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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6879 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI RO SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - PRESIDENTE
- dott. Enrico Colognesi -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 20/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6035 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
- Parte_1
DI APPELLO DI RO ( , in persona del
[...] P.IVA_1 presidente pro tempore, rappresentato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;
APPELLANTE
E
- ( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alessia Tartaro come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 5657/2022.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia codesta Corte d'Appello, in accoglimento del presente ricorso, annullare e/o riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere la domanda proposta dal ricorrente in primo grado e dichiarare la validità della notifica della diffida effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, dunque, la legittimità della sanzione irrogata dal Collegio Regionale. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettare il gravame proposto perché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, ed onorati del doppio grado”.
FATTO E DIRITTO
L'Amministrazione ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza di annullamento dell'ordinanza ingiunzione di euro 25.823,00, emessa in data
18/11/2015 per la violazione dell'art. 7, VI e VII comma legge n. 515/93.
La pronuncia si fonda sull'accoglimento dell'eccezione di nullità della notifica effettuata ex art. 15, VIII comma legge n. 515/93: “l'ufficiale giudiziario aveva dapprima tentato di notificare la diffida il 7 agosto 2015 all'indirizzo di via
Villa Braschi n 3 Tivoli –luogo in cui l'opponente risultava anagraficamente residente (cfr., rispettivamente, il doc. fascicolo della parte resistente)– redigendo una relazione dal seguente tenore: “non potuto notificare perché trasferito altrove da informazioni assunte in loco presso i condomini da molto” nella quale non sono state, in alcun modo, specificate né le modalità né il tipo di ricerche effettuate. L'ufficiale giudiziario, quindi, il giorno 10 luglio 2015 aveva proceduto con le modalità prescritte dall'art. 143 c.p.c. Dalle evidenziate carenze in ordine alle ricerche che l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto svolgere, discende il rilievo della carenza dei presupposti in base ai quali, avrebbe potuto procedersi alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.: si era, infatti, in presenza di una situazione di mera irreperibilità del destinatario nel luogo di residenza e non di una situazione di non conoscenza o non conoscibilità del luogo di residenza, domicilio o dimora. Inoltre, non è stata fornita la prova da parte dell'opposto –
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 sul quale gravava il relativo onere, in considerazione dell'idoneità probatoria, a vantaggio dell'opponente, delle enunciate emergenze– che, nel periodo in cui è stata eseguita la notifica della diffida, avesse effettivamente abbandonato il domicilio sopraindicato” (v. sentenza impugnata).
L'appellante lamenta la “violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 143
c.p.c.”: l'ufficiale giudiziario ha assunto informazioni presso gli inquilini del palazzo e, quindi, ha verificato le risultanze anagrafiche;
sussiste l'“irreperibilità oggettiva”, a fronte dell'inutile espletamento delle ricerche possibili nel caso concreto secondo il parametro della normale diligenza. Sotto altro profilo,
l'appellante denuncia la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e
2697 c.c.”: le attestazioni dell'ufficiale giudiziario sono coperte dalla fede privilegiata;
l'opponente non ha presentato querela di falso avverso la relata di notifica, essendosi invece limitato a richiamare le -irrilevanti- dichiarazioni scritte rilasciate dai vicini di casa.
L'appellato ha resistito al gravame: ai fini della notifica ex art. 143 c.p.c., è necessario non solo che sia sconosciuto l'indirizzo del destinatario, ma anche che tale condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto (che devono essere specificate nella relata di notifica): sono insufficienti le “sbrigative” informazioni raccolte dall'ufficiale giudiziario, in difetto di prova delle “fattive” ricerche effettivamente svolte. D'altro canto, era presente il “cartello apposto bene in vista e chiaramente visibile”, che “aveva proprio lo scopo, nel breve periodo di transizione dell'appellato da una residenza all'altra, di poter ricevere la posta”; la fede privilegiata, inoltre, riguarda “elementi o dichiarazioni positive e non attestazioni negative, come nel caso di specie”.
L'appellato ha quindi evidenziato di non essere stato messo nelle condizioni di ottemperare all'obbligo di legge, che peraltro consisteva nella semplice dichiarazione negativa (stante il mancato ricevimento, quale mero “riempilista”, di sovvenzioni per la campagna elettorale).
All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti processuali.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
In conformità a quanto dedotto dall'appellante, dagli atti di causa risulta che l'ufficiale giudiziario tentava la notifica in data 25/5/2015 nella via Villa
Braschi n. 3 in Tivoli, attestando che “non ho potuto notificare perché trasferito altrove da informazioni assunte in loco dagli inquilini del palazzo”; acquisita conferma della residenza anagrafica, in data 7/7/2015 tentava nuovamente la notifica presso il medesimo indirizzo, risultando tuttavia che il destinatario era
“trasferito altrove da informazioni assunte in loco dai condomini, da molto tempo”; soltanto all'esito di tali adempimenti, in data 10/7/2015 depositava l'atto presso la casa comunale.
Le indagini, quindi, sono consistite nella verifica della residenza presso l'ufficio anagrafico e nell'acquisizione di informazioni presso l'ultima abitazione conosciuta. Tali accertamenti devono ritenersi sufficienti ai fini della notifica in base al rito c.d. degli irreperibili: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora)” – (v. Cass. n.
10983/2021).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 D'altro canto, la fidefacenza della relata di notifica si estende ai fatti direttamente compiuti e percepiti dall'ufficiale giudiziario e, quindi, non solo al mancato rinvenimento del destinatario ma anche al “contenuto estrinseco della notizia appresa” dai vicini, circa il trasferimento di quest'ultimo (v. Cass. n.
14454/2020).
La notizia in sé, per altro verso, è assistita da presunzione iuris tantum che, in assenza di “prova contraria”, non consente di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione (v. Cass. n. 25860/2008).
Dagli atti di causa, risulta che l'opponente, in seguito al deposito della relata di notifica ex art. 143 c.p.c., si è limitato ad opporre la presenza dell'avviso relativo al suo trasferimento (ed al luogo di recapito della posta), come da dichiarazioni rilasciate da alcuni condomini.
L'allegazione, tuttavia, è generica (in relazione, se non altro, alla descrizione dell'avviso ed alla durata della sua collocazione) e, in ogni caso, non è stata provata.
Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, hanno infatti valore meramente indiziario, trattandosi di documento formato fuori dal giudizio, senza alcuna garanzia di attendibilità del dichiarante e senza il rispetto del contraddittorio: non possono esplicare piena “efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge” (Cass. 24976/2017).
Nella specie, nonostante la tempestiva contestazione dell'Amministrazione,
l'opponente non ha articolato alcuna prova testimoniale: manca la dimostrazione dell'effettiva presenza del “cartello” alla data di accesso del (reiterato ma inefficace) accesso dell'ufficiale giudiziario (peraltro neppure inferibile dal generico riferimento alla sua presenza “per mesi” fuori dal palazzo).
A fronte dell'irreperibilità del destinatario presso la sua residenza anagrafica e delle inutili verifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario (come attestate nella relata di notifica), si deve quindi ritenere che quest'ultima sia stata validamente effettuata ex art. 143 c.p.c.; pertanto, stante la (vana) scadenza del r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 termine di quindici giorni assegnato con la diffida (ritualmente notificata), sussiste la violazione di cui all'art. 7 della legge n. 515/93.
L'illecito, d'altro canto, prescinde dal contenuto della dichiarazione, essendo integrato dalla sua mancata trasmissione entro il termine di legge.
In conclusione, l'appello deve essere accolto, come da dispositivo;
le spese sono regolate in base alla soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 che tiene conto della natura della causa e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
PRESSO LA CORTE Parte_1
DI APPELLO DI RO nei confronti di ogni altra Controparte_1 conclusione disattesa, così provvede:
- in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 5657/2022, rigetta l'opposizione di avverso l'ordinanza-ingiunzione di Controparte_1 euro 25.823,00 emessa in data 18/11/2015 dal Collegio Regionale di
Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Roma;
- condanna alla refusione delle spese in favore del Controparte_1
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di
Roma che, in assenza di notula, liquida, per il primo grado, in euro
2.540,00 per compensi e, per il presente giudizio, in euro 355,50 per esborsi ed euro 2.950,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 20/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Gianluca Mauro Pellegrini
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6