da:
C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]-int. 4, elettivamente domiciliata in CATANIA,
VIALE IONIO N. 116, presso lo studio dell'avv. DIFEDE LAURA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Buscemi in Corso Vittorio Emanuele n. 147, elettivamente domiciliata in CATANIA, VIALE
IONIO N. 116, presso lo studio dell'avv. DIFEDE LAURA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 17.3.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/01/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 22.12.1998.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con rito civile in data 22.12.1998 nel Comune di Pachino;
- che dall'unione è nata la figlia il 10.1.2000, ormai maggiorenne;
Persona_1
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n. 132/2005, emesso da questo
Tribunale in data 31.3.2005 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
Le parti congiuntamente dichiarano, innanzi al proprio difensore, di non volersi riconciliare e di volere rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione.
Di rinunciare a comparire personalmente avanti al Presidente del Tribunale.
Confermano tutte le condizioni del ricorso e chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
All'esito dell'udienza del 18.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 22.12.1998, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pachino dell'anno 1998 (Anno 1998– n. 30
– Parte I); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
pagina 2 di 3 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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