Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00971/2025REG.PROV.COLL.
N. 00760/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 760 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi (inizialmente dall’avvocato Giuseppe Sciacca, ma successivamente) dall’avvocato Riccardo Dado, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mazara del Vallo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Cucchiara, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. 223/2023, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mazara del Vallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 25 giugno 2025 il Cons. NN IE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Gli appellanti hanno gravato la sentenza in epigrafe con cui il Tar Palermo ha dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso da loro proposto avverso l’ordinanza n. 6/2016 con cui il Comune di Mazara del Vallo ha ingiunto la demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo in aggiunta a una struttura regolarmente edificata, nonchè il silenzio-diniego formatosi sulla istanza di accertamento di conformità ex art.36, d.P.R. 380/2001, successivamente proposta.
Nel concludere per la riforma della sentenza, previa eventuale CTU o altro mezzo istruttorio volto alla verifica del pregiudizio derivante dalla demolizione alla parte conforme dell’immobile, hanno dedotto: 1) Violazione e falsa applicazione dei termini decadenziali per l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione in vigenza dello spatium decidendi (60 giorni) sull’istanza di concessione in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e dei principi giurisprudenziali formatisi in materia; 2) Violazione dell’art. 37 Cod. proc. amm. per mancata concessione della rimessione in termini per errore scusabile; 3) Illogicità manifesta e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità del ricorso per mancata censura sul silenzio-rigetto; 4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. 380/2001 ( ex art.12 della l. 47/1985); assoluta mancanza della valutazione del pregiudizio arrecato dalla demolizione alla parte dell’immobile eseguita in conformità; mancanza di motivazione; violazione del principio del contemperamento tra opposte esigenze e dell’interesse pubblico; 5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. 380/2001 così come recepito dall’art. 3 della l.r. Sicilia 16/2016.
Il Comune di Mazara del Vallo, non costituito in primo grado, si è costituito in appello concludendo per la reiezione del gravame, di cui ha illustrato l’infondatezza.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 25 giugno 2025.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
Non vi è pertanto luogo per disporre i mezzi istruttori ivi richiesti.
2. I due primi motivi di appello si rivolgono avverso il capo della sentenza gravata che ha ritenuto irricevibile per tardività il ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione dell’abuso edilizio, perché notificato il 3 novembre 2016, ovvero oltre il termine di 60 giorni di cui all’art. 29 Cod. proc. amm., decorrente dalla notifica dell’ingiunzione, avvenuta l’11 giugno 2016, e possono indi essere esaminati congiuntamente.
2.1. Affermano gli appellanti che il ricorso, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, è tempestivo poiché essi, dopo la notifica del provvedimento, hanno presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001, ciò che, secondo la giurisprudenza, anche di questo Consiglio, ha determinato la perdita di efficacia dell’atto: il termine per la sua impugnazione dovrebbe pertanto farsi decorrere dallo spirare dello spatium deliberandi di 60 giorni previsto per la definizione della predetta istanza o per la formazione sulla stessa del silenzio-rigetto, momento al quale riconnettere il sorgere dell’interesse a contestare l’ingiunzione.
2.2. Si sostiene poi che, in ogni caso, il Tar avrebbe dovuto concedere il rimedio della rimessione in termini (art. 37 Cod. proc. amm.), in quanto il superamento del termine decadenziale di legge non sarebbe imputabile agli appellanti, che si sono attenuti alla predetta giurisprudenza.
2.3. Si tratta di censure prive di pregio.
2.4. Alla luce dei principi di legalità e di tipicità che governano il provvedimento amministrativo e i suoi effetti, l’iniziativa procedimentale assunta dal destinatario di un provvedimento amministrativo può determinare la cessazione della sua efficacia soltanto nei casi previsti dalla legge.
In materia edilizia, tanto si registra a opera della l. 47/1985 (c.d. primo condono edilizio), richiamata dalle due leggi del 1994 e del 2003 (che disciplinano, rispettivamente, i c.dd. secondo e terzo condono edilizio), che ha stabilito che la presentazione dell’istanza di condono - nei casi ivi previsti e in presenza dei relativi presupposti - causa la cessazione degli effetti dei precedenti atti sanzionatori.
Tanto non si rinviene, invece, in caso di presentazione dell’istanza, qui in rilievo, di accertamento di conformità (pure talvolta definita, atecnicamente, istanza di condono) ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001.
A detta istanza, invero, in assenza di una specifica previsione normativa, va ricollegata una mera sospensione dell’efficacia dell’eventuale ordine di demolizione pregresso, che non può essere portato a esecuzione finché non intervenga il rigetto della prefata istanza, mediante un atto espresso o per via del silenzio dell’Amministrazione protrattosi oltre il termine di 60 giorni che, per la stessa norma, equivale a silenzio-rigetto (Cons. Stato, 6 giugno 2018, n. 3417; 5 giugno 2017, n. 2681).
Indi, l’improcedibilità di un ricorso proposto avverso un provvedimento sanzionatorio edilizio discende unicamente dalla successiva presentazione di una vera e propria istanza di condono edilizio, e non di qualsiasi altra istanza che abbia comunque la finalità di sanare l’abuso, la quale non comporta né la sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti sanzionatori pregressi, né l’illegittimità di quelli sopravvenuti, determinando unicamente la temporanea sospensione della loro concreta esecuzione (Cons. Stato, VI, 7 novembre 2023, n. 9572, che cita: VI, 18 gennaio 2022, n. 8848; 18 agosto 2021, n. 5922; 16 febbraio 2021, n. 1432; 22 gennaio 2021, n. 666; 15 gennaio 2021, n. 488; 4 gennaio 2021, n. 43; 28 settembre 2020, n. 5669; 6 giugno 2018, n. 3417; II, 6 maggio 2021, n. 3545).
Ciò posto, si osserva che la predetta giurisprudenza, ivi compresa la decisione di questo Consiglio 15 maggio 2018, n. 271, qui specificamente invocata, è volta soltanto a definire la sorte di ricorsi presentati avverso più atti autonomamente repressivi degli stessi abusi edilizi, e, in quanto tale, giammai può essere interpretata, come pretendono i ricorrenti, quale riconoscimento, nel caso di presentazione di un istanza ex art. 36 successivamente all’ordine di demolizione, della sussistenza di una sorta di “proroga” o di “sospensione” del termine legale di impugnazione di quest’ultimo, il quale, nell’ipotesi, resta come visto valido ed efficace, ancorchè temporaneamente sospeso nella sua concreta esecuzione sino alla definizione del procedimento successivamente avviato, e, pertanto, va contestato in giudizio nel necessario rispetto del termine decadenziale decorrente dalla sua notifica.
2.5. Quanto alla remissione in termini per errore scusabile, si rammenta che, sempre secondo costante giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, V, 10 ottobre 2024, n. 8140, e numerose sentenze ivi citate), l’istituto ha carattere eccezionale, poiché introduce una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnazione, che ne postula una stretta interpretazione, e può trovare applicazione (a prescindere dalle ipotesi di “gravi impedimenti di fatto” che qui non rilevano) solo qualora, nel singolo caso, sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza in ordine agli strumenti di tutela utilizzabili, poiché, diversamente opinando, la concessione del rimedio si risolverebbe in un’assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico. Esso si giustifica quindi nelle ipotesi in cui venga in rilievo: a) l’oscurità del quadro normativo; b) una oscillazione giurisprudenziale; c) un comportamento ambiguo della pubblica amministrazione, idoneo a ingenerare convincimenti inesatti; d) un ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini previsti dalla legge.
Nella fattispecie, non sussiste la condizione sub b) qui ipotizzata dalla parte appellante.
Gli appellanti invocano l’ overruling subito dalla giurisprudenza precedente e coeva alla proposizione del ricorso, rilevando che, per un consolidato orientamento allora vigente, “( fra le tante, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 16 marzo 2004, n. 499, 15 maggio 2007, n. 1361, 24 ottobre 2008, n. 1287; 28 luglio 2010, n. 9029; Sez. III, 5 maggio 2005, n. 689; Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424) ”, “ la presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia posteriormente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione (o del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per abusi edilizi) produce l’effetto di rendere inammissibile l’impugnazione stessa per carenza di interesse, in quanto dall’istanza consegue la perdita di efficacia di tale ordinanza: il riesame dell’abusività dell’opera (sia pure al mero fine di verificarne l’eventuale sanabilità) provocato dalla domanda di sanatoria, infatti, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr., altresì, Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563; sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Campania, Sez. III, 2 marzo 2004, n. 2579; sez. IV, 18 marzo 2005, n. 1835; T.A.R. Sicilia, sez. II, 16 marzo 2004, n. 499, 16 luglio 2008, n. 921, 14 dicembre 2010, n. 14275; sez. III, 30 novembre 2012, n. 2492) ”.
Viceversa, è certo che la giurisprudenza invocata riguarda, come già sopra rilevato, la presentazione di istanze di sanatoria edilizia “ posteriormente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione ”, e pertanto non legittima in alcun modo la tardiva impugnazione di questa ingiunzione.
3. È infondato il terzo motivo, che si dirige avverso il capo della sentenza gravata che ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio-rigetto dell’istanza di accertamento di conformità perché carente di qualsiasi censura.
Infatti, se è vero che, come affermano gli appellanti, il silenzio-rigetto, per sua natura, non reca una motivazione avverso cui formulare specifiche contestazioni, tuttavia gli interessati bene avrebbero potuto formulare avverso lo stesso i rilievi critici diretti avverso le motivazioni desumibili dalla pregressa ingiunzione.
4. Il quarto e il quinto motivo costituiscono la riproposizione di censure ricorsuali di primo grado dirette avverse l’ordine di demolizione: esse si profilano, pertanto tardive, e sono, comunque, anche infondate.
4.1. Sostengono gli appellanti che l’ordinanza di demolizione, laddove portata a esecuzione, causerebbe pregiudizi statici alla parte conforme dell’edificio, e lamentano, anche sotto il profilo della carenza di motivazione, che l’Amministrazione non abbia operato alcuna valutazione circa la proporzionalità e l’adeguatezza dell’ingiunzione demolitoria, né circa la possibilità di irrogare, in luogo di essa, la sanzione pecuniaria di cui all’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001.
La critica non coglie nel segno.
Per un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (da ultimo, Cons. Stato, 4 marzo 2024, n. 2072), in tema di abusi edilizi, la c.d. “fiscalizzazione”, ovvero l’applicazione della sanzione pecuniaria in sostituzione del ripristino dello stato dei luoghi, può disporsi solo a seguito della valutazione dell’impossibilità di demolire le opere abusive, la quale deve essere effettuata unicamente nella fase esecutiva del provvedimento, che è successiva e autonoma rispetto all’ingiunzione demolitoria.
4.2. Gli appellanti sostengono ancora che alcuni interventi abusivi contestati nell’ordine di demolizione, ovvero tre verande al piano terra, costituirebbero attività di edilizia libera (art. 6, d.P.R. 380 2001; art. 3, comma 1, l.r. Sicilia 16/2016), trattandosi di opere amovibili, precarie e temporanee, in quanto realizzate mediante la copertura di spazi esterni con materiale coibentato meramente appoggiato, da un lato, sul fabbricato principale, e, dall’altro, sulla muratura di recinzione.
L’argomentazione non convince.
Gli interventi in parola presentano gli indici che, per la giurisprudenza, concretano le “ nuove costruzioni ”: la modifica della sagoma dell’edificio; la trasformazione d’uso dello spazio da area esterna a vano chiuso; la creazione di nuovi volumi.
5. In definitiva, l’appello va respinto.
Si ravvisano nondimeno, stante la spiccata peculiarità della fattispecie, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità degli appellanti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
NN de CO, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
NN IE, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN IE | NN de CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.