Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 6744 del 2022 R.G.L. promossa
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7
Con l'avv. VIZZINI PIETRO e l'avv.ta VELLA KATIA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. MAROTTA BIAGIO RICCARDO resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 16/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, condanna il resistente a corrispondere a e CP_1 Parte_6
l'indennità per un'ora di lavoro straordinario Parte_7
settimanale per il periodo dal 21.05.2018 al 15.11.2022, nei limiti indicati in parte motiva;
rigetta la domanda riconvenzionale;
1
pagamento del residuo terzo, che liquida in € 1.200,00 oltre € 86 per quota contributo unificato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 06/07/2022 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti dell'amministrazione resistente, deducevano di avere svolto, sin dalla data delle loro rispettive assunzioni, quotidianamente e in modo continuativo servizi esterni di vigilanza senza tuttavia percepire la relativa indennità.
Deducevano poi che far data dal mese di gennaio 2022 l'amministrazione aveva cessato di corrispondere l'indennità di turnazione, e di avere sempre svolto un orario di lavoro settimanale superiore a quello previsto dal Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo, senza avere avuta corrisposta la relativa maggiorazione.
Concludevano quindi nei termini seguenti: “- ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad avere corrisposta l'indennità di servizi esterni ex art. 56 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali (2016-2019) e art. 19 del CCDI del Comune di maturata, per i Sigg.ri , CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
dalle rispettive date di assunzione o
[...] Parte_4 Parte_5 da altra data che sarà accertata nel corso del presente giudizio, mentre per i Sigg.ri Parte_6
e sin dal giugno 2017 nella misura che sarà stabilita nel
[...] Parte_7
corso del presente giudizio anche a mezzo della nominanda c.t.u. contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. -conseguentemente condannare il
[...]
- in persona del legale rappresentante pro tempore – a corrispondere a CP_1
ciascuno degli odierni ricorrenti l'indennità di servizi esterni ex art. 56 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali (2016-2019) e art. 19 del CCDI del CP_1 nella misura che sarà quantificata a seguito di c.t.u. contabile che espressamente
[...]
si richiede, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad avere corrisposta l'indennità di turnazione ex art. 23 comma 5 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali (2016-
2019), per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022 o nel diverso periodo che sarà accertato nel corso del presente giudizio;
-conseguentemente condannare il
- in persona del legale rappresentante pro tempore – a corrispondere Controparte_1
a ciascuno degli odierni ricorrenti l'indennità di turnazione ex art. 23, comma 5 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali (2016-2019), per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022 o nel diverso periodo che sarà accertato nel corso del presente giudizio, nella misura che sarà quantificata a seguito di c.t.u. contabile che espressamente si richiede, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
2 dovuto al soddisfo;
-ritenere e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti ad avere corrisposte le maggiorazioni retributive per le ore di lavoro supplementare svolte nel corso dei rispettivi rapporti di lavoro;
-conseguentemente condannare il Controparte_1 in persona del suo sindaco pro tempore, a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti le maggiorazioni retributive per le ore di lavoro supplementare svolte nel corso dei rispettivi rapporti di lavoro, nella misura che sarà accertata nel corso del presente giudizio, anche a mezzo di c.t.u. contabile, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Deduceva poi che i ricorrenti avevano indebitamente percepito l'indennità prevista dall'art. 24 del CCNL e concludeva, in via riconvenzionale, con la domanda di condanna dei ricorrenti al pagamento della somma complessiva di €
52.000,00;
- premesso che, successivamente ad alcuni rinvii disposti in pendenza di trattative tra le parti, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
16/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'indennità di servizio esterno, deve osservarsi che l'art.56- quinquies del CCNL Funzioni Locali
(2016-2019 stabilisce che ““1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 -Euro 10,00.
2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni”.
Inoltre, l'art. 19 del CCDI chiarisce che “La continuità, in ogni caso, è rappresentata dallo svolgimento giornaliero di servizio esterno in misura superiore al 50% dell'orario di lavoro”.
Nel caso di specie, i ricorrenti non offrono alcuna prova di avere espletato il servizio con le modalità richieste dalle disposizioni citate (indipendentemente, dunque, dalle ulteriori questioni sollevate dalla parte resistente, che si ritengono assorbite).
In particolare, nessuna prova documentale è allegata al ricorso;
gli ordini di servizio non sono nella disponibilità dell'amministrazione resistente (né tale circostanza, affermata nella memoria tempestivamente depositata, è stata in alcun
3 modo contestata); le buste paga non contengono indicazioni orarie e la prova testimoniale formulata sul punto è del tutto generica (“1) Vero è che gli odierni ricorrenti nell'espletamento delle funzioni e delle mansioni connesse ai loro profili professionali di appartenenza sin dalla data delle loro rispettive assunzioni, svolgono quotidianamente e, cioè, in misura superiore al 50% dell'orario di lavoro, e in modo continuativo servizi esterni di vigilanza e, cioè, quel tipo di attività eseguita al di fuori dei rispettivi uffici di appartenenza consistente nella vigilanza stradale e nelle altre molteplici funzioni della polizia locale?”) e quindi inidonea, anche qualora fosse stata esperita,
a condurre ad un preciso accertamento fattuale;
- rilevato che, per quanto concerne l'indennità connessa alle turnazioni, l'art. 23 del CCNL stabilisce che: “1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri: a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
… e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo;
per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo…
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006; b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006; c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006.
6. L'indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in
4 turno.”;
- rilevato che anche per tale voce valgono le precedenti considerazioni. Peraltro, con riferimento a detta specifica voce, neppure vi è allegazione circa l'articolazione oraria effettivamente espletata da ciascuno dei ricorrenti;
- rilevato che, per quanto concerne la domanda relativa alla maggiorazione retributiva conseguente il maggior numero di ore lavorate rispetto a quelle contrattualmente previste, deve osservarsi che nessuna somma può essere riconosciuta in favore dei ricorrenti , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_8
poiché non vi è alcuna prova che abbiano espletato un orario di
[...] Parte_9 lavoro superiore alle 24 ore contrattualmente previste;
- rilevato che, per quanto concerne i ricorrenti e non è Parte_7 Pt_6
contestato che gli stessi abbiano svolto (almeno) 36 ore settimanali.
Orbene, il CCNL di comparto per il periodo 2016/2018, all'art. 22, stabiliva che
“L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali”.
A sua volta il CCDI relativo al medesimo periodo stabiliva che “per la polizia municipale l'orario effettuato in turnazione è di 35 ore”.
Inoltre, l'art. 2 del CCNL di comparto stabiliva, all'art. 2, “1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.”.
Il contratto è stato stipulato il 21.05.2018;
- rilevato che il successivo CCNL di comparto è stato stipulato in data 16 novembre 2022.
L'art. 2 di detto contratto stabilisce che “1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto”.
Inoltre, l'art. 5 dispone, per quanto qui di interesse, che “3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie): a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione dell'orario di lavoro nonché l'articolazione in turni”.
Infine, l'art. 29 stabilisce che “1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali…8.
Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 22 del CCNL del 21.05.2018”;
- rilevato che dalle disposizioni citate emerge che la riduzione oraria ha avuto effetto soltanto per il periodo riferibile all'applicazione del CCNL 2016/2018 e
5 dunque, in concreto e tenuto conto delle rispettive effettive entrate in vigore, dal
21.05.2018 al 15.11.2022;
- rilevato, dunque, che il ricorso può trovare accoglimento limitatamente a detta domanda e soltanto per i ricorrenti e con conseguente Parte_7 Pt_6
condanna del resistente a corrispondere l'indennità dovuta in CP_1
conseguenza dell'espletamento di un'ora settimanale di lavoro straordinario per il periodo dal 21.05.2018 al 15.11.2022, nei limiti della effettiva presenza in servizio;
- rilevato che, per quanto concerne la domanda riconvenzionale, deve osservarsi che la richiamata contrattazione collettiva non prevede alcun divieto di cumulo.
La domanda, dunque, non può trovare accoglimento;
- rilevato che l'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, mentre il residuo terzo va posto a carico di parte resistente e si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 16/06/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
6