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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/12/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3599/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di FR -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3599/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operaia agricola reddito: euro 23.000,00 netti all'anno circa con l'Avv. Letizia Guglielmi presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: manutentore di mezzi agricoli reddito: euro 1.400,00 al mese circa con l'Avv. AO Moschini presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Porto Tolle (RO) il 20.4.1996 (anno 1996, Numero 5, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 15.5.2005 Per_1
CONCLUSIONI Per ricorrenti
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Nulla sulla casa coniugale, nella quale continuerà a vivere il sig. Parte_2 unitamente alla figlia maggiorenne nei periodi di rimpatrio dall'estero della Per_1 stessa.
3. Nulla a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne, economicamente autosufficiente.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
5. I coniugi dichiarano di regolamentare i rapporti economici nei termini e nei modi di cui sopra in narrativa.
6. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i presupposti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 comma terzo L. 01.12.1970 n. 898.
7. Passata in giudicato la sentenza sul capo avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in data 20.04.1996 e trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di Porto Tolle (Ro) Anno 1996 Numero 5 Parte I Ufficio 1 ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
8. Dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono le stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate.
9. Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
2 La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3599/ 2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Porto Tolle (RO) il Parte_2
20.4.1996, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Tolle (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle conclusioni riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 12 dicembre 2025
Il Presidente estensore
AO Di FR
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di FR -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3599/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operaia agricola reddito: euro 23.000,00 netti all'anno circa con l'Avv. Letizia Guglielmi presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: manutentore di mezzi agricoli reddito: euro 1.400,00 al mese circa con l'Avv. AO Moschini presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Porto Tolle (RO) il 20.4.1996 (anno 1996, Numero 5, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 15.5.2005 Per_1
CONCLUSIONI Per ricorrenti
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Nulla sulla casa coniugale, nella quale continuerà a vivere il sig. Parte_2 unitamente alla figlia maggiorenne nei periodi di rimpatrio dall'estero della Per_1 stessa.
3. Nulla a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne, economicamente autosufficiente.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
5. I coniugi dichiarano di regolamentare i rapporti economici nei termini e nei modi di cui sopra in narrativa.
6. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i presupposti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 comma terzo L. 01.12.1970 n. 898.
7. Passata in giudicato la sentenza sul capo avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in data 20.04.1996 e trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di Porto Tolle (Ro) Anno 1996 Numero 5 Parte I Ufficio 1 ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
8. Dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono le stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate.
9. Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
2 La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3599/ 2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Porto Tolle (RO) il Parte_2
20.4.1996, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Tolle (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle conclusioni riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 12 dicembre 2025
Il Presidente estensore
AO Di FR
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