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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/12/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
VERBALE D'UDIENZA in VIDEOCONFERENZA
Parte_1
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
R.G. 1323/2025
Oggi 16 dicembre 2025 ore 13.00 innanzi al got EN IL Di FI sono comparsi:
Per la società attrice è presente l'avv. REGNI MASSIMO
Per la convenuta-contumace nessuno è comparso.
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione con funzioni video-audio attive (Microsoft Teams) e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati. Le parti sono già edotte in relazione al divieto di registrazione della odierna videoconferenza.
Il difensore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto introduttivo. Il got autorizza la parte a discutere la causa al fine di dare immediata lettura del dispositivo. Il got
La difesa di discute la causa e chiede darsi lettura del dispositivo ovvero Parte_2 chiede provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d'udienza con esonero dal comparire nuovamente a seguito della Camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che le dichiarazioni rese sono state rilette e che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
Il got si ritira per deliberare.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario EN IL Di FI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1323/2025 R.G.
promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Regni con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
ATTRICE
Contro
(P.IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: leasing finanziario
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale odierno.
Parte convenuta ha disertato l'intero processo.
2
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
L'odierno processo ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato a mezzo pec con cui la società attrice ha evocato in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 domande:
“condannare al Controparte_1 pagamento in favore della società della somma di € 14.763,02, o di quella Parte_2 diversa minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo. Vinte le spese”.
La società ha dedotto quanto segue:
“Il 24.7.19 è stato stipulato contratto di locazione finanziaria n. 4184743 (doc.1 citazione).
Il corrispettivo della locazione finanziaria doveva essere corrisposto alla società Pt_2 per l'acquisto di macchinari per il prezzo complessivo di € 59.630,00 oltre IVA.
[...]
Con La società per agevolare l'erogazione del credito e far accedere la società alla Pt_2 locazione finanziaria ha corrisposto in favore della società di leasing l'importo dell'anticipo spese di istruttoria e servizi accessori per € 14.763,02.
Secondo gli accordi intercorsi tra le due società la predetta somma sarebbe dovuta essere restituita da ad CP_1 CP_2 non ha restituito l'importo anticipato”.
[...]
Con decreto di questo giudice del 13.5.25 è stata disposta la rinnovazione del libello introduttivo per violazione del termine minimo e libero a difesa in quanto calcolato in soli 112 anziché 120 giorni (ex art. 163-bis c.p.c.).
La prima udienza è stata, pertanto, differita al successivo 5.11.25. Con La consegna dell'atto di rinnovazione a mezzo pec nei confronti della convenuta è stata correttamente eseguita il 13.5.25.
Con decreto emesso 55 giorni prima della suindicata udienza è stata dichiarata la contumacia della convenuta.
3 In seno alla prima udienza di comparizione, il difensore della società attrice, a causa del collegamento intermittente a mezzo microsoft teams, ha chiesto rinvio per il successivo
18.11.25.
All'udienza del 18.11.25 il difensore della società attrice ha richiamato la prova documentale versata in atti in ragione della quale ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con consequenziale rinvio al 12.2.26.
Con ordinanza del 14.12.25 l'udienza è stata anticipata al 16.12.25 ed il difensore è stato, autorizzato a discutere la causa ai fini della odierna lettura del dispositivo (ex art. 281 sexies c.p.c.).
La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito della fattispecie di cui al leasing finanziario
(Legge n.183/1976 e Legge n.124/2017) contraddistinto da due contratti autonomi: il contratto di compravendita tra fornitore e concedente e, inoltre, il contratto di leasing tra concedente ed utilizzatore.
Il contratto di leasing finanziario n. 418473 conchiuso il 2.1.19 tra il locatore Per_1
Con
ed il conduttore risulta allegato all'atto introduttivo.
[...]
Il corrispettivo della locazione finanziaria doveva essere corrisposto in favore della società per l'acquisto dei macchinari indicati nel predetto contratto per il prezzo Parte_2 complessivo di € 59.630,00 oltre IVA.
Con libello introduttivo, parte attrice ha dedotto due circostanze fattuali rimaste assolutamente prive di idoneo supporto probatorio:
a) non ha dimostrato la circostanza in ragione della quale, al fine di Parte_2
Con agevolare l'erogazione del credito e far accedere la società alla locazione finanziaria, avrebbe corrisposto in favore della società di leasing l'importo dell'anticipo spese di istruttoria e servizi accessori per € 14.763,02;
b) non ha dimostrato quanto affermato con il suddetto atto anche in Parte_2 riferimento agli accordi intercorsi tra le due società per effetto dei quali la predetta somma sarebbe dovuta essere restituita da ad CP_1 Parte_2
4 Inoltre, il documento prodotto in sede di costituzione in giudizio ed afferente all'estratto conto attestante il bonifico per euro 57.985,58 del 20.8.18 -riportante la generica voce- entrate con indicazione aspecifica di “bonifico in vostro favore”- è stato ritenuto da questo giudice onorario del tutto ininfluente e, perciò, probatoriamente inidoneo ai fini dell'accoglimento della domanda sulla base, altresì, del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità di seguito enunciato:
“La semplice disposizione di bonifico risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché
l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del
"solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme (Cass. 8046/23)”.
La domanda attorea è risultata vanificata dalla inidoneità del supporto documentale versato in atti e, pertanto, deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
NULLA per spese.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia il 16 dicembre 2025
Il giudice onorario
EN IL Di FI
5
VERBALE D'UDIENZA in VIDEOCONFERENZA
Parte_1
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
R.G. 1323/2025
Oggi 16 dicembre 2025 ore 13.00 innanzi al got EN IL Di FI sono comparsi:
Per la società attrice è presente l'avv. REGNI MASSIMO
Per la convenuta-contumace nessuno è comparso.
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione con funzioni video-audio attive (Microsoft Teams) e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati. Le parti sono già edotte in relazione al divieto di registrazione della odierna videoconferenza.
Il difensore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto introduttivo. Il got autorizza la parte a discutere la causa al fine di dare immediata lettura del dispositivo. Il got
La difesa di discute la causa e chiede darsi lettura del dispositivo ovvero Parte_2 chiede provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d'udienza con esonero dal comparire nuovamente a seguito della Camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che le dichiarazioni rese sono state rilette e che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
Il got si ritira per deliberare.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario EN IL Di FI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1323/2025 R.G.
promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Regni con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
ATTRICE
Contro
(P.IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: leasing finanziario
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale odierno.
Parte convenuta ha disertato l'intero processo.
2
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
L'odierno processo ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato a mezzo pec con cui la società attrice ha evocato in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 domande:
“condannare al Controparte_1 pagamento in favore della società della somma di € 14.763,02, o di quella Parte_2 diversa minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo. Vinte le spese”.
La società ha dedotto quanto segue:
“Il 24.7.19 è stato stipulato contratto di locazione finanziaria n. 4184743 (doc.1 citazione).
Il corrispettivo della locazione finanziaria doveva essere corrisposto alla società Pt_2 per l'acquisto di macchinari per il prezzo complessivo di € 59.630,00 oltre IVA.
[...]
Con La società per agevolare l'erogazione del credito e far accedere la società alla Pt_2 locazione finanziaria ha corrisposto in favore della società di leasing l'importo dell'anticipo spese di istruttoria e servizi accessori per € 14.763,02.
Secondo gli accordi intercorsi tra le due società la predetta somma sarebbe dovuta essere restituita da ad CP_1 CP_2 non ha restituito l'importo anticipato”.
[...]
Con decreto di questo giudice del 13.5.25 è stata disposta la rinnovazione del libello introduttivo per violazione del termine minimo e libero a difesa in quanto calcolato in soli 112 anziché 120 giorni (ex art. 163-bis c.p.c.).
La prima udienza è stata, pertanto, differita al successivo 5.11.25. Con La consegna dell'atto di rinnovazione a mezzo pec nei confronti della convenuta è stata correttamente eseguita il 13.5.25.
Con decreto emesso 55 giorni prima della suindicata udienza è stata dichiarata la contumacia della convenuta.
3 In seno alla prima udienza di comparizione, il difensore della società attrice, a causa del collegamento intermittente a mezzo microsoft teams, ha chiesto rinvio per il successivo
18.11.25.
All'udienza del 18.11.25 il difensore della società attrice ha richiamato la prova documentale versata in atti in ragione della quale ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con consequenziale rinvio al 12.2.26.
Con ordinanza del 14.12.25 l'udienza è stata anticipata al 16.12.25 ed il difensore è stato, autorizzato a discutere la causa ai fini della odierna lettura del dispositivo (ex art. 281 sexies c.p.c.).
La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito della fattispecie di cui al leasing finanziario
(Legge n.183/1976 e Legge n.124/2017) contraddistinto da due contratti autonomi: il contratto di compravendita tra fornitore e concedente e, inoltre, il contratto di leasing tra concedente ed utilizzatore.
Il contratto di leasing finanziario n. 418473 conchiuso il 2.1.19 tra il locatore Per_1
Con
ed il conduttore risulta allegato all'atto introduttivo.
[...]
Il corrispettivo della locazione finanziaria doveva essere corrisposto in favore della società per l'acquisto dei macchinari indicati nel predetto contratto per il prezzo Parte_2 complessivo di € 59.630,00 oltre IVA.
Con libello introduttivo, parte attrice ha dedotto due circostanze fattuali rimaste assolutamente prive di idoneo supporto probatorio:
a) non ha dimostrato la circostanza in ragione della quale, al fine di Parte_2
Con agevolare l'erogazione del credito e far accedere la società alla locazione finanziaria, avrebbe corrisposto in favore della società di leasing l'importo dell'anticipo spese di istruttoria e servizi accessori per € 14.763,02;
b) non ha dimostrato quanto affermato con il suddetto atto anche in Parte_2 riferimento agli accordi intercorsi tra le due società per effetto dei quali la predetta somma sarebbe dovuta essere restituita da ad CP_1 Parte_2
4 Inoltre, il documento prodotto in sede di costituzione in giudizio ed afferente all'estratto conto attestante il bonifico per euro 57.985,58 del 20.8.18 -riportante la generica voce- entrate con indicazione aspecifica di “bonifico in vostro favore”- è stato ritenuto da questo giudice onorario del tutto ininfluente e, perciò, probatoriamente inidoneo ai fini dell'accoglimento della domanda sulla base, altresì, del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità di seguito enunciato:
“La semplice disposizione di bonifico risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché
l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del
"solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme (Cass. 8046/23)”.
La domanda attorea è risultata vanificata dalla inidoneità del supporto documentale versato in atti e, pertanto, deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
NULLA per spese.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia il 16 dicembre 2025
Il giudice onorario
EN IL Di FI
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