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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 4478/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di NA n. 6784/2022 pubblicata il 6.7.2020, notificata il
27.9.2022, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] (C.F. ) entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 residenti in [...] rapp.ti e difesi dall'Avv. Luciano Boccarusso del
Foro di NA (Cd. Fisc.: ) e dal Prof. Avv. Mario Anzisi (Cd. CodiceFiscale_3
Fisc. ) presso il primo difensore elett.te domiciliati in NA al CodiceFiscale_4
Viale di Augusto n. 122 giusta procura in calce al presente atto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c. i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente FAX 081/6105886 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica Email_1
PEC – Email_2
PEC – Email_3 APPELLANTI
CONTRO
(P.I. , in persona del L.R. p.t., ing. AR P.IVA_1
elettivamente domiciliata in NA, alla via G. Bruno 156, presso lo studio CP_2 degli avv.ti Emanuela Schiano (C.F. – PEC C.F._5
– fax 081.667261) e Giuliana Schiano (C.F. Email_4
– PEC – fax C.F._6 Email_5
081.667261), che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione. I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione ai seguenti indirizzi pec: e Email_4
Email_5
APPELLATA
Oggetto: occupazione sine titulo, violazione distanze e condanna alla demolizione
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta
RAGIONDI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 6784/2022, pubblicata il 06/07/2020, il Tribunale di NA: accoglieva la domanda proposta da quale concessionaria AR
dell'ANAS per la realizzazione e gestione dell'Autostrada A56 , denominata anche e accertava che gli ampliamenti del fabbricato di Controparte_3
proprietà dei convenuti coniugi e ricadevano interamente sia Parte_1 Parte_2 sulle particelle intestate all'attrice, invadendole (segnatamente le p.lle 464,461 e 426 ora p.lla 620) sia nella fascia di rispetto dal confine autostradale;
per l'effetto, condannava i convenuti all'immediata demolizione delle opere edili indicate con il colore rosso nella planimetria ( riportata in foto nel dispositivo) e al ripristino dello status quo ante;
rigettava, invece, la domanda risarcitoria dell'attrice; condannava i convenuti, in solido, al pagamento sia delle spese di lite, liquidate in euro 4800,00 per compensi ed € 570,00 per spese, oltre accessori di legge, sia delle spese di C.T.U. nella misura liquidata con separati decreti. Con
1.1. Nello specifico, il giudizio veniva introdotto dalla Tangenziale di NA con atto di citazione del 25.02.2019 nei confronti dei sig.ri e lamentando che da Pt_1 Pt_2 alcuni accertamenti eseguiti dai propri tecnici era emerso che in corrispondenza della progr.
Km. 16+320 della carreggiata OVEST della tangenziale erano stati realizzati alcuni manufatti abusivi che ricadevano in parte sul terreno di proprietà di essa attrice (particella
620 del fol. 54), in parte sui terreni di proprietà dei convenuti (particella 161 del fol. 20 e particelle 483 e 484 del fol. 54) ma in fascia di rispetto.
1.2. La società chiedeva dunque al Tribunale di voler così provvedere:”a) CP_1
affermata l'appartenenza del terreno sito in NA riportato all'Agenzia delle Entrate-
Territorio della Provincia di NA al fol. 54, particella 620, alla AR
dichiarare illegittima e abusiva l'occupazione da parte dei sig.ri e
[...] Parte_1
del suindicato cespite con la realizzazione delle costruzioni innanzi Parte_2
menzionate; a.1) per l'effetto condannare essi convenuti al rilascio del fondo menzionato, alla restituzione in pristino dello stesso e all'immediata demolizione delle costruzioni abusive ivi realizzate, da eseguire in danno dei convenuti;
b) dichiarare illegittime e abusive le opere realizzate sulla particella 161 del fol. 20 e sulle particelle 483 e 484 del fol. 54 dell'Agenzia delle Entrate-Territorio della Provincia di NA, intestate ai sig.ri
e , in quanto edificate in violazione delle distanze legali Parte_1 Parte_2 rispetto all'autostrada; b.1) per l'effetto condannare i medesimi sig.ri e Pt_1 Pt_2
in solido o non, ad abbattere tutto quanto attui la violazione di cui sopra;
c) condannare i sig.ri e in solido o non, al risarcimento dei danni in favore della Pt_1 Pt_2
da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa. Con vittoria AR
di spese e competenze, oltre rimb. forf., CPA ed IVA come per legge”.
1.3. Con comparsa depositata il 17.06.2019 si costituivano i sig.ri e i Pt_1 Pt_2
quali, nel contestare la domanda attorea di occupazione illegittima, eccepivano in via riconvenzionale l'avvenuta usucapione dei terreni di proprietà della società Tangenziale eventualmente da loro occupati, chiedendo, in subordine, che, laddove fosse stata rigettata la menzionata eccezione di usucapione, fosse dichiarata l'avvenuta accessione invertita della parte dei terreni di proprietà dell'attrice su cui essi avevano edificato, avanzando, a tal fine, domanda riconvenzionale condizionata ai sensi dell'art. 938 c.c.. Quanto alla domanda avente ad oggetto la violazione delle distanze dalla fascia di rispetto autostradale, ne sostenevano l'infondatezza in quanto i loro immobili sorgevano su una collina sovrastante il piano viario per cui, in concreto, non incidevano sulla sicurezza stradale né potevano essere, detti suoli, utilizzati dall'attrice per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto di cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie alla sede stradale.
1.4. All'udienza del 09.07.2019 la difesa della società si opponeva AR
alle avverse domande ed eccezioni e, vista la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, chiedeva, in reconventio reconventionis, che, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, i sig.ri e fossero condannati al pagamento in Pt_1 Pt_2 favore dell'attrice del doppio del valore del suolo occupato oltre che al risarcimento dei danni.
1.5. Con la sentenza qui impugnata il tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU redatta dal geom. dopo aver affermato la titolarità attiva della Persona_1
in relazione alle particelle n. 464, 461 e 426 ( poi accorpate nella AR
p.lla 620), sia perché non contestata sia perché provata per tabulas, disattendeva l'eccezione di usucapione avanzata dai convenuti quanto alla porzione di suolo di proprietà della società attrice da essi occupato mediante gli ampliamenti del loro fabbricato, affermando la natura demaniale dei terreni posti all'interno dei confini autostradali e, per la medesima ragione, rigettava la domanda riconvenzionale formulata ai sensi dell'art. 938 c.c.
1.6. Quanto alla violazione delle distanze, il primo giudice rilevava che gli ampliamenti realizzati dai convenuti ricadevano in detta area (sia a voler considerare applicabile, ratione temporis, la distanza di mt 25 ai sensi dell'art. 9 l. 729/1961 sia quella di mt 30 imposta dalla legislazione post '92) e, pur affermando che i terreni ricompresi nella fascia di rispetto ma esterni al confine stradale, soggetti a vincoli di edificazione e/o di ingombro, erano suscettibili di essere usucapiti dai privati, sosteneva che nel caso in esame nessuna prova di un utile possesso ad usucapionem era stato dimostrato dai convenuti, i quali non avevano avanzato istanze nelle memorie istruttorie, limitandosi ad affidare la prova alle domande di condono, tra l'altro da essi stessi provenienti, inidonee ad avvalorare in modo inequivoco e rigoroso gli estremi del possesso uti dominus.
1.7. Infine, respingeva la domanda di risarcimento danni avanzata dalla AR
aderendo al più recente orientamento di legittimità secondo cui il danno da
[...] occupazione illegittima non è in re ipsa e va provato, onere cui non aveva assolto nella specie l'attrice, che si era affidata ad una liquidazione equitativa, non ammissibile.
2. Avverso tale decisione hanno proposto appello i coniugi con atto Parte_3
di citazione notificato a mezzo pec il 25.10.2022 lamentando:
I) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. nonché del principio generale di non contestazione per avere il Tribunale, dopo aver affermato la possibilità per i privati di acquistare per usucapione la proprietà dei terreni posti nella fascia di rispetto, esterna al confine stradale, aveva rigettata la domanda in tal senso proposta da essi convenuti in via riconvenzionale sull'erroneo assunto che fosse carente di prova, senza valorizzare la circostanza che la stessa edificazione su terreno altrui e il pacifico ed ininterrotto utilizzo dell'immobile rappresentavano indizi univoci del possesso utile ad usucapire, possesso peraltro non contestato dall'attrice che si era limitata a sostenere l'inutilità dello stesso in ragione della natura demaniale del terreno costituente fascia di rispetto;
II) la violazione e falsa applicazione dell'art. 938 c.c., la contraddittorietà della sentenza, il difetto di motivazione e l'insufficienza della stessa per avere il Tribunale affermato il regime di demanialità dei terreni di proprietà della quando AR
invece, occorreva accertare nello specifico detta natura, posto che non poteva escludersi che le autostrade costruite da privati rimanessero di loro proprietà, verifica che non risultava dalla CTU svolta in giudizio, la quale non aveva precisato il regime giuridico della beni ( infrastrutture) appartenenti alla;
AR
III) l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del CdS per violazione degli artt. 3 e 42 Cost. non essendo un fondo sovrapposto alla sede stradale utilizzabile come fascia di rispetto, con illegittima compressione del diritto di proprietà tutelato dall'art. 42 Cost.
Sulla scorta dei motivi che precedono, gli appellanti hanno chiesto, in riforma dell'appellata sentenza “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito accogliere il presente gravame ed in riforma della sentenza appellata rigettare la domanda della e, per l'effetto, in accoglimento delle spiegate AR difese degli odierni appellanti, dichiarare l'intervenuta usucapione;
accogliere la domanda riconvenzionale di parte appellante relativamente alla accessione invertita ex art. 938 c.c dichiarando fin d'ora di voler corrispondere le indennità previste dall'articolo suddetto.
Ove del caso sollevare in via incidentale eccezione di legittimità costituzionale così come prospettata in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione all'Avv. Luciano Boccarusso dichiaratosi antistatario”.
3. La si è costituita eccependo, in via preliminare, AR
l'inammissibilità della domanda avanzata dagli appellanti, di usucapione dei terreni occupati compresi nella fascia di rispetto, in quanto nuova rispetto a quella formulata in primo grado, diretta a sentir dichiarare l'avvenuto acquisto ad usucapionem dei terreni di proprietà della odierna appellata, non già di quelli posti oltre tale proprietà ma all'interno della “fascia di rispetto;
nell'ipotesi che la doglianza dovesse intendersi riferita ai terreni di proprietà di essa appellata (indebitamente indicando in appello con il termine “fascia di rispetto” la porzione degli stessi posta tra la carreggiata e il confine particellare) ne ha contestato la fondatezza in ragione della affermata natura demaniale degli stessi, in coerenza con l'orientamento della Suprema Corte, nonchè per carenza di prova del possesso ad usucapionem, come correttamente affermato dal primo giudice;
quanto alla doglianza riguardante l'art. 938 c.c., ne ha dedotto l'inammissibilità a fronte della notoria natura demaniale della Tangenziale est-ovest della città di NA, atteso che nella tabella allegata al d.lgs. n. 461/1999 tra le varie autostrade di interesse nazionale relative alla Regione
Campania era indicata espressamente anche la Tangenziale di NA e che la natura demaniale risultava ribadita da pronunce a Sezioni Unite della Suprema Corte;
ha, infine, sostenuto la legittimità costituzionale dell'art. 18 CdS , costituente un limite alla proprietà privata nell'interesse pubblico, applicabile anche ai fondi sopraelevati, come più volte chiarito sia dalla Suprema Corte che dal Consiglio di Stato, di cui ha riportato i precedenti.
Ha, pertanto, concluso chiedendo rigettarsi il gravame e in via gradata, nella denegata ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza con accoglimento della avversa domanda riconvenzionale di accessione invertita ex art. 938 c.c., condannare in reconventio reconventionis gli appellanti al pagamento in favore di essa appellata del doppio del valore del suolo occupato oltre che al risarcimento dei danni;
vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio.
4. E' stato acquisito il fascicolo telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 20.2.2025 in esito all'udienza del 19.2.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, va affermata la tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata pubblicata il
06/07/2020, non è stata notificata e l'appello è stato notificato a mezzo pec in data
25/10/2022.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31 giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n.
162/2014 immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre 2017 n. 21674).
Nel merito, l'appello è inammissibile.
In particolare, è inammissibile, per violazione dell'art. 345 cpc, il primo mezzo con cui è sollecitato il riesame del materiale probatorio al fine di ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso dell'accertamento della intervenuta usucapione delle fasce di rispetto edificate.
Si osserva al riguardo, come ben eccepito dall'appellata, che in primo grado i coniugi ebbero ad avanzare due distinte difese: in relazione alla domanda di cui Parte_4
al punto a) ed a1) delle conclusioni di parte attrice [“a) affermata l'appartenenza del terreno sito in NA riportato all'Agenzia delle Entrate-Territorio della Provincia di
NA al fol. 54, particella 620, alla dichiarare illegittima e AR abusiva l'occupazione da parte dei Sig.ri e del suindicato Parte_1 Parte_2
cespite con la realizzazione delle costruzioni innanzi menzionate;
a1) per l'effetto condannare essi convenuti al rilascio del fondo menzionato, alla restituzione in pristino dello stesso e all'immediata demolizione delle costruzioni abusive ivi realizzate, da eseguire in danno dei convenuti”] eccepirono l'intervenuto acquisto per usucapione delle zone occupate e domanda riconvenzionale condizionata tendente all'attribuzione della proprietà aliena, eventualmente occupata, ex art. 938 c.c. per accessione invertita (cfr. pagg 5 e 6 comparsa di costituzione dei convenuti in primo grado); in relazione alla domanda di cui al punto b) delle conclusioni di parte attrice [ “b) dichiarare illegittime e abusive le opere realizzate sulla particella 161 del fol. 20 e sulle particelle 483 e 484 del fol. 54 dell'Agenzia delle Entrate-Territorio della Provincia di NA, intestate ai Sig.ri e Parte_1
, in quanto edificate in violazione delle distanze legali rispetto Parte_2 all'autostrada”] ne contestarono la fondatezza sostenendo l'inapplicabilità delle distanze dalla fascia di rispetto autostradale in ragione della natura sopraelevata dei loro terreni, non incidenti sulla sicurezza stradale né utilizzabili per le finalità cui era imposto il vincolo, vale a dire l'esecuzione dei lavori, l'impianto di cantieri, il deposito di materiali, la realizzazione di opere accessorie ( cfr. pag. 7 della comparsa di risposta dei convenuti in primo grado).
Tale prospettazione difensiva non risulta modificata con le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 primo termine né successivamente.
Ciò precisato, risulta, allora, essere nuova la domanda, avanzata in questo grado, di accertamento dell'acquisto per usucapione della porzione di suolo esterna alla proprietà di e facente parte della fascia di rispetto autostradale a fronte della AR
(mera) eccezione di usucapione proposta in primo grado dagli attuali appellanti riferita alla diversa zona occupata con gli ampliamenti rientrante nei confini di proprietà della predetta società, sicchè la stessa è inammissibile per violazione dell'art. 345 cpc, come inammissibili sono le argomentazioni svolte a suo sostegno. Invero, una cosa è la costruzione con occupazione di suolo di proprietà della AR
, rispetto alla quale la sentenza gravata ha respinto l'eccezione di usucapione e la
[...] domanda riconvenzionale condizionata ex art. 938 c.c. avanzate dagli allora convenuti, affermando la natura demaniale dei terreni e, quindi, la loro inidoneità ad essere acquistati dai privati per effetto del possesso ultraventennale;
altra cosa è la costruzione in violazione delle distanze dalla fascia di rispetto autostradale, per la quale alcuna eccezione o domanda riconvenzionale è stata svolta dai coniugi nel precedente grado, Parte_5
opinandosi da parte loro solo della inapplicabilità del vincolo in ragione della natura sopraelevata della proprietà di essi convenuti rispetto alla sede stradale.
Il secondo mezzo, con cui si rimette in discussione la natura demaniale dei beni della onde ottenere l'accoglimento della domanda riconvenzionale AR condizionata ex art. 938 c.c. è, del pari, inammissibile essendo formulato in violazione dell'art. 342 cpc.
Con esso, infatti, gli appellanti si limitano a sostenere genericamente che poiché le autostrade possono essere demaniali o di proprietà privata, nel caso in esame sarebbe mancata l'indagine circa il regime giuridico delle infrastrutture appartenenti alla
. Senonchè tale argomento non si confronta con la ratio decidenti AR
sottesa alla sentenza impugnata che sul punto ha richiamato il consolidato ed immutato orientamento di legittimità, che prende le mosse da un risalente precedente riguardante proprio la tangenziale di NA (cfr. Cass. SU sentenza n. 9422/1987), secondo cui tale infrastruttura, affidata dall'ANAS in concessione privata, ha natura di autostrada ai sensi ed effetti della l. n. 59/1961 e, come tale, assoggettata al regime di demanialità. A fronte dei granitici arresti del giudice della nomofilachia, recepiti nella gravata decisione, gli appellanti hanno dubitato della demanialità dei terreni di causa senza, tuttavia, offrire argomenti di natura tecnico-giuridica volti ad inficiare la correttezza di detta qualificazione e finendo per svolgere una “non critica” sul punto alla decisione impugnata, peccando, pertanto, di a-specificità.
Infine, non si ravvisano i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale sollecitata dagli appellanti in relazione all'art. 18 C.d.S. atteso che nella gravata sentenza, per affermare la violazione delle distanze dalla sede autostradale di quanto realizzato dai coniugi in ampliamento dell'originario fabbricato di loro proprietà, il Parte_3
tribunale ha richiamato non solo la legislazione post '92 ( vale a dire il codice della strada) ma anche l'art. 9 della l. n. 729/1961, ritenendo superfluo indagare se, in ragione dell'epoca di edificazione, fosse applicabile l'una o l'altra normativa, in quanto comunque erano violati entrambi i limiti legali. Ne consegue che in presenza di una duplice ratio decidenti, di cui una da sola sufficiente a fondare la pronuncia (la violazione dell'art. 9 l. 72971961), è irrilevante la questione di legittimità adombrata dagli appellanti in relazione al solo art. 18
C.d.S.
In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (indeterminato: scaglione da € 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
Si dà atto che, stante la declaratoria di inammissibilità del gravame, proposto dopo il
31.1.2013, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico degli appellanti dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di NA, 2^ sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di NA n. Parte_1 Parte_2
6784/2022, pubblicata il 06/07/2022, così provvede:
1- Dichiara inammissibile l'appello;
2- Condanna gli appellanti su indicati, in solido, al pagamento delle spese del presente grado in favore della che liquida in complessivi € 6946,00 per AR compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3- Dà atto che gli appellanti sono tenuti, in solido, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in NA, il 16 luglio 2025 Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 4478/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di NA n. 6784/2022 pubblicata il 6.7.2020, notificata il
27.9.2022, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] (C.F. ) entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 residenti in [...] rapp.ti e difesi dall'Avv. Luciano Boccarusso del
Foro di NA (Cd. Fisc.: ) e dal Prof. Avv. Mario Anzisi (Cd. CodiceFiscale_3
Fisc. ) presso il primo difensore elett.te domiciliati in NA al CodiceFiscale_4
Viale di Augusto n. 122 giusta procura in calce al presente atto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c. i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente FAX 081/6105886 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica Email_1
PEC – Email_2
PEC – Email_3 APPELLANTI
CONTRO
(P.I. , in persona del L.R. p.t., ing. AR P.IVA_1
elettivamente domiciliata in NA, alla via G. Bruno 156, presso lo studio CP_2 degli avv.ti Emanuela Schiano (C.F. – PEC C.F._5
– fax 081.667261) e Giuliana Schiano (C.F. Email_4
– PEC – fax C.F._6 Email_5
081.667261), che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione. I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione ai seguenti indirizzi pec: e Email_4
Email_5
APPELLATA
Oggetto: occupazione sine titulo, violazione distanze e condanna alla demolizione
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta
RAGIONDI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 6784/2022, pubblicata il 06/07/2020, il Tribunale di NA: accoglieva la domanda proposta da quale concessionaria AR
dell'ANAS per la realizzazione e gestione dell'Autostrada A56 , denominata anche e accertava che gli ampliamenti del fabbricato di Controparte_3
proprietà dei convenuti coniugi e ricadevano interamente sia Parte_1 Parte_2 sulle particelle intestate all'attrice, invadendole (segnatamente le p.lle 464,461 e 426 ora p.lla 620) sia nella fascia di rispetto dal confine autostradale;
per l'effetto, condannava i convenuti all'immediata demolizione delle opere edili indicate con il colore rosso nella planimetria ( riportata in foto nel dispositivo) e al ripristino dello status quo ante;
rigettava, invece, la domanda risarcitoria dell'attrice; condannava i convenuti, in solido, al pagamento sia delle spese di lite, liquidate in euro 4800,00 per compensi ed € 570,00 per spese, oltre accessori di legge, sia delle spese di C.T.U. nella misura liquidata con separati decreti. Con
1.1. Nello specifico, il giudizio veniva introdotto dalla Tangenziale di NA con atto di citazione del 25.02.2019 nei confronti dei sig.ri e lamentando che da Pt_1 Pt_2 alcuni accertamenti eseguiti dai propri tecnici era emerso che in corrispondenza della progr.
Km. 16+320 della carreggiata OVEST della tangenziale erano stati realizzati alcuni manufatti abusivi che ricadevano in parte sul terreno di proprietà di essa attrice (particella
620 del fol. 54), in parte sui terreni di proprietà dei convenuti (particella 161 del fol. 20 e particelle 483 e 484 del fol. 54) ma in fascia di rispetto.
1.2. La società chiedeva dunque al Tribunale di voler così provvedere:”a) CP_1
affermata l'appartenenza del terreno sito in NA riportato all'Agenzia delle Entrate-
Territorio della Provincia di NA al fol. 54, particella 620, alla AR
dichiarare illegittima e abusiva l'occupazione da parte dei sig.ri e
[...] Parte_1
del suindicato cespite con la realizzazione delle costruzioni innanzi Parte_2
menzionate; a.1) per l'effetto condannare essi convenuti al rilascio del fondo menzionato, alla restituzione in pristino dello stesso e all'immediata demolizione delle costruzioni abusive ivi realizzate, da eseguire in danno dei convenuti;
b) dichiarare illegittime e abusive le opere realizzate sulla particella 161 del fol. 20 e sulle particelle 483 e 484 del fol. 54 dell'Agenzia delle Entrate-Territorio della Provincia di NA, intestate ai sig.ri
e , in quanto edificate in violazione delle distanze legali Parte_1 Parte_2 rispetto all'autostrada; b.1) per l'effetto condannare i medesimi sig.ri e Pt_1 Pt_2
in solido o non, ad abbattere tutto quanto attui la violazione di cui sopra;
c) condannare i sig.ri e in solido o non, al risarcimento dei danni in favore della Pt_1 Pt_2
da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa. Con vittoria AR
di spese e competenze, oltre rimb. forf., CPA ed IVA come per legge”.
1.3. Con comparsa depositata il 17.06.2019 si costituivano i sig.ri e i Pt_1 Pt_2
quali, nel contestare la domanda attorea di occupazione illegittima, eccepivano in via riconvenzionale l'avvenuta usucapione dei terreni di proprietà della società Tangenziale eventualmente da loro occupati, chiedendo, in subordine, che, laddove fosse stata rigettata la menzionata eccezione di usucapione, fosse dichiarata l'avvenuta accessione invertita della parte dei terreni di proprietà dell'attrice su cui essi avevano edificato, avanzando, a tal fine, domanda riconvenzionale condizionata ai sensi dell'art. 938 c.c.. Quanto alla domanda avente ad oggetto la violazione delle distanze dalla fascia di rispetto autostradale, ne sostenevano l'infondatezza in quanto i loro immobili sorgevano su una collina sovrastante il piano viario per cui, in concreto, non incidevano sulla sicurezza stradale né potevano essere, detti suoli, utilizzati dall'attrice per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto di cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie alla sede stradale.
1.4. All'udienza del 09.07.2019 la difesa della società si opponeva AR
alle avverse domande ed eccezioni e, vista la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, chiedeva, in reconventio reconventionis, che, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, i sig.ri e fossero condannati al pagamento in Pt_1 Pt_2 favore dell'attrice del doppio del valore del suolo occupato oltre che al risarcimento dei danni.
1.5. Con la sentenza qui impugnata il tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU redatta dal geom. dopo aver affermato la titolarità attiva della Persona_1
in relazione alle particelle n. 464, 461 e 426 ( poi accorpate nella AR
p.lla 620), sia perché non contestata sia perché provata per tabulas, disattendeva l'eccezione di usucapione avanzata dai convenuti quanto alla porzione di suolo di proprietà della società attrice da essi occupato mediante gli ampliamenti del loro fabbricato, affermando la natura demaniale dei terreni posti all'interno dei confini autostradali e, per la medesima ragione, rigettava la domanda riconvenzionale formulata ai sensi dell'art. 938 c.c.
1.6. Quanto alla violazione delle distanze, il primo giudice rilevava che gli ampliamenti realizzati dai convenuti ricadevano in detta area (sia a voler considerare applicabile, ratione temporis, la distanza di mt 25 ai sensi dell'art. 9 l. 729/1961 sia quella di mt 30 imposta dalla legislazione post '92) e, pur affermando che i terreni ricompresi nella fascia di rispetto ma esterni al confine stradale, soggetti a vincoli di edificazione e/o di ingombro, erano suscettibili di essere usucapiti dai privati, sosteneva che nel caso in esame nessuna prova di un utile possesso ad usucapionem era stato dimostrato dai convenuti, i quali non avevano avanzato istanze nelle memorie istruttorie, limitandosi ad affidare la prova alle domande di condono, tra l'altro da essi stessi provenienti, inidonee ad avvalorare in modo inequivoco e rigoroso gli estremi del possesso uti dominus.
1.7. Infine, respingeva la domanda di risarcimento danni avanzata dalla AR
aderendo al più recente orientamento di legittimità secondo cui il danno da
[...] occupazione illegittima non è in re ipsa e va provato, onere cui non aveva assolto nella specie l'attrice, che si era affidata ad una liquidazione equitativa, non ammissibile.
2. Avverso tale decisione hanno proposto appello i coniugi con atto Parte_3
di citazione notificato a mezzo pec il 25.10.2022 lamentando:
I) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. nonché del principio generale di non contestazione per avere il Tribunale, dopo aver affermato la possibilità per i privati di acquistare per usucapione la proprietà dei terreni posti nella fascia di rispetto, esterna al confine stradale, aveva rigettata la domanda in tal senso proposta da essi convenuti in via riconvenzionale sull'erroneo assunto che fosse carente di prova, senza valorizzare la circostanza che la stessa edificazione su terreno altrui e il pacifico ed ininterrotto utilizzo dell'immobile rappresentavano indizi univoci del possesso utile ad usucapire, possesso peraltro non contestato dall'attrice che si era limitata a sostenere l'inutilità dello stesso in ragione della natura demaniale del terreno costituente fascia di rispetto;
II) la violazione e falsa applicazione dell'art. 938 c.c., la contraddittorietà della sentenza, il difetto di motivazione e l'insufficienza della stessa per avere il Tribunale affermato il regime di demanialità dei terreni di proprietà della quando AR
invece, occorreva accertare nello specifico detta natura, posto che non poteva escludersi che le autostrade costruite da privati rimanessero di loro proprietà, verifica che non risultava dalla CTU svolta in giudizio, la quale non aveva precisato il regime giuridico della beni ( infrastrutture) appartenenti alla;
AR
III) l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del CdS per violazione degli artt. 3 e 42 Cost. non essendo un fondo sovrapposto alla sede stradale utilizzabile come fascia di rispetto, con illegittima compressione del diritto di proprietà tutelato dall'art. 42 Cost.
Sulla scorta dei motivi che precedono, gli appellanti hanno chiesto, in riforma dell'appellata sentenza “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito accogliere il presente gravame ed in riforma della sentenza appellata rigettare la domanda della e, per l'effetto, in accoglimento delle spiegate AR difese degli odierni appellanti, dichiarare l'intervenuta usucapione;
accogliere la domanda riconvenzionale di parte appellante relativamente alla accessione invertita ex art. 938 c.c dichiarando fin d'ora di voler corrispondere le indennità previste dall'articolo suddetto.
Ove del caso sollevare in via incidentale eccezione di legittimità costituzionale così come prospettata in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione all'Avv. Luciano Boccarusso dichiaratosi antistatario”.
3. La si è costituita eccependo, in via preliminare, AR
l'inammissibilità della domanda avanzata dagli appellanti, di usucapione dei terreni occupati compresi nella fascia di rispetto, in quanto nuova rispetto a quella formulata in primo grado, diretta a sentir dichiarare l'avvenuto acquisto ad usucapionem dei terreni di proprietà della odierna appellata, non già di quelli posti oltre tale proprietà ma all'interno della “fascia di rispetto;
nell'ipotesi che la doglianza dovesse intendersi riferita ai terreni di proprietà di essa appellata (indebitamente indicando in appello con il termine “fascia di rispetto” la porzione degli stessi posta tra la carreggiata e il confine particellare) ne ha contestato la fondatezza in ragione della affermata natura demaniale degli stessi, in coerenza con l'orientamento della Suprema Corte, nonchè per carenza di prova del possesso ad usucapionem, come correttamente affermato dal primo giudice;
quanto alla doglianza riguardante l'art. 938 c.c., ne ha dedotto l'inammissibilità a fronte della notoria natura demaniale della Tangenziale est-ovest della città di NA, atteso che nella tabella allegata al d.lgs. n. 461/1999 tra le varie autostrade di interesse nazionale relative alla Regione
Campania era indicata espressamente anche la Tangenziale di NA e che la natura demaniale risultava ribadita da pronunce a Sezioni Unite della Suprema Corte;
ha, infine, sostenuto la legittimità costituzionale dell'art. 18 CdS , costituente un limite alla proprietà privata nell'interesse pubblico, applicabile anche ai fondi sopraelevati, come più volte chiarito sia dalla Suprema Corte che dal Consiglio di Stato, di cui ha riportato i precedenti.
Ha, pertanto, concluso chiedendo rigettarsi il gravame e in via gradata, nella denegata ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza con accoglimento della avversa domanda riconvenzionale di accessione invertita ex art. 938 c.c., condannare in reconventio reconventionis gli appellanti al pagamento in favore di essa appellata del doppio del valore del suolo occupato oltre che al risarcimento dei danni;
vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio.
4. E' stato acquisito il fascicolo telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 20.2.2025 in esito all'udienza del 19.2.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, va affermata la tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata pubblicata il
06/07/2020, non è stata notificata e l'appello è stato notificato a mezzo pec in data
25/10/2022.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31 giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n.
162/2014 immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre 2017 n. 21674).
Nel merito, l'appello è inammissibile.
In particolare, è inammissibile, per violazione dell'art. 345 cpc, il primo mezzo con cui è sollecitato il riesame del materiale probatorio al fine di ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso dell'accertamento della intervenuta usucapione delle fasce di rispetto edificate.
Si osserva al riguardo, come ben eccepito dall'appellata, che in primo grado i coniugi ebbero ad avanzare due distinte difese: in relazione alla domanda di cui Parte_4
al punto a) ed a1) delle conclusioni di parte attrice [“a) affermata l'appartenenza del terreno sito in NA riportato all'Agenzia delle Entrate-Territorio della Provincia di
NA al fol. 54, particella 620, alla dichiarare illegittima e AR abusiva l'occupazione da parte dei Sig.ri e del suindicato Parte_1 Parte_2
cespite con la realizzazione delle costruzioni innanzi menzionate;
a1) per l'effetto condannare essi convenuti al rilascio del fondo menzionato, alla restituzione in pristino dello stesso e all'immediata demolizione delle costruzioni abusive ivi realizzate, da eseguire in danno dei convenuti”] eccepirono l'intervenuto acquisto per usucapione delle zone occupate e domanda riconvenzionale condizionata tendente all'attribuzione della proprietà aliena, eventualmente occupata, ex art. 938 c.c. per accessione invertita (cfr. pagg 5 e 6 comparsa di costituzione dei convenuti in primo grado); in relazione alla domanda di cui al punto b) delle conclusioni di parte attrice [ “b) dichiarare illegittime e abusive le opere realizzate sulla particella 161 del fol. 20 e sulle particelle 483 e 484 del fol. 54 dell'Agenzia delle Entrate-Territorio della Provincia di NA, intestate ai Sig.ri e Parte_1
, in quanto edificate in violazione delle distanze legali rispetto Parte_2 all'autostrada”] ne contestarono la fondatezza sostenendo l'inapplicabilità delle distanze dalla fascia di rispetto autostradale in ragione della natura sopraelevata dei loro terreni, non incidenti sulla sicurezza stradale né utilizzabili per le finalità cui era imposto il vincolo, vale a dire l'esecuzione dei lavori, l'impianto di cantieri, il deposito di materiali, la realizzazione di opere accessorie ( cfr. pag. 7 della comparsa di risposta dei convenuti in primo grado).
Tale prospettazione difensiva non risulta modificata con le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 primo termine né successivamente.
Ciò precisato, risulta, allora, essere nuova la domanda, avanzata in questo grado, di accertamento dell'acquisto per usucapione della porzione di suolo esterna alla proprietà di e facente parte della fascia di rispetto autostradale a fronte della AR
(mera) eccezione di usucapione proposta in primo grado dagli attuali appellanti riferita alla diversa zona occupata con gli ampliamenti rientrante nei confini di proprietà della predetta società, sicchè la stessa è inammissibile per violazione dell'art. 345 cpc, come inammissibili sono le argomentazioni svolte a suo sostegno. Invero, una cosa è la costruzione con occupazione di suolo di proprietà della AR
, rispetto alla quale la sentenza gravata ha respinto l'eccezione di usucapione e la
[...] domanda riconvenzionale condizionata ex art. 938 c.c. avanzate dagli allora convenuti, affermando la natura demaniale dei terreni e, quindi, la loro inidoneità ad essere acquistati dai privati per effetto del possesso ultraventennale;
altra cosa è la costruzione in violazione delle distanze dalla fascia di rispetto autostradale, per la quale alcuna eccezione o domanda riconvenzionale è stata svolta dai coniugi nel precedente grado, Parte_5
opinandosi da parte loro solo della inapplicabilità del vincolo in ragione della natura sopraelevata della proprietà di essi convenuti rispetto alla sede stradale.
Il secondo mezzo, con cui si rimette in discussione la natura demaniale dei beni della onde ottenere l'accoglimento della domanda riconvenzionale AR condizionata ex art. 938 c.c. è, del pari, inammissibile essendo formulato in violazione dell'art. 342 cpc.
Con esso, infatti, gli appellanti si limitano a sostenere genericamente che poiché le autostrade possono essere demaniali o di proprietà privata, nel caso in esame sarebbe mancata l'indagine circa il regime giuridico delle infrastrutture appartenenti alla
. Senonchè tale argomento non si confronta con la ratio decidenti AR
sottesa alla sentenza impugnata che sul punto ha richiamato il consolidato ed immutato orientamento di legittimità, che prende le mosse da un risalente precedente riguardante proprio la tangenziale di NA (cfr. Cass. SU sentenza n. 9422/1987), secondo cui tale infrastruttura, affidata dall'ANAS in concessione privata, ha natura di autostrada ai sensi ed effetti della l. n. 59/1961 e, come tale, assoggettata al regime di demanialità. A fronte dei granitici arresti del giudice della nomofilachia, recepiti nella gravata decisione, gli appellanti hanno dubitato della demanialità dei terreni di causa senza, tuttavia, offrire argomenti di natura tecnico-giuridica volti ad inficiare la correttezza di detta qualificazione e finendo per svolgere una “non critica” sul punto alla decisione impugnata, peccando, pertanto, di a-specificità.
Infine, non si ravvisano i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale sollecitata dagli appellanti in relazione all'art. 18 C.d.S. atteso che nella gravata sentenza, per affermare la violazione delle distanze dalla sede autostradale di quanto realizzato dai coniugi in ampliamento dell'originario fabbricato di loro proprietà, il Parte_3
tribunale ha richiamato non solo la legislazione post '92 ( vale a dire il codice della strada) ma anche l'art. 9 della l. n. 729/1961, ritenendo superfluo indagare se, in ragione dell'epoca di edificazione, fosse applicabile l'una o l'altra normativa, in quanto comunque erano violati entrambi i limiti legali. Ne consegue che in presenza di una duplice ratio decidenti, di cui una da sola sufficiente a fondare la pronuncia (la violazione dell'art. 9 l. 72971961), è irrilevante la questione di legittimità adombrata dagli appellanti in relazione al solo art. 18
C.d.S.
In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (indeterminato: scaglione da € 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
Si dà atto che, stante la declaratoria di inammissibilità del gravame, proposto dopo il
31.1.2013, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico degli appellanti dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di NA, 2^ sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di NA n. Parte_1 Parte_2
6784/2022, pubblicata il 06/07/2022, così provvede:
1- Dichiara inammissibile l'appello;
2- Condanna gli appellanti su indicati, in solido, al pagamento delle spese del presente grado in favore della che liquida in complessivi € 6946,00 per AR compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3- Dà atto che gli appellanti sono tenuti, in solido, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in NA, il 16 luglio 2025 Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello