Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 29/04/1966, residente in [...]3A
16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GENNARI VALERIA (C.F. ), C.F._2
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a Parte_2 C.F._3
ALESSANDRIA (AL), il 27/05/1974, residente in [...]
CASALCERMELLI 28 ALESSANDRIA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GENNARI VALERIA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CASTELLAZZO BORMIDA il
22/09/2002 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 23.12.2008 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CASTELLAZZO BORMIDA il 22/09/2002 dai Signori e Parte_1
Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative alla prole e agli ex coniugi, prendendo
2 atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. Le parti danno atto di avere definito e regolamentato i loro rispettivi rapporti economici con riferimento ai diritti e doveri nascenti dal vincolo coniugale nonché alle obbligazioni di cui alla separazione, e per l'effetto, a tacitazione di ogni pregressa loro posizione economica, dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione, avendo definito sull'accordo ogni loro pregresso rapporto;
2. Il figlio , economicamente indipendente, continuerà a Persona_1
coabitare con la madre senza alcun onere di contribuzione economica a carico dei genitori i quali sono integralmente esonerati da obblighi di mantenimento;
3. Qualora al figlio non venisse confermato nel rapporto di lavoro entro il mese di gennaio 2025, all'esito del periodo di prova attualmente in essere e, parimenti, non reperisse altra idonea occupazione retribuita entro un congruo termine dall'evento - 45 giorni della perdita del lavoro - lo stesso ne darà comunicazione ai genitori. In tale ipotesi il padre si impegnerà a contribuire al suo mantenimento con il versamento alla madre convivente o, previo accordo tra le parti, al figlio direttamente, di un contributo economico di € 300,00 entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla comunicazione scritta del figlio e per i successivi mesi nei quali quest'ultimo risulterà incolpevolmente sprovvisto di reddito nonostante il suo impegno nella ricerca di un lavoro, oltre il 50% delle spese straordinarie e/o extra assegno come individuate e disciplinate dal
Documento di Orientamento Uniforme del Tribunale di Genova verbale 15.9.16 ex art 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova cui le parti integralmente si riportano. In tale ipotesi i genitori tra loro ed il figlio, sono tenuti a tempestivamente informare i soggetti che erogano il contributo di ogni mutamento di condizioni economiche del figlio;
4. Le parti, qualora si dovesse verificare la condizione sub 3) ed in ipotesi di ripristino delle condizioni economiche ovvero in caso di sopraggiunto mutamento delle condizioni reddituali del figlio maggiorenne ovvero di sua inerzia, convengono fin da ora di regolamentare per iscritto i nuovi rapporti, individuando la data di cessazione dell'erogazione del contributo, cui daranno immediato valore con riserva di successivo recepimento della modifica da parte
3 dell'Autorità, fermo restando la validità degli accordi in base a quanto tra le parti stabilito”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2002, Numero 21, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 07/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
4