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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/07/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara
Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9834/2016 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo N. 1898/2016 reso in data 21.07.2016 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1
Marino con il quale elettivamente domicilia come in atti giusta mandato a margine dell'atto di citazione
Opponente
E
in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa in CP_1 virtù di mandato in atti dall'avv. Valerio Antimo Di Rosa
-Opposto-
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 12.07.2024 e da note depositate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. 1898/2016 del 21.7.2016 e successivamente notificato il 2.8.2016 il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento Parte_1 in favore di oggi della somma di € 11.746,76, Controparte_2 Controparte_1 oltre spese legali per € 350,00 ed oltre rimborso forfettario per competenze ed €
145,50 per esborsi, oltre iva e cap.-
Il credito ingiunto traeva origine da fatture commerciali rimaste insolute e per indennità risarcitorie pattuite in forza di contratto a seguito di comunicazione di risoluzione contrattuale di a causa della morosità alla corresponsione dei CP_1
1 canoni da parte del conduttore dopo il regolare pagamento di ben sei mensilità locative.-
Con atto di opposizione a d.i. notificato successivamente al 10.10.2016 Parte_1
conveniva in giudizio la al fine di sentire così
[...] Controparte_3 provvedere : “1) in via del tutto preliminare, non concedere, se richiesta, la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo;
2) accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento e pertanto revocare e/o annullare
l'opposto decreto ingiuntivo dichiarando che il Sig. nulla Parte_1 deve;
3) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare l'opposta società alla restituzione della somma di € 1.494,60 indebitamente percepita in uno agli importi corrisposti dall'odierno opponente in favore del e dell'Enel Distribuzione S.p.A. per l'ottenimento Controparte_4 delle autorizzazioni propeudetiche alla regolare attivazione dell'impianto fotovoltaico. 4) Con vittoria di spese e competenze di lite…”
L'opponente esponeva che pur avendo pagato sei canoni mensili di locazione non aveva mai ricevuto i pannelli fotovoltaici e non aveva sottoscritto alcun verbale di consegna dei beni alla GY o alla , disconoscendo qualsiasi CP_2 sottoscrizione attestante il contrario;
- l'opponente quindi riteneva di non dovere nulla in relazione alla fornitura ed alla messa in opera dei pannelli fotovoltaici, invocando l'art. 1460 c.c., spiegando domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di € 1.494,60 per le sei rate pagate.-
si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, riferendo che il contratto era stato comunque adempiuto per fatti concludenti dal conduttore che aveva pagato ben 6 canoni mensili e che in base a tale circostanza aveva anche pagato la fornitura del bene a si opponeva Controparte_1 Controparte_5 alla domanda riconvenzionale in quanto destituita di fondamento alcuno.-
Venivano ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti .-
Veniva ammesso la C.T.U. grafologica a seguito del disconoscimento della firma sul contratto.-
2 In data 12.07.2024 rassegnate dalle parti le definitive conclusioni, la causa veniva rinviata per esigenze di ruolo e trattenuta in decisione ai sensi dell'art.190 cpc con i termini di cui all'art.190 cpc
----------
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'opponente è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
In diritto, va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Nel corso del giudizio de quo è stata data ampia prova che la firma apposta sul verbale di consegna e accettazione non è quella del sig. , Parte_1 come accertato dal C.T.U. dr.ssa nominata dal G.I. con Persona_1 provvedimento del 30.01.2018. La perizia grafologica escludeva, categoricamente e senza alcun dubbio, che la firma del contratto prodotto
3 dall'opposta fosse quella dell'opponente.-
Il sig. amministratore unico di teste indicato Testimone_1 Controparte_5 dall'opposta all'udienza del 15.03.2024, dichiarava Controparte_1 testualmente: “In relazione al capo 1 (vero che durante le trattative contrattuali si recò personalmente presso la sede della in Roma, CP_2
Circonvallazione Gianicolense 46) rispondo, assolutamente NO. In relazione al capo 2 (vero che GY ha curato la fornitura dei pannelli fotovoltaici) rispondo: non ricordo che GY abbia curato la fornitura di pannelli fotovoltaici in favore del sig. . Sono stato amministratore Parte_1 unico di che si occupava di manutenzione di pannelli fotovoltaici, CP_5 la società non effettuava fornitura di pannelli fotovoltaici. Se richiesto la società effettuava anche installazione dei predetti pannelli fotovoltaici. Che io sappia la non ha mai fornito commesse alla nell'anno Controparte_2 CP_5
2014 e non conosco il sig. . La non ha Parte_1 CP_5 effettuato mai lavori a . Relativamente ai capi 3 (vero che era in possesso CP_4 delle coordinate bancarie della indicate nei documenti CP_2 contrattuali sottoscritti e consegnati) e 4 (vero che ha eseguito bonifici alla per i primi sei canoni del rapporto di locazione tra le parti) CP_2 nulla posso rispondere perché nulla conosco.” Il teste indicato da parte opposta riferiva, con estrema precisione, che la si occupava di Controparte_5 manutenzione di pannelli fotovoltaici e non effettuava né la fornitura, né
l'installazione degli stessi.-
Pertanto, la domanda proposta dall'opposta non risulta pienamente sorretta dal fondamento dimostrativo, con conseguente accoglimento della opposizione spiegata dalla controparte e revoca del decreto opposto.
L'opponente, infatti, in data 28.04.2023 depositava nel fascicolo telematico una mail inviata dalla dr.ssa la quale, dopo una breve ricostruzione Persona_2 dei fatti di causa, alla fine, riferiva che “il sig. veniva truffato dal Parte_1 fornitore in quanto il bene non gli veniva mai consegnato.”.-
Va pertanto accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché la domanda riconvenzionale in ordine alla
4 restituzione delle somme indebitamente versate.-
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara
Iorio definitivamente pronunciando nel giudizio di primo grado in epigrafe indicato, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1898/2016 ;
2) condanna la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.025,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA nella misura di legge con attribuzione all'avv. Michele Marino per dichiarazione di averne fatto anticipo.
3) accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna la CP_1 al pagamento, in favore di della somma di 1.495,60
[...] Parte_1 indebitamente percepita in uno agli importi corrisposti dall' opponente in favore del e dell'Enel Distribuzione S.p.A. per l'ottenimento delle Controparte_4 autorizzazioni propedeutiche alla regolare attivazione dell'impianto fotovoltaico pari ad Euro 362,00.
4) Le spese della CTU restano a definitivo carico della parte opposta soccombente.-
Salerno,28.07.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara
Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9834/2016 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo N. 1898/2016 reso in data 21.07.2016 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1
Marino con il quale elettivamente domicilia come in atti giusta mandato a margine dell'atto di citazione
Opponente
E
in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa in CP_1 virtù di mandato in atti dall'avv. Valerio Antimo Di Rosa
-Opposto-
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 12.07.2024 e da note depositate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. 1898/2016 del 21.7.2016 e successivamente notificato il 2.8.2016 il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento Parte_1 in favore di oggi della somma di € 11.746,76, Controparte_2 Controparte_1 oltre spese legali per € 350,00 ed oltre rimborso forfettario per competenze ed €
145,50 per esborsi, oltre iva e cap.-
Il credito ingiunto traeva origine da fatture commerciali rimaste insolute e per indennità risarcitorie pattuite in forza di contratto a seguito di comunicazione di risoluzione contrattuale di a causa della morosità alla corresponsione dei CP_1
1 canoni da parte del conduttore dopo il regolare pagamento di ben sei mensilità locative.-
Con atto di opposizione a d.i. notificato successivamente al 10.10.2016 Parte_1
conveniva in giudizio la al fine di sentire così
[...] Controparte_3 provvedere : “1) in via del tutto preliminare, non concedere, se richiesta, la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo;
2) accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento e pertanto revocare e/o annullare
l'opposto decreto ingiuntivo dichiarando che il Sig. nulla Parte_1 deve;
3) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare l'opposta società alla restituzione della somma di € 1.494,60 indebitamente percepita in uno agli importi corrisposti dall'odierno opponente in favore del e dell'Enel Distribuzione S.p.A. per l'ottenimento Controparte_4 delle autorizzazioni propeudetiche alla regolare attivazione dell'impianto fotovoltaico. 4) Con vittoria di spese e competenze di lite…”
L'opponente esponeva che pur avendo pagato sei canoni mensili di locazione non aveva mai ricevuto i pannelli fotovoltaici e non aveva sottoscritto alcun verbale di consegna dei beni alla GY o alla , disconoscendo qualsiasi CP_2 sottoscrizione attestante il contrario;
- l'opponente quindi riteneva di non dovere nulla in relazione alla fornitura ed alla messa in opera dei pannelli fotovoltaici, invocando l'art. 1460 c.c., spiegando domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di € 1.494,60 per le sei rate pagate.-
si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, riferendo che il contratto era stato comunque adempiuto per fatti concludenti dal conduttore che aveva pagato ben 6 canoni mensili e che in base a tale circostanza aveva anche pagato la fornitura del bene a si opponeva Controparte_1 Controparte_5 alla domanda riconvenzionale in quanto destituita di fondamento alcuno.-
Venivano ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti .-
Veniva ammesso la C.T.U. grafologica a seguito del disconoscimento della firma sul contratto.-
2 In data 12.07.2024 rassegnate dalle parti le definitive conclusioni, la causa veniva rinviata per esigenze di ruolo e trattenuta in decisione ai sensi dell'art.190 cpc con i termini di cui all'art.190 cpc
----------
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'opponente è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
In diritto, va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Nel corso del giudizio de quo è stata data ampia prova che la firma apposta sul verbale di consegna e accettazione non è quella del sig. , Parte_1 come accertato dal C.T.U. dr.ssa nominata dal G.I. con Persona_1 provvedimento del 30.01.2018. La perizia grafologica escludeva, categoricamente e senza alcun dubbio, che la firma del contratto prodotto
3 dall'opposta fosse quella dell'opponente.-
Il sig. amministratore unico di teste indicato Testimone_1 Controparte_5 dall'opposta all'udienza del 15.03.2024, dichiarava Controparte_1 testualmente: “In relazione al capo 1 (vero che durante le trattative contrattuali si recò personalmente presso la sede della in Roma, CP_2
Circonvallazione Gianicolense 46) rispondo, assolutamente NO. In relazione al capo 2 (vero che GY ha curato la fornitura dei pannelli fotovoltaici) rispondo: non ricordo che GY abbia curato la fornitura di pannelli fotovoltaici in favore del sig. . Sono stato amministratore Parte_1 unico di che si occupava di manutenzione di pannelli fotovoltaici, CP_5 la società non effettuava fornitura di pannelli fotovoltaici. Se richiesto la società effettuava anche installazione dei predetti pannelli fotovoltaici. Che io sappia la non ha mai fornito commesse alla nell'anno Controparte_2 CP_5
2014 e non conosco il sig. . La non ha Parte_1 CP_5 effettuato mai lavori a . Relativamente ai capi 3 (vero che era in possesso CP_4 delle coordinate bancarie della indicate nei documenti CP_2 contrattuali sottoscritti e consegnati) e 4 (vero che ha eseguito bonifici alla per i primi sei canoni del rapporto di locazione tra le parti) CP_2 nulla posso rispondere perché nulla conosco.” Il teste indicato da parte opposta riferiva, con estrema precisione, che la si occupava di Controparte_5 manutenzione di pannelli fotovoltaici e non effettuava né la fornitura, né
l'installazione degli stessi.-
Pertanto, la domanda proposta dall'opposta non risulta pienamente sorretta dal fondamento dimostrativo, con conseguente accoglimento della opposizione spiegata dalla controparte e revoca del decreto opposto.
L'opponente, infatti, in data 28.04.2023 depositava nel fascicolo telematico una mail inviata dalla dr.ssa la quale, dopo una breve ricostruzione Persona_2 dei fatti di causa, alla fine, riferiva che “il sig. veniva truffato dal Parte_1 fornitore in quanto il bene non gli veniva mai consegnato.”.-
Va pertanto accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché la domanda riconvenzionale in ordine alla
4 restituzione delle somme indebitamente versate.-
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara
Iorio definitivamente pronunciando nel giudizio di primo grado in epigrafe indicato, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1898/2016 ;
2) condanna la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.025,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA nella misura di legge con attribuzione all'avv. Michele Marino per dichiarazione di averne fatto anticipo.
3) accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna la CP_1 al pagamento, in favore di della somma di 1.495,60
[...] Parte_1 indebitamente percepita in uno agli importi corrisposti dall' opponente in favore del e dell'Enel Distribuzione S.p.A. per l'ottenimento delle Controparte_4 autorizzazioni propedeutiche alla regolare attivazione dell'impianto fotovoltaico pari ad Euro 362,00.
4) Le spese della CTU restano a definitivo carico della parte opposta soccombente.-
Salerno,28.07.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
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